AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.213
Data decisione, Autorità:
12.03.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00213
Lugano
12 marzo 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura ordinaria (inc. no. OA.96.432 della Pretura della giurisdizione di __________)
promossa con .petizione 24 marzo 1994 da
patr.
dall’avv. __________
contro
patr.
dallo studio legale __________
chiedente
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 23'753.15 oltre interessi;
domanda
cui il Comune di __________ si è opposto e che il pretore, con sentenza 11
settembre 1998, ha accolto;
appellante
il convenuto che con allegato 5 ottobre 1998 postula la riforma del giudizio
impugnato e conseguentemente la reiezione della petizione;
letta
la risposta all'appello ed esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
richiamata
la sentenza 27 novembre 1995 di questa Camera (confermata dal Tribunale
federale in data 8 luglio 1996) con cui è stata definita la giurisdizione
civile per la vertenza in esame;
considera
in
fatto e in diritto
- La
parte attrice procede in causa come successore in diritto __________" la
cui natura giuridica era quella di un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg.
CC e di cui erano soci tutti i Comuni del distretto di __________ (Statuto 4
maggio 1973 = doc. A, art. 1). In virtù della Legge sugli ospedali pubblici del
20 dicembre 1982 (Lop) è stato creato l'Ente Ospedaliero cantonale (legge cit.,
art. 2) che avrebbe assunto la proprietà degli ospedali secondo decisioni di
competenza del Gran Consiglio (art. 3) e il cui patrimonio è costituito dagli
attivi e dai passivi degli ospedali assunti (art. 4). Il Gran Consiglio -con
Decreto legislativo 20 dicembre 1983- ha deciso l'assunzione da parte dell'Ente
(nel seguito: EOC), a far data dal 1. gennaio 1984, anche dell'Ospedale
distrettuale di __________.
Oggetto
della petizione è l'incasso della quota parte dovuta dal Comune convenuto
all'Ospedale __________ in base a una deliberazione dell'assemblea dei delegati
dei Comuni consoci, relativamente all'approvazione di un progetto di
ampliamento delle strutture ospedaliere. Con la risposta di causa, oltre ad eccezioni
di natura processuale non più attuali in questa sede e a generiche
contestazioni della petizione, il convenuto ha sostenuto in particolare di non
aver mai fatto parte dell'associazione dell'ospedale __________, poiché la
pretesa adesione a quella persona giuridica non è mai stata votata dal
legislativo comunale. Ha affermato inoltre di non aver mai dato la propria
adesione al pagamento del contributo contestato e ha negato la competenza del
Gran Consiglio di caricare ai Comuni i contributi di costruzione arretrati. Con
le conclusioni di causa ha proceduto a una motivazione più completa delle
proprie tesi difensive, introducendo tuttavia anche fatti ed eccezioni nuove di
cui si dirà, se necessario, nel seguito.
-
Con
la sentenza impugnata, a proposito anzitutto dell'esistenza e della
composizione dell'associazione dell'ospedale, il pretore considera abusivo del
diritto il fatto di sostenere che i Comuni del __________, in particolare il
convenuto non vi facesse parte. Constata che la chiave di riparto dei
contributi fra i Comuni consoci è prevista dallo statuto e ne deduce che essa
sia applicabile anche ai contributi straordinari. Per quanto riguarda il
contributo litigioso conclude che la sua scadenza debba essere fissata al 30
giugno 1981, così come stabilito dall'assemblea generale straordinaria del 27
febbraio 1981. Osserva inoltre come l'eccezione relativa alla mancanza di una
decisione assembleare relativa al contributo sia stata inammissibilmente
sollevata soltanto con le conclusioni; comunque considera la contestazione
insostenibile. Respinge altresì nell'ottica dell'abuso di diritto l'obiezione
del Comune convenuto secondo cui la sua adesione all'Ente ospedaliero cantonale
non sarebbe valida. Delle motivazioni che hanno indotto il primo giudice ad
accogliere la petizione e a respingere le eccezioni del convenuto si dirà, nel
seguito.
-
Giacché
sono numerose le censure -in fatto e in diritto- sollevate in appello dal
convenuto, esse vengono esposte nei considerandi seguenti, così come le osservazioni
presentate dalla parte resistente, nell'ambito della motivazione della presente
pronuncia.
-
L'appellante
censura anzitutto l'accertamento sulla sua appartenenza all'associazione. Il
pretore, di fronte all'eccezione, esposta in diritto in particolare con le
conclusioni di causa, ha affermato che l'associazione esisteva già del 1948 e
che il Comune di __________ vi ha sempre fatto parte, inviando suoi
rappresentanti alle assemblee e pagando regolarmente i contributi ordinari. Ne
conclude che, "anche ammettendo che le decisioni di adesione non fossero
valide all'inizio ... erano da considerare ratificate dai Legislativi
comunali" i quali, almeno in sede di approvazione dei consuntivi annuali,
per forza di cose sono venuti a conoscenza del versamento dei contributi
all'associazione.
L'appellante
dissente dalle conclusioni del primo giudice in particolare sulla base dei
disposti della vecchia LOC e della giurisprudenza sorta in quell'ambito secondo
cui l'adesione da parte di un Comune a un'associazione dev'essere approvata dal
Legislativo comunale non soltanto in linea di massima, ma anche approvandone lo
statuto. Ciò che in concreto non è stato provato, così come non risulta che
l'assemblea comunale abbia eletto i delegati alle assemblee dell'associazione.
Ritiene che il pagamento di contributi ordinari non sia in grado di sanare la
carente adesione all'associazione per il motivo che l'attività svolta
dall'ospedale, cui i contributi erano destinati, interessava anche gli abitanti
di __________. Per contro e con riferimento ai contributi straordinari in vista
dell'ampliamento delle strutture ospedaliere, afferma che "quei Comuni che
erroneamente hanno provveduto a fare degli anticipi ... hanno in pratica
ratificato le decisioni dei loro delegati" (appello, pto. 4).
Con
la risposta all'appello l'EOC rileva come il convenuto sia stato socio
dell'ospedale fin dalla costituzione dell'associazione, in particolare
presenziando con un suo rappresentante alle assemblee del 1949 e del 1950.
Sennonché in quegli anni non vigeva ancora la LOC nella versione indicata
dall'appellante, ma la precedente normativa, ossia la LOC del 1854 che
riservava ai Municipi il compito dell'amministrazione di ospedali,
rispettivamente di esigere rendiconto di quell'attività "quando
l'amministrazione ne sia devoluta ad altri"(art. 80) Comunque, ossia
nell'ipotesi di un vizio nella procedura di adesione all'associazione, esso non
sarebbe in grado di mettere in forse l'appartenenza alla stessa del Comune di
__________, dimostrata dal pacifico pagamento dei contributi ricorrenti e dalla
partecipazione di propri rappresentanti alle assemblee generali. La tesi
sostenuta in questa sede dal Comune rappresenterebbe pertanto un venire contra
factum proprium, difforme dal principio dell'affidamento. Sullo stesso tema
invoca la dottrina secondo cui la nullità di un atto amministrativo non può
essere ammessa se comporta un serio pericolo per la sicurezza del diritto.
Osserva inoltre che con la risposta il convenuto non ha contestato la legittimazione
di rappresentanza dei propri delegati presso l'associazione. Conclude che il
Comune convenuto, poiché ha adottato il MM 18 luglio 1977 sulla partecipazione
alle spese d'ampliamento dell'ospedale, ha ratificato con voto del Legislativo
anche l'adesione all'associazione: non fosse stato socio dell'associazione,
__________ non avrebbe avuto veste per avere parte nella procedura di
ristrutturazione dell'ospedale. In ogni modo, proprio tale Messaggio attesta
come il Comune non avesse dubbi sulla sua posizione nell'ambito
dell'associazione.
- In
effetti la LOC del 1. marzo 1950 è entrata vigore soltanto il 1. gennaio 1951,
ossia quando l'associazione era già stata costituita (il primo statuto porta la
data del 3 luglio 1948) e quando un rappresentante del Comune di __________,
nella persona di __________ (il numero di un solo rappresentante è
verosimilmente conforme all'art. 12 dello statuto vigente), aveva già
partecipato alle assemblee generali del 19 novembre 1949 e del 24 giugno 1950
(doc. OO). Al proposito dev'essere osservato:
-
che
il convenuto non indica motivi particolari, diversi da quanto appare dai
verbali delle assemblee, per giustificare la presenza del suo rappresentante;
-
che
la Legge organica comunale del 1854, nel suo testo originale (cfr. anche Tarchini
A., Raccolta delle leggi usuali del Ticino, vol. 1, Bellinzona 1931), non
solo dispone quanto riferisce la parte resistente a proposito dell'art. 80, ma
prevede che la Municipalità nomini "nel suo seno o fuori ... le
delegazioni che fossero necessarie per l'amministrazione degli ospedali,
ecc." (art. 65).
E'
pertanto conforme alla legge che non esista nessuna deliberazione
dell'Assemblea comunale in merito ai rapporti fra il Comune e l'associazione
dell'ospedale, ma anche che l'adesione alla stessa non può essere definita
nulla né annullabile. Comunque, dovesse valere la successiva Legge organica
comunale, sarebbe indicato, secondo principi fondamentali del diritto pubblico
elvetico, di operare -anche in caso di nullità di un atto- una valutazione
della fattispecie nell'ottica del principio di legalità da un lato e del
principio dell'affidamento, dall'altro; laddove quest'ultimo costituisce un
presupposto fondamentale della sicurezza del diritto (Weber-Dürler B., Vertrauenschutz
im öffentlichen Recht, Basilea 1983, p. 156 e p. 48). Come rettamente adduce il
resistente, l'accertata nullità di un atto può non essere ammessa, nel caso in
cui tale situazione metta in serio pericolo la sicurezza dei rapporti giuridici
(Grisel A., Traité de droit administratif, vol. 1, Neuchâtel 1984, p.
422; DTF 104 Ia 176-177 e 116 Ia 219). Inoltre, appartiene al campo di
protezione della buona fede il divieto di comportamenti contraddittori anche da
parte dell'ente pubblico (Weber-Dürler, op. cit., p. 43), in particolare
quando l'accertamento dell'illegalità di una decisione avrebbe come conseguenza
l'annullamento di un'attività svolta sull'arco di anni durante i quali non ha
potuto essere constatata nessuna irregolarità sostanziale (Moor P., Droit
administratif, vol. II, Berna 1991, p. 206).
Nel
caso concreto, mai prima del presente contenzioso il Comune ha messo in causa
la propria appartenenza all'associazione, ha versato i contributi ordinari e ha
partecipato alle assemblee (ancorché in modo irregolare, come d'altra parte è
il caso di parecchi altri Comuni del distretto) esercitando il diritto di voto.
I suoi rappresentanti hanno di volta in volta svolto tale loro ruolo senza
formulare riserve (cfr. il verbale delle assemblee ordinarie o straordinarie-
oltre le prime, già citate- del 25 novembre 1972 , 8 giugno 1974, 15 ottobre
1974, 1 febbraio 1975, 12 luglio 1975, 17 luglio 1976, 30 maggio 1980 e 27
febbraio 1981); anzi il loro apporto alla formazione della volontà
dell'associazione è stato talvolta importante. Così nell'assemblea del 1976
__________, in vista di una riforma legislativa sulla partecipazione dello
Stato agli ospedali d'interesse pubblico, ha formulato l'auspicio "che
fino alla prossima assemblea d'ottobre tutti i Comuni abbiano preso le relative
decisioni e che ... si renda più facile una valutazione dei costi";
all'assemblea del 1980 __________ è intervenuto auspicando una miglior
ripartizione dei sussidi fra Casse malati e istituti ospedalieri e, nel
proseguimento dei lavori, ha esposto la sua preoccupazione, in vista di un
possibile aumento degli oneri per i lavori di ristrutturazione dell'ospedale,
per un eventuale conseguente aumento di spesa per i Comuni, accennando anche al
fatto che, malgrado la possibilità statutaria offerta a ogni Comune di uscire
dall'associazione, questi restano tenuti al versamento dei contributi decisi
durante la loro appartenenza all'associazione. E il significato di questo
intervento non è irrilevante. E' ben vero che poi lo stesso signor __________
in occasione dell'assemblea del 4 giugno 1982, evocando un parere giuridico
dell'avv. __________ (doc. 1), ha espresso perplessità sulla validità delle
decisioni assembleari, ha contestato pertanto l'esito delle votazioni e ha
lasciato la sala all'inizio dei lavori (doc. PP): ma manifestamente questo
episodio si colloca già all'inizio del presente contenzioso e non è indicativo
nel presente giudizio. D'altra parte, successivamente il sindaco __________ con
uno scritto inviato all'assemblea del 30 novembre 1984 -scusando la propria
assenza- a nome del Municipio di __________, ha invitato l'associazione a voler
difendere gli interessi dell'ospedale nei confronti della politica che l'Ente
intendeva attuare (doc. OO).
- Inoltre,
a conferma della situazione descritta, il Messaggio municipale 11 luglio 1977
sull'adesione per la ristrutturazione dell'Ospedale distrettuale __________ di
__________ e approvazione della chiave di riparto (allegato al doc. 4) dà per
scontata l'appartenenza del Comune all'associazione, richiamando decisioni
dell'associazione ed esprimendo "la volontà di avere un istituto
ospedaliero distrettuale all'altezza delle attuali esigenze mediche, onde
garantire alla nostra popolazione, in caso di ricovero, una cura efficiente e
moderna". L'assemblea comunale ha aderito al messaggio in data 18 luglio
1977 (doc. 4).
Questa
circostanza rappresenta un motivo in più per considerare l'eccezione in esame
inammissibile in quanto contraria al principio dell'affidamento.
-
Per
quanto riguarda il testo dello statuto relativamente all'appartenenza dei
Comuni del __________ all'associazione, si osserva che lo stesso -peraltro in
conformità con la deposizione dell'avv. __________ precisa ripetutamente la
partecipazione di tutti i Comuni del distretto, in particolare all'art. 1
ultima frase ("La stessa raggruppa tutti i Comuni del distretto di
__________ ") e all'art. 4 (sono "soci ... tutti i Comuni del
distretto") (doc. A).
-
Nel
merito l'appellante espone la tesi -già formulata in sede conclusionale -
secondo cui, a partire dall'ottobre del 1982, dopo l'assunzione da parte del
Cantone dell'onere finanziario per gli interventi edificatori previsti, è
venuta a cadere la necessità di ricorrere a una rateazione degli importi non
finanziati dal Cantone, a carico dell'associazione, rispettivamente dei Comuni:
in altre parole l'opera non sarebbe più stata realizzata dall'associazione. Ne
conseguirebbe che quest'ultima potrebbe essere chiamata a rispondere soltanto
per i debiti derivanti da negozi giuridici conclusi validamente,
rispettivamente da atti illeciti: ciò che non è stato dimostrato e che
determina la caducità della decisione relativa al versamento di contributi.
Al
proposito è corretta l'osservazione dell'attore che richiama alle contestazioni
di merito formulate dalla controparte in sede di risposta. Infatti, la nostra
procedura civile vieta l'allegazione di fatti nuovi sottratti al principio del
contraddittorio. In particolare l'art. 78 cpv. 1 CPC impone alle parti di
esporre tutti i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto
negli allegati preliminari: ne consegue l'inammissibilità dell'adduzione di
fatti nuovi con le conclusioni di causa (Cocchi / Trezzini, CPC,
art. 78, n. 1, 2, 4 e 13). Del pari, è esclusa la facoltà di addurre nuovi
fatti, prove ed eccezioni in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Né
l'appellante può pretendere che il suo esposto ricorsuale rappresenti
semplicemente una motivazione più estesa delle eccezioni presentate con la
risposta; serve a tal proposito ricordare che in quella sede il convenuto -al
punto 3 del suo allegato- si è limitato, dopo aver accennato (senza il sostegno
di motivazione alcuna) a una pretesa nullità assoluta delle decisioni assembleari,
a contestare "la competenza del Gran Consiglio di caricare sui Comuni i
contributi di costruzione arretrati". I motivi addotti a sostegno di
questa pretesa carente incompetenza sono il fatto che il Comune non ha mai
aderito validamente all'associazione dell'ospedale e, in particolare, non ha
mai accettato validamente di pagare il contributo litigioso, rispettivamente
che il Gran Consiglio ticinese avrebbe dovuto procedere diversamente da quanto
ha fatto al fine di stabilire i costi a carico dei Comuni al momento della
cessione della gestione ospedaliera all'EOC; con relazione a quest'ultimo
addebito accenna pure alla disparità di trattamento da parte del Cantone nei
confronti dell'ospedale __________, rispettivamente dell'Ospedale __________.
- In
questa sede la nullità assoluta delle deliberazioni assembleari viene sostenuta
-come già s'è detto- in specie rimproverando all'attore di non aver dimostrato
né la sua appartenenza all'associazione, né che i delegati comunali siano mai
stati eletti dal legislativo comunale per cui non potevano vincolare il Comune
rappresentato. Inoltre, mancando al convenuto la qualità di socio
dell'associazione, nemmeno avrebbe potuto impugnare qualsiasi risoluzione
assembleare.
Mentre
la questione della nomina dei delegati presso l'associazione è certamente
argomento nuovo e pertanto improponibile in questa sede, sull'appartenenza del
convenuto all'associazione già è stato esaurientemente detto ai precedenti considerandi
5 e 6.
-
L'art.
75 CC conferisce a ogni socio di un'associazione il diritto di contestare
davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla legge o agli statuti che egli
non abbia consentite, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza. Nel caso
concreto non è in sé contestata l'applicabilità delle norme sull'associazione,
quindi anche dell'articolo citato. Considerata la qualità di socio del Comune e
pacifica la circostanza della mancata tempestiva impugnazione nella sede
opportuna di qualsiasi risoluzione sociale, ne deriva la loro validità. Ciò comporta
-in assenza di puntuali contestazioni su precisi oggetti di deliberazione da
parte del Comune- l'implicito consenso del convenuto all'attività svolta
dall'associazione nell'ambito della pianificazione dei lavori di
ristrutturazione dell'ospedale, dell'approvazione dei preventivi e delle loro
successive modifiche. Di questo l'appellante dimostra consapevolezza tale da
indurlo a sostenere -contro ogni evidenza- di non aver mai fatto parte
dell'associazione.
-
Per
quanto riguarda l'ammontare del credito in esame il primo giudice ha constatato
che lo statuto dell'associazione non prevede la chiave di riparto dei
contributi straordinari fra i Comuni; ciò nonostante considera evidente che i
contributi relativi a spese straordinarie avrebbero dovuto essere suddivisi
secondo la stessa chiave di riparto prevista dallo statuto per i contributi
ordinari. L'appellante censura questa deduzione poiché non si fonda su nessun
riscontro oggettivo.
Sennonché,
va anzitutto osservato che il credito come tale, nemmeno a titolo subordinato,
non è stato contestato in sede di risposta, per cui -già per questo motivo- la
decisione del pretore su questo punto dev'essere condivisa. Comunque
-contrariamente a quanto ripetutamente affermato in appello- la decisione del
primo giudice appare corretta almeno nella sua conclusione, in particolare
laddove conferma l'esattezza dell'importo posto a giudizio. L'importo di fr.
23'753.15 il cui pagamento è stato ripetutamente sollecitato dall'ospedale al
Comune convenuto con riferimento alla decisione dell'assemblea straordinaria
dei delegati del 27 febbraio 1981 e alla prima richiesta 27 aprile 1981 (doc. O
e P) non risulta in tutte cifre dal verbale assembleare. Quel protocollo per
contro, fa riferimento a "una tabella di riparto diramata il 24 ottobre
1980" (doc. OO). In particolare, l'assemblea ha deciso a chiara
maggioranza di chiedere a tutti i Comuni associati il pagamento dei contributi
così come stabiliti in quella tabella. La tabella non è agli atti; tuttavia lo
stesso verbale indica che essa si basa sui preventivi del 1977, esattamente
come la tabella B di cui al doc. CC che altro non è se non la "Richiesta
ai Comuni 27.4.1981" indicata nei citati solleciti di pagamento. D'altra
parte nemmeno l'appellante ha rilevato difformità fra la tabella cui rinvia il
verbale assembleare e la successiva formale richiesta ai Comuni associati. La
decisione assembleare non è stata impugnata nemmeno dal Comune di __________,
come peraltro ammette l'appellante. Diviene pertanto indifferente conoscere la
chiave di riparto in base alla quale è stato calcolato il contributo litigioso.
Come
ha rettamente concluso il pretore, la censura secondo cui il contributo in
esame non è stato approvato dal Legislativo comunale, a prescindere dalla sua
rilevanza sostanziale nel rapporto con l'associazione, è argomento nuovo,
comunque non espresso nel conciso allegato di risposta. Al proposito varrebbe
tuttavia la pena di osservare come anche questo argomento di difesa appaia
contrario al principio dell'affidamento (cfr. al proposito quanto
precedentemente esposto sub 5). Infatti, la mancata impugnativa da parte di un
Comune della decisione assembleare dell'associazione crea in quest'ultima il
convincimento dell'adesione di questi a quella deliberazione. D'altra parte è
inammissibile -secondo la buona fede- che il Comune lasci credere al suo
consenso nei confronti dell'associazione, con la riserva inespressa di non
compiere gli atti interni della procedura d'approvazione e di potersene poi
prevalere per non far fronte agli impegni presi.
-
In
merito alla scadenza del contributo e a prescindere dalla carente contestazione
in sede di risposta, vale appena la pena di citare quanto figura nel verbale
dell'assemblea 27 febbraio 1981, dove risulta approvata la proposta "di
chiedere i contributi ... pagabili al 30 giugno di ogni anno, la prima volta
al 30 giugno 1981, per sei anni consecutivi, ..." (doc. OO).
-
I
rimproveri mossi dal convenuto al Gran Consiglio sulla procedura adottata
relativamente ai contributi di costruzione arretrati non sono più presenti in
questa sede e comunque esulerebbero dalla contestazione in esame.
Per
quanto riguarda invece l'assunzione di attivi e passivi dei diversi ospedali da
parte dell'EOC, il primo giudice rimanda alla nuova legge ospedaliera.
L'appellante, per un verso (pto. 7) afferma non essere né chiaro né provato
cosa costituisca gli attivi e cosa i passivi dell'ospedale; d'altra parte
giunge alla conclusione (pag. 15 e segg.) secondo cui la cessione patrimoniale
in esame è avvenuta in modo irrito, in particolare è stata decisa soltanto
dalla direzione dell'associazione, senza che sia stato raccolto il voto
dell'assemblea sulle condizioni di cessione, cioè in contrasto con lo statuto.
Questa procedura ha reso impossibile una presa di posizione dei Comuni e quindi
anche la verifica da parte di un'autorità superiore. Tutto ciò comporta la
nullità della cessione effettuata da parte dell'associazione all' EOC, di modo
che questi non ha titolo per chiedere ai Comuni il pagamento dei contributi
litigiosi.
La
questione -proposta già in sede conclusionale ma solo a titolo subordinato-
potrebbe avere in sé rilevanza in relazione alla legittimazione attiva dell'EOC
nella presente vertenza. Al proposito va osservato anzitutto come debba essere
considerata pacifica l'avvenuta cessione del patrimonio dell'associazione
all'EOC, così come alla decisione presa nell'ambito dell'assemblea del 10
giugno 1983. Indipendentemente dalla circostanza secondo cui, volendo lanciare
un segnale politico a salvaguardia dei servizi offerti dall'ospedale di
__________o ai responsabili della pianificazione ospedaliera cantonale, lo
scioglimento dell'associazione è rimasto temporaneamente sospeso oltre la data
di costituzione dell'EOC, l'art. 16 dello statuto prevede la cessione a questo
nuovo ente di "tutto il patrimonio, compreso ..." (doc. A). Lo
statuto, per contro, non indica quali siano le competenze specifiche riservate
all'assemblea nell'ambito di questo processo di cessione del patrimonio. Sta di
fatto che già in aprile dello stesso anno il Consiglio direttivo
dell'associazione aveva pubblicato all'indirizzo dell'assemblea la sua
relazione annuale, corredata del conto d'esercizio, del conto perdite e
profitti e dei bilanci (doc. VV), ciò che descriveva in modo esauriente la
situazione patrimoniale dell'associazione anche in vista della discussa
cessione. Tant'è che accanto al rapporto corrente dei revisori, è stata
presentata all'assemblea una relazione di revisione interna allestita dal dott.
__________ "anche in vista del trapasso della proprietà dell'ospedale
all'Ente Ospedaliero Cantonale" (doc. VV, pag. 5). Le decisioni
assembleari del 10 giugno 1983 sono rimaste inimpugnate.
D'altro
canto, va ricordato -se ce ne fosse bisogno- che la Legge sugli ospedali
pubblici è entrata in vigore il 1. gennaio 1983. Ai fini della costituzione del
patrimonio dell'EOC (art. 4 e art. 6 Lop), il Consiglio di Stato ha chiesto
agli ospedali intenzionati ad aderire all'organizzazione ospedaliera cantonale
di "predisporre la documentazione necessaria al trapasso del patrimonio
riferito alla situazione patrimoniale del 1. gennaio 1983 che sarà oggetto di
verifica" (doc. ZZ), annunciando successivamente la costituzione di un
collegio peritale "incaricato di stabilire il patrimonio di ogni
ospedale" (doc. AAA). Ciò che è avvenuto anche per l'ospedale __________
il quale ha presentato ai periti lo stesso bilancio, allestito in vista
dell'assemblea del giugno 1993.
Per
quanto riguarda i contributi dei Comuni non versati all'associazione, non
risulta che questa vi abbia rinunciato né prima né dopo il 1. gennaio 1983.
D'altra parte il Gran Consiglio ha considerato separatamente dall'assunzione
dell'ospedale di __________ la questione dei costi d'ampliamento e di ristrutturazione
dell'ospedale, ossia -concretamente- sulla base di un Messaggio 2 ottobre 1985
(doc. M). Per quanto riguarda i contributi in esame, lo stesso documento
propone, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione dell'EOC: "...i
contributi incassati sono acquisiti, quelli arretrati sono da incassare, mentre
quelli supplementari sono da restituire" (pag. 8). Il Messaggio è stato
approvato dal Gran Consiglio con voto 12 dicembre 1985 (doc. N). Questa
decisione è peraltro conforme all'art. 6 cpv. 2 Lop in virtù del quale l'Ente
succede ai precedenti proprietari nella totalità dei rapporti giuridici
relativi all'ospedale assunto.
Né
va dimenticato, per completezza, che la preoccupazione dei Comuni, emergente in
parte anche dalle discussioni assembleari, è stata causata in un primo tempo
dall'aumento del preventivo e poi dal ridimensionamento dei costi, ciò che
avrebbe potuto incidere sulla partecipazione finanziaria degli associati.
Sennonché, anche il preventivo conseguente al ridimensionamento dell'intervento
risultava superiore a quello del 1977, in base al quale era stato calcolato il
contributo oggetto della presente vertenza (doc. BB).
Accertati
questi termini dell'operazione, non è possibile individuare norme statutarie o
legali lese dall'associazione nell'ambito della cessione dei propri attivi e
passivi all'ente pubblico. In particolare essa non ha leso, come preteso
dall'appellante, l'art. 16 dello statuto che non riserva all'assemblea compiti
particolari al momento di regolare le questioni attinenti allo scioglimento
dell'associazione. Anzi, a ben vedere, l'art. 13 dello statuto conferisce al
Consiglio direttivo competenza per gli atti di amministrazione ordinaria e
straordinaria non attribuiti ad altri organi. La decisione impugnata, anche in
merito alla legittimazione attiva dell'EOC a chiedere il pagamento del debito
in esame non ha pertanto ragione d'esser riformata.
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC
la LTG e la TOA
pronuncia
-
L'appello
5 ottobre 1998 del __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 800.-, già anticipati
dall'appellante, restano a suo carico. Esso verserà inoltre all'Ente
Ospedaliero Cantonale l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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