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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.156
Data decisione, Autorità: 02.10.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00156
Lugano 2 ottobre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.5 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 23 gennaio 1996 da
qui rappr. __________ con il patrocinio dell’avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
e che il Pretore, con decreto 4 maggio 1998, ha stralciato dai ruoli per il motivo che la parte attrice è stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC.
Appellante __________ in liquidazione la quale, con atto d’appello 8 luglio 1998, chiede l’annullamento del decreto di stralcio della causa.
Mentre la controparte, con osservazioni 2 settembre 1998, chiede la reiezione dell’appello in ordine e nel merito.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
Con ordinanza 12 giugno 1997 il Pretore ha sospeso la causa ai sensi degli art. 207 cpv. 1 LEF e 106 CPC dal momento che la società attrice era stata posta in fallimento. La procedura di fallimento è poi stata definitivamente chiusa, per mancanza di attivo, a norma dell’art. 230 LEF e la società radiata dal Registro di Commercio, in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC, in data 23 ottobre 1997.
A seguito di ciò e quindi dell’avvenuta inesistenza dell’attrice, titolare dei diritti invocati in causa, il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli con il decreto qui impugnato.
Il signor __________, ex-azionista ed ex-amministratore della __________, che si era opposto alla radiazione dal Registro di commercio della società e la cui opposizione era stata, senza motivo, ignorata ha ottenuto che la società cancellata venisse riscritta d’ufficio a far tempo dal 4 giugno 1998. La ragione sociale è stata indicata con l’aggiunta in “liquidazione” conformemente all’art. 66 cpv. 2 ORC.
La __________ in liquidazione ha successivamente, l’8 luglio 1998, inoltrato appello nei confronti del decreto di stralcio del Pretore del 4 maggio 1998 argomentando che quel provvedimento non si giustificava poiché la radiazione della società era avvenuta per un errore dell’Ufficio del Registro di Commercio nel frattempo sanato; di conseguenza l’esistenza della parte attrice comportava la ripresa della procedura.
__________, con osservazioni 2 settembre 1998, ha chiesto la reiezione dell’appello per motivi d’ordine (legittimazione del rappresentante dell’appellante e intempestività del ricorso) e di merito ed ha pure postulato che l’appellante, stante la sua insolvenza, sia obbligata a prestare cauzione processuale per il rimborso delle ripetibili.
Quali patrocinatori delle parti in un processo possono fungere, salvo eccezioni che nel caso concreto non sono adempiute, gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone (art. 64 cpv. 1 CPC) ed autorizzati dalla parte mediante procura scritta da unire al primo atto di causa (art. 65 CPC).
La procura allegata all’appello (necessaria ad autorizzare il patrocinatore a presentare il ricorso, anche se non primo atto di causa, perché l’avvocato non è più quello che aveva condotto la procedura avanti al Pretore) risulta rilasciata all’avv. __________ il 18 maggio 1998, dal signor __________ (cfr. doc. A dei documenti prodotti con l’appello) e fa espresso riferimento alla causa stralciata dal Pretore con il decreto qui impugnato.
Si impongono due riflessioni: la prima che al momento del rilascio della procura la parte appellante non esisteva non risultando iscritta al Registro di commercio e di conseguenza nessuno, men che meno __________, poteva rappresentarla; la seconda che, fosse anche ancora esistita la __________ __________, siccome non membro del consiglio di amministrazione né prima né dopo la riiscrizione della società, non poteva validamente vincolarla. Per questo stesso motivo gli eventuali effetti della procura processuale non possono estendersi, per tacita volontà del __________ a momenti successivi alla riiscrizione.
__________ ed il suo patrocinatore sono consci di questa situazione anomala tanto da giustificare la possibilità, per __________ di vincolare la società, nell’ambito di questa specifica procedura giudiziaria intesa a recuperare un credito verso il convenuto __________a con il contenuto di un “accordo concernente la cessione di crediti e debiti” stipulato tra lo stesso __________ ed il signor __________, nell’ambito della cessione delle azioni __________ dal primo al secondo, e risalente al 28 novembre 1995 (doc. B dei documenti prodotti con l’appello). Da quell’accordo (che nonostante il divieto di nova in appello di cui all’art. 321 CPC deve poter essere considerato ai fini della questione qui dibattuta che va discussa ed istruita al momento in cui si presenta la necessità di verificarla) risulta che tutti i debiti ed i crediti della gestione precedente il 31.12.1995 - e tra questi il credito nei confronti di __________ - sono di spettanza di __________ il quale “in caso di morte o di insolvenza del sig. __________... è autorizzato, per conto della __________ a continuare le procedure di incasso ....”.
Ammesso (ma la firma di __________ non appare possa, da sola, vincolare giuridicamente la società: cfr. estratto RC agli atti e Rep. 1988, 363) che tale pattuizione possa costituire un mandato particolare per rappresentare la __________ in tutte le pratiche riguardanti l’incasso del credito __________ la stessa è però condizionata dall’avverarsi di situazioni ben precise: la morte o l’insolvenza del signor __________. Che ciò sia o sia stato il caso non è nemmeno preteso, e quindi non dimostrato, dalla parte appellante.
Non si pone nemmeno l’eventualità di poter procedere a far sanare il difetto entro breve termine (art. 99 cpv. 3 CPC) poiché il preteso potere di rappresentanza di __________ non è frutto di dimenticanza o di errore o di altra circostanza correggibile ma invece dell’invocazione di un diritto proprio ad agire in tal modo.
La domanda di prestazione di una cauzione processuale a carico dell’appellante, per l’esito della procedura d’appello, diviene priva di oggetto.
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello 8 luglio 1998 presentato per __________ in liquidazione è nullo.
La tassa di giustizia in Fr. 450.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 500.-), già anticipate, sono a carico dell’avv. __________ che rifonderà alla controparte Fr. 500.- per ripetibili.
Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera, Biasca
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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