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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.185
Data decisione, Autorità: 07.01.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00185
Lugano 7 gennaio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.104 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 1° dicembre 1993 da
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’000.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 12 agosto 1998 ha respinto;
Appellante l’attore, con atto di appello del 21 settembre 1998 con domanda di assistenza giudiziaria e resistente la convenuta con osservazioni del 14 ottobre 1998;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto narrato in petizione, il 9 agosto 1992 tra le 20 e le 21.30 ignoti avrebbero asportato dalla vettura dell’attore, in sosta nell’area di servizio autostradale __________ di __________ oggetti per un valore complessivo di fr. 22’723.--.
Stante un contratto di assicurazione bagagli stipulato con la convenuta, l’attore procede per il risarcimento della somma assicurata di fr. 10’000.-- oltre interessi, il cui pagamento verrebbe rifiutato a torto dalla resistente.
B. La convenuta ha giustificato la propria resistenza alla pretesa attorea con le sospette circostanze dell’asserito furto: non vi sarebbe stata un’immediata constatazione da parte delle forze dell’ordine, l’attore avrebbe in breve tempo ottenuto importanti risarcimenti da altre compagnie per casi analoghi ed inoltre ricerche esperite dalla convenuta avrebbero dimostrato la presumibile falsità di quanto attestato da parte dei giustificativi prodotti dall’assicurato. Le CGA limiterebbero comunque la copertura a fr. 4’000.-- per oggetti lasciati in un veicolo chiuso, eccezion fatta per gli oggetti di valore per i quali la copertura sarebbe esclusa. Nulla sarebbe pertanto dovuto per gli oggetti posti sul portapacchi della vettura ed infine l’eventuale pretesa dell’attore sarebbe in ogni caso prescritta, soggiacendo essa ad un breve termine contrattuale di prescrizione di un anno.
C. Il Pretore, sulla base della testimonianza di __________, compagna di viaggio e all’epoca convivente dell’attore, ha ritenuto sufficientemente comprovato il verificarsi dell’asserito furto.
Egli ha però escluso qualsiasi obbligo di indennizzo per le biciclette lasciate sul portapacchi della vettura, mentre per gli altri oggetti ha ritenuto insufficienti le indicazioni di cui all’elenco doc. D, un documento di parte allestito dallo stesso attore e neppure confermato dalla teste __________, come pure le altre prove sull’entità del danno, fonte di più di un dubbio sulla pretesa dell’attore.
Dal che la reiezione della petizione.
D. Delle argomentazioni dell’appellante e di quelle della resistente, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1.1 Come rettamente indicato dal giudizio impugnato, l’art. 7.3 CGA (doc. A, pag. 2) esclude il diritto alle prestazioni per gli oggetti lasciati in luogo accessibile o in un veicolo non chiuso a chiave.
Ne consegue, senza necessità di ulteriori argomentazioni, l’esclusione della copertura per gli oggetti lasciati sul portapacchi (doc. D, pag. 1), non avendo l’attore neppure allegato nella procedura di prime cure che gli stessi sarebbero stati in qualche modo protetti nella loro ubicazione sul tetto della vettura, ed avendo al contrario la teste __________ escluso questa eventualità.
1.2 Per i rimanenti oggetti asseritamente oggetto di furto vale invece la norma di cui all’art. 4.7 CGA, che prevede che gli oggetti lasciati in un veicolo sono assicurati per un massimo di fr. 4’000.--.
Ne consegue, che in caso di accoglimento delle tesi dell’attore questi, in base al medesimo contratto di assicurazione di cui si prevale, potrebbe ottenere il risarcimento del danno subito fino a concorrenza dei predetti fr. 4’000.--, e questo evidentemente anche nel caso in cui il valore degli oggetti rubati sia stato superiore.
Non va infatti disatteso che la persona colpita da un furto può in molti casi trovarsi in una situazione di carenza probatoria, non essendo preparata all’evento inaspettato. E’ perciò difficile poter rimproverare all’assicurato la mancata prova del fatto che degli oggetti, rubatigli, si trovassero nell’auto al momento del furto, così come è difficile pretendere che una persona conservi i giustificativi dell’acquisto (o possa dimostrare a posteriori l’avvenuto acquisto) anche per oggetti tutto sommato banali come i propri indumenti, o comunque per oggetti non coperti da una particolare garanzia contrattuale, giustificante la conservazione della ricevuta di pagamento.
Ed infatti, la giurisprudenza sviluppata al riguardo dell’art. 39 LCA non esige dall’assicurato una prova rigorosa del danno, ma ritiene al contrario sufficiente la prova indiziaria del medesimo (IICCTF 23 maggio 1986 in re A./K.; Rep. 1973, pag. 138; II CCA 12 giugno 1990 in re M. SA/Z.), prova che in concreto si potrebbe anche ritenere fornita.
L’esigenza di dimostrare che il veicolo era chiuso a chiave è posta dall’art. 4.7 delle CGA, e si trattava perciò di una condizione contrattuale che l’assicurato doveva soddisfare fornendo la prova dell’avvenuto scasso.
Tale prova andava fornita facendo constatare lo scasso all’autorità di polizia, non importa se il giorno stesso nel luogo del furto o il giorno successivo a __________, il che non è avvenuto, e in difetto di tale prova l’asserito scasso esiste solo come affermazione di parte dell’attore stesso.
Il gravame è silente sull’argomento, ed anche la richiesta formulazione di nuove domande alla teste __________ -peraltro proceduralmente inammissibile (art. 321 CPC)- non verte su questo fondamentale tema, che determina in definitiva la soccombenza del ricorrente.
Se ne deve concludere per la mancanza di fondamento della pretesa attorea, e di conseguenza per la reiezione del gravame.
La mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame comporta la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria (art. 157 CPC), che comunque non avrebbe incluso le ripetibili da attribuirsi alla convenuta (art. 159 e 162 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 162, n. 1).
Le spese della causa seguono pertanto la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21 settembre 1998 di __________ è respinto.
II. La domanda di assistenza giudiziaria 21 settembre 1998 di __________ è respinta.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 300.--
sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla convenuta fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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