AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.198
Data decisione, Autorità: 03.03.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00198
Lugano 3 marzo 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.361 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 16 dicembre 1996 da
rappr. dall'amministratore, avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
rappr. dall’avv. __________
rappr. dall’avv. __________
lite che __________ e __________ ha denunciato a
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 198’361.35 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente ad atto illecito;
E ora sulle eccezioni difensive di prescrizione e di carenza di legittimazione passiva, che il Pretore con sentenza 28 luglio 1998 ha respinto;
Appellanti i convenuti, ad eccezione di __________, che con le rispettive impugnazioni chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere le loro eccezioni;
Mentre l’attrice nei propri memoriali di osservazioni postula la conferma del pronunciato pretorile;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice, proprietaria del fondo n. __________ di __________, sostiene che l’edificazione effettuata nel 1993 sul vicino fondo n. __________ opera alla quale i convenuti avrebbero partecipato a diverso titolo, avrebbe arrecato gravi danni al suo immobile, solo parzialmente risarciti da un’assicuratrice RC, e chiede pertanto, invocando le norme sulla responsabilità aquiliana, la condanna in solido dei resistenti al pagamento di almeno fr. 198’361.35.
B. __________ non ha risposto alla petizione, e si è perciò lasciata precludere.
Gli altri convenuti nei rispettivi memoriali difensivi hanno, tra l’altro eccepito l’intervenuta prescrizione della pretesa attorea, mentre l’ing. __________ ha altresì eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo data nella fattispecie l’esclusiva applicabilità degli art. 679 e 685 CC, a detrimento del disposto di cui all’art. 41 CO.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto sia l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, rilevando che l’ing. __________ potrebbe validamente venire chiamato in causa sulla scorta dell’art. 41 CO, che quella di prescrizione, dovendosi ammettere il perdurare dell’evento dannoso almeno fino al momento dell’inoltro della petizione.
D. Delle argomentazioni degli appellanti -che postulano la riforma del giudizio pretorile nel senso dell’accoglimento delle rispettive eccezioni- come pure di quelle della resistente -che chiede la reiezione dei gravami protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1.1 Giusta l’art. 60 cpv. 1 CO l'azione di risarcimento o riparazione si prescrive in un anno dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno.
Il termine di un anno stabilito dall’art. 60 CO comincia a decorrere da quando il creditore conosce l’esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da poter fondare e motivare un’azione giudiziaria (DTF 108 Ib 99, consid 1c con rinvii); l’inizio del termine non risale al momento in cui il danneggiato avrebbe potuto scoprire l’entità del suo credito facendo prova dell’attenzione richiesta dalle circostanze. Ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora ch’egli si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per promuovere una causa (DTF 109 II 435), atteso che la prova di tale conoscenza incombe a colui che invoca l’eccezione di prescrizione (DTF 111 II 58).
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, il danno è ritenuto realizzato ("abgeschlossen") nel momento in cui si è manifestato completamente (DTF 92 II 4, consid 3), ragione per cui il termine di prescrizione comincia a decorrere non tanto per le singole poste del danno, bensì dal momento in cui, in ordine cronologico, si conosce l’ultimo elemento del danno (II CCA 7 settembre 1995 in re H./A. e llcc.; Brehm, Berner Kommentar, n. 29-31 ad art. 60 CO).
In tale contesto, può risultare problematico risolvere il quesito a sapere se il danno in questione attiene ad una situazione in evoluzione oppure no, e in caso affermativo se si tratti di evoluzione prevedibile con un sufficiente grado di sicurezza (DTF 112 II 123, 108 Ib 100 e riferimenti): in presenza di una situazione in evoluzione, e in cui tale evoluzione non è ragionevolmente prevedibile, la prescrizione inizia a decorrere solamente alla fine di tale evoluzione; se per contro la situazione si è ad un certo momento stabilizzata, oppure la sua residua evoluzione è divenuta prevedibile con un sufficiente grado di certezza, vanno situati a quel momento la conoscenza del danno e perciò la decorrenza della prescrizione (II CCA 24 febbraio 1999 in re R./G. e llcc.).
1.2 La parte che solleva l’eccezione di prescrizione sopporta per principio l’onere della prova per il verificarsi delle condizioni di fatto poste a fondamento dell’eccezione medesima (II CCA 15 febbraio 1996 in re R./B. SA e llcc., 17 dicembre 1993 in re B. e llcc/B. e llcc; Kummer, Berner Kommentar, n. 165 ad art. 8 CC).
I lavori in questione sarebbero iniziati alla fine dell’estate del 1993 e sarebbero durati fin nel 1994 (petizione, punto 2; risposta arch. __________ e llcc., pag. 2 e 4; ing. __________ pag. 7, che afferma di essere stato impegnato sino al giugno del 1994; doc. C e D, in cui si prevede la presenza della gru per 6 mesi a partire dal 15 ottobre 1993).
Il danno (petizione, punto 21, pag. 14 e 15) consisterebbe in massima parte nei costi di ripristino della parete decorata (doc. H), delle facciate e dei locali interni (doc. I), oltre a numerose posizioni di minore entità, e sarebbe stato causato dalla modifica degli equilibri statici tra le vecchie e le nuove strutture, dall’esposizione dei muri comuni agli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni di umidità provenienti dal nuovo manufatto (petizione, pag. 12; doc. I, pag. 1 e 2; doc. R, pag. 4, 5, 10).
2.1 In base a queste circostante, gli appellanti situano la conoscenza del danno da parte dell’attrice al momento dell’allestimento dei preventivi doc. H e I, ossia al più tardi il 16 maggio 1995 (appello arch. __________ e llcc., pag. 8; appello __________, pag. 7; dissenziente l’ing. __________ pag. 8, secondo cui i lavori sono terminati nel maggio del 1994 e i danni si sono manifestati subito).
Secondo l’attrice (cfr. i vari memoriali di osservazioni all’appello), non vi sarebbe invece stata una precisa conoscenza del danno almeno fino alla riunione dell’11 settembre 1995, effettuata proprio allo scopo di stabilire misure di contenimento dei danni e per determinarne l’origine e l’entità.
2.2 La tesi dell’ing. __________ sorretta peraltro solo dall’apodittica affermazione della sua verità, secondo cui i danni si sarebbero manifestati “subito” si rivela a prima vista infondata.
Dal responso dell’arch. __________ (doc. I), datato dicembre 1994 e avente natura di perizia la perizia e preventivo nel contempo, risulta infatti con chiarezza che a quel momento non vi era ancora certezza sulla questione a sapere se il danno fosse ancora in evoluzione, ed in ogni caso lo stesso non era ancora stato determinato, e non era pertanto conosciuto all’attrice (pag. 1: “onde controllare se l’effetto assestante è terminato”; pag. 2: “resta ancora da stabilire quale danno avranno subito le impalcature in legno a causa dell’acqua penetrata”).
Come sostengono gli altri appellanti, non senza ragione, un primo momento potenzialmente determinante per ritenere la conoscenza del danno, almeno nei suoi elementi essenziali, potrebbe a prima vista essere situato al 16 maggio 1995, data del cronologicamente ultimo preventivo oggetto dell’azione risarcitoria (doc. H).
Se non che, altri elementi in atti consentono di ritenere che a quel momento l’evento dannoso non fosse ancora cessato e -di riflesso- che le sue conseguenze non fossero ancora del tutto note alla parte lesa.
In primo luogo vi sono gli scritti 26 ottobre e 28 novembre 1995 del restauratore __________ (doc. T e U), che a quelle date lamentava ancora l’inesistenza dei presupposti per una corretta valutazione del danno alla facciata illusionistica, e sottolineava perciò la necessità di analisi di laboratorio.
In secondo luogo, è lecito ammettere che solo la perizia 31 luglio 1996 dell’arch. __________ e del geologo __________ (doc. X), il cui responso appare lucido e coerente e non è contraddetto da altre risultanze, abbia stabilito le esatte cause dei danni, stabilendo in particolare una precisa responsabilità a carico dell’intervento invasivo con cui la nuova costruzione si è in parte appoggiata a quella dell’attrice, ingenerando una durevole causa di infiltrazioni di umidità e di carichi statici passibili di creare danni strutturali, così da potersi ritenere l’esistenza di un’azione danneggiante che persiste nel tempo, e quindi di una prescrizione che non può avere iniziato a decorrere almeno sino alla data di quel referto (Brehm, opera citata, n. 30 ad art. 60 CO e riferimenti), o in subordine della precedente lettera di quei periti dell’11 giugno 1996 (doc. II), in cui alcune conclusioni del referto venivano anticipate, senza che ciò modifichi il risultato ai fini della prescrizione.
Atteso che l’attrice risulta avere fornito sufficiente prova della non intervenuta prescrizione della propria pretesa, divengono così prive di oggetto le censure degli appellanti relative alla violazione delle regole in materia di onere della prova o del diritto di essere sentiti.
3.1 L’art. 135 CO stabilisce che la prescrizione è interrotta mediante riconoscimento del debito da parte del debitore, in particolare mediante il pagamento di acconti o di interessi, o la costituzione di pegni o fideiussioni (cifra 1), oppure per mezzo di atti di esecuzione, azione o eccezione avanti ad un giudice o un arbitro, come pure mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti all’ufficio di conciliazione (cifra 2).
Secondo l’art. 136 CO, nel caso di una pluralità di debitori, si ritiene che l’interruzione rispetto ad un debitore solidale o ad un condebitore di una prestazione indivisibile valga anche in confronto degli altri condebitori, e in conseguenza dell’interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione (art. 138 CO).
3.2 Nel caso di specie quali atti interruttivi della prescrizione entrano in linea di conto il pagamento di fr. 20’000.-- effettuato dalla __________ per conto della __________ il 25 settembre del 1995 (doc. UU), il precetto esecutivo di fr. 100’000.-- spiccato il 19 febbraio 1996 nei confronti della fondazione (doc. VV), l’istanza di conciliazione asseritamente incoata il 19 agosto 1996, e la petizione del 16 dicembre 1996.
3.2.1 L’ing. __________ (appello, pag. 8) nega l’esistenza nel caso di specie di un legame di solidarietà tra i convenuti citando Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., n. 2745-2747.
La citazione è sicuramente errata, in quanto il ricorrente disattende che essa riguarda il caso di concorrenza dell’azione del committente nei confronti del costruttore e dell’architetto, fattispecie estranea a quella in esame, in cui l’attrice non è legata contrattualmente ad alcuna delle parti convenute.
La concorrenza di azioni riguarda in questo caso i soli art. 679 CC, per la fondazione proprietaria del fondo danneggiante, e 41 e segg. CO, applicabili per tutti gli altri convenuti, il che non osta all’applicabilità dell’art. 136 CO, dovendosi ammettere -ai fini della questione della solidarietà- che l’art. 679 CC non è altro che la norma speciale derogante per il proprietario del fondo all’art. 41 CO, del quale mantiene comunque il carattere di illecito (sul rapporto tra le due norme: Meier-Hayoz, opera citata, n. 12 e 13 ad art. 679 CC).
In altri termini, è comunque data l’identità della causa giuridica a sostegno dell’azione dell’attrice, che è situabile nel campo dell’illecito, dal che si deducono il legame di solidarietà e l’opponibilità a tutti i litisconsorti degli atti interruttivi della prescrizione.
3.2.2 La __________ in risposta si era per contro distanziata dal pagamento effettuato dalla sua assicuratrice RC, pretendendo che lo stesso non esplicherebbe effetto interruttivo della prescrizione.
La tesi, ancorché non riproposta nel gravame, non essendosi il Pretore espresso circa gli atti interruttivi compiuti, è comunque ai limiti del temerario: è infatti pacifico che il versamento dell’assicuratrice, alla quale la fondazione ha oltretutto denunciato la lite, è avvenuto per conto e nell’interesse della fondazione, e con il consenso di tutte le parti in causa, attestato dalle risultanze della riunione dell’11 settembre 1995 (doc. L, punto 6), di modo che la questione può ritenersi evasa senza necessità di ulteriori disamine.
3.3 Dall’esistenza dei cennati atti interruttivi, si deduce che anche se la prescrizione avesse iniziato a decorrere già il 16 maggio 1995 -come affermato dagli appellanti, ad eccezione dell’ing. __________ essa si sarebbe interrotta una prima volta nel settembre 1995 per effetto del pagamento effettuato dalla __________ una seconda volta per effetto dell’esecuzione del 19 febbraio 1996, ed in seguito con la petizione del 16 dicembre 1996 e i successivi atti di causa, così che essa nemmeno in tale ipotesi si sarebbe compiuta.
L’ing. __________ e l’arch. __________ hanno in effetti rilasciato al patrocinatore della __________ delle esplicite dichiarazioni di rinuncia all’eccezione di prescrizione, dichiarazioni prodotte in causa da questa convenuta (doc. 2, 3 e 4).
E’ ben vero, come rilevato dagli eccipienti, che le dichiarazioni non sono state rilasciate in favore dell’attrice, ma la loro sola esistenza rende necessaria qualche considerazione.
Vi è in primo luogo l’ovvio rilievo del fatto che la __________ non aveva alcun interesse a raccogliere dagli altri convenuti delle rinunce alla prescrizione in favore dell’attrice, dovendole premere unicamente la sorte delle di lei azioni (contrattuali) di regresso nei confronti dei propri mandatari o appaltatori (espliciti in tal senso: doc. 2 e 3, pag. 2).
Se, nondimeno, essa si è premurata di agire in favore dell’attrice, diviene lecito inferire che ciò -come è usuale- sia avvenuto nel contesto delle trattative preprocessuali tra l’attrice e la fondazione, interlocutrice privilegiata nella sua veste di proprietaria del fondo confinante, e che l’esistenza delle rinunce alla prescrizione le sia stata significata.
Come che sia, esse -prodotte proprio da uno dei litisconsorti convenuti- figurano tra gli atti di questa causa, e non possono quindi essere senz’altro disattese, ma devono al contrario condurre alla sanzione dell’eccezione, non tanto per il motivo che le dichiarazioni hanno fatto nascere nell’attrice un affidamento degno di protezione sulla circostanza per cui l’eccezione non sarebbe stata addotta, ma piuttosto per il motivo che a fronte di queste dichiarazioni l’adduzione dell’eccezione configura un manifesto venire contra factum proprium da parte degli eccipienti che, a prescindere dalla mancanza di fondamento dell’eccezione, non merita di essere tutelato.
Avuto conto delle particolarità della causa, rilevate (ma non sanzionate) le incongruenze del comportamento dei convenuti, che ad un ipotetico legale di controparte attribuirebbero per il caso di reiezione dell’eccezione molto meno di quanto rivendicano per sé nell’ipotesi di accogliemento, appare equo stabilire l’indennità in complessivi fr. 1’200.-- per l’eccezione di carenza di legittimazione attiva e fr. 1’800.-- per l’eccezione di prescrizione.
Ne consegue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento dei gravami.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), laddove l’attrice -che si è rimessa al giudizio di questa Camera- non può essere considerata soccombente sulla questione delle ripetibili, mentre del parziale buon diritto dei gravami si è tenuto conto nella determinazione delle spese e della tassa di giustizia di questa procedura.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Gli appelli 21 settembre 1998 di ing. __________, arch. __________ e __________, __________ sono parzialmente accolti.
Di conseguenza la sentenza 28 luglio della Pretura di Mendrisio-Nord è riformata nel modo seguente:
1.1 Invariato.
1.2 Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 1’400.-- sono a carico dell’arch. __________, dell’ing. __________ e della __________ in ragione di 1/3 ciascuno; essi rifonderanno inoltre alla __________, sempre in ragione di 1/3 ciascuno, la somma di fr. 1’200.-- a titolo di indennità.
2.1 Invariato.
2.2 Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 1’400.-- sono a carico della __________ e __________, dell’arch. __________, dell’ing. __________ e della __________ in ragione di 1/4 ciascuno; essi rifonderanno inoltre alla __________, sempre in ragione di 1/4 ciascuno, la somma di fr. 1’800.-- a titolo di indennità.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 300.--
per ognuno dei tre appelli, già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo, per ognuno degli appellanti, di rifondere a controparte fr. 800.-- per indennità per la procedura di appello.
III. Intimazione: -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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