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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.156
Data decisione, Autorità:
02.10.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00156
Lugano
2 ottobre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.96.5
della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 23 gennaio 1996
da
qui
rappr. __________
con
il patrocinio dell’avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
e
che il Pretore, con decreto 4 maggio 1998, ha stralciato dai ruoli per il
motivo che la parte attrice è stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio
in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC.
Appellante
__________ in liquidazione la quale, con atto d’appello 8 luglio 1998, chiede
l’annullamento del decreto di stralcio della causa.
Mentre
la controparte, con osservazioni 2 settembre 1998, chiede la reiezione
dell’appello in ordine e nel merito.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
- La __________ ha
convenuto in giudizio, nel gennaio 1996, __________ per vederlo condannato al
pagamento dell’importo di Fr. 21’050.- oltre interessi al 5% dal 6 giugno 1995.
Il convenuto ha fatto valere nei confronti dell’attrice una sua pretesa riconvenzionale.
La procedura è giunta allo stadio delle conclusioni.
Con ordinanza 12 giugno
1997 il Pretore ha sospeso la causa ai sensi degli art. 207 cpv. 1 LEF e 106
CPC dal momento che la società attrice era stata posta in fallimento. La
procedura di fallimento è poi stata definitivamente chiusa, per mancanza di
attivo, a norma dell’art. 230 LEF e la società radiata dal Registro di
Commercio, in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC, in data 23 ottobre 1997.
A seguito di ciò e quindi
dell’avvenuta inesistenza dell’attrice, titolare dei diritti invocati in causa,
il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli con il decreto qui impugnato.
-
Il signor
__________, ex-azionista ed ex-amministratore della __________, che si era
opposto alla radiazione dal Registro di commercio della società e la cui
opposizione era stata, senza motivo, ignorata ha ottenuto che la società
cancellata venisse riscritta d’ufficio a far tempo dal 4 giugno 1998. La
ragione sociale è stata indicata con l’aggiunta in “liquidazione” conformemente
all’art. 66 cpv. 2 ORC.
-
La __________ in
liquidazione ha successivamente, l’8 luglio 1998, inoltrato appello nei
confronti del decreto di stralcio del Pretore del 4 maggio 1998 argomentando
che quel provvedimento non si giustificava poiché la radiazione della società
era avvenuta per un errore dell’Ufficio del Registro di Commercio nel frattempo
sanato; di conseguenza l’esistenza della parte attrice comportava la ripresa
della procedura.
__________, con
osservazioni 2 settembre 1998, ha chiesto la reiezione dell’appello per motivi
d’ordine (legittimazione del rappresentante dell’appellante e intempestività
del ricorso) e di merito ed ha pure postulato che l’appellante, stante la sua
insolvenza, sia obbligata a prestare cauzione processuale per il rimborso delle
ripetibili.
- Il giudice esamina
d’ufficio, in ogni stadio di causa, l’esistenza dei presupposti processuali (art.
97 CPC) e tra questi la legittimazione dei rappresentanti delle parti (art. 97
n. 4 CPC), il cui difetto determina la nullità degli atti compiuti dal
rappresentante indebito (Rep. 1989, 172). Al proposito l’appellato ha, in ogni
modo, sollevato formale eccezione di carenza di tale presupposto.
Quali patrocinatori delle
parti in un processo possono fungere, salvo eccezioni che nel caso concreto non
sono adempiute, gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel
Cantone (art. 64 cpv. 1 CPC) ed autorizzati dalla parte mediante procura
scritta da unire al primo atto di causa (art. 65 CPC).
La procura allegata
all’appello (necessaria ad autorizzare il patrocinatore a presentare il
ricorso, anche se non primo atto di causa, perché l’avvocato non è più quello
che aveva condotto la procedura avanti al Pretore) risulta rilasciata all’avv.
__________ il 18 maggio 1998, dal signor __________ (cfr. doc. A dei documenti
prodotti con l’appello) e fa espresso riferimento alla causa stralciata dal
Pretore con il decreto qui impugnato.
Si impongono due riflessioni:
la prima che al momento del rilascio della procura la parte appellante non
esisteva non risultando iscritta al Registro di commercio e di conseguenza
nessuno, men che meno __________, poteva rappresentarla; la seconda che, fosse
anche ancora esistita la __________ __________, siccome non membro del
consiglio di amministrazione né prima né dopo la riiscrizione della società,
non poteva validamente vincolarla. Per questo stesso motivo gli eventuali
effetti della procura processuale non possono estendersi, per tacita volontà
del __________ a momenti successivi alla riiscrizione.
__________ ed il suo
patrocinatore sono consci di questa situazione anomala tanto da giustificare la
possibilità, per __________ di vincolare la società, nell’ambito di questa
specifica procedura giudiziaria intesa a recuperare un credito verso il
convenuto __________a con il contenuto di un “accordo concernente la cessione
di crediti e debiti” stipulato tra lo stesso __________ ed il signor
__________, nell’ambito della cessione delle azioni __________ dal primo al
secondo, e risalente al 28 novembre 1995 (doc. B dei documenti prodotti con
l’appello). Da quell’accordo (che nonostante il divieto di nova in appello di
cui all’art. 321 CPC deve poter essere considerato ai fini della questione qui
dibattuta che va discussa ed istruita al momento in cui si presenta la
necessità di verificarla) risulta che tutti i debiti ed i crediti della
gestione precedente il 31.12.1995 - e tra questi il credito nei confronti di
__________ - sono di spettanza di __________ il quale “in caso di morte o di
insolvenza del sig. __________... è autorizzato, per conto della __________ a
continuare le procedure di incasso ....”.
Ammesso (ma la firma di
__________ non appare possa, da sola, vincolare giuridicamente la società: cfr.
estratto RC agli atti e Rep. 1988, 363) che tale pattuizione possa
costituire un mandato particolare per rappresentare la __________ in tutte le
pratiche riguardanti l’incasso del credito __________ la stessa è però
condizionata dall’avverarsi di situazioni ben precise: la morte o l’insolvenza
del signor __________. Che ciò sia o sia stato il caso non è nemmeno preteso, e
quindi non dimostrato, dalla parte appellante.
- In tali circostanze
non essendo accertata la validità - contestata dall’appellato - della procura
alle liti rilasciata all’avv. __________ l’atto di appello va considerato
nullo, e quindi irricevibile, per carenza di potere di rappresentanza del
patrocinatore.
Non si pone nemmeno
l’eventualità di poter procedere a far sanare il difetto entro breve termine (art.
99 cpv. 3 CPC) poiché il preteso potere di rappresentanza di __________ non è
frutto di dimenticanza o di errore o di altra circostanza correggibile ma
invece dell’invocazione di un diritto proprio ad agire in tal modo.
- La carenza del
potere di rappresentanza determina la messa a carico dell’asserito
patrocinatore della tassa di giustizia e dell’indennità ripetibile a favore
della controparte (cfr. DTF 84 II 403; Poudret, Commentaire de la
loi fédérale d’organisation judiciaire, n. 2 ad art. 156 OG, pag. 144; CEF 24
agosto 1998 BLV c. NAD; per analogia Rep. 1994, 368 n. 57).
La domanda di prestazione
di una cauzione processuale a carico dell’appellante, per l’esito della
procedura d’appello, diviene priva di oggetto.
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 8 luglio
1998 presentato per __________ in liquidazione è nullo.
-
La tassa di
giustizia in Fr. 450.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 500.-), già
anticipate, sono a carico dell’avv. __________ che rifonderà alla controparte
Fr. 500.- per ripetibili.
-
Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Riviera, Biasca
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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