AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.212
Data decisione, Autorità: 22.02.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00212
Lugano 22 febbraio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.386 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 30 ottobre 1992 da
contro
rappr.dall'avv.
lite in cui sono intervenute
rappr. dall'avv. __________
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 3’314’923.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente ad atto illecito, domanda ridotta a fr. 2’171’250.75 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 17 settembre 1998 ha accolto per fr. 191’852.50 oltre interessi;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 6 ottobre 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 894’565.-- oltre interessi;
Mentre la convenuta e __________ con osservazioni e appello adesivo dell’11 novembre 1998 postulano la reiezione del gravame principale e l’accoglimento della loro impugnativa, con la quale chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione;
Appellante adesivamente anche __________, che con gravame 6 novembre 1998 postula a sua volta la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione della petizione;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore è proprietario del fondo n. __________ di __________, mentre la convenuta ha edificato un palazzo sugli adiacenti fondi n. __________, __________ e __________.
B. In petizione l’attore sostiene che lo scavo effettuato dalla convenuta avrebbe causato numerose ed importanti crepe al suo immobile, composto da due stabili collegati fra loro.
Il danno, di cui si chiede il risarcimento invocando gli art. 679 CC e 41 CO, sarebbe composto da fr. 994’565.-- di mancato guadagno per canoni di locazione, di fr. 1’270’358.40 di maggiori interessi pagati in conseguenza della perdita di una favorevole opportunità di finanziamento, e di fr. 1’050’000.-- di minor valore degli stabili, per complessivi fr. 3’314’923.-- oltre interessi, mentre le spese di eliminazione delle crepe sarebbero state pagate, così che non vi sarebbe alcuna pretesa a tal titolo.
C. La convenuta si è opposta alla petizione eccependo l’intervenuta prescrizione e contestando che i danni arrecati all’immobile dell’attore, a cui andrebbe comunque attribuita una concolpa, ne avrebbero pregiudicato l’uso. Le mancate locazioni sarebbero perciò da attribuire all’atteggiamento dell’attore, che non si sarebbe fatto parte diligente in tal senso e d avrebbe ritardato l’esecuzione delle riparazioni, ma in ogni caso il danno effettivo non potrebbe essere quello da lui richiesto.
Del tutto estraneo alla fattispecie sarebbe l’asserito danno connesso alla questione dei finanziamenti, mentre esclusa sarebbe la sussistenza di un minor valore degli stabili.
D. La convenuta il 4 novembre 1992 ha denunciato la lite alla __________ e alla __________, che vi è intervenuta e che il 2 febbraio 1993 ha a sua volta denunciato la lite alla __________, che pure vi è intervenuta.
E. In sede di conclusioni l’attrice ha ridotto la propria pretesa a complessivi fr. 2’171’250.75 oltre interessi, ossia fr. 994’569.-- per mancate pigioni, fr. 976’681.75 per perdite sugli interessi e fr. 200’000.-- per riduzione di valore degli edifici.
Le parti hanno per il resto mantenuto le proprie tesi e domande, contestando nel contempo quelle avversarie.
F. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, respinta dapprima l’eccezione di prescrizione, ha accertato la responsabilità della convenuta, peraltro incontestata, per l’insorgenza delle crepe.
A titolo di risarcimento delle mancate locazioni egli ha attribuito all’attore complessivi fr. 191’852.50, ed ha invece respinto integralmente le pretese relative agli interessi passivi e al minor valore degli edifici.
G. Con l’appello l’attore chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione per complessivi fr. 894’565.-- oltre interessi, sostenendo che il danno per le mancate locazioni ammonterebbe a complessivi fr. 694’565.-- e che per il minor valore degli stabili andrebbe riconosciuto un indennizzo di fr. 200’000.--.
H. La convenuta nel proprio appello adesivo chiede invece la riforma della petizione nel senso della reiezione della petizione, stanti il fondamento della sua eccezione di prescrizione, respinta a torto dal Pretore, e la mancata dimostrazione dell’effettivo pregiudizio per locazioni mancate.
I. Degli altri appelli adesivi, come pure delle osservazioni delle parti ai gravami avversari si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Alla luce delle finalità dell’istituto, questa soluzione può suscitare delle perplessità, potendosi ragionevolmente sostenere anche l’impossibilità per l’interveniente di aggravarsi contro il giudizio che non lo concerne direttamente, ma stante in concreto l’appello adesivo della stessa parte convenuta, che nelle argomentazioni e nella richiesta di giudizio è identico a quello di __________ e sostanzialmente analogo a quello di __________, non vi è nella fattispecie un interesse pratico ad un approfondimento di questa tematica.
2.1 Secondo gli accertamenti pretorili, il 25 maggio 1991, momento della consegna del complemento alla perizia privata richiesta dalle parti, l’attore avrebbe conosciuto la persona responsabile del danno, mentre per la conoscenza del danno sarebbe determinante il momento della manifestazione dell’ultimo di tutti i suoi elementi -in concreto, oltre che delle mancate locazioni, delle due voci di cui al consid. 5- il che sarebbe avvenuto il 22 gennaio 1992, data in cui sarebbe stata concordemente accertata l’abitabilità dei locali (doc. 22), sicché il termine annuale non si sarebbe compiuto, essendo la petizione stata inoltrata il 30 ottobre 1992. Sarebbe inoltre comunque abusiva, nelle particolari circostanze, l’adduzione dell’eccezione di prescrizione da parte della resistente.
La convenuta e __________ nel proprio gravame adesivo sostengono invece che al più tardi già il 21 maggio 1991, con la consegna del complemento al referto peritale, l’attore avrebbe conosciuto l’esistenza, la natura e gli elementi del danno, e che nessun abuso potrebbe essere loro addebitato nell’invocazione dell’eccezione. Analoghe argomentazioni sono fatte valere nell’appello adesivo di __________.
2.2 Non vi è disputa sul termine di prescrizione, che è quello di cui all’art. 60 CO, sia nel caso in cui si reputi l’azione fondata sull’art. 679 CC (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 145 ad art. 679 CC), come pure -per diretta applicazione dell’art. 60 CO- nell’ipotesi in cui la si fondi sugli art. 41 e segg. CO, mentre litigioso è il momento di decorrenza del termine relativo di un anno.
Giusta l’art. 60 cpv. 1 CO l'azione di risarcimento o riparazione si prescrive in un anno dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno.
Il termine di un anno stabilito dall’art. 60 CO comincia a decorrere da quando il creditore conosce l’esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da poter fondare e motivare un’azione giudiziaria (DTF 108 Ib 99, consid 1c con rinvii); l’inizio del termine non risale al momento in cui il danneggiato avrebbe potuto scoprire l’entità del suo credito facendo prova dell’attenzione richiesta dalle circostanze. Ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora ch’egli si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per promuovere una causa (DTF 109 II 435), atteso che la prova di tale conoscenza incombe a colui che invoca l’eccezione di prescrizione (DTF 111 II 58).
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, il danno è ritenuto realizzato ("abgeschlossen") nel momento in cui si è manifestato completamente (DTF 92 II 4, consid 3), per cui, in casi come quello di specie, il termine di prescrizione comincia a decorrere non tanto per le singole poste del danno, bensì dal momento in cui, in ordine cronologico, si conosce l’ultimo elemento del danno (II CCA 7 settembre 1995 in re H./A. e llcc.; Brehm, Berner Kommentar, n. 29-31 ad art. 60 CO).
2.3 In ossequio a questi principi, non vi è dubbio che il danno costituito dalle perdite sulle pigioni si è realizzato nella sua completezza solo con la cessazione della situazione di mancata locazione conseguente alle lesioni dell’edificio dell’attore.
Atteso che l’attore ha postulato il risarcimento di pigioni fino a tutto il gennaio del 1992, mese per cui il Pretore ha oltretutto almeno parzialmente protetto la pretesa, la prescrizione non può avere avuto inizio prima di quel momento, non potendosi seguire la contraria opinione dei ricorrenti, secondo la quale la prescrizione, all’atto pratico, avrebbe iniziato a decorrere ancor prima del verificarsi del danno.
Deve di conseguenza essere confermato il giudizio pretorile di reiezione dell’eccezione.
per il 1989 (recte: 3 mesi 1989/2 mesi 1990) fr. 88’400.--
per il 1990 (recte: 10 mesi) fr. 252’566.--
per il 1991 fr. 303’085.--
per il 1992 (2 mesi) fr. 50’514.--
per il periodo seguente fr. 300’000.--
Totale fr. 994’565.--
pretesa riproposta in questa sede, ad eccezione dell’ultima posizione di fr. 300’000.--.
Nell’esame di questa pretesa il Pretore ha effettuato una distinzione tra lo stabile riattato (blocco E), nel quale gli scavi effettuati dalla convenuta avrebbero effettivamente reso impossibile la locazione di parte degli appartamenti, e lo stabile nuovo (blocco F), che non avrebbe subito particolari danni e che sarebbe pertanto stato inaffittabile solo sino al momento della consegna del referto peritale, ossia fino al maggio del 1991.
Premesso che il piano terreno dei due stabili non era ancora completato al momento del verificarsi dei danni strutturali, il Pretore per il blocco E ha distinto in:
a) piano terreno, per cui il danno risarcibile riguarderebbe il periodo gennaio 1990/ gennaio 1992;
b) locali che hanno subito effettivamente danni, per cui la mancata locazione riguarderebbe il periodo novembre 1989 / gennaio 1992;
c) locali che non hanno subito danni, per cui la mancata locazione riguarderebbe il periodo novembre 1989 / maggio 1991;
e sempre per il blocco E ha ritenuto quale danno:
a) nulla per il piano terreno, poiché i locali in questione sarebbero rimasti sfitti sino al 1994, e perciò lo sarebbero ragionevolmente stati anche qualora fossero stati disponibili nel periodo gennaio 1990 / gennaio 1992;
b/c) complessivi fr. 101’282.65 per gli altri locali dell’edificio, computati in base agli introiti per quei locali durante il 1992;
riducendo tuttavia il risarcimento di fr. 11’627.-- per il motivo che l’attore si sarebbe reso responsabile del ritardo di 2 mesi e mezzo nell’allestimento della perizia.
Per il blocco F il Pretore ha nuovamente effettuato una distinzione tra:
a) piano terreno, per cui il danno risarcibile riguarderebbe il periodo gennaio 1990/ maggio 1991;
b) gli altri locali, per cui il danno risarcibile riguarderebbe il periodo novembre 1989/maggio 1991;
ed ha anche in questo caso respinto la pretesa per il piano terreno e quantificato in complessivi fr. 117’681.25 quella per gli altri locali, riducendola anche in questo caso dell’equivalente di 2 mesi e mezzo, ossia di fr. 15’484.40.
Non va inoltre dimenticato che sulla questione delle mancate locazioni il giudizio impugnato è stato reso in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, norma che -prima ancora dell’art. 90 CPC- accorda in questo caso al giudice un vasto margine di apprezzamento nella valutazione degli elementi probatori (Brehm, opera citata, n. 53 e segg. ad art. 42 CO), la cui salvaguardia impone anche all’autorità di appello un certo riserbo nell’intervento, così che si procederà alla riforma di siffatto giudizio -fatto ovviamente salvo il caso in cui non ricorressero le premesse per applicare la norma di apprezzamento- solamente nel caso in cui il primo giudice abbia manifestamente ecceduto od abusato nell’esercizio di tale sua facoltà.
Ciò premesso, la disamina delle poche concrete censure eruibili dal gravame dell’attore non conduce alla riforma in suo favore del giudizio impugnato.
4.1 L’attore si duole delle riduzioni operate dal Pretore al risarcimento per le perdite di tempo attribuite all’attore medesimo nella fase di allestimento della perizia.
A torto, visto che l’argomento da lui sollevato -egli non sarebbe personalmente stato sollecitato dai periti alla consegna della documentazione mancante- è del tutto risibile, figurando in atti ripetuti solleciti dei periti all’ing. __________, ossia ad un mandatario dell’attore, sicché l’appellante su questo punto disattende manifestamente il suo obbligo di lasciarsi imputare le negligenze dei professionisti ai quali aveva delegato la questione.
4.2 Sul tema egli afferma inoltre che il ritardo non sarebbe stato causato dalla mancata produzione dei documenti, ma da disaccordi sulle modalità delle riparazioni ma l’argomento è smentito già solo dal fatto che la perizia, come risulta dalla sua intestazione (doc. B, pag. 1), era soprattutto destinata all’accertamento delle cause dei danni, dal che la constatazione che i ritardi nell’allestimento della perizia nulla hanno a che vedere con le eventuali dispute delle parti sul metodi di riparazione.
E infatti, i ritardi che egli adduce (appello, pag. 5) sono successivi alla consegna della perizia e riguardano invece la fase di riparazione. Essi sono pertanto ininfluenti ai fini della deduzione operata dal giudice, essendo gli stessi semmai stati imputati alla convenuta, visto che all’atto pratico hanno protratto nel tempo, sino al gennaio del 1992, il periodo per il quale è stato accordato il risarcimento.
4.3 L’attore censura altresì la decisione del Pretore di non avere accordato risarcimenti per i vani al piano terreno e di averli accordati “in misura molto ridotta” per gli altri enti, ma -come si è detto- non si tratta in questo caso di critiche circostanziate alla luce dell’una o dell’altra risultanza istruttoria, ma solamente di una generica critica globale circa la pretesa iniquità del giudizio pretorile, doglianza che deve essere respinta proprio per la necessità di aderire all’apprezzamento globale effettuato dal Pretore -ma comunque in base ad un’analisi dettagliata e con ricca motivazione- che l’ha condotto a stimare in fr. 191’852.50 la perdita per canoni di locazione 5.
Se non che, egli ammette esplicitamente di avere fallito in proposito l’onere della prova a suo carico (appello, punto 3, pag. 5), e la richiesta forfetaria di attribuzione del predetto importo è in definitiva unicamente sorretta dall’invocazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, che si rivela in questo caso del tutto infondata.
5.1 Per il danno relativo agli interessi, il Pretore ha chiaramente indicato che l’attore avrebbe omesso di intavolare serie trattative, ed in particolare non avrebbe formalizzato la richiesta di finanziamento.
Il ragionamento appare corretto: se l’evento dannoso doveva dipendere -nelle tesi dell’attore- dal rifiuto della __________ di concedere un finanziamento agevolato, è indubitabile che l’attore per potere in seguito rivendicare il risarcimento doveva provocare l’atto formale necessario al verificarsi del danno, ossia doveva farsi negare il finanziamento, non potendo tale premessa essere superata con l’unilaterale considerazione secondo cui la continuazione delle trattative non sarebbe stata possibile, stanti i danni agli edifici.
La questione, in definitiva, attiene al nesso di causalità adeguata tra l’atto del danneggiante e il verificarsi del danno, che risulta di fatto interrotto a seguito del comportamento del leso, che omette di intraprendere quanto in suo potere per evitare il verificarsi dell’evento dannoso (medesima soluzione in: II CCA 21 maggio 1993 in re M./C. e llcc.).
5.2 Pure infondata è la censura relativa alla mancata determinazione del minor valore degli edifici.
Stante infatti l’incontestata possibilità di determinare il pregiudizio in via peritale, inizialmente quantificato in fr. 1’050’000.--, il mancato anticipo delle spese di perizia non appare motivo adeguato per giustificare l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO.
L’attore non afferma infatti che l’importo di fr. 60’000.-- richiestogli a tal titolo sarebbe in sé esorbitante -non è il caso, trattandosi di circa il 6% dell’asserito minor valore, la cui determinazione era inoltre gravata da oggettive difficoltà-, tale da non potere essere ragionevolmente esatto dalla parte gravata dall’onere della prova, ma sostiene unicamente di non essere stato in grado di anticiparlo, circostanza che era semmai da affrontare nel contesto di una domanda di assistenza giudiziaria (art. 159 cpv. 1 lit. c CPC) e che non attiene perciò in alcun modo all’applicazione dell’invocato art. 42 cpv. 2 CO.
L’importo posto a suo carico costituisce infatti l’espressione della corretta applicazione della TOA -lo stesso attore non afferma il contrario- a fronte di un grado di soccombenza di 4/5. Anzi, se errore vi è stato, è stato quello di ritenere l’attore vittorioso per 1/5 a fronte di una sua richiesta di causa di fr. 3’300’000.-- e rotti, dal che l’immediata considerazione per cui sia il mancato componimento bonale di questa vertenza -senz’altro possibile a fronte della presenza di importanti enti assicuratori-, che l’accollo delle ripetibili di cui l’attore ora si duole, sono in definitiva stati causati dal suo stesso atteggiamento, votato alla manifesta esasperazione delle asserite voci di danno, che lo ha condotto a proporre una posizione processuale rivelatasi insostenibile.
7.1 La convenuta e l’intervenuta in lite __________ sostengono che l’attore non avrebbe dimostrato che i locali non potevano essere locati, visto che “dall’istruttoria non risulta per nulla provata l’inagibilità degli immobili; anzi dalla perizia __________ __________ risulta chiaramente che non vi sarebbero stati pericoli di sorta” (pag. 9, a cui rinvia la pag. 12).
L’obiezione può essere respinta con il semplice rilievo del fatto che le ricorrenti confondono manifestamente le nozioni di “inabitabilità” e, implicitamente, “pericolosità” con l’attitudine alla locazione. In altri termini, non occorre che uno stabile sia inagibile o pericolante affinché lo stesso non possa essere locato con successo.
La distinzione, al contrario delle semplicistiche affermazioni dei ricorrenti, è stata correttamente operata dal Pretore, che ha escluso la possibilità di locare tutti i locali fino al momento in cui la perizia ha accertato che non vi erano pericoli, e che da quel momento in avanti ha effettuato le dovute distinzioni tra locali danneggiati e locali non danneggiati, senza che dalle generiche affermazioni delle ricorrenti si possa dedurre alcuna ragionevole e circostanziata critica di tale giudizio.
7.2 Le ricorrenti rimproverano inoltre all’attore un aggravamento del danno per i ritardi da lui causati nella fase di riparazione degli stabili (punto 3.2, pag. 12), ma la doglianza si esaurisce in un’apodittica affermazione di questa verità, senza che vi sia una concreta presa di posizione sui contenuti del giudizio impugnato a questo proposito, senza che vi sia l’indicazione dei riscontri istruttori dai quali risulterebbe il fondamento di siffatta tesi -e non è certo compito di questa Camera quello di chinarsi nella copiosa documentazione per supplire alle carenze dell’allegato ricorsuale-, e senza infine che risulti, anche solo in via approssimativa, l’incidenza che dovrebbe avere questo elemento di giudizio sul risarcimento da attribuire all’attore, non potendosi evidentemente ammettere l’implicita tesi -deducibile unicamente dalla domanda di giudizio- secondo cui ciò comporterebbe la reiezione di ogni sua pretesa.
7.3 Anche l’appello adesivo di __________ tolta la censura relativa all’eccezione di prescrizione, ha poco da offrire.
L’interveniente si duole in sostanza dell’errata applicazione da parte del Pretore dell’art. 42 cpv. 2 CO, omettendo di considerare che l’attore, oltre ai mezzi di prova da lei rammentati, ha versato in atti anche i contratti di locazione conclusi (plico doc. AD), fornendo così una più che concreta base di calcolo per il computo del danno secondo i criteri previsti dalla cennata norma, mentre risulta addirittura incomprensibile la censura attinente ai locali siti al piano terreno (pag. 7, ultimo capoverso e pag. 8, primo capoverso), visto che il Pretore nulla ha attribuito a tal titolo.
Nel complesso, comunque, il gravame, viziato dalla predetta errata premessa, si riduce ad una sterile elencazione delle premesse stabilite dalla dottrina e dalla giurisprudenza per l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, senza che risulti con la necessaria chiarezza la confutazione delle argomentazioni pretorili che hanno condotto a statuire in base a tale norma con decisione che viene qui condivisa appieno.
Ne consegue la reiezione di tutti i gravami.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), fatta eccezione per gli intervenuti in lite, che non pagano e non ricevono l’indennità ripetibile (da ultimo: II CCA 21 settembre 1998 in re G./B.).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 ottobre 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 6’950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 7’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 12’000.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 11 novembre 1998 di __________ e __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 3’000.--
già anticipati dalle appellanti, restano a suo carico. __________ rifonderà all’attore fr. 3’000.-- per indennità.
V. L’appello adesivo 6 novembre 1998 di __________ è respinto.
VI. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 3’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
VII. Intimazione: -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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