AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.208
Data decisione, Autorità:
04.11.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00208
Lugano
4 novembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella
causa -inc. no. DI.98.00232 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa
con istanza 16 luglio 1998 da
(rappr. __________)
contro
(rappr. __________)
con cui l’istante ha
chiesto che fosse accertata l’esistenza di un contratto di lavoro tra le parti
dal 1° settembre 1994 al 31 luglio 1998 con un salario mensile lordo di fr.
4’500.-, che a controparte fosse fatto ordine di rimettergli, debitamente
compilato e sottoscritto, il formulario per l’ottenimento delle indennità di
disoccupazione, e che infine parte convenuta fosse condannata al pagamento di
fr. 18’150.- oltre interessi;
domande avversate dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore, con
sentenza 21 settembre 1998, ha integralmente respinto;
appellante l’istante con
atto di appello 1° ottobre 1998 con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere l’istanza, con protesta di ripetibili di
entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i
documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
ha collaborato presso l’impresa di pulizia __________ dal 1° settembre 1994 al
31 luglio 1998, data per la quale è stato licenziato a seguito di difficoltà
economiche della ditta.
- Con
l’istanza in rassegna egli ha chiesto che fosse accertata l’esistenza di un contratto
di lavoro tra le parti dal 1° settembre 1994 al 31 luglio 1998 con un salario
mensile lordo di fr. 4’500.-, che la convenuta fosse condannata al pagamento di
fr. 18’150.- per salari insoluti nel 1998, e che alla controparte fosse fatto ordine
di rimettergli, debitamente compilato e sottoscritto, il formulario per
l’ottenimento delle indennità di disoccupazione che quest’ultima aveva
rifiutato di allestire.
La
convenuta resiste in causa contestando l’esistenza di un contratto di lavoro e
osservando che l’istante veniva remunerato per le prestazioni fornite mese per
mese e secondo le disponibilità della ditta.
- Con
la sentenza qui impugnata il Pretore ha respinto l’istanza.
Il
giudice di prime cure ha in sostanza concluso che il rapporto contrattuale tra
le parti non si configurava come un contratto di lavoro, bensì come un mandato:
non essendo stata provata la pattuizione di un onorario mensile di fr. 4’500.-
lordi, né avendo l’istante versato agli atti prove documentali attestanti la
sua pretesa di fr. 18’150.-, l’istanza andava respinta nella sua integralità.
- Con
l’appello l’istante postula la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere integralmente l’istanza.
A
suo dire, le prove agli atti dimostrerebbero senz’ombra di dubbio che egli
aveva svolto in modo durevole e a titolo oneroso la funzione di direttore della
convenuta, ciò che permetteva di concludere per l’esistenza di un contratto di
lavoro e di conseguenza per l’obbligo della datrice di lavoro di rilasciargli
il certificato per la disoccupazione. Quanto alla pretesa per salari arretrati
la stessa doveva pure essere accolta, la convenuta non avendo seriamente contestato
né la retribuzione mensile, né lo scoperto totale; in via subordinata, se si
ammettesse una contestazione in tal senso, la pretesa andrebbe comunque accolta
almeno per fr. 16’650.- sulla base degli importi che controparte in una pratica
assicurativa aveva dichiarato di avergli a suo tempo versato.
- Il
contratto di lavoro è un rapporto giuridico bilaterale che implica per entrambe
le parti contraenti l’obbligo di fornire per un certo tempo precise prestazioni
reciproche: il lavoratore deve svolgere una determinata attività e il datore di
lavoro provvedere al versamento di un’adeguata remunerazione.
Primo
elemento essenziale è la durata: il lavoratore si impegna a prestare la sua
opera durante un tempo determinato o indeterminato; ciò significa che il
contratto non cessa di produrre i suoi effetti nel momento in cui avviene
l’esecuzione materiale delle prestazioni, ma solo alla scadenza del termine
fissato in caso di disdetta. Non è invece necessario che il lavoratore sia
impiegato a tempo pieno: la qualifica del rapporto contrattuale di lavoro non
viene in particolare compromessa se l’attività è svolta unicamente a ore o
durante un giorno per settimana.
Altre
caratteristiche essenziali sono il salario e il carattere personale della prestazione.
Il lavoro è fornito unicamente contro remunerazione: quest’ultima costituisce
la controprestazione del datore di lavoro e nel contempo rappresenta anche il
suo obbligo principale. Essa può essere fissata in base al tempo o al lavoro
svolto.
Durata
e stipendio non sono tuttavia ancora sufficienti a caratterizzare il contratto
di lavoro. Elemento determinante è il rapporto di subordinazione: il lavoratore
si trova cioè a dover affrontare una relazione di dipendenza, rispetto al
datore di lavoro, che lo porta a dover seguire le sue istruzioni e direttive:
essa si concretizza nella mancanza di libertà del lavoratore, nell’obbligo di fedeltà,
che comprende il rispetto del segreto professionale e il dovere di rendere
regolarmente conto del lavoro svolto e, da ultimo, nel controllo esercitato dal
datore di lavoro. Ed è proprio la subordinazione giuridica il criterio decisivo
per la distinzione tra un rapporto di lavoro vero e proprio ed altra forma di
collaborazione (DTF 95 I 21), ritenuto che si è in presenza di un
contratto di lavoro solo quando le istruzioni impartite hanno un’influenza
diretta sull’andamento e sulla forma dell’attività ed una delle parti gode di
un diritto di controllo sull’altra (Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 1997, p. 34 segg.; Guhl, Das Schweizerische
Obligationenrecht, 1991, p. 429 segg.; IICCA 27 marzo 1992 in re H./A.,
11 agosto 1994 in re L./F.; JAR 1983 p. 64).
Oltre
a questi criteri fondamentali, possono presentarsi altri indizi che, senza
essere decisivi, aiutano nella qualificazione del contratto (Rehbinder,
Commentario bernese, N. 44 e 45 ad art. 319 CO). In particolare, per quanto qui
interessa, possono essere evidenziati i seguenti: il tempo di lavoro è
sottoposto a controllo, con l’obbligo di presenza regolare nei momenti
determinanti (DTF 90 II 485); l’obbligo di dedicare l’intera propria
forza lavorativa a quell’attività (DTF 99 II 485); l’integrazione
nell’impresa e nell’organizzazione del destinatario dell’attività prestata (Brühwiler,
Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, N. 5 ad art. 319 CO); la corresponsione
periodica di una remunerazione; il pagamento di oneri sociali da parte del
datore di lavoro (DTF 95 II 626) ed altri ancora (sentenze IICCA
citate).
- Nel
caso di specie un ponderato apprezzamento delle risultanze processuali permette
senz’altro di concludere -diversamente da quanto ritenuto dal Pretore- per
l’esistenza di un contratto di lavoro.
Innanzitutto
si osserva che la collaborazione tra le parti si è protratta per parecchio
tempo, essendosi svolta, senza interruzioni, durante poco meno di 4 anni.
Incontestata
-se non per quanto riguarda il criterio per la sua quantificazione e con ciò il
suo ammontare- è pure la remunerazione dovuta all’istante per le sue prestazioni.
Non
essendo l’istante azionista della ditta (teste __________), né membro del consiglio
d’amministrazione, il fatto che egli ne fosse il direttore (doc. E) permette
senz’altro di concludere per l’esistenza di un contratto di lavoro (Rehbinder,
op. cit., N. 52 ad art. 319 CO; Staehelin, Commentario zurighese, N. 42
ad art. 319 CO), tanto più che in quella veste egli si occupava, come un
semplice lavoratore, ancorché con mansioni di responsabilità, di organizzare e
di gestire l’attività nei vari cantieri (testi __________ e __________ ).
Significativi
per l’esistenza di un contratto di lavoro sono pure il fatto che l’attività
presso la convenuta costituiva l’unica attività svolta dall’istante, la
corresponsione periodica “mese per mese” della remunerazione, nonché
l’esistenza di una formale disdetta con un periodo di preavviso, seppur ridotto
rispetto a quello legale (mentre la revoca di un mandato può avvenire in ogni momento,
senza termini di attesa).
Non
va d‘altro canto dimenticato che a suo tempo il nominativo dell’istante era
stato espressamente inserito dalla convenuta nella lista dei lavoratori in
favore dei quali essa intendeva concludere un’assicurazione collettiva per la
perdita di guadagno in caso di malattia (doc. A), il fatto che ciò sia avvenuto
per errore (la convenuta -così a p. 2 del verbale- ha affermato in causa di
aver sottoscritto la proposta senza aver preso atto della distinta dei
dipendenti) non essendo per nulla credibile.
- Dimostrata
l’esistenza di un contratto di lavoro tra le parti, non si può dire altrettanto
per quanto riguarda i termini dello stesso e in particolare la remunerazione
dovuta al dipendente: l’istante, a fronte della contestazione della convenuta
che ha in definitiva affermato di averlo remunerato in funzione delle
prestazioni fornite, non ha in effetti provato la pattuizione e la
corresponsione di un salario mensile.
Agli
atti non è innanzitutto stato versato alcun conteggio mensile che attestasse il
versamento dal 1994 al 1998 di un importo mensile fisso.
Lo
stesso istante, pur rimproverando alla convenuta di non avergli mai pagato i contributi
sociali (istanza p. 2), sembra invero contraddirsi laddove afferma l’esistenza
di un salario lordo a suo favore di fr. 4’500.-, che al netto di imprecisate
trattenute si ridurrebbe a circa fr. 4’000.- (verbale p. 1).
Il
fatto che la convenuta nella richiesta di offerta alla compagnia di
assicurazione __________ abbia dichiarato che l’istante percepiva ca. fr.
45’000.- (doc. A) non prova ancora che questi avesse un salario mensile di fr.
4’000.- / 4’500.-, ma unicamente che quella fosse la sua retribuzione annuale.
A
nulla giova infine il fatto che il teste __________ possa aver dichiarato che
il salario dell’istante fosse proprio di fr. 4’000.- netti, lo stesso essendosi
semplicemente limitato a riportare -ciò che rende del tutto priva di rilevanza,
su quel punto, la sua deposizione (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, N. 1
ad art. 236-237; IICCA 5 gennaio 1995 in re R./R., 11 agosto 1995 in re
V: /C., 3 gennaio 1996 in re T./J. SA, 15 marzo 1996 in re R. SA/F., 23
settembre 1996 in re T./D. SA e lc., 30 ottobre 1997 in re J./C., 22 luglio
1998 in re B./ F. SA)- quanto gli era stato detto dallo stesso istante.
La
richiesta di accertamento dell’esistenza di un contratto di lavoro dal settembre
1994 al luglio 1998 viene pertanto accolta, con l’importante riserva che non
verrà indicato, siccome non provato, l’ammontare del salario mensilmente
dovuto.
-
L’esistenza
di un contratto di lavoro comporta evidentemente l’obbligo per la datrice di lavoro
di rilasciare al lavoratore il certificato, debitamente compilato e
sottoscritto, per l’ottenimento delle indennità di disoccupazione.
-
Resta
ora da esaminare la fondatezza della pretesa per salari arretrati, che
l’istante quantifica in via principale in fr. 18’150.- e in via subordinata in
fr. 16’650.-.
La
richiesta non può essere accolta.
Come
già accennato in precedenza (sub cons. 7) l’istante non ha infatti assolutamente
provato che a suo tempo fosse stata pattuita una retribuzione mensile di fr.
4’500.- lordi (o fr. 4’000.- netti) piuttosto che -come affermato dalla
controparte- una remunerazione in base alle prestazioni fornite. L’indicazione
di un salario dell’istante di ca. fr. 45’000.-, inserita dalla convenuta
nell’offerta di assicurazione collettiva per perdita di guadagno (doc. A), è
pure già stata relativizzata nei considerandi precedenti.
In
tali circostanze non è possibile stabilire se gli importi che la convenuta ha
versato all’istante nel 1998 costituiscano semplici acconti oppure
rappresentino la giusta retribuzione per quanto effettivamente da lui svolto.
- Ne
discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Non
si prelevano né tassa di giustizia, né spese (art. 343 cpv. 3 CO, art. 417 cpv.
1 lett. e CPC). L’esito di questo giudizio -la questione più importante, quella
relativa ai salari arretrati, è stata in definitiva respinta- non consente di
attribuire all’istante un’indennità per ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello
1° ottobre 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 settembre 1998 della Pretura del distretto di Bellinzona
è così riformata:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza è accertata l’esistenza di un contratto di lavoro ai sensi degli
art. 319 e segg. CO tra l’istante e la convenuta dal 1° settembre 1994 al 31
luglio 1998.
§§ È
fatto ordine alla convenuta di rimettere all’istante il formulario per
l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione, debitamente compilato e
sottoscritto.
- Tasse
e spese a carico dello Stato, compensate le ripetibili.
II. Non
si prelevano né tasse né spese per la procedura di appello, né si assegnano
ripetibili.
III. Intimazione
a:
Per la seconda Camera civile del
Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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