AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.213
Data decisione, Autorità: 12.03.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00213
Lugano 12 marzo 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria (inc. no. OA.96.432 della Pretura della giurisdizione di __________) promossa con .petizione 24 marzo 1994 da
patr. dall’avv. __________
contro
patr. dallo studio legale __________
chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 23'753.15 oltre interessi;
domanda cui il Comune di __________ si è opposto e che il pretore, con sentenza 11 settembre 1998, ha accolto;
appellante il convenuto che con allegato 5 ottobre 1998 postula la riforma del giudizio impugnato e conseguentemente la reiezione della petizione;
letta la risposta all'appello ed esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
richiamata la sentenza 27 novembre 1995 di questa Camera (confermata dal Tribunale federale in data 8 luglio 1996) con cui è stata definita la giurisdizione civile per la vertenza in esame;
considera
in fatto e in diritto
Oggetto della petizione è l'incasso della quota parte dovuta dal Comune convenuto all'Ospedale __________ in base a una deliberazione dell'assemblea dei delegati dei Comuni consoci, relativamente all'approvazione di un progetto di ampliamento delle strutture ospedaliere. Con la risposta di causa, oltre ad eccezioni di natura processuale non più attuali in questa sede e a generiche contestazioni della petizione, il convenuto ha sostenuto in particolare di non aver mai fatto parte dell'associazione dell'ospedale __________, poiché la pretesa adesione a quella persona giuridica non è mai stata votata dal legislativo comunale. Ha affermato inoltre di non aver mai dato la propria adesione al pagamento del contributo contestato e ha negato la competenza del Gran Consiglio di caricare ai Comuni i contributi di costruzione arretrati. Con le conclusioni di causa ha proceduto a una motivazione più completa delle proprie tesi difensive, introducendo tuttavia anche fatti ed eccezioni nuove di cui si dirà, se necessario, nel seguito.
Con la sentenza impugnata, a proposito anzitutto dell'esistenza e della composizione dell'associazione dell'ospedale, il pretore considera abusivo del diritto il fatto di sostenere che i Comuni del __________, in particolare il convenuto non vi facesse parte. Constata che la chiave di riparto dei contributi fra i Comuni consoci è prevista dallo statuto e ne deduce che essa sia applicabile anche ai contributi straordinari. Per quanto riguarda il contributo litigioso conclude che la sua scadenza debba essere fissata al 30 giugno 1981, così come stabilito dall'assemblea generale straordinaria del 27 febbraio 1981. Osserva inoltre come l'eccezione relativa alla mancanza di una decisione assembleare relativa al contributo sia stata inammissibilmente sollevata soltanto con le conclusioni; comunque considera la contestazione insostenibile. Respinge altresì nell'ottica dell'abuso di diritto l'obiezione del Comune convenuto secondo cui la sua adesione all'Ente ospedaliero cantonale non sarebbe valida. Delle motivazioni che hanno indotto il primo giudice ad accogliere la petizione e a respingere le eccezioni del convenuto si dirà, nel seguito.
Giacché sono numerose le censure -in fatto e in diritto- sollevate in appello dal convenuto, esse vengono esposte nei considerandi seguenti, così come le osservazioni presentate dalla parte resistente, nell'ambito della motivazione della presente pronuncia.
L'appellante censura anzitutto l'accertamento sulla sua appartenenza all'associazione. Il pretore, di fronte all'eccezione, esposta in diritto in particolare con le conclusioni di causa, ha affermato che l'associazione esisteva già del 1948 e che il Comune di __________ vi ha sempre fatto parte, inviando suoi rappresentanti alle assemblee e pagando regolarmente i contributi ordinari. Ne conclude che, "anche ammettendo che le decisioni di adesione non fossero valide all'inizio ... erano da considerare ratificate dai Legislativi comunali" i quali, almeno in sede di approvazione dei consuntivi annuali, per forza di cose sono venuti a conoscenza del versamento dei contributi all'associazione.
L'appellante dissente dalle conclusioni del primo giudice in particolare sulla base dei disposti della vecchia LOC e della giurisprudenza sorta in quell'ambito secondo cui l'adesione da parte di un Comune a un'associazione dev'essere approvata dal Legislativo comunale non soltanto in linea di massima, ma anche approvandone lo statuto. Ciò che in concreto non è stato provato, così come non risulta che l'assemblea comunale abbia eletto i delegati alle assemblee dell'associazione. Ritiene che il pagamento di contributi ordinari non sia in grado di sanare la carente adesione all'associazione per il motivo che l'attività svolta dall'ospedale, cui i contributi erano destinati, interessava anche gli abitanti di __________. Per contro e con riferimento ai contributi straordinari in vista dell'ampliamento delle strutture ospedaliere, afferma che "quei Comuni che erroneamente hanno provveduto a fare degli anticipi ... hanno in pratica ratificato le decisioni dei loro delegati" (appello, pto. 4).
Con la risposta all'appello l'EOC rileva come il convenuto sia stato socio dell'ospedale fin dalla costituzione dell'associazione, in particolare presenziando con un suo rappresentante alle assemblee del 1949 e del 1950. Sennonché in quegli anni non vigeva ancora la LOC nella versione indicata dall'appellante, ma la precedente normativa, ossia la LOC del 1854 che riservava ai Municipi il compito dell'amministrazione di ospedali, rispettivamente di esigere rendiconto di quell'attività "quando l'amministrazione ne sia devoluta ad altri"(art. 80) Comunque, ossia nell'ipotesi di un vizio nella procedura di adesione all'associazione, esso non sarebbe in grado di mettere in forse l'appartenenza alla stessa del Comune di __________, dimostrata dal pacifico pagamento dei contributi ricorrenti e dalla partecipazione di propri rappresentanti alle assemblee generali. La tesi sostenuta in questa sede dal Comune rappresenterebbe pertanto un venire contra factum proprium, difforme dal principio dell'affidamento. Sullo stesso tema invoca la dottrina secondo cui la nullità di un atto amministrativo non può essere ammessa se comporta un serio pericolo per la sicurezza del diritto. Osserva inoltre che con la risposta il convenuto non ha contestato la legittimazione di rappresentanza dei propri delegati presso l'associazione. Conclude che il Comune convenuto, poiché ha adottato il MM 18 luglio 1977 sulla partecipazione alle spese d'ampliamento dell'ospedale, ha ratificato con voto del Legislativo anche l'adesione all'associazione: non fosse stato socio dell'associazione, __________ non avrebbe avuto veste per avere parte nella procedura di ristrutturazione dell'ospedale. In ogni modo, proprio tale Messaggio attesta come il Comune non avesse dubbi sulla sua posizione nell'ambito dell'associazione.
che il convenuto non indica motivi particolari, diversi da quanto appare dai verbali delle assemblee, per giustificare la presenza del suo rappresentante;
che la Legge organica comunale del 1854, nel suo testo originale (cfr. anche Tarchini A., Raccolta delle leggi usuali del Ticino, vol. 1, Bellinzona 1931), non solo dispone quanto riferisce la parte resistente a proposito dell'art. 80, ma prevede che la Municipalità nomini "nel suo seno o fuori ... le delegazioni che fossero necessarie per l'amministrazione degli ospedali, ecc." (art. 65).
E' pertanto conforme alla legge che non esista nessuna deliberazione dell'Assemblea comunale in merito ai rapporti fra il Comune e l'associazione dell'ospedale, ma anche che l'adesione alla stessa non può essere definita nulla né annullabile. Comunque, dovesse valere la successiva Legge organica comunale, sarebbe indicato, secondo principi fondamentali del diritto pubblico elvetico, di operare -anche in caso di nullità di un atto- una valutazione della fattispecie nell'ottica del principio di legalità da un lato e del principio dell'affidamento, dall'altro; laddove quest'ultimo costituisce un presupposto fondamentale della sicurezza del diritto (Weber-Dürler B., Vertrauenschutz im öffentlichen Recht, Basilea 1983, p. 156 e p. 48). Come rettamente adduce il resistente, l'accertata nullità di un atto può non essere ammessa, nel caso in cui tale situazione metta in serio pericolo la sicurezza dei rapporti giuridici (Grisel A., Traité de droit administratif, vol. 1, Neuchâtel 1984, p. 422; DTF 104 Ia 176-177 e 116 Ia 219). Inoltre, appartiene al campo di protezione della buona fede il divieto di comportamenti contraddittori anche da parte dell'ente pubblico (Weber-Dürler, op. cit., p. 43), in particolare quando l'accertamento dell'illegalità di una decisione avrebbe come conseguenza l'annullamento di un'attività svolta sull'arco di anni durante i quali non ha potuto essere constatata nessuna irregolarità sostanziale (Moor P., Droit administratif, vol. II, Berna 1991, p. 206).
Nel caso concreto, mai prima del presente contenzioso il Comune ha messo in causa la propria appartenenza all'associazione, ha versato i contributi ordinari e ha partecipato alle assemblee (ancorché in modo irregolare, come d'altra parte è il caso di parecchi altri Comuni del distretto) esercitando il diritto di voto. I suoi rappresentanti hanno di volta in volta svolto tale loro ruolo senza formulare riserve (cfr. il verbale delle assemblee ordinarie o straordinarie- oltre le prime, già citate- del 25 novembre 1972 , 8 giugno 1974, 15 ottobre 1974, 1 febbraio 1975, 12 luglio 1975, 17 luglio 1976, 30 maggio 1980 e 27 febbraio 1981); anzi il loro apporto alla formazione della volontà dell'associazione è stato talvolta importante. Così nell'assemblea del 1976 __________, in vista di una riforma legislativa sulla partecipazione dello Stato agli ospedali d'interesse pubblico, ha formulato l'auspicio "che fino alla prossima assemblea d'ottobre tutti i Comuni abbiano preso le relative decisioni e che ... si renda più facile una valutazione dei costi"; all'assemblea del 1980 __________ è intervenuto auspicando una miglior ripartizione dei sussidi fra Casse malati e istituti ospedalieri e, nel proseguimento dei lavori, ha esposto la sua preoccupazione, in vista di un possibile aumento degli oneri per i lavori di ristrutturazione dell'ospedale, per un eventuale conseguente aumento di spesa per i Comuni, accennando anche al fatto che, malgrado la possibilità statutaria offerta a ogni Comune di uscire dall'associazione, questi restano tenuti al versamento dei contributi decisi durante la loro appartenenza all'associazione. E il significato di questo intervento non è irrilevante. E' ben vero che poi lo stesso signor __________ in occasione dell'assemblea del 4 giugno 1982, evocando un parere giuridico dell'avv. __________ (doc. 1), ha espresso perplessità sulla validità delle decisioni assembleari, ha contestato pertanto l'esito delle votazioni e ha lasciato la sala all'inizio dei lavori (doc. PP): ma manifestamente questo episodio si colloca già all'inizio del presente contenzioso e non è indicativo nel presente giudizio. D'altra parte, successivamente il sindaco __________ con uno scritto inviato all'assemblea del 30 novembre 1984 -scusando la propria assenza- a nome del Municipio di __________, ha invitato l'associazione a voler difendere gli interessi dell'ospedale nei confronti della politica che l'Ente intendeva attuare (doc. OO).
Questa circostanza rappresenta un motivo in più per considerare l'eccezione in esame inammissibile in quanto contraria al principio dell'affidamento.
Per quanto riguarda il testo dello statuto relativamente all'appartenenza dei Comuni del __________ all'associazione, si osserva che lo stesso -peraltro in conformità con la deposizione dell'avv. __________ precisa ripetutamente la partecipazione di tutti i Comuni del distretto, in particolare all'art. 1 ultima frase ("La stessa raggruppa tutti i Comuni del distretto di __________ ") e all'art. 4 (sono "soci ... tutti i Comuni del distretto") (doc. A).
Nel merito l'appellante espone la tesi -già formulata in sede conclusionale - secondo cui, a partire dall'ottobre del 1982, dopo l'assunzione da parte del Cantone dell'onere finanziario per gli interventi edificatori previsti, è venuta a cadere la necessità di ricorrere a una rateazione degli importi non finanziati dal Cantone, a carico dell'associazione, rispettivamente dei Comuni: in altre parole l'opera non sarebbe più stata realizzata dall'associazione. Ne conseguirebbe che quest'ultima potrebbe essere chiamata a rispondere soltanto per i debiti derivanti da negozi giuridici conclusi validamente, rispettivamente da atti illeciti: ciò che non è stato dimostrato e che determina la caducità della decisione relativa al versamento di contributi.
Al proposito è corretta l'osservazione dell'attore che richiama alle contestazioni di merito formulate dalla controparte in sede di risposta. Infatti, la nostra procedura civile vieta l'allegazione di fatti nuovi sottratti al principio del contraddittorio. In particolare l'art. 78 cpv. 1 CPC impone alle parti di esporre tutti i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto negli allegati preliminari: ne consegue l'inammissibilità dell'adduzione di fatti nuovi con le conclusioni di causa (Cocchi / Trezzini, CPC, art. 78, n. 1, 2, 4 e 13). Del pari, è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Né l'appellante può pretendere che il suo esposto ricorsuale rappresenti semplicemente una motivazione più estesa delle eccezioni presentate con la risposta; serve a tal proposito ricordare che in quella sede il convenuto -al punto 3 del suo allegato- si è limitato, dopo aver accennato (senza il sostegno di motivazione alcuna) a una pretesa nullità assoluta delle decisioni assembleari, a contestare "la competenza del Gran Consiglio di caricare sui Comuni i contributi di costruzione arretrati". I motivi addotti a sostegno di questa pretesa carente incompetenza sono il fatto che il Comune non ha mai aderito validamente all'associazione dell'ospedale e, in particolare, non ha mai accettato validamente di pagare il contributo litigioso, rispettivamente che il Gran Consiglio ticinese avrebbe dovuto procedere diversamente da quanto ha fatto al fine di stabilire i costi a carico dei Comuni al momento della cessione della gestione ospedaliera all'EOC; con relazione a quest'ultimo addebito accenna pure alla disparità di trattamento da parte del Cantone nei confronti dell'ospedale __________, rispettivamente dell'Ospedale __________.
Mentre la questione della nomina dei delegati presso l'associazione è certamente argomento nuovo e pertanto improponibile in questa sede, sull'appartenenza del convenuto all'associazione già è stato esaurientemente detto ai precedenti considerandi 5 e 6.
L'art. 75 CC conferisce a ogni socio di un'associazione il diritto di contestare davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla legge o agli statuti che egli non abbia consentite, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza. Nel caso concreto non è in sé contestata l'applicabilità delle norme sull'associazione, quindi anche dell'articolo citato. Considerata la qualità di socio del Comune e pacifica la circostanza della mancata tempestiva impugnazione nella sede opportuna di qualsiasi risoluzione sociale, ne deriva la loro validità. Ciò comporta -in assenza di puntuali contestazioni su precisi oggetti di deliberazione da parte del Comune- l'implicito consenso del convenuto all'attività svolta dall'associazione nell'ambito della pianificazione dei lavori di ristrutturazione dell'ospedale, dell'approvazione dei preventivi e delle loro successive modifiche. Di questo l'appellante dimostra consapevolezza tale da indurlo a sostenere -contro ogni evidenza- di non aver mai fatto parte dell'associazione.
Per quanto riguarda l'ammontare del credito in esame il primo giudice ha constatato che lo statuto dell'associazione non prevede la chiave di riparto dei contributi straordinari fra i Comuni; ciò nonostante considera evidente che i contributi relativi a spese straordinarie avrebbero dovuto essere suddivisi secondo la stessa chiave di riparto prevista dallo statuto per i contributi ordinari. L'appellante censura questa deduzione poiché non si fonda su nessun riscontro oggettivo.
Sennonché, va anzitutto osservato che il credito come tale, nemmeno a titolo subordinato, non è stato contestato in sede di risposta, per cui -già per questo motivo- la decisione del pretore su questo punto dev'essere condivisa. Comunque -contrariamente a quanto ripetutamente affermato in appello- la decisione del primo giudice appare corretta almeno nella sua conclusione, in particolare laddove conferma l'esattezza dell'importo posto a giudizio. L'importo di fr. 23'753.15 il cui pagamento è stato ripetutamente sollecitato dall'ospedale al Comune convenuto con riferimento alla decisione dell'assemblea straordinaria dei delegati del 27 febbraio 1981 e alla prima richiesta 27 aprile 1981 (doc. O e P) non risulta in tutte cifre dal verbale assembleare. Quel protocollo per contro, fa riferimento a "una tabella di riparto diramata il 24 ottobre 1980" (doc. OO). In particolare, l'assemblea ha deciso a chiara maggioranza di chiedere a tutti i Comuni associati il pagamento dei contributi così come stabiliti in quella tabella. La tabella non è agli atti; tuttavia lo stesso verbale indica che essa si basa sui preventivi del 1977, esattamente come la tabella B di cui al doc. CC che altro non è se non la "Richiesta ai Comuni 27.4.1981" indicata nei citati solleciti di pagamento. D'altra parte nemmeno l'appellante ha rilevato difformità fra la tabella cui rinvia il verbale assembleare e la successiva formale richiesta ai Comuni associati. La decisione assembleare non è stata impugnata nemmeno dal Comune di __________, come peraltro ammette l'appellante. Diviene pertanto indifferente conoscere la chiave di riparto in base alla quale è stato calcolato il contributo litigioso.
Come ha rettamente concluso il pretore, la censura secondo cui il contributo in esame non è stato approvato dal Legislativo comunale, a prescindere dalla sua rilevanza sostanziale nel rapporto con l'associazione, è argomento nuovo, comunque non espresso nel conciso allegato di risposta. Al proposito varrebbe tuttavia la pena di osservare come anche questo argomento di difesa appaia contrario al principio dell'affidamento (cfr. al proposito quanto precedentemente esposto sub 5). Infatti, la mancata impugnativa da parte di un Comune della decisione assembleare dell'associazione crea in quest'ultima il convincimento dell'adesione di questi a quella deliberazione. D'altra parte è inammissibile -secondo la buona fede- che il Comune lasci credere al suo consenso nei confronti dell'associazione, con la riserva inespressa di non compiere gli atti interni della procedura d'approvazione e di potersene poi prevalere per non far fronte agli impegni presi.
In merito alla scadenza del contributo e a prescindere dalla carente contestazione in sede di risposta, vale appena la pena di citare quanto figura nel verbale dell'assemblea 27 febbraio 1981, dove risulta approvata la proposta "di chiedere i contributi ... pagabili al 30 giugno di ogni anno, la prima volta al 30 giugno 1981, per sei anni consecutivi, ..." (doc. OO).
I rimproveri mossi dal convenuto al Gran Consiglio sulla procedura adottata relativamente ai contributi di costruzione arretrati non sono più presenti in questa sede e comunque esulerebbero dalla contestazione in esame.
Per quanto riguarda invece l'assunzione di attivi e passivi dei diversi ospedali da parte dell'EOC, il primo giudice rimanda alla nuova legge ospedaliera. L'appellante, per un verso (pto. 7) afferma non essere né chiaro né provato cosa costituisca gli attivi e cosa i passivi dell'ospedale; d'altra parte giunge alla conclusione (pag. 15 e segg.) secondo cui la cessione patrimoniale in esame è avvenuta in modo irrito, in particolare è stata decisa soltanto dalla direzione dell'associazione, senza che sia stato raccolto il voto dell'assemblea sulle condizioni di cessione, cioè in contrasto con lo statuto. Questa procedura ha reso impossibile una presa di posizione dei Comuni e quindi anche la verifica da parte di un'autorità superiore. Tutto ciò comporta la nullità della cessione effettuata da parte dell'associazione all' EOC, di modo che questi non ha titolo per chiedere ai Comuni il pagamento dei contributi litigiosi.
La questione -proposta già in sede conclusionale ma solo a titolo subordinato- potrebbe avere in sé rilevanza in relazione alla legittimazione attiva dell'EOC nella presente vertenza. Al proposito va osservato anzitutto come debba essere considerata pacifica l'avvenuta cessione del patrimonio dell'associazione all'EOC, così come alla decisione presa nell'ambito dell'assemblea del 10 giugno 1983. Indipendentemente dalla circostanza secondo cui, volendo lanciare un segnale politico a salvaguardia dei servizi offerti dall'ospedale di __________o ai responsabili della pianificazione ospedaliera cantonale, lo scioglimento dell'associazione è rimasto temporaneamente sospeso oltre la data di costituzione dell'EOC, l'art. 16 dello statuto prevede la cessione a questo nuovo ente di "tutto il patrimonio, compreso ..." (doc. A). Lo statuto, per contro, non indica quali siano le competenze specifiche riservate all'assemblea nell'ambito di questo processo di cessione del patrimonio. Sta di fatto che già in aprile dello stesso anno il Consiglio direttivo dell'associazione aveva pubblicato all'indirizzo dell'assemblea la sua relazione annuale, corredata del conto d'esercizio, del conto perdite e profitti e dei bilanci (doc. VV), ciò che descriveva in modo esauriente la situazione patrimoniale dell'associazione anche in vista della discussa cessione. Tant'è che accanto al rapporto corrente dei revisori, è stata presentata all'assemblea una relazione di revisione interna allestita dal dott. __________ "anche in vista del trapasso della proprietà dell'ospedale all'Ente Ospedaliero Cantonale" (doc. VV, pag. 5). Le decisioni assembleari del 10 giugno 1983 sono rimaste inimpugnate.
D'altro canto, va ricordato -se ce ne fosse bisogno- che la Legge sugli ospedali pubblici è entrata in vigore il 1. gennaio 1983. Ai fini della costituzione del patrimonio dell'EOC (art. 4 e art. 6 Lop), il Consiglio di Stato ha chiesto agli ospedali intenzionati ad aderire all'organizzazione ospedaliera cantonale di "predisporre la documentazione necessaria al trapasso del patrimonio riferito alla situazione patrimoniale del 1. gennaio 1983 che sarà oggetto di verifica" (doc. ZZ), annunciando successivamente la costituzione di un collegio peritale "incaricato di stabilire il patrimonio di ogni ospedale" (doc. AAA). Ciò che è avvenuto anche per l'ospedale __________ il quale ha presentato ai periti lo stesso bilancio, allestito in vista dell'assemblea del giugno 1993.
Per quanto riguarda i contributi dei Comuni non versati all'associazione, non risulta che questa vi abbia rinunciato né prima né dopo il 1. gennaio 1983. D'altra parte il Gran Consiglio ha considerato separatamente dall'assunzione dell'ospedale di __________ la questione dei costi d'ampliamento e di ristrutturazione dell'ospedale, ossia -concretamente- sulla base di un Messaggio 2 ottobre 1985 (doc. M). Per quanto riguarda i contributi in esame, lo stesso documento propone, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione dell'EOC: "...i contributi incassati sono acquisiti, quelli arretrati sono da incassare, mentre quelli supplementari sono da restituire" (pag. 8). Il Messaggio è stato approvato dal Gran Consiglio con voto 12 dicembre 1985 (doc. N). Questa decisione è peraltro conforme all'art. 6 cpv. 2 Lop in virtù del quale l'Ente succede ai precedenti proprietari nella totalità dei rapporti giuridici relativi all'ospedale assunto.
Né va dimenticato, per completezza, che la preoccupazione dei Comuni, emergente in parte anche dalle discussioni assembleari, è stata causata in un primo tempo dall'aumento del preventivo e poi dal ridimensionamento dei costi, ciò che avrebbe potuto incidere sulla partecipazione finanziaria degli associati. Sennonché, anche il preventivo conseguente al ridimensionamento dell'intervento risultava superiore a quello del 1977, in base al quale era stato calcolato il contributo oggetto della presente vertenza (doc. BB).
Accertati questi termini dell'operazione, non è possibile individuare norme statutarie o legali lese dall'associazione nell'ambito della cessione dei propri attivi e passivi all'ente pubblico. In particolare essa non ha leso, come preteso dall'appellante, l'art. 16 dello statuto che non riserva all'assemblea compiti particolari al momento di regolare le questioni attinenti allo scioglimento dell'associazione. Anzi, a ben vedere, l'art. 13 dello statuto conferisce al Consiglio direttivo competenza per gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria non attribuiti ad altri organi. La decisione impugnata, anche in merito alla legittimazione attiva dell'EOC a chiedere il pagamento del debito in esame non ha pertanto ragione d'esser riformata.
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC la LTG e la TOA
pronuncia
L'appello 5 ottobre 1998 del __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 800.-, già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Esso verserà inoltre all'Ente Ospedaliero Cantonale l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
Intimazione: -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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