AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.196
Data decisione, Autorità: 15.02.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00196
Lugano 15 febbraio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente a giudicare -quale autorità giudiziaria competente in materia arbitrale ai sensi dell'art. 3 del Concordato intercantonale sull'arbitrato e dell'art. 2 del DL concernente l'adesione del Canton Ticino allo stesso CIA- sul ricorso per nullità 24 settembre 1998 presentato da
rappr. dall'avv. __________
contro il lodo arbitrale 24 agosto 1998 dell'arbitro unico, avv. dott. __________ Lugano, pronunciato nella vertenza che oppone il ricorrente agli attori
entrambi rappr. dall’avv. __________
lette le osservazioni al ricorso di data 5 novembre 1998, con cui gli attori ne chiedono la reiezione;
esaminati gli atti e i documenti dell'arbitrato,
considera
in fatto e in diritto
Conformemente a questa pattuizione, le parti hanno presentato allegati introduttivi -fino alla duplica- e hanno partecipato all'assunzione dell'unica prova ammessa dall'arbitro, ossia la deposizione testimoniale dell'avv. dott. __________ presentate le rispettive conclusioni scritte e tenutosi il dibattimento finale, l'arbitro ha emesso la sua decisione, oggetto del presente ricorso.
Il merito della vertenza concerne i rapporti di dare-avere tra i titolari dello studio legale __________, da una parte, e l'avv. __________ che era stato loro socio fino alla fine del 1989. A seguito della sua uscita dallo studio sono sorte tra le parti divergenze riguardanti in particolare l'indennità dovuta dall'avv. __________ alla società semplice formante lo studio legale di __________ per la ripresa e la conduzione in proprio dell'ufficio di __________ che era stato nel frattempo aperto ed avviato dagli avvocati __________. Una proposta di soluzione formulata da __________ non ha trovato il consenso del convenuto: da qui l'avvio della procedura arbitrale in cui gli attori postulano la condanna di controparte al pagamento di fr. 1'124'698.10, oltre interessi. Lo stesso credito ha precedentemente costituito la base di un sequestro 22 dicembre 1994, ottenuto da __________ su una proprietà immobiliare del convenuto, domiciliato all'estero, sita in territorio di __________; al sequestro ha fatto seguito una procedura esecutiva concretizzatasi nella notifica al convenuto del PE __________ di Lugano cui è stata interposta opposizione.
L'eccezione oggetto del lodo parziale è quella sollevata dalla parte convenuta secondo cui la società semplice attrice -che costituisce litisconsorzio necessario- non è completa: dalla stessa manca infatti la persona dell'avv. __________ che, dopo aver collaborato per molti anni nello studio legale in posizione subordinata, nel 1988 era divenuto socio dei titolari __________ L'assenza di un socio del liteconsozio attore renderebbe nullo il sequestro e la successiva esecuzione; ma anche la presente procedura arbitrale in quanto la sede dell'arbitrato è fondata sull'ordine di sequestro del bene immobile di __________. Per contro è pacifico che la vertenza venga risolta nella via arbitrale, così come prevede lo statuto dello studio legale attore (doc. C, n. 16).
A questa tesi si oppongono gli attori che sostengono come l'avv. __________ non sia mai divenuto socio -ovvero comproprietario- dello studio alla stregua degli altri titolari, specificando in particolare che gli accordi intercorsi con lui nel 1988 comunque escludevano esplicitamente la sua partecipazione all'eventuale liquidazione dello studio. Inoltre, mentre gli altri soci partecipavano agli utili dell'azienda secondo una percentuale, l'avv. __________ godeva di una partecipazione fissa.
Con il lodo parziale impugnato l'arbitro unico ha ritenuto che la questione della legittimazione attiva può trovare soluzione al di fuori della risposta al quesito sulla qualità di socio dell'avv. __________ nella società semplice titolare dello studio legale; basta al proposito stabilire se egli avesse diritto di percepire un'indennità a seguito della cessione dello studio di __________ al convenuto. Egli l'ha escluso in base alla lettera 14 luglio 1988 con la quale l'avv. __________ comunicava all'avv. __________ le condizioni della sua attività nello studio in qualità di indipendente (doc. O), sia in base al contenuto del verbale 12 marzo 1988 dell'assemblea dei soci dello studio legale in cui era prevista l'esclusione dell'avv. __________ dai diritti patrimoniali in caso di liquidazione dello studio (doc. 9); elementi dell'istruttoria confortati peraltro dalla deposizione testimoniale dello stesso avv. __________ In diritto, con riferimento all'art. 544 CO, il lodo considera che la pattuizione particolare di cui s'è detto esclude il diritto in comunione di tutti i soci sui beni della società semplice e quindi il litisconsorzio necessario nella presente causa. Ha così respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori.
Il ricorso in esame ripropone tutti gli elementi di prova e tutti gli indizi ritenuti atti a verificare la qualità di socio "titolare" dell'avv. __________ a partire dal 1. gennaio 1988: in particolare si tratta dei verbali di assemblea dei soci del 28 marzo 1987 (doc. 7) -durante la quale è stata esaminata la candidatura dell'avv. __________ - e del 12 marzo 1988 (doc. 9), nonché di un appunto interno dell'avv. __________ che fa riferimento all'art. 13 dello Statuto dello studio, ossia alla norma concernente la qualità di socio titolare. Ma il ricorrente fa riferimento anche alla carta da lettera e meglio alle modifiche intervenute con la nuova situazione dell'avv. __________ all'interno dell'azienda, alla contabilità dello studio legale e in particolare alla ripartizione degli utili dove lo stesso avvocato, dopo il 1. gennaio 1988, non figurava più tra i dipendenti ma nel gruppo dei titolari e, infine, al fatto che quegli -in diverse occasioni- aveva partecipato come litisconsorte con gli altri soci a procedure giudiziarie in cui era coinvolto lo stesso studio legale in qualità di parte. Inoltre accenna alla deposizione testimoniale dello stesso avvocato __________ che ha confermato la modifica della sua collocazione nell'ambito dell'ufficio a partire dal 1988, passando alla categoria degli indipendenti anche nei confronti della Cassa AVS e dell'autorità fiscale. Comunque egli, avuta notizia della sua nuova collocazione, l'ha accettata in modi e in forme diverse; per contro, egli non é mai stato liberato dalla sua responsabilità come socio, anche perché ciò avrebbe potuto avvenire esclusivamente con il consenso anche dell'avv.
Il ricorrente contesta poi la soluzione adottata dall'arbitro. Potesse essere ammesso il sillogismo su cui si fonda il lodo impugnato, in concreto nega una limitazione della responsabilità finanziaria dell'avv. __________ a tale scopo ricorda come questi abbia profittato per la sua attività professionale del goodwill e delle infrastrutture allestite dal convenuto a __________: ne consegue che la parte della vertenza di merito che concernerà l'indennizzo di queste prestazioni nell'ambito dello scioglimento dello studio, in particolare relativamente alla sede di __________, dovrà vedere coinvolto anche il socio __________ D'altra parte, poiché la vertenza dovrà tenere in considerazione anche eventuali debiti della società semplice nei confronti del convenuto, rileva come l'avv. __________ non sia mai stato liberato da una responsabilità in tal senso. Infine, poiché gli era stata riconosciuta una partecipazione del 25% agli utili del centro profitti dell'avv. __________, ne consegue che partecipasse al risultato economico dello studio legale.
Delle osservazioni presentate dagli attori si dirà, se necessario, nel seguito.
Il ricorso in esame si fonda sull'art. 36 lett. f CIA, considerando che il lodo impugnato è arbitrario siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o perché contenente una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità. A questa Camera compete pertanto esclusivamente di vagliare se il lodo è inficiato d'arbitrio per i motivi addotti dal ricorrente, tenuto conto in particolare che il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile a quella adottata esclude la censura d'arbitrio. In altre parole, l'autorità di ricorso può distanziarsi dalla soluzione dell'arbitro solo se la stessa appare insostenibile, in evidente contraddizione con la motivazione fattuale o svestita di una motivazione oggettiva (cfr. in particolare l'art. 3 cpv. 3 del Decreto legislativo di applicazione del CIA del 17 febbraio 1971 che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per cassazione civile).
7.1. L'impostazione della lite va ricercata nella definizione offerta dalle parti e, anzitutto, dagli attori. Con la petizione, onde permettere all'arbitro un miglior giudizio sull'eccezione controversa, si espone che alla fine del 1989 l'avv. __________ aveva ripreso in proprio, a far tempo dal 1. 1. 1990 e uscendo contestualmente dalla società semplice, l'attività dello studio di __________ studio che era stato aperto e avviato dalla stessa società: ne era sorta una controversia in merito alla chiave di valutazione degli attivi e ad altre risultanze contabili di quella parte dell'attività professionale. L'attività della società risultava così contemporaneamente modificata per due motivi: la cessione dell'ufficio di __________ e l'uscita di un socio. Il convenuto conviene almeno sul genere della contestazione, laddove indica come ulteriori elementi della vertenza in particolare la suddivisione degli utili societari e la valutazione del proprio goodwill, sia nell'ambito della società, sia con riferimento all'attività svolta a __________ in merito egli preannuncia la presentazione di una domanda riconvenzionale (Risposta, p. 5). Ciò non fa che confermare che scopo della lite debba essere considerato quello di stabilire i rapporti patrimoniali tra i soci della precedente società in seguito al complesso fattuale descritto. E le parti lo confermano anche in questa sede: cfr. Ricorso, pto. 2.1. e Osservazioni, ibidem ("Si prende atto del fatto che anche controparte localizza la controversia nelle reciproche pretese relative alla scissione e alla ripresa della filiale zurighese ..."). Giacché all'incarto non sono ancora state versate allegazioni complete sul merito della lite, le indicazioni surriferite devono bastare per una qualifica della vertenza; comunque, dovendo le parti essere perfettamente in chiaro sull'eventuale necessità di fornire all'arbitro elementi in tal senso, v'è da presumere che -in caso di disaccordo sulla litis contestatio così come descritta- ne avrebbero puntualmente formulato adeguata censura.
7.2. Anche se la legge non regola esplicitamente il caso dell'uscita di un socio dalla società semplice senza che l'esistenza della società stessa venga messa in gioco, la dottrina ne ammette la possibilità (Tercier P., La partie spéciale du Code des obligations, Zurigo, 1988, N. 4201) e ne affronta dettagliatamente le conseguenze (Staehelin D., in Comm. di Basilea, Obligationenrecht II, 1994, Art. 545/546, N. 5 - 7 e soprattutto Siegwart A., in Comm. di Zurigo al CO, 1938, Art. 547, N. 38 segg.). In merito appare acquisito che la fattispecie comporta un parziale scioglimento della società e che le conseguenze pecuniarie, in particolare per quanto riguarda il socio uscente vengono regolate convenzionalmente, rispettivamente secondo criteri stabiliti contrattualmente; in mancanza di simili disposizioni, il credito del socio uscente viene stabilito, per quanto attiene al suo ammontare, secondo i criteri indicati per la liquidazione (Siegwart, op. cit., ibidem, N. 47).
Nel caso concreto deve pertanto essere condivisa la relazione, espressa dall'arbitro, fra la natura della contestazione e le regole previste per una liquidazione parziale o totale della società semplice.
Questa situazione, per rapporto alla natura e alle caratteristiche della vertenza, è confermata anche riguardo all'intervento del giudice nell'ambito della liquidazione, tant'è che un'eventuale azione è proposta solo contro quei soci che si oppongono a un progetto di liquidazione (Siegwart, op. cit., ad Art. 548, 549 e 550, N. 25; Staehelin, op. cit., art. 551, N. 10); determinante per l'intervento in causa di un socio piuttosto di altri è pertanto il concreto rapporto vigente fra i soci, piuttosto che la loro collocazione all'interno della società.
La conclusione dell'arbitro che ritiene non determinante la partecipazione dell'avv. __________ nella vertenza arbitrale in qualità di attore poiché gli era stata preclusa contrattualmente la possibilità di avanzare diritti nell'ambito di una liquidazione (doc. O; doc. 9) e perché egli stesso ha ammesso di non aver avuto "alcun diritto patrimoniale in caso di liquidazione dello studio" e di non aver avuto "obblighi verso lo studio in caso di perdite", non è arbitraria: in particolare non è insostenibile, né contraria alle risultanze processuali, né in evidente violazione del diritto o dell'equità.
Il giudizio sulla tassa di giustizia e sulle ripetibili segue la soccombenza, tenuto conto del valore litigioso, ma anche del fatto che si tratta di un giudizio parziale.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 e la LTG
pronuncia
Il ricorso per nullità 24 settembre 1998 del dott. __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 3'000.- , già anticipati dal ricorrente, restano a suo carico. Egli verserà inoltre agli attori la somma di fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.
Intimazione: -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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