AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.214
Data decisione, Autorità:
01.03.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00214
Lugano
1° marzo 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella
causa a procedura ordinaria (inc. no. OA.96.431 della Pretura di __________)
dipendente da petizione 24 marzo 1994 dell'
patr.
dall'avv. __________
Contro
patr.
dallo studio legale __________
chiedente
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 290'233.75 oltre
interessi;
domanda
cui il Comune di __________ si è opposto e che il pretore, con sentenza 11
settembre 1998, ha accolto;
appellante
il convenuto che con allegato 5 ottobre 1998 postula la riforma del giudizio
impugnato e conseguentemente la reiezione della petizione;
letta
la risposta all'appello ed esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
richiamata
la sentenza 27 novembre 1995 di questa Camera (confermata dal Tribunale
federale in data 8 luglio 1996) con cui è stata definita la giurisdizione
civile per la vertenza in esame;
considera
in
fatto e in diritto
- La
parte attrice procede in causa come successore in diritto dell'Ospedale
distrettuale di __________ " la cui natura giuridica era quella di
un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. CC e di cui erano soci tutti i
Comuni del distretto di __________ (Statuto 4 maggio 1973 = doc. A, art. 1). In
virtù della Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982 (Lop) è stato
creato l'Ente Ospedaliero cantonale (legge cit., art. 2) che avrebbe assunto la
proprietà degli ospedali secondo decisioni di competenza del Gran Consiglio
(art. 3) e il cui patrimonio è costituito dagli attivi e dai passivi degli
ospedali assunti (art. 4). Il Gran Consiglio -con Decreto legislativo 20
dicembre 1983- ha deciso l'assunzione da parte dell'Ente (nel seguito: EOC), a
far data dal 1. gennaio 1984, anche dell'Ospedale distrettuale di __________.
Oggetto
della petizione è l'incasso della quota parte dovuta dal Comune convenuto
all'Ospedale __________ in base a una deliberazione dell'assemblea dei delegati
dei Comuni consoci, relativamente all'approvazione di un progetto di
ampliamento delle strutture ospedaliere. Con la risposta di causa, oltre ad eccezioni
di natura processuale non più attuali in questa sede e a generiche
contestazioni della petizione, il convenuto ha sostenuto la nullità della
propria adesione all'Ospedale distrettuale in seguito a violazione di norme
imperative della vecchia Legge sulla fusione, separazione e consorziamento dei
Comuni, ha affermato di non aver mai dato la propria adesione al pagamento del
contributo contestato e ha negato la competenza del Gran Consiglio di caricare
ai Comuni i contributi di costruzione arretrati. Con le conclusioni di causa ha
proceduto a una motivazione più completa delle proprie tesi difensive,
introducendo tuttavia anche fatti ed eccezioni nuove di cui si dirà, se
necessario, nel seguito.
-
Con
la sentenza impugnata, a proposito anzitutto dell'esistenza e della
composizione dell'associazione dell'ospedale, il pretore considera abusivo del
diritto il fatto di sostenere che i Comuni del __________, in particolare il
convenuto non vi facesse parte. Constata che la chiave di riparto dei
contributi fra i Comuni consoci è prevista dallo statuto e ne deduce che essa
sia applicabile anche ai contributi straordinari. Per quanto riguarda il
contributo litigioso conclude che la sua scadenza debba essere fissata al 30
giugno 1981, così come stabilito dall'assemblea generale straordinaria del 27
febbraio 1981. Osserva inoltre come l'eccezione relativa alla mancanza di una
decisione assembleare relativa al contributo sia stata inammissibilmente
sollevata soltanto con le conclusioni; comunque considera la contestazione
insostenibile. Respinge altresì nell'ottica dell'abuso di diritto l'obiezione
del Comune convenuto secondo cui la sua adesione all'Ente ospedaliero cantonale
non sarebbe valida. Delle motivazioni che hanno indotto il primo giudice ad
accogliere la petizione e a respingere le eccezioni del convenuto si dirà, nel
seguito.
-
Giacché
sono numerose le censure -in fatto e in diritto- sollevate in appello dal
convenuto, esse vengono esposte nei considerandi seguenti, così come le
osservazioni presentate dalla parte resistente, nell'ambito della motivazione
della presente pronuncia.
-
L'appellante
censura anzitutto l'accertamento sulla sua appartenenza all'associazione.
Già
in sede di risposta il convenuto aveva affermato che non tutti i Comuni del __________
facessero parte dell'associazione gerente dell'ospedale, ma per un motivo
completamente diverso da quello addotto in seguito e confermato in questa sede.
Ora, egli fonda la sua censura sull'art. 3 dello statuto (doc. A) che, tra
l'altro, stabilisce la chiave di riparto dei contributi a carico dei Comuni per
le spese ricorrenti in base all'appartenenza degli stessi a quattro diverse
categorie: della prima faceva parte soltanto __________, della seconda
__________, della terza __________ della quarta "altri Comuni del
Distretto di __________ ". Il convenuto sostiene l'esattezza della sua
tesi, in virtù della descrizione di quest'ultima categoria. Orbene, a
prescindere dalla proponibilità della censura che corrisponde a una nuova
eccezione, l'argomento contravviene in modo lampante con una lettura oggettiva
dello statuto: sia perché l'ultima frase dell'art. 1 recita che l'associazione
"raggruppa tutti i Comuni del distretto di __________ sia perché l'art. 4
ripete che sono "soci" ... "tutti i Comuni del distretto"
(peraltro in conformità con la deposizione del teste __________), sia ancora
perché il Comune di __________ è esplicitamente menzionato proprio all'art. 3,
siccome appartenente alla terza categoria in vista della definizione della
chiave di riparto per le spese correnti. Inoltre, il contenuto del MM n. 94 del
Municipio di __________ (prodotto dal teste avv. __________) si fonda
sull'implicita ma evidente premessa dell'appartenenza del Comune
all'associazione: caso contrario, tutta l'attività svolta dal Comune e ivi
descritta non avrebbe alcun significato.
- In
secondo luogo, l'appellante rimprovera al pretore di aver fatto capo -per
motivare la decisione impugnata- al doc. OO versato all'incarto della stessa
Pretura OA.96.432: ciò che sarebbe processualmente inammissibile poiché
quell'incarto non è stato richiamato nella presente vertenza. Sennonché,
l'incarto indicato contiene gli atti di una vertenza parallela a quella in
esame, promossa dall'EOC con petizione di ugual data nei confronti del Comune
di __________ per identico titolo. Tutto questo ha fatto sì che -anche se le
istruttorie non sono state formalmente congiunte- diverse prove sono state
assunte in comune per entrambe le cause: così in particolare il teste avv.
, il teste __________ il teste __________ inoltre, le cause hanno
proceduto di pari passo, regolarmente con aggiornamenti contemporanei; gli
allegati delle parti sono in sostanza identici poiché l'oggetto del contendere
è uguale; le sentenze del primo giudice si fondano sugli stessi motivi. Il doc.
OO è un quaderno contenente i processi verbali manoscritti delle assemblee
generali dell'associazione Ospedale __________ -dal 3 luglio 1948 al 17 giugno
1981- di cui hanno fatto parte entrambi i Comuni convenuti. Al proposito va
osservato anzitutto che, malgrado il fatto che la petizione faccia chiaro
riferimento a determinate decisioni dell'associazione, il convenuto in questa
causa -almeno con la risposta- non ne ha contestato il contenuto. Ma v'è di
più; il documento discusso è stato prodotto nella causa parallela ()
non con l'allegato di petizione, ma in un secondo tempo e con l'esplicito
accordo del Comune convenuto, patrocinato dallo stesso legale che,
contemporaneamente rappresentava e rappresenta il Comune di __________ Ed è lo
stesso convenuto in questa causa che attinge ripetutamente a questo documento
ai fini della propria difesa, citandone numerosi stralci per contestare
l'esistenza del credito litigioso (Conclusioni 31 luglio 1998, punti 6 e 7).
Non si vede pertanto come l'appellante possa con successo -senza ledere il
principio dell'affidamento nel processo- rimproverare al giudice, per motivi
d'ordine, di aver fatto capo a un documento appartenente formalmente ad altro
incarto, mentre egli ne ha fatto uso nelle sue comparse scritte.
Ciò
indica che il Comune di __________, prima del giudice, ha senz'altro
considerato i documenti versati nella causa concernente il Comune di __________
come sostanzialmente attinenti anche alla sua lite. Comunque, data la stretta
parentela fra le due cause, non può esservi ragionevole dubbio sulla
circostanza per cui ciò che il giudice, nel caso particolare, ha conosciuto in
base alle prove assunte in un incarto, possa far parte del substrato fattuale
del secondo incarto (cfr. al proposito Habscheid W., Schweizerisches
Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, Basilea 1986, p. 330; Guldener
M., Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1958, p. 137; Vogel O.,
Grudriss des Zivilprozessrechts, ed. 4., p. 239).
- Nel
merito l'appellante espone la tesi -già formulata in sede conclusionale -
secondo cui, a partire dall'ottobre del 1982, dopo l'assunzione da parte del
Cantone dell'onere finanziario per gli interventi edificatori previsti, è
venuta a cadere la necessità di ricorrere a una rateazione degli importi non
finanziati dal Cantone, a carico dell'associazione, rispettivamente dei Comuni:
in altre parole l'opera non sarebbe più stata realizzata dall'associazione. Ne
conseguirebbe che quest'ultima potrebbe essere chiamata a rispondere soltanto
per i debiti derivanti da negozi giuridici conclusi validamente,
rispettivamente da atti illeciti: ciò che non è stato dimostrato e che
determina la caducità della decisione relativa al versamento di contributi.
Al
proposito è corretta l'osservazione dell'attore che richiama alle contestazioni
di merito formulate dalla controparte in sede di risposta, osservando che la
nostra procedura civile vieta l'allegazione di fatti nuovi sottratti al
principio del contraddittorio.
Infatti,
l'art. 78 cpv. 1 CPC impone alle parti di esporre tutti i fatti, le domande, le
eccezioni e le motivazioni di diritto negli allegati preliminari: ne consegue
l'inammissibilità dell'adduzione di fatti nuovi con le conclusioni di causa (Cocchi
/ Trezzini, CPC, art. 78, n. 1, 2, 4 e 13). Del pari, è esclusa la
facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in sede di appello (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC). Né l'appellante può pretendere che il suo esposto
ricorsuale rappresenti semplicemente una motivazione più estesa delle eccezioni
presentate con la risposta; serve a tal proposito ricordare che in quella sede
il convenuto -al punto 3 del suo allegato- si è limitato, dopo aver accennato
(senza il sostegno di motivazione alcuna) a una pretesa nullità assoluta delle
decisioni assembleari, a contestare "la competenza del Gran Consiglio di
caricare sui Comuni i contributi di costruzione arretrati". I motivi
addotti a sostegno di questa pretesa carente incompetenza sono il fatto che il
Comune non ha mai aderito validamente all'associazione dell'ospedale e, in
particolare, non ha mai accettato validamente di pagare il contributo
litigioso, rispettivamente che il Gran Consiglio ticinese avrebbe dovuto
procedere diversamente da quanto ha fatto al fine di stabilire i costi a carico
dei Comuni al momento della cessione della gestione ospedaliera all'EOC; con
relazione a quest'ultimo addebito accenna pure alla disparità di trattamento da
parte del Cantone nei confronti dell'ospedale __________, rispettivamente dell'Ospedale
civico di __________.
- In
questa sede la nullità assoluta delle deliberazioni assembleari viene sostenuta
con argomentazioni in parte nuove, in specie rimproverando all'attore di non
aver dimostrato né la sua appartenenza all'associazione, mancando una
deliberazione in tal senso del Consiglio comunale, né che i delegati comunali
siano mai stati eletti dal legislativo comunale per cui non potevano vincolare
il Comune rappresentato. Inoltre, mancando al convenuto la qualità di socio
dell'associazione, nemmeno avrebbe potuto impugnare qualsiasi risoluzione
assembleare.
Mentre
la questione della nomina dei delegati presso l'associazione è certamente
argomento nuovo e pertanto improponibile, è opportuno constatare -con
riferimento a quanto qui esposto al consid. 4- quale sia stato l'atteggiamento
del Comune di __________ nei confronti dell'associazione oltre quanto già
indicato in merito alla sua appartenenza alla persona giuridica. Orbene, non è
contestato che il Comune di __________ abbia partecipato ai lavori
dell'associazione certamente fin dall'assemblea ordinaria del 24 giugno 1950,
rappresentato dai signori __________, in particolare discutendo ed accettando i
conti della gestione ospedaliera. Tale partecipazione è poi continuata, osservando
che ogni assemblea annuale veniva tenuta dopo aver diramato avvisi a tutti i
Comuni. Nel corso dell'assemblea del 1968 si constatava che, nell'ambito
dell'adozione di un nuovo statuto, tutti i Comuni del distretto avevano dato la
loro adesione di massima, all'infuori del Comune di __________. In occasione
dell'assemblea del 1971, l'allora delegato di __________, __________ aveva dato
la sua adesione al nuovo statuto dell'associazione; in sostituzione del defunto
signor __________ da tempo revisore dei conti dell'ospedale, era stato eletto
un altro rappresentante di __________, il signor __________. Dopo
l'approvazione dell'ultimo statuto (1973, doc. A), ossia all'assemblea
ordinaria del 1973 il Comune di __________ aveva presenziato con cinque
rappresentanti. __________ è di seguito presente con suoi rappresentanti a
tutte le assemblee, in particolare approvandone le deliberazioni anche con
riferimento all'ampliamento dell'ospedale, discusso dettagliatamente a far data
dall'assemblea dell'8 giugno 1974. Non risulta, né è sostenuto da alcuno che il
convenuto si sia mai ritenuto in qualche modo estraneo all'associazione o che
non abbia fatto fronte ai suoi oneri pecuniari (contributi correnti). Non
stupisce pertanto che il sindaco di __________, avv. __________, abbia
dichiarato come teste che "il Comune di __________ era socio
dell'associazione Ospedale __________ " e che il Messaggio municipale 6
giugno 1994, esponendo la fattispecie, faccia riferimento corrente alle
deliberazioni dell'associazione, senza mai nemmeno ventilare l'ipotesi di
un'irregolarità nell'appartenenza del Comune a quest'istituzione di enorme
valenza politica per il distretto di __________ Alla luce di questa situazione
di fatto, confermata da un esercizio trentennale dei suoi diritti nell'ambito
dell'associazione, la tesi dell'appellante che nega la sua qualità di socio
appare affatto insostenibile e persino temeraria.
-
L'art.
75 CC conferisce a ogni socio di un'associazione il diritto di contestare
davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla legge o agli statuti che egli
non abbia consentite, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza. Nel caso
concreto non è in sé contestata l'applicabilità delle norme sull'associazione,
quindi anche dell'articolo citato. Considerata la qualità di socio del Comune e
pacifica la circostanza della mancata tempestiva impugnazione nella sede
opportuna di qualsiasi risoluzione sociale, ne deriva la loro validità. Ciò
comporta -in assenza di puntuali contestazioni su precisi oggetti di
deliberazione da parte del Comune- l'implicito consenso del convenuto
all'attività svolta dall'associazione nell'ambito della pianificazione dei
lavori di ristrutturazione dell'ospedale, dell'approvazione dei preventivi e
delle loro successive modifiche. Di questo l'appellante dimostra consapevolezza
tale da indurlo a sostenere -contro ogni evidenza- di non aver mai fatto parte
dell'associazione. Che poi quell'adesione necessitasse di un determinato
consenso interno al Comune è pure argomento fattuale nuovo e pertanto improponibile
(cfr. sopra, consid. 5).
-
Per
quanto riguarda l'ammontare del credito in esame il primo giudice ha constatato
che lo statuto dell'associazione non prevede la chiave di riparto dei
contributi straordinari fra i Comuni; ciò nonostante considera evidente che i
contributi relativi a spese straordinarie avrebbero dovuto essere suddivisi
secondo la stessa chiave di riparto prevista dallo statuto per i contributi
ordinari. L'appellante censura questa deduzione poiché non si fonda su nessun
riscontro oggettivo. Il credito come tale, nemmeno a titolo subordinato non è
stato contestato in sede di risposta; comunque -contrariamente a quanto
ripetutamente affermato in appello- la decisione del primo giudice appare
corretta almeno nella sua conclusione, in particolare laddove conferma
l'esattezza dell'importo posto a giudizio. Per completezza del presente esposto
si osserva che la somma in esame è conforme all'impegno preso dal Comune (e
ratificato dal Consiglio comunale) nei confronti dell'opera sulla base di un
preventivo di complessivi fr. 39'520'000.- (come agli atti dell'assemblea
generale ordinaria del 24 giugno 1977); in altre parole, questa è stata la base
di calcolo del contributo per lo stesso Comune di fr. 290'233.75 per 6 anni,
esplicitamente riconosciuto come dovuto dai suoi rappresentanti in seno
all'assemblea generale straordinaria del 27 febbraio 1981. E' vero che in
quell'ambito gli stessi rappresentanti hanno sollevato tutta una serie di
riserve, ma le stesse dipendevano da un sensibile aumento dei preventivi,
presentato in quell'occasione e dalla conseguente incognita di un eventuale
aumento proporzionale dei contributi richiesti ai Comuni. Sennonché la
petizione postula il pagamento del contributo fissato in base ai preventivi
approvati e non a quelli aggiornati al febbraio 1981. Diviene così indifferente
conoscere quale chiave di riparto sia stata adottata per il calcolo del
contributo comunale riconosciuto. D'altra parte, la posizione del Comune
convenuto nei confronti del contributo di fr. 290'233.75 è riferita anche dal
citato MM n. 94 del Municipio di __________.
-
In
merito alla scadenza del contributo e a prescindere dalla carente contestazione
in sede di risposta, vale appena la pena di citare quanto figura nel verbale
dell'assemblea 27 febbraio 1981, dove risulta approvata la proposta "di
chiedere i contributi a tutti i Comuni associati pagabili al 30 giugno di ogni
anno, la prima volta al 30 giugno 1981, per sei anni consecutivi, ..."
(cfr. anche Conclusioni di parte convenuta, pag. 5).
-
I
rimproveri mossi dal convenuto al Gran Consiglio sulla procedura adottata
relativamente ai contributi di costruzione arretrati non sono più presenti in
questa sede e comunque esulerebbero dalla contestazione in esame.
Per
quanto riguarda invece l'assunzione di attivi e passivi dei diversi ospedali da
parte dell'EOC, il primo giudice rimanda alla nuova legge ospedaliera.
L'appellante, per un verso (pto. 7) afferma non essere né chiaro né provato
cosa costituisca gli attivi e cosa i passivi dell'ospedale; d'altra parte
giunge alla conclusione (pag. 14 e segg.) secondo cui la cessione patrimoniale
in esame è avvenuta in modo irrito, in particolare è stata decisa soltanto
dalla direzione dell'associazione, senza che sia stato raccolto il voto
dell'assemblea sulle condizioni di cessione, cioè in contrasto con lo statuto.
Questa procedura ha reso impossibile una presa di posizione dei Comuni e quindi
anche la verifica da parte di un'autorità superiore. Tutto ciò comporta la
nullità della cessione effettuata da parte dell'associazione all' EOC, di modo
che questi non ha titolo per chiedere ai Comuni il pagamento dei contributi
litigiosi.
La
questione -proposta già in sede conclusionale ma solo a titolo subordinato-
potrebbe avere in sé rilevanza in relazione alla legittimazione attiva dell'EOC
nella presente vertenza. Al proposito va osservato anzitutto come debba essere
considerata pacifica l'avvenuta cessione del patrimonio dell'associazione
all'EOC, così come alla decisione presa nell'ambito dell'assemblea del 10
giugno 1983: il fatto, riferito nel MM n. 94 del Comune di __________, non è
contestato. Indipendentemente dalla circostanza secondo cui, volendo lanciare
un segnale politico a salvaguardia dei servizi offerti dall'ospedale di __________
ai responsabili della pianificazione ospedaliera cantonale, lo scioglimento
dell'associazione è rimasto temporaneamente sospeso oltre la data di
costituzione dell'EOC, l'art. 16 dello statuto prevede la cessione a questo
nuovo ente di "tutto il patrimonio, compreso ..." (doc. A). Lo
statuto, per contro, non indica quali siano le competenze specifiche riservate
all'assemblea nell'ambito di questo processo di cessione del patrimonio. Sta di
fatto che già in aprile dello stesso anno il Consiglio direttivo
dell'associazione aveva pubblicato all'indirizzo dell'assemblea la sua
relazione annuale, corredata del conto d'esercizio, del conto perdite e
profitti e dei bilanci (doc. QQ), ciò che descriveva in modo esauriente la
situazione patrimoniale dell'associazione anche in vista della discussa
cessione. Tant'è che accanto al rapporto corrente dei revisori, è stata
presentata all'assemblea una relazione di revisione interna allestita dal dott.
__________ "anche in vista del trapasso della proprietà dell'ospedale
all'Ente Ospedaliero Cantonale" (doc. QQ, pag. 5). Le decisioni
assembleari del 10 giugno 1983 sono rimaste inimpugnate.
D'altro
canto, va ricordato -se ce ne fosse bisogno- che la Legge sugli ospedali
pubblici è entrata in vigore il 1. gennaio 1983. Ai fini della costituzione del
patrimonio dell'EOC (art. 4 e art. 6 Lop), il Consiglio di Stato ha chiesto
agli ospedali intenzionati ad aderire all'organizzazione ospedaliera cantonale
di "predisporre la documentazione necessaria al trapasso del patrimonio
riferito alla situazione patrimoniale del 1. gennaio 1983 che sarà oggetto di
verifica" (doc. RR), annunciando successivamente la costituzione di un
collegio peritale "incaricato di stabilire il patrimonio di ogni
ospedale" (doc. SS). Ciò che è avvenuto anche per l'ospedale __________ il
quale ha presentato ai periti lo stesso bilancio, allestito in vista
dell'assemblea del giugno 1993.
Per
quanto riguarda i contributi dei Comuni non versati all'associazione, non
risulta che questa vi abbia rinunciato né prima né dopo il 1. gennaio 1983: in
particolare il debito è ammesso esplicitamente nel più volte richiamato MM.
D'altra parte il Gran Consiglio ha considerato separatamente dall'assunzione
dell'ospedale di __________ la questione dei costi d'ampliamento e di
ristrutturazione dell'ospedale, ossia -concretamente- sulla base di un
Messaggio 2 ottobre 1985 (doc. M). Per quanto riguarda i contributi in esame,
lo stesso documento propone, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione
dell'EOC: "...i contributi incassati sono acquisiti, quelli arretrati sono
da incassare, mentre quelli supplementari sono da restituire" (pag. 8). Il
Messaggio è stato approvato dal Gran Consiglio con voto 12 dicembre 1985 (doc.
N). Questa decisione è peraltro conforme all'art. 6 cpv. 2 Lop in virtù del
quale l'Ente succede ai precedenti proprietari nella totalità dei rapporti
giuridici relativi all'ospedale assunto.
Né
va dimenticato, per completezza, che la preoccupazione che ha mosso il
convenuto ad opporsi al pagamento del contributo nel suo ammontare di fr.
290'233.75 è stata causata in un primo tempo dall'aumento del preventivo
(consid. 9, in fine) e poi dal ridimensionamento dei costi, ciò che ha indotto
il Municipio a chiedere l'aggiornamento del calcolo delle quote di contributo,
nell'ipotesi di una riduzione del proprio debito (doc. P e MM n. 94).
Sennonché, anche il preventivo conseguente a tale ridimensionamento risultava
superiore a quello del 1977, in base al quale era stato calcolato il contributo
oggetto della presente vertenza (doc. EE).
Accertati
questi termini dell'operazione, non è possibile individuare norme statutarie o
legali lese dall'associazione nell'ambito della cessione dei propri attivi e
passivi all'ente pubblico. In particolare essa non ha leso, come preteso
dall'appellante, l'art. 16 dello statuto che non riserva all'assemblea compiti
particolari al momento di regolare le questioni attinenti allo scioglimento
dell'associazione. Anzi, a ben vedere, l'art. 13 dello statuto conferisce al
Consiglio direttivo competenza per gli atti di amministrazione ordinaria e
straordinaria non attribuiti ad altri organi. La decisione impugnata, anche in
merito alla legittimazione attiva dell'EOC a chiedere il pagamento del debito
in esame non ha pertanto ragione d'esser riformata.
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC
la LTG e la TOA
pronuncia
-
L'appello
5 ottobre 1998 del __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 3'500.-, già anticipati dall'appellante,
restano a suo carico. Esso verserà inoltre all'Ente Ospedaliero Cantonale
l'importo di fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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