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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.211
Data decisione, Autorità: 17.03.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00211
Lugano 17 marzo 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.150 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 19 settembre 1995 da
(patr. dall’avv. __________)
Contro
e __________ (entrambi patr. __________)
e nella quale sono intervenuti in lite, su denuncia dei convenuti, __________ e
(patr. dall’avv. __________)
con cui l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti, quali debitori solidali, al pagamento di fr. 8'147.40 oltre interessi al 5% dal 12 novembre 1994, a titolo di controprestazione per fornitura di energia elettrica.
Domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza del 14 settembre 1998, ha integralmente accolto.
Appellanti i convenuti che, con atto di appello del 5 ottobre 1998, postulano la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione.
Appello al quale l'attrice con osservazioni del 10 novembre 1998 si oppone, chiedendo la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Considerato
In fatto e in diritto
All’inizio della locazione la __________ (__________), concessionaria per la fornitura di energia elettrica nel __________, ha provveduto ad effettuare il trapasso di abbonamento per l'approvvigionamento di energia elettrica dai precedenti inquilini al signor __________.
All'inizio del 1994, la convenuta ha provveduto a pagare, tramite tre bonifici bancari, una fattura per il consumo dell’energia elettrica indirizzata al signor __________ L'attrice ne ha dedotto che entrambi i convenuti intendessero essere parte alle relazioni contrattuali ed ha di conseguenza completato il documento di conferma di abbonamento con il nome della signora ; le successive fatture sono state intestate a "".
Il 25 ottobre 1994 i convenuti hanno presentato reclamo alla __________ contestando la correttezza dei dati contenuti nella fattura in particolare poiché attestanti un consumo manifestamente esagerato se confrontato con quello dell'anno precedente.
La __________ ha giustificato l'aumento del consumo con l'installazione di una caldaia più potente.
I convenuti si sono opposti alla petizione: premessa la carenza di legittimazione passiva di __________, che non avrebbe concluso contratto alcuno con l'attrice, i convenuti contestano la correttezza del rilevamento e del conteggio operato dall'attrice, il diritto di quest'ultima di conteggiare i kWh 20'000 nella fattura del 13 ottobre 1994, l'ammissibilità della tassa di potenza per tale consumo, come pure l'applicabilità al loro caso del tariffario redatto dalla __________ Inoltre, essi considerano il modo di procedere della __________, che non li avrebbe informati di un così ingente consumo della loro caldaia, poco trasparente e vi ravvisano una lesione contrattuale.
I convenuti chiedono, in appello, la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione, mentre la parte attrice ha postulato la conferma della pronuncia di prima istanza.
Il rapporto giuridico che si instaura tra l’ente pubblico, quale prestatore di un servizio di utilità pubblica (come la distribuzione dell’acqua e dell’energia elettrica), e l’utente è retto dal diritto pubblico ed altrettanto vale, almeno nel Canton Ticino, quando il servizio pubblico è gestito in concessione da un organismo di diritto privato come avviene nel caso concreto. Infatti la Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) stabilisce espressamente che tali rapporti sono retti dal diritto pubblico e, in ogni caso, l’art. 40 LMSP prevede l’applicazione della procedura amministrativa (reclamo al dipartimento dell’interno, ora delle istituzioni e eventuale ricorso al Tribunale amministrativo) alle contestazioni fra utenti e azienda municipalizzata o concessionaria (RDAT 1996 II n. 5 consid. 3b). Proprio in sede di dibattito granconsigliare sull’approvazione della nuova LMSP venne infatti anche respinta una proposta che intendeva sottoporre le contestazioni tra utente e azienda alla competenza dei tribunali civili (RDAT 1991 II n. 14, pag. 46 in fine).
Nel caso di mancato reclamo dell’utente ma di sua unica neghittosità nel pagare la fattura dell’azienda elettrica quest’ultima, sempre che la sua bolletta contenga i rimedi di diritto previsti dall’art. 40 LMSP, potrà prevalersi nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione della norma dell’art. 28 LALEF che parifica a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF le decisioni definitive di autorità comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico.
Per la particolarità dell’esito della procedura d’appello che si risolve per considerazioni fondamentali che il Pretore doveva affrontare d’ufficio e che le parti non hanno individuato non si prelevano tasse o spese di giudizio e non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
visti gli art. 1, 97 e 142 CPC
dichiara e pronuncia
La sentenza 14 settembre 1998 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna in re ____________________ (inc. no. OA.96.00150) è dichiarata nulla.
Non si prelevano tasse o spese e non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
–
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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