AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.20
Data decisione, Autorità: 16.06.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00020
Lugano 16 giugno 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.289 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 13 gennaio 1992 da
__________ rappr. __________
contro
rappr.
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 13’548.55 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 61’611.50 oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 10 novembre 1997 ha respinto l’azione principale e accolto la riconvenzionale per fr. 31’450.45 oltre interessi;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 20 gennaio 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione e respingere la riconvenzionale;
Mentre il convenuto con osservazioni e appello adesivo del 17 febbraio 1998 postula la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento della propria impugnativa con cui chiede che il giudizio di prima sede sia riformato nel senso dell’accoglimento della riconvenzionale per fr. 50’611.50 oltre interessi;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice nel 1989 e 1990 ha edificato per il convenuto una casa d’abitazione sul fondo 579 di __________ contro una mercede forfetaria di fr. 429’711.60, importo lievemente aumentato per effetto dell’esecuzione di qualche opera supplementare.
Ritenendo che il convenuto abbia indebitamente trattenuto fr. 13’548.55 sull’importo globale di sua spettanza, l’attrice procede nella presente causa.
B. Con la risposta del 31 marzo 1992 il convenuto si è opposto alla petizione, eccependo gravi inadempienze dell’attrice relative al deflusso dell’acqua piovana, alla mancata esecuzione di numerosi lavori di finitura, alla presenza di crepe, a difetti del camino e dell’impianto di riscaldamento e contestando altresì la pretesa per opere supplementari.
Nulla sarebbe pertanto dovuto all’attrice, mentre il convenuto in via riconvenzionale ha chiesto di essere autorizzato all’eliminazione dei difetti a spese dell’attrice.
C. Con le conclusioni il convenuto ha modificato la propria domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell’attrice in via principale al pagamento di fr. 61’611.50 oltre interessi, e in via subordinata di fr. 50’611.50 oltre interessi.
L’attrice ha per contro mantenuto le proprie tesi e domande.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha ritenuto che l’istruttoria avrebbe evidenziato vari difetti dell’opera dell’attrice, tempestivamente notificati dal convenuto.
L’appaltatrice sarebbe in particolare responsabile per le crepe delle pareti interne della casa e per parte delle rifiniture mancanti, il tutto per fr. 45’000.--, dal che -dopo compensazione con il credito dell’attrice per il saldo della mercede- la reiezione della petizione e l’accoglimento della riconvenzionale per fr. 31’450.45 oltre interessi.
E. L’attrice insorge con appello del 20 gennaio 1998, postulando la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione e di respingere la riconvenzionale.
Al riguardo dell’asserito difetto delle crepe, il convenuto con scritto del 14 maggio 1990 avrebbe optato per la riparazione gratuita da parte dell’appaltatrice, che all’inizio del 1991 si sarebbe dichiarata disponibile all’esecuzione delle riparazioni nella primavera del 1992. Sarebbe di conseguenza ingiustificata la domanda riconvenzionale del convenuto su questo punto, essendosi egli con ciò immotivatamente discostato dalla precedente, irrevocabile scelta dell’eliminazione del difetto ad opera dell’appaltatrice.
Nella denegata ipotesi che fosse comunque dovuto il costo di riparazione, questo non ammonterebbe a fr. 33’000.--, come erroneamente indicato dal perito, evincendosi dal suo stesso referto l’effettivo costo unitario dell’intervento di fr. 60.-- al mq per 273.275 mq, per un totale di soli fr. 16’396.50, somma da ridurre di un ulteriore 15% per effetto della congiuntura ed in considerazione del fatto che verrebbe eseguito il rifacimento dei tinteggi, opera che il convenuto dovrebbe comunque sobbarcarsi dopo 7 anni di occupazione della casa.
Il Pretore avrebbe inoltre ammesso a torto l’esistenza di infiltrazioni di fumo nel gabinetto, e di conseguenza avrebbe erroneamente aggiudicato a tal titolo il comunque esagerato importo di fr. 6’000.--.
Sempre a torto, infine, sarebbero stati aggiudicati dal primo giudice ulteriori fr. 6’000.-- per vari lavori di finitura, trattandosi di difetti inesistenti o comunque sanabili con importi decisamente inferiori a quelli stabiliti.
F. Il convenuto con l’appello adesivo critica invece il riconoscimento del credito dell’attrice, come pure il mancato accoglimento della sua pretesa di fr. 5’611.50, spesi per sistemare la scarpata e la griglia in conseguenza della carente evacuazione delle acque chiare.
G. Delle rispettive osservazioni ai gravami avversari, dei quali è chiesta l’integrale reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
La tesi è ai limiti del temerario.
E’ infatti manifesto che il verificarsi delle note crepe è costitutivo di inadempienza da parte dell’attrice che difatti, come essa stessa ammette, ha promesso l’eliminazione del difetto.
E’ altrettanto chiaro che -a prescindere da eventuali differenti argomentazioni addotte nella corrispondenza preprocessuale- il solo macroscopico difetto delle pareti consentiva lecitamente al convenuto di invocare con successo l’art. 82 CO e di trattenere perciò la parte scoperta della mercede.
A fronte di questa situazione, non vi è chi non veda in buona fede che l’introduzione della petizione da parte dell’attrice chiedente il pagamento di detto inesigibile saldo, petizione facente oltretutto seguito a procedura esecutiva, volutamente silente sulla questione delle crepe e in cui la trattenuta di fr. 13’000.-- e rotti viene definita arbitraria (punto 4, pag. 3), costituisce l’ultima e definitiva manifestazione di una evidente volontà, non smentita da alcun indizio contrario, di non provvedere ad alcuna riparazione.
Per effetto di tale concludente rifiuto dell’appaltatore all’effettuazione della riparazione si deve pertanto considerare ripristinato il diritto di scelta del committente, che può perciò lecitamente postulare l’aggiudicazione dei costi di riparazione.
2.1 Il perito (referto, pag. 5) ha dapprima espresso una valutazione di massima per i costi di eliminazione delle crepe nel senso di indicare un costo globale di fr. 24’000.-- per la sistemazione delle pareti interne (pari a fr. 60.-- al mq x 400 mq), di fr. 5’000.-- per la sistemazione delle piastrelle del bagno, anch’esse danneggiate dalle crepe (cfr. foto 36 e 37 annesse al referto), e di fr. 4’000.-- per la sistemazione delle facciate esterne.
Nel complemento di perizia l’esperto ha ammesso che “i 400 mq sono stati valutati in modo indicativo e dovevano servire unicamente per dare un ordine di grandezza dei costi di risanamento” (pag. 6) e che “il prezzo di fr. 60,00/mq risulta da un prezziario allestito da una ditta specializzata in risanamenti e rappresenta un costo medio al mq dei vari lavori da eseguirsi” (pag. 5), non escludendo la possibilità di potere ottenere un prezzo più favorevole.
Al complemento di perizia il perito ha allegato un computo metrico delle aree interne da risanare indicante 273,275 mq, nonché un preventivo della ditta __________ che “prevede un tinteggio globale interno (soffitti compresi) e indica un costo di ca. fr. 33’000.--, la nostra valutazione (fr. 24’000.--) si limita ai costi relativi delle parti da risanare che riconfermiamo” (complemento, pag. 5).
2.2 L’esame di questi elementi consente di confermare su questo punto il giudizio pretorile.
Nonostante l’incongruenza relativa alla superficie interna della casa -peraltro non rilevata dall’attrice nelle conclusioni (pag. 9 e 10) e irritualmente addotta per la prima volta in questa sede- il perito ha chiaramente confermato l’indicazione, dapprima fornita in via approssimativa, di un costo di risanamento di complessivi fr. 33’000.--, di cui fr. 24’000.-- per i soli muri interni, come indirettamente risulta del resto dal preventivo annesso al complemento di perizia, che prevede un importo di fr. 33’000.-- per i soli muri interni, così che l’errata indicazione relativa alla superficie risulta in definitiva compensata dall’altrettanto errata indicazione iniziale di un costo di risanamento di soli fr. 60.-- al mq.
L’attrice, del resto, a queste valutazioni peritali contrappone unicamente la propria personale valutazione, fondata appunto sull’inattendibile costo unitario di fr. 60.-- al mq, secondo cui il risanamento dovrebbe limitarsi ad interventi minimi, da eseguire nelle sole zone in cui vi sono le fessure.
Così non è, non potendo essere imposta al committente l’esecuzione di interventi palliativi o provvisori, ma dovendo questi piuttosto essere posto nella condizione di ricevere un’opera completa esente da ogni difetto (cfr. in tal senso, proprio con l’esempio di fessure in una facciata: Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 1724).
Infondata è pertanto l’obiezione relativa al ritinteggio dell’intera casa: contrariamente all’opinione dell’attrice non si tratta di un provvedimento superfluo, che a distanza di 7 anni pone il committente in una situazione migliore di quella che si sarebbe normalmente verificata, ma costituisce invece la necessaria eliminazione di un palese difetto estetico conseguente all’esecuzione dei lavori di risanamento, laddove l’infondata obiezione di una pretesa miglioria per effetto del tinteggio può essere confutata anche in base alla considerazione che ciò può in ogni caso compensare il pregiudizio subito dal committente per avere subito durante 7 anni l’inestetica presenza delle crepe, oppure che ciò sarebbe forse stato evitato se solo l’appaltatrice avesse eseguito a suo tempo la promessa riparazione gratuita.
L’attrice non può essere seguita nemmeno quando rivendica un ribasso del 15% sul costo del risanamento (appello, pag. 9), avendo il perito indicato un grado di approssimazione pari a “+- 15%” (complemento, pag. 7), il che esclude evidentemente che esista la sola possibilità di un minor costo, così che non si vede per quale motivo l’indicazione dovrebbe necessariamente essere utilizzata ad esclusivo beneficio dell’appaltatrice, potendo piuttosto in simili circostanze insorgere con uguale buon diritto anche il committente per chiedere la correzione di senso contrario, di modo che in assenza di migliori riscontri l’importo indicato va senz’altro confermato.
Essa contesta avantutto l’esistenza medesima del difetto sulla scorta di affermazioni del perito, che si sarebbe espresso in proposito in termini dubitativi. L’obiezione è tuttavia ampiamente infondata, da una parte perché il perito stesso ha successivamente constatato il sussistere del difetto (cfr. complemento di perizia), e d’altra parte perché la stessa attrice ne aveva precedentemente ammesso l’esistenza con la lettera 11 gennaio 1991 (doc. 32), promettendone oltretutto la sollecita eliminazione, così che essa è ora assai malvenuta nell’affermare la tesi contraria.
In secondo luogo l’attrice contesta che sia stata provata la necessità di effettuare un intervento dell’importanza di quello proposto dal perito, sostenendo che sarebbe sufficiente il rifacimento della sigillatura al costo di soli fr. 300.--. Anche questa censura è priva di fondamento. Premesso che, come si è già detto, il committente non è tenuto a contentarsi dell’esecuzione di lavori palliativi -come è a prima vista il caso di una sigillatura che impedisce al fumo di invadere un locale, senza che si risolva il problema della perdita di fumo dal camino- che oltretutto nella specie sono già stati tentati senza successo, è in concreto addirittura evidente che il problema in questione è necessariamente dovuto ad un difetto del camino (perizia, risposta, 7, pag. 5), di modo che l’intervento prospettato -inserimento di una canna fumaria in acciaio (complemento, pag. 6)- appare idoneo alla sua soluzione, e a prima vista senz’altro più economico dello smontaggio e rimontaggio del camino per cercare ed eliminare la perdita di fumo.
Ancora una volta l’attrice travisa le parole del perito allo scopo di sostituire la propria opinione a quella dell’esperto.
Dalla lettura dei referti (perizia, risposta 4, pag. 4; complemento, risposte 2a, 2c, 3b, 3c, pag. 4 e 5) è infatti palese il rilievo della cattiva esecuzione del giunto in questione, mentre nulla, se non le soggettive affermazioni dell’attrice, depongono in favore dell’esistenza della possibilità di una riparazione ad un costo inferiore di quello indicato dal perito senza che si abbia a che fare, ancora una volta, con soluzioni palliative o riparazioni di fortuna (cosid. “__________ ”, esplicito in tal senso: complemento di perizia, pag. 7, come pure il rilievo fondato sulla comune esperienza, secondo cui non è possibile eseguire per fr. 800.-- il medesimo tipo di lavoro che normalmente costa fr. 5’000.--). Pure non provato (e infondato) è il rilievo secondo cui la riparazione comporterebbe una miglioria, limitandosi essa a risolvere un problema la cui soluzione era pacificamente oggetto del contratto di appalto, ad un costo certamente non incompatibile con l’ammontare globale della mercede, così da non poterlo definire esorbitante ai sensi dell’art. 368 cpv. 2 CO.
Infondato è infine anche l’addebito di responsabilità al convenuto in relazione al deflusso dell’acqua meteorica, come meglio si vedrà al considerando 7.
5.1 Come la stessa attrice ammette (pag. 13), la perizia ha evidenziato un errore nella determinazione della quota dell’impermeabilizzazione in questione, errore che il perito ha chiaramente posto a suo carico (complemento, risposta 8d bb, pag. 7), così da non potersi seguire in questa sede la contraria opinione secondo cui la colpa sarebbe del giardiniere, verosimilmente estraneo alla costruzione della casa.
Ciò premesso, e lo si ripete per l’ultima volta, all’attrice deve essere imposto il costo della sistemazione ottimale del difetto, quantificato dal perito in fr. 1’500.--, e non quello di una soluzione palliativa, valutata dal perito in fr. 500.-- e dall’attrice in soli fr. 150.--.
5.2 Per l’eliminazione dei difetti del giunto elastico, dell’impermeabilizzazione sotto la cucina e del tombino della fognatura il Pretore, seguendo il perito, ha accordato complessivi fr. 6’000.--, operando così un generoso arrotondamento in favore dell’attrice, ritenuto che il costo al dettaglio dei 3 interventi sarebbe stato di fr. 6’850.--, e quello dei primi due, confermati in questa sede, di fr. 6’500.--.
Stante tale arrotondamento, diviene priva di oggetto la censura relativa ai fr. 350.-- del coperchio della fognatura, che l’attrice vorrebbe ridurre a fr. 80.--, essendo anche in tal caso senz’altro dato il fondamento dei fr. 6’000.-- globalmente attribuiti dal Pretore per le tre posizioni.
L’obiezione è manifestamente infondata.
E’ infatti evidente che una volta posti a carico dell’appaltatrice i costi di riparazione dei difetti dell’opera non vi è motivo alcuno per effettuare deduzioni dalla di lei mercede: in altri termini, in virtù del principio dell’equivalenza delle prestazioni contrattuali, alla corretta esecuzione del contratto da parte dell’appaltatrice, ripristinata con il predetto risarcimento, deve corrispondere la piena prestazione del committente, corrispondente alla mercede pattuita (medesima soluzione, dopo riparazione dei difetti, in: II CCA 3 gennaio 1996 in re D. SA/E. SA).
A torto, infatti, il Pretore (consid. 6) ha dedotto dalla frase “le acque chiare e i drenaggi disperdono sul terreno” di cui al contratto doc. A che le opere in questione non riguardassero il contratto medesimo.
Il corretto deflusso delle acque meteoriche è al contrario un problema implicitamente connesso alla progettazione e edificazione di una casa, e la citata frase non significa il contrario, ma evidenzia piuttosto la scelta progettuale in concreto adottata dalla ditta attrice (dispersione sul terreno), scelta rivelatasi inadeguata per la situazione del terreno e per l’insufficienza delle misure operative adottate per concretizzarla.
Si giustifica perciò di accollare all’attrice i costi di realizzazione di una corretta soluzione e quelli di risarcimento del danno verificatosi, consistente nella sostituzione del materiale di riempimento (doc. 23, 24 e 25), costi ritenuti congrui dal perito.
Ne deve seguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame principale e il parziale accoglimento di quello adesivo nel senso dell’aumento di fr. 5’611.50 dell'importo complessivi dovuto al convenuto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 gennaio 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 17 febbraio 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 novembre 1997 della Pretura di Mendrisio-Sud è riformata nel modo seguente:
e 2. Invariati.
2.1. Di conseguenza __________ è condannata a pagare a __________ la somma di fr. 37’061.95 oltre interessi al 5% dalla data della crescita in giudicato della sentenza.
3.1. Invariato.
3.2. Per la domanda riconvenzionale, tenuto conto del valore quantificato nelle conclusioni 28 maggio 1996, la tassa di giustizia, fissata in fr. 2’400.--, e le spese, comprese le spese peritali, da anticiparsi come di rito, sono poste a carico dell’attore riconvenzionale per 2/5 e per 3/5 sono a carico della convenuta riconvenzionale, che rifonderà a controparte la somma di fr. 1’250.-- per parte di ripetibili.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico dell’attrice, alla quale il convenuto rifonderà fr. 350.-- per ripetibili parziali di appello.
V. Intimazione: - __________;
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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