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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.177
Data decisione, Autorità: 17.09.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00177
Lugano 17 settembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa inc. OA.96.440 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 25 giugno 1996 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha rivendicato la proprietà di un autoveicolo Range Rover di cui al verbale di sequestro 14 maggio 1996 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla convenuta contro __________, e ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di un importo indeterminato a titolo di risarcimento danni;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 25 agosto 1998 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 14 settembre 1998 con richiesta di effetto sospensivo chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
che con la petizione, conseguente all’assegno del termine ex art. 107 LEF del 18 giugno 1996 (doc. A), l’attrice ha rivendicato la proprietà di un veicolo Range Rover sequestrato a __________, dal che l’avvio dell’esecuzione n. __________ promossa dalla convenuta (doc. E);
che l’attrice con la petizione ha altresì formulato, senza tuttavia quantificarla, una domanda di risarcimento danni conseguente alla mancata disponibilità del veicolo;
che la convenuta con risposta del 16 ottobre 1996 si è opposta alla petizione;
che solo con le conclusioni l’attrice ha quantificato la propria domanda risarcitoria in fr. 8’000.-- oltre interessi;
che con sentenza 25 agosto 1998 il Pretore ha respinto la petizione;
che con l’appello del 14 settembre 1998 l’attrice postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di ammettere le sue domande;
considerato
in diritto
che il Pretore e le parti hanno manifestamente applicato alla presente causa le norme sulla procedura ordinaria;
che per effetto della modifica della LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997, l’azione di rivendicazione non è più soggetta alla procedura ordinaria, ma è ora trattata secondo la procedura accelerata (art. 109 cpv. 4 LEF; II CCA 25 agosto 1997 in re R./C.);
che, per l'art. 2 Disp. finali della modificazione del 16.12.1994 appunto entrata in vigore il 1.1.1997, le disposizioni di procedura previste da quella legge si applicano, a partire dalla loro entrata in vigore, ai procedimenti in corso;
che così vale anche per la nostra procedura civile;
che infatti giusta l'art. 514 cpv. 1 CPC le disposizioni del codice di rito si applicano ai processi e alle appellazioni introdotti dopo la sua entrata in vigore (CCC 23 agosto 1993 in re S./W.; IICCA 17 dicembre 1993 in re C./J.), ossia, per quanto concerne i ricorsi, secondo la legge in vigore al momento della decisione impugnata (ICCTF 4 maggio 1998 in re R./R. AG; in materia di rivendicazione di proprietà: II CCA 15 gennaio 1998 in re S./F. SA, 23 dicembre 1997 in re F./N.; O. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 1995, pag. 52);
che secondo gli art. 308 cpv. 1 e 398 cpv. 1 CPC nella procedura accelerata il termine per presentare l’appello è di 10 giorni;
che secondo l’art. 398 bis CPC detto termine non è interrotto dalle ferie giudiziarie;
che in concreto il giudizio impugnato è pervenuto all’attrice il 26 agosto 1998, e pertanto il termine per presentare l’appello è giunto a scadenza lunedì 7 settembre 1998;
che l’appello introdotto il 14 settembre 1998 è perciò ampiamente tardivo, e quindi irricevibile;
che il fatto che l’azione contenesse anche una domanda condannatoria di fr. 8’000.--, da proporre come tale in procedura ordinaria, non modifica questa situazione, dovendo essa essere ritenuta un semplice accessorio nell’azione di rivendicazione, soggiacente nel suo complesso alla procedura accelerata;
che in ogni caso tale richiesta di giudizio era proceduralmente irricevibile per essere stata quantificata solo con le conclusioni, sfuggendo con ciò nella sua entità al principio del contraddittorio in violazione del diritto di essere sentiti della parte avversaria (art. 84 CPC, art. 78 CPC);
che il gravame può perciò essere evaso all’esame preliminare di cui all’art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla parte avversaria, il che rende priva d’oggetto la richiesta di effetto sospensivo;
che le spese e la tassa di giustizia devono essere accollate all’appellante (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, visti gli art. 109 LEF, 78, 84, 148, 308, 398 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L’appello 14 settembre 1998 di __________ è irricevibile.
Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 500.--
sono a carico dell’appellante.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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