AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.161
Data decisione, Autorità:
04.12.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00161
Lugano
4 dicembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. CL.98.5
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 14
aprile 1998 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
in
materia di contratto di lavoro che il Pretore, con decisione 7 agosto 1998, ha
parzialmente accolto condannando il convenuto a pagare all’istante l’importo
netto di Fr. 11’514.40 oltre interessi al 5% dal 1 gennaio 1998 e caricando
allo stesso convenuto le spese del giudizio siccome parte temeraria ai sensi
dell’art. 417 litt. e) CPC.
Appellante
il convenuto il quale, con atto di appello 18 agosto 1998, chiede la riforma
del primo giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza.
Mentre
la parte appellata non ha presentato osservazioni.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che __________
assunta da __________ quale gerente del __________ a far tempo dal 1 luglio
1997 e per durata determinata sino al 31 dicembre 1997, è stata licenziata con
lettera 29 agosto 1997 del seguente tenore:
“Hiermit muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich unser
Arbeitsverhältniss aus wirtschaftlichen Gründe per 31.08.1997 auflöse.
Ich
Hoffe dass Sie bald eine neue Arbeitsstelle finden werden.
Mit
freundlichen Grüssen.” ;
che l’istante, constatata
l’impossibilità di continuare il lavoro, ha ritenuto il convenuto responsabile
per il salario dovutole sino al 31 dicembre 1997 e non ottendolo l’ha convenuto
in causa per vederlo condannato a versarle l’importo di Fr. 12’400.- per 4 mesi
di salario e quello di Fr. 2’800.- per rimborso spese per lo stesso periodo;
che il convenuto,
all’udienza di discussione del 15 maggio 1998, si è opposto all’istanza
argomentando come segue:
“
La signora __________ dopo le discussioni che vi sono state ha avuto un
comportamento inaccettabile sul posto di lavoro al punto tale che era
impossibile la continuazione del rapporto di lavoro. Per questo motivo il
signor __________ dopo diversi interventi da parte sua e da parte della
__________ tramite la signora __________ è stato costretto ad interrompere il
rapporto di lavoro. La signora __________ della citata Fiduciaria potrà
confermare queste circostanze.
Quanto
all’ammontare del salario, non risulta che sia stato stabilito ogni mese oltre
al salario base un importo di Fr. 700.-
Se
fosse stato un rimborso spese a partire dal mese di settembre per il contratto
di lavoro, ne (recte non) risulta che questi oneri sono stati documentati da
parte della lavoratrice.” ;
che “le discussioni che vi
sono state” sono riferite al fatto che alla fine di luglio 1997 l’istante ha
disdetto il rapporto di lavoro per la fine di agosto successiva ma il signor
__________ non aveva accettato tale disdetta perché illegale;
che il Pretore, con la
sentenza impugnata, non ha riconosciuto adempiute le condizioni per un
licenziamento immediato, come quello comunicato dal convenuto, e lo ha
condannato a risarcire all’istante il salario netto ed il rimborso spese per i
mesi da settembre a dicembre 1997, tenendo conto che durante il mese di
dicembre l’istante aveva lavorato percependo un importo di Fr. 2’220.-;
che il Pretore ha inoltre
ritenuta la resistenza del convenuto alla domanda dell’istante come temeraria e
gli ha di conseguenza imposto, ai sensi dell’art. 417 litt. e) CPC, di
sopportare tasse e spese di giudizio;
che, con l’appello che ci
occupa, il convenuto insiste nel ritenere legittimo il licenziamento per motivi
gravi e quindi non dovuto alcun risarcimento e men che meno quello relativo al
rimborso spese;
che l’appellante ha
precisato che la sua disdetta del 29 agosto 1997 doveva intendersi quale
licenziamento per motivi gravi ed ha esplicitato tali motivi solo in occasione
dell’udienza di discussione dell’istanza, a nove mesi di distanza dai fatti;
che il motivo grave
addotto si rifà al comportamento inaccettabile della dipendente sul posto di
lavoro reiterato dopo diversi interventi;
che l’unica risultanza
istruttoria al proposito è la deposizione della teste __________ la quale così
si è espressa:
“Ho saputo dal signor __________ e dall’altra
dipendente signora __________ dopo il licenziamento della signora __________,
che vi erano stati con quest’ultima dei problemi. In particolare mi venne riferito
che vi erano problemi relazionali fra la signora __________ e la signora
__________. Penso si trattasse di problemi nel trovare un accordo sugli orari
di lavoro.
.......
Non
ho mai assistito a espressioni da parte del signor __________ nei confronti
della signora __________ in cui il primo ammonisse la seconda a volersi
conformare alle regole contrattuali, con minaccia di licenziamento in tronco.
Da
parte mia non ho mai operato interventi sulla signora __________ per
richiamarla ai suoi doveri e per ammonirla in merito ad un licenziamento in
tronco.” ;
che di fronte a tali
constatazioni non occorre scomodare dottrina e giurisprudenza in materia di
licenziamento immediato per gravi motivi per giungere alla conclusione che tali
motivi non esistevano e che, in ogni caso, eventuali dissapori sul luogo di
lavoro, assurgono a fondamento di un licenziamento immediato solo se reiterati
dopo formale avvertimento;
che del resto il tenore
della lettera di disdetta non lascia trasparire che la stessa si fondasse su
motivi gravi non potendosi, evidentemente, seguire la fantasiosa
interpretazione, priva di alcun riscontro probatorio, con la quale l’appellante
vuole vestire l’espressione “aus wirtschaftlichen
Gründe”;
che l’indennità dovuta a
seguito di un licenziamento ingiustificato è un risarcimento del danno pari a
quanto il dipendente avrebbe guadagnato sino al termine contrattuale del
rapporto di lavoro comprese le indennità per spese anche se, cessando
l’attività lavorativa, più non se ne incontrano (Berner Kommentar, ad
art 337c CO n. 3);
che la resistenza in causa
del convenuto - stante l’assoluta infondatezza dei suoi argomenti difensivi
attraverso i quali ha voluto costruire una fattispecie che non era sicuramente
quella per la quale si è deciso alla disdetta, come dimostra il contenuto della
relativa comunicazione ed il silenzio di fronte all’immediata rimostranza della
dipendente - è stata senz’altro temeraria ed altrettanto lo è la presentazione
dell’appello con la conseguenza che, anche in questa sede, tasse e spese di
giudizio gli vanno addebitate;
che non si assegnano
ripetibili alla controparte che non ha presentato l’allegato di risposta
all’appello;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
-
L’appello 18 agosto
1998 di __________ è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese della procedura d’appello in complessivi Fr. 200.- sono a
carico dell’appellante.
-
Intimazione a:
-__________
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster