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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.211
Data decisione, Autorità:
17.03.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00211
Lugano
17 marzo 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.96.150 della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Campagna promossa con petizione 19 settembre 1995 da
(patr. dall’avv.
__________)
Contro
e __________
(entrambi patr.
__________)
e nella quale
sono intervenuti in lite, su denuncia dei convenuti,
__________ e
(patr. dall’avv.
__________)
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti, quali debitori solidali, al pagamento
di fr. 8'147.40 oltre interessi al 5% dal 12 novembre 1994, a titolo di
controprestazione per fornitura di energia elettrica.
Domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore, con sentenza del 14 settembre 1998, ha integralmente accolto.
Appellanti
i convenuti che, con atto di appello del 5 ottobre 1998, postulano la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione.
Appello
al quale l'attrice con osservazioni del 10 novembre 1998 si oppone, chiedendo
la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti
Considerato
In fatto e in
diritto
- Dal
- luglio 1992 al 30 settembre 1994 i signori __________ e __________ hanno
occupato in locazione un appartamento in via __________ a __________.
All’inizio
della locazione la __________ (__________), concessionaria per la fornitura di
energia elettrica nel __________, ha provveduto ad effettuare il trapasso di
abbonamento per l'approvvigionamento di energia elettrica dai precedenti
inquilini al signor __________.
All'inizio
del 1994, la convenuta ha provveduto a pagare, tramite tre bonifici bancari,
una fattura per il consumo dell’energia elettrica indirizzata al signor
__________ L'attrice ne ha dedotto che entrambi i convenuti intendessero essere
parte alle relazioni contrattuali ed ha di conseguenza completato il documento
di conferma di abbonamento con il nome della signora ; le successive
fatture sono state intestate a "".
- Il
13 ottobre 1994 la __________ ha emesso, a carico dei convenuti, una fattura di
fr. 8'147.70 relativa al consumo di energia elettrica dal 29 settembre 1993
all'11 ottobre 1994.
Il
25 ottobre 1994 i convenuti hanno presentato reclamo alla __________ contestando
la correttezza dei dati contenuti nella fattura in particolare poiché
attestanti un consumo manifestamente esagerato se confrontato con quello
dell'anno precedente.
La
__________ ha giustificato l'aumento del consumo con l'installazione di una caldaia
più potente.
- Di
fronte al reiterato rifiuto di versamento dell’importo fatturato la __________,
con petizione del 19 settembre 1995, ha dunque chiesto la condanna dei
convenuti al pagamento di fr. 8'147.70 oltre interessi al 5% dal 12.11.1994 ed
il rigetto delle opposizioni interposte ai precetti esecutivi lori fatti
intimare.
I
convenuti si sono opposti alla petizione: premessa la carenza di legittimazione
passiva di __________, che non avrebbe concluso contratto alcuno con l'attrice,
i convenuti contestano la correttezza del rilevamento e del conteggio operato
dall'attrice, il diritto di quest'ultima di conteggiare i kWh 20'000 nella
fattura del 13 ottobre 1994, l'ammissibilità della tassa di potenza per tale
consumo, come pure l'applicabilità al loro caso del tariffario redatto dalla
__________ Inoltre, essi considerano il modo di procedere della __________, che
non li avrebbe informati di un così ingente consumo della loro caldaia, poco
trasparente e vi ravvisano una lesione contrattuale.
- Nel
giudizio impugnato il Pretore, dopo avere respinto l'eccezione di carenza di legittimazione
passiva di __________ ha ritenuto non provate buona parte delle allegazioni dei
convenuti ed ha ritenuto non fondate le altre. Il Giudice di prime cure ha dunque
accolto integralmente le pretese dell'attrice.
I
convenuti chiedono, in appello, la riforma del primo giudizio nel senso di
respingere la petizione, mentre la parte attrice ha postulato la conferma della
pronuncia di prima istanza.
- Il
giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa (e quindi anche in appello)
l’esistenza dei presupposti processuali e tra questi la giurisdizione (art. 97
cifra 1 CPC) ossia la competenza a decidere, quale tutela dei diritti delle
parti in lite, in relazione ad un caso concreto. I giudici ordinari civili -
giudici di pace, pretori e Tribunale di appello (cap. C “Parte civile in
ispecie” art. 2 e seg. LOG) - esercitano la giurisdizione civile (art. 1 CPC) e
sono loro sottratti i giudizi che riguardano rapporti di diritto pubblico.
Il
rapporto giuridico che si instaura tra l’ente pubblico, quale prestatore di un
servizio di utilità pubblica (come la distribuzione dell’acqua e dell’energia
elettrica), e l’utente è retto dal diritto pubblico ed altrettanto vale, almeno
nel Canton Ticino, quando il servizio pubblico è gestito in concessione da un
organismo di diritto privato come avviene nel caso concreto. Infatti la Legge
sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) stabilisce espressamente
che tali rapporti sono retti dal diritto pubblico e, in ogni caso, l’art. 40
LMSP prevede l’applicazione della procedura amministrativa (reclamo al
dipartimento dell’interno, ora delle istituzioni e eventuale ricorso al
Tribunale amministrativo) alle contestazioni fra utenti e azienda
municipalizzata o concessionaria (RDAT 1996 II n. 5 consid. 3b). Proprio
in sede di dibattito granconsigliare sull’approvazione della nuova LMSP venne
infatti anche respinta una proposta che intendeva sottoporre le contestazioni
tra utente e azienda alla competenza dei tribunali civili (RDAT 1991 II
n. 14, pag. 46 in fine).
- Il
Pretore non era quindi competente giurisdizionalmente a decidere la
controversia tra le parti che invece andava portata, a seguito del reclamo dei
convenuti, alla conoscenza ed alla decisone del Dipartimento delle istituzioni.
Nel
caso di mancato reclamo dell’utente ma di sua unica neghittosità nel pagare la
fattura dell’azienda elettrica quest’ultima, sempre che la sua bolletta
contenga i rimedi di diritto previsti dall’art. 40 LMSP, potrà prevalersi
nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione della norma dell’art.
28 LALEF che parifica a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF le
decisioni definitive di autorità comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni
fondate sul diritto pubblico.
- La
mancanza del presupposto della giurisdizione, e quindi l’incompetenza del Pretore,
comporta la nullità della sua sentenza (art. 142 cpv. 1 litt. a CPC).
Per
la particolarità dell’esito della procedura d’appello che si risolve per
considerazioni fondamentali che il Pretore doveva affrontare d’ufficio e che le
parti non hanno individuato non si prelevano tasse o spese di giudizio e non si
assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
visti gli art. 1,
97 e 142 CPC
dichiara e
pronuncia
-
La
sentenza 14 settembre 1998 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
in re ____________________ (inc. no. OA.96.00150) è dichiarata nulla.
-
Non
si prelevano tasse o spese e non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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