AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.204
Data decisione, Autorità:
15.01.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00204
Lugano
15 gennaio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa a procedura
ordinaria -inc. OA.95.00426 della Pretura del distretto di Lugano -Sezione 2-
promossa con petizione 13 febbraio 1995 da
patr.
dall’avv. __________
contro
patr.
dall’avv. __________
chiedente il
disconoscimento del debito di fr. 9'900.80 oltre accessori, conseguente al
rigetto provvisorio dell'opposizione al PE __________ UE di Lugano, deciso con
sentenza 30 gennaio 1995;
petizione che la società
convenuta (creditrice) ha contestato e che il pretore ha accolto con pronuncia
3 settembre 1998;
appellante la convenuta che
con allegato 25 settembre 1998 chiede la riforma del giudizio pretorile e la
reiezione della petizione, rispettivamente, in subordine, l'accoglimento della
petizione limitatamente all'importo di fr. 1'980.15;
viste le osservazioni dell'attrice,
presentate il 26 ottobre 1998;
esaminati gli atti e i documenti
dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto
- La
convenuta agisce in base a una cessione di credito 20 ottobre 1994,
sottoscritta da __________ società che gestiva la scuola di lingue __________.
In data 4 marzo 1994 l'attrice ha sottoscritto con quest'ultima due diversi
contratti, aventi per oggetto l'insegnamento della lingua italiana,
rispettivamente della lingua tedesca (fino a un livello conoscitivo
prestabilito) a partire dal quel medesimo mese di aprile e per il costo
complessivo di fr. 9'900.80. Beneficiaria delle prestazioni non sarebbe stata
l'attrice stessa, ma una sua nipote, cittadina brasiliana, a quel momento in
attesa di ottenere un permesso di dimora temporanea in Svizzera, proprio allo
scopo di frequentare questi corsi di lingue. Sennonché quella pratica di
polizia non ha avuto esito positivo: il rifiuto 6 maggio 1994 della Sezione
degli stranieri è stato infatti confermato dal Consiglio di Stato. Con scritto
30 maggio 1994 l'attrice ha pertanto comunicato alla scuola di lingue di
disdire il contratto 4 marzo 1994 richiamandosi all'applicabilità dell'art. 404
CO, subordinatamente all'impossibilità oggettiva di frequentare i corsi (art.
119 CO).
Il precetto esecutivo
fatto staccare all'indirizzo dell'attrice per l'incasso dell'intero costo dei
corsi si è fondato su un riconoscimento di debito, sottoscritto dalla
stipulante già in data 29 marzo 1994 in favore di __________ con riferimento ai
cennati contratti di insegnamento.
- Con la petizione in
oggetto l'attrice sostiene anzitutto che il rapporto che sta alla base dei
contratti da lei sottoscritti è un mandato, ciò che ne permette la disdetta in ogni
tempo (art. 404 CO). Subordinatamente si richiama alle norme sull'errore
essenziale, ovvero considerando determinate assicurazioni sull'ottenimento del
permesso di dimora in base a contratti d'insegnamento di lingue straniere.
Osserva inoltre che il riconoscimento di debito prevede il pagamento del dovuto
ratealmente, senza però conformarsi alle disposizioni specifiche sulla vendita
a pagamento rateale; ciò potrebbe comportare, in applicazione analogica degli
art. 216a CO e segg., la sua nullità ex tunc.
Con la risposta la
convenuta contesta tutte le argomentazioni dell'attrice. In particolare
considera la natura complessa del contratto di insegnamento così come offerto
dal __________ che esclude l'applicazione delle norme sul mandato, in
particolare a dipendenza del prevalere dell'aspetto locativo del medesimo.
-
La sentenza
pretorile, pur tenendo conto delle caratteristiche che contrassegnano
l'insegnamento delle lingue da parte __________, basato in buona parte sull'uso
da parte dell'allievo di un laboratorio linguistico che gli permette di
eseguire da solo gli esercizi previsti, conclude per la prevalenza sostanziale
del carattere di mandato e quindi per l'applicabilità dell'art. 404 CO. A
titolo abbondanziale esclude la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione
dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, nonché dell'art. 119 cpv. 1 CO.
-
L'appellante
ripropone in questa sede le sue tesi rispetto al carattere complesso della
prestazione offerta dall'istituto di lingue. In particolare conferma che si tratta
di un contratto misto con componenti della locazione e del mandato. A
dipendenza del fatto, addotto da un teste, che le prestazioni affidate
personalmente ai docenti raggiungerebbero soltanto 1/5 delle prestazioni
complessive della scuola (4/5 corrisponderebbero alla messa a disposizione di
locali e di macchine per lo studio e l'esercizio individuale dell'allievo),
sostiene l'applicabilità preponderante delle norme sulla locazione;
subordinatamente è perciò disposta ad ammettere il disconoscimento del debito
soltanto per 1/5 del medesimo.
Con la risposta la
resistente contesta la tesi dell'appellante e subordinatamente ripropone
l'attualità delle norme sull'errore, sull'impossibilità oggettiva e sulla
nullità con riferimento alle norme sulla rateazione del pagamento. Delle
singole argomentazioni si dirà, se necessario, nel seguito.
- Il contratto
d'insegnamento è considerato dalla dottrina come un mandato o un contratto ad
esso assimilabile (Tercier P., Les contrats spéciaux, ed. 2, § 57, n.
4266), rispettivamente come un contratto misto nella forma del contratto
combinato (Schluep W., Innominatverträge, in Schweizerisches
Privatrecht, 1979, vol. VII/2, p. 918; Schluep / Amstutz, in
Comm. di Basilea 1996, Introduzione agli art. 184 segg. CO, n. 422). Le
possibili componenti sono elementi propri del mandato (insegnamento personale,
prove d'esame, consulenza), della compravendita (in particolare di materiale
didattico), e della locazione (di spazi didattici, di supporti tecnici
ausiliari, ecc.) (Schluep, op. cit., p. 918). Lo stesso autore precisa
però che solo il mandato e la compravendita hanno un significato a sé stante,
mentre la locazione è una prestazione accessoria poiché la messa a disposizione
di locali o di mezzi ausiliari avviene unicamente per la durata
dell'insegnamento e per raggiungere tale scopo principale (idem, op.
cit., ibidem; Schluep / Amstutz, op. cit., n. 422).
Per quanto riguarda in
particolare la fine del contratto, la dottrina rimanda al mandato, ossia
all'art. 404 CO che garantisce alle parti il diritto -di natura imperativa, non
limitabile contrattualmente (DTF 115 II 464)- di revocare il mandato in
ogni tempo, rispettivamente all'applicazione analogica della stessa norma (Schluep,
op. cit., p 919; Schluep / Amstutz, op. cit., n. 428).
-
Nel caso concreto
non v'è motivo alcuno per non applicare i criteri descritti. In particolare è
pacifico che fra le parti è sorto un contratto di insegnamento ed è provato -se
ce ne fosse bisogno- che l'elemento della locazione è anche qui di carattere
accessorio. Oltre il teste __________, direttore dell'istituto, che ha
quantificato in 4/5 della prestazione complessiva della scuola il lavoro svolto
dagli allievi per conto proprio, si è espressa anche la teste __________,
dipendente della stessa scuola in veste di consulente, fino al mese di agosto
del 1994. Da questi due costituti emerge l'importanza dell'insegnamento
personale nel sistema didattico proposto. La teste __________ così descrive il
rapporto fra allievo e scuola, rispettivamente fra contatto personale col
docente ed esercitazione in proprio: "I corsi si svolgono secondo due
modalità: lezioni con insegnante e laboratorio, cioè esercitazione e
apprendimento della lingua con mezzi didattici. Normalmente venivano fatte due ore
di laboratorio e un'ora con l'insegnate, minimo. Nell'ora con l'insegnante
veniva verificato il grado di apprendimento raggiunto dall'allievo durante il
laboratorio. Alla fine di ogni sessione di lavoro con il docente o il
laboratorio veniva fatto pure un test di controllo. Durante l'ora con
l'insegnate vengono verificate le conoscenze linguistiche apprese in
laboratorio e impartite ulteriori nozioni. A dipendenza dei risultati ottenuti
nei test l'insegnante decideva se l'allievo poteva proseguire con il laboratorio
o doveva ripetere i laboratori già fatti". E' quindi il docente che
imposta l'insegnamento, che indica il programma da svolgere nel laboratorio,
che verifica le nozioni acquisite, che le completa personalmente e che decide,
di sessione in sessione, se l'allievo deve ripetere gli esercizi di laboratorio
già svolti o se può passare al livello successivo. Il teste __________ non ha
contraddetto questo schema, affermando che più l'allievo è bravo, migliori sono
i suoi risultati nello studio personale e più rapido è il suo passaggio da un
livello di difficoltà all'altro. La quantificazione del rapporto fra il tempo
delle lezioni e il tempo del laboratorio diviene pertanto irrilevante per la
definizione della natura del contratto poiché anche nei corsi in esame è
evidente la prevalenza dell'apporto sostanziale da parte degli insegnanti,
ancorché operanti secondo uno schema didattico non tradizionale,
rispettivamente mettendo a disposizione della clientela un programma specifico
di laboratorio; l'accesso a questa parte del programma d'insegnamento appare
così come una prestazione accessoria del contratto poiché l'elemento locazione
concerne unicamente l'uso delle apparecchiature necessarie alla realizzazione
di un programma di apprendimento.
-
L'appello deve
pertanto essere respinto con il carico all'appellante delle spese, della tassa
di giustizia e delle ripetibili. Non torna conto infatti l'esame di ogni altra
ipotesi di diritto formulata in causa a titolo subordinato.
Per questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia
-
L'appello 25
settembre 1998 di __________ è respinto.
-
Le spese e la tassa
di giustizia per complessivi fr. 400.-, già anticipati dall'appellante, restano
a suo carico. Questa verserà all'attrice __________ la somma di fr. 700.- a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster