AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.214
Data decisione, Autorità: 01.03.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00214
Lugano 1° marzo 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa a procedura ordinaria (inc. no. OA.96.431 della Pretura di __________) dipendente da petizione 24 marzo 1994 dell'
patr. dall'avv. __________
Contro
patr. dallo studio legale __________
chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 290'233.75 oltre interessi;
domanda cui il Comune di __________ si è opposto e che il pretore, con sentenza 11 settembre 1998, ha accolto;
appellante il convenuto che con allegato 5 ottobre 1998 postula la riforma del giudizio impugnato e conseguentemente la reiezione della petizione;
letta la risposta all'appello ed esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
richiamata la sentenza 27 novembre 1995 di questa Camera (confermata dal Tribunale federale in data 8 luglio 1996) con cui è stata definita la giurisdizione civile per la vertenza in esame;
considera
in fatto e in diritto
Oggetto della petizione è l'incasso della quota parte dovuta dal Comune convenuto all'Ospedale __________ in base a una deliberazione dell'assemblea dei delegati dei Comuni consoci, relativamente all'approvazione di un progetto di ampliamento delle strutture ospedaliere. Con la risposta di causa, oltre ad eccezioni di natura processuale non più attuali in questa sede e a generiche contestazioni della petizione, il convenuto ha sostenuto la nullità della propria adesione all'Ospedale distrettuale in seguito a violazione di norme imperative della vecchia Legge sulla fusione, separazione e consorziamento dei Comuni, ha affermato di non aver mai dato la propria adesione al pagamento del contributo contestato e ha negato la competenza del Gran Consiglio di caricare ai Comuni i contributi di costruzione arretrati. Con le conclusioni di causa ha proceduto a una motivazione più completa delle proprie tesi difensive, introducendo tuttavia anche fatti ed eccezioni nuove di cui si dirà, se necessario, nel seguito.
Con la sentenza impugnata, a proposito anzitutto dell'esistenza e della composizione dell'associazione dell'ospedale, il pretore considera abusivo del diritto il fatto di sostenere che i Comuni del __________, in particolare il convenuto non vi facesse parte. Constata che la chiave di riparto dei contributi fra i Comuni consoci è prevista dallo statuto e ne deduce che essa sia applicabile anche ai contributi straordinari. Per quanto riguarda il contributo litigioso conclude che la sua scadenza debba essere fissata al 30 giugno 1981, così come stabilito dall'assemblea generale straordinaria del 27 febbraio 1981. Osserva inoltre come l'eccezione relativa alla mancanza di una decisione assembleare relativa al contributo sia stata inammissibilmente sollevata soltanto con le conclusioni; comunque considera la contestazione insostenibile. Respinge altresì nell'ottica dell'abuso di diritto l'obiezione del Comune convenuto secondo cui la sua adesione all'Ente ospedaliero cantonale non sarebbe valida. Delle motivazioni che hanno indotto il primo giudice ad accogliere la petizione e a respingere le eccezioni del convenuto si dirà, nel seguito.
Giacché sono numerose le censure -in fatto e in diritto- sollevate in appello dal convenuto, esse vengono esposte nei considerandi seguenti, così come le osservazioni presentate dalla parte resistente, nell'ambito della motivazione della presente pronuncia.
L'appellante censura anzitutto l'accertamento sulla sua appartenenza all'associazione.
Già in sede di risposta il convenuto aveva affermato che non tutti i Comuni del __________ facessero parte dell'associazione gerente dell'ospedale, ma per un motivo completamente diverso da quello addotto in seguito e confermato in questa sede. Ora, egli fonda la sua censura sull'art. 3 dello statuto (doc. A) che, tra l'altro, stabilisce la chiave di riparto dei contributi a carico dei Comuni per le spese ricorrenti in base all'appartenenza degli stessi a quattro diverse categorie: della prima faceva parte soltanto __________, della seconda __________, della terza __________ della quarta "altri Comuni del Distretto di __________ ". Il convenuto sostiene l'esattezza della sua tesi, in virtù della descrizione di quest'ultima categoria. Orbene, a prescindere dalla proponibilità della censura che corrisponde a una nuova eccezione, l'argomento contravviene in modo lampante con una lettura oggettiva dello statuto: sia perché l'ultima frase dell'art. 1 recita che l'associazione "raggruppa tutti i Comuni del distretto di __________ sia perché l'art. 4 ripete che sono "soci" ... "tutti i Comuni del distretto" (peraltro in conformità con la deposizione del teste __________), sia ancora perché il Comune di __________ è esplicitamente menzionato proprio all'art. 3, siccome appartenente alla terza categoria in vista della definizione della chiave di riparto per le spese correnti. Inoltre, il contenuto del MM n. 94 del Municipio di __________ (prodotto dal teste avv. __________) si fonda sull'implicita ma evidente premessa dell'appartenenza del Comune all'associazione: caso contrario, tutta l'attività svolta dal Comune e ivi descritta non avrebbe alcun significato.
Ciò indica che il Comune di __________, prima del giudice, ha senz'altro considerato i documenti versati nella causa concernente il Comune di __________ come sostanzialmente attinenti anche alla sua lite. Comunque, data la stretta parentela fra le due cause, non può esservi ragionevole dubbio sulla circostanza per cui ciò che il giudice, nel caso particolare, ha conosciuto in base alle prove assunte in un incarto, possa far parte del substrato fattuale del secondo incarto (cfr. al proposito Habscheid W., Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, Basilea 1986, p. 330; Guldener M., Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1958, p. 137; Vogel O., Grudriss des Zivilprozessrechts, ed. 4., p. 239).
Al proposito è corretta l'osservazione dell'attore che richiama alle contestazioni di merito formulate dalla controparte in sede di risposta, osservando che la nostra procedura civile vieta l'allegazione di fatti nuovi sottratti al principio del contraddittorio.
Infatti, l'art. 78 cpv. 1 CPC impone alle parti di esporre tutti i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto negli allegati preliminari: ne consegue l'inammissibilità dell'adduzione di fatti nuovi con le conclusioni di causa (Cocchi / Trezzini, CPC, art. 78, n. 1, 2, 4 e 13). Del pari, è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Né l'appellante può pretendere che il suo esposto ricorsuale rappresenti semplicemente una motivazione più estesa delle eccezioni presentate con la risposta; serve a tal proposito ricordare che in quella sede il convenuto -al punto 3 del suo allegato- si è limitato, dopo aver accennato (senza il sostegno di motivazione alcuna) a una pretesa nullità assoluta delle decisioni assembleari, a contestare "la competenza del Gran Consiglio di caricare sui Comuni i contributi di costruzione arretrati". I motivi addotti a sostegno di questa pretesa carente incompetenza sono il fatto che il Comune non ha mai aderito validamente all'associazione dell'ospedale e, in particolare, non ha mai accettato validamente di pagare il contributo litigioso, rispettivamente che il Gran Consiglio ticinese avrebbe dovuto procedere diversamente da quanto ha fatto al fine di stabilire i costi a carico dei Comuni al momento della cessione della gestione ospedaliera all'EOC; con relazione a quest'ultimo addebito accenna pure alla disparità di trattamento da parte del Cantone nei confronti dell'ospedale __________, rispettivamente dell'Ospedale civico di __________.
Mentre la questione della nomina dei delegati presso l'associazione è certamente argomento nuovo e pertanto improponibile, è opportuno constatare -con riferimento a quanto qui esposto al consid. 4- quale sia stato l'atteggiamento del Comune di __________ nei confronti dell'associazione oltre quanto già indicato in merito alla sua appartenenza alla persona giuridica. Orbene, non è contestato che il Comune di __________ abbia partecipato ai lavori dell'associazione certamente fin dall'assemblea ordinaria del 24 giugno 1950, rappresentato dai signori __________, in particolare discutendo ed accettando i conti della gestione ospedaliera. Tale partecipazione è poi continuata, osservando che ogni assemblea annuale veniva tenuta dopo aver diramato avvisi a tutti i Comuni. Nel corso dell'assemblea del 1968 si constatava che, nell'ambito dell'adozione di un nuovo statuto, tutti i Comuni del distretto avevano dato la loro adesione di massima, all'infuori del Comune di __________. In occasione dell'assemblea del 1971, l'allora delegato di __________, __________ aveva dato la sua adesione al nuovo statuto dell'associazione; in sostituzione del defunto signor __________ da tempo revisore dei conti dell'ospedale, era stato eletto un altro rappresentante di __________, il signor __________. Dopo l'approvazione dell'ultimo statuto (1973, doc. A), ossia all'assemblea ordinaria del 1973 il Comune di __________ aveva presenziato con cinque rappresentanti. __________ è di seguito presente con suoi rappresentanti a tutte le assemblee, in particolare approvandone le deliberazioni anche con riferimento all'ampliamento dell'ospedale, discusso dettagliatamente a far data dall'assemblea dell'8 giugno 1974. Non risulta, né è sostenuto da alcuno che il convenuto si sia mai ritenuto in qualche modo estraneo all'associazione o che non abbia fatto fronte ai suoi oneri pecuniari (contributi correnti). Non stupisce pertanto che il sindaco di __________, avv. __________, abbia dichiarato come teste che "il Comune di __________ era socio dell'associazione Ospedale __________ " e che il Messaggio municipale 6 giugno 1994, esponendo la fattispecie, faccia riferimento corrente alle deliberazioni dell'associazione, senza mai nemmeno ventilare l'ipotesi di un'irregolarità nell'appartenenza del Comune a quest'istituzione di enorme valenza politica per il distretto di __________ Alla luce di questa situazione di fatto, confermata da un esercizio trentennale dei suoi diritti nell'ambito dell'associazione, la tesi dell'appellante che nega la sua qualità di socio appare affatto insostenibile e persino temeraria.
L'art. 75 CC conferisce a ogni socio di un'associazione il diritto di contestare davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla legge o agli statuti che egli non abbia consentite, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza. Nel caso concreto non è in sé contestata l'applicabilità delle norme sull'associazione, quindi anche dell'articolo citato. Considerata la qualità di socio del Comune e pacifica la circostanza della mancata tempestiva impugnazione nella sede opportuna di qualsiasi risoluzione sociale, ne deriva la loro validità. Ciò comporta -in assenza di puntuali contestazioni su precisi oggetti di deliberazione da parte del Comune- l'implicito consenso del convenuto all'attività svolta dall'associazione nell'ambito della pianificazione dei lavori di ristrutturazione dell'ospedale, dell'approvazione dei preventivi e delle loro successive modifiche. Di questo l'appellante dimostra consapevolezza tale da indurlo a sostenere -contro ogni evidenza- di non aver mai fatto parte dell'associazione. Che poi quell'adesione necessitasse di un determinato consenso interno al Comune è pure argomento fattuale nuovo e pertanto improponibile (cfr. sopra, consid. 5).
Per quanto riguarda l'ammontare del credito in esame il primo giudice ha constatato che lo statuto dell'associazione non prevede la chiave di riparto dei contributi straordinari fra i Comuni; ciò nonostante considera evidente che i contributi relativi a spese straordinarie avrebbero dovuto essere suddivisi secondo la stessa chiave di riparto prevista dallo statuto per i contributi ordinari. L'appellante censura questa deduzione poiché non si fonda su nessun riscontro oggettivo. Il credito come tale, nemmeno a titolo subordinato non è stato contestato in sede di risposta; comunque -contrariamente a quanto ripetutamente affermato in appello- la decisione del primo giudice appare corretta almeno nella sua conclusione, in particolare laddove conferma l'esattezza dell'importo posto a giudizio. Per completezza del presente esposto si osserva che la somma in esame è conforme all'impegno preso dal Comune (e ratificato dal Consiglio comunale) nei confronti dell'opera sulla base di un preventivo di complessivi fr. 39'520'000.- (come agli atti dell'assemblea generale ordinaria del 24 giugno 1977); in altre parole, questa è stata la base di calcolo del contributo per lo stesso Comune di fr. 290'233.75 per 6 anni, esplicitamente riconosciuto come dovuto dai suoi rappresentanti in seno all'assemblea generale straordinaria del 27 febbraio 1981. E' vero che in quell'ambito gli stessi rappresentanti hanno sollevato tutta una serie di riserve, ma le stesse dipendevano da un sensibile aumento dei preventivi, presentato in quell'occasione e dalla conseguente incognita di un eventuale aumento proporzionale dei contributi richiesti ai Comuni. Sennonché la petizione postula il pagamento del contributo fissato in base ai preventivi approvati e non a quelli aggiornati al febbraio 1981. Diviene così indifferente conoscere quale chiave di riparto sia stata adottata per il calcolo del contributo comunale riconosciuto. D'altra parte, la posizione del Comune convenuto nei confronti del contributo di fr. 290'233.75 è riferita anche dal citato MM n. 94 del Municipio di __________.
In merito alla scadenza del contributo e a prescindere dalla carente contestazione in sede di risposta, vale appena la pena di citare quanto figura nel verbale dell'assemblea 27 febbraio 1981, dove risulta approvata la proposta "di chiedere i contributi a tutti i Comuni associati pagabili al 30 giugno di ogni anno, la prima volta al 30 giugno 1981, per sei anni consecutivi, ..." (cfr. anche Conclusioni di parte convenuta, pag. 5).
I rimproveri mossi dal convenuto al Gran Consiglio sulla procedura adottata relativamente ai contributi di costruzione arretrati non sono più presenti in questa sede e comunque esulerebbero dalla contestazione in esame.
Per quanto riguarda invece l'assunzione di attivi e passivi dei diversi ospedali da parte dell'EOC, il primo giudice rimanda alla nuova legge ospedaliera. L'appellante, per un verso (pto. 7) afferma non essere né chiaro né provato cosa costituisca gli attivi e cosa i passivi dell'ospedale; d'altra parte giunge alla conclusione (pag. 14 e segg.) secondo cui la cessione patrimoniale in esame è avvenuta in modo irrito, in particolare è stata decisa soltanto dalla direzione dell'associazione, senza che sia stato raccolto il voto dell'assemblea sulle condizioni di cessione, cioè in contrasto con lo statuto. Questa procedura ha reso impossibile una presa di posizione dei Comuni e quindi anche la verifica da parte di un'autorità superiore. Tutto ciò comporta la nullità della cessione effettuata da parte dell'associazione all' EOC, di modo che questi non ha titolo per chiedere ai Comuni il pagamento dei contributi litigiosi.
La questione -proposta già in sede conclusionale ma solo a titolo subordinato- potrebbe avere in sé rilevanza in relazione alla legittimazione attiva dell'EOC nella presente vertenza. Al proposito va osservato anzitutto come debba essere considerata pacifica l'avvenuta cessione del patrimonio dell'associazione all'EOC, così come alla decisione presa nell'ambito dell'assemblea del 10 giugno 1983: il fatto, riferito nel MM n. 94 del Comune di __________, non è contestato. Indipendentemente dalla circostanza secondo cui, volendo lanciare un segnale politico a salvaguardia dei servizi offerti dall'ospedale di __________ ai responsabili della pianificazione ospedaliera cantonale, lo scioglimento dell'associazione è rimasto temporaneamente sospeso oltre la data di costituzione dell'EOC, l'art. 16 dello statuto prevede la cessione a questo nuovo ente di "tutto il patrimonio, compreso ..." (doc. A). Lo statuto, per contro, non indica quali siano le competenze specifiche riservate all'assemblea nell'ambito di questo processo di cessione del patrimonio. Sta di fatto che già in aprile dello stesso anno il Consiglio direttivo dell'associazione aveva pubblicato all'indirizzo dell'assemblea la sua relazione annuale, corredata del conto d'esercizio, del conto perdite e profitti e dei bilanci (doc. QQ), ciò che descriveva in modo esauriente la situazione patrimoniale dell'associazione anche in vista della discussa cessione. Tant'è che accanto al rapporto corrente dei revisori, è stata presentata all'assemblea una relazione di revisione interna allestita dal dott. __________ "anche in vista del trapasso della proprietà dell'ospedale all'Ente Ospedaliero Cantonale" (doc. QQ, pag. 5). Le decisioni assembleari del 10 giugno 1983 sono rimaste inimpugnate.
D'altro canto, va ricordato -se ce ne fosse bisogno- che la Legge sugli ospedali pubblici è entrata in vigore il 1. gennaio 1983. Ai fini della costituzione del patrimonio dell'EOC (art. 4 e art. 6 Lop), il Consiglio di Stato ha chiesto agli ospedali intenzionati ad aderire all'organizzazione ospedaliera cantonale di "predisporre la documentazione necessaria al trapasso del patrimonio riferito alla situazione patrimoniale del 1. gennaio 1983 che sarà oggetto di verifica" (doc. RR), annunciando successivamente la costituzione di un collegio peritale "incaricato di stabilire il patrimonio di ogni ospedale" (doc. SS). Ciò che è avvenuto anche per l'ospedale __________ il quale ha presentato ai periti lo stesso bilancio, allestito in vista dell'assemblea del giugno 1993.
Per quanto riguarda i contributi dei Comuni non versati all'associazione, non risulta che questa vi abbia rinunciato né prima né dopo il 1. gennaio 1983: in particolare il debito è ammesso esplicitamente nel più volte richiamato MM. D'altra parte il Gran Consiglio ha considerato separatamente dall'assunzione dell'ospedale di __________ la questione dei costi d'ampliamento e di ristrutturazione dell'ospedale, ossia -concretamente- sulla base di un Messaggio 2 ottobre 1985 (doc. M). Per quanto riguarda i contributi in esame, lo stesso documento propone, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione dell'EOC: "...i contributi incassati sono acquisiti, quelli arretrati sono da incassare, mentre quelli supplementari sono da restituire" (pag. 8). Il Messaggio è stato approvato dal Gran Consiglio con voto 12 dicembre 1985 (doc. N). Questa decisione è peraltro conforme all'art. 6 cpv. 2 Lop in virtù del quale l'Ente succede ai precedenti proprietari nella totalità dei rapporti giuridici relativi all'ospedale assunto.
Né va dimenticato, per completezza, che la preoccupazione che ha mosso il convenuto ad opporsi al pagamento del contributo nel suo ammontare di fr. 290'233.75 è stata causata in un primo tempo dall'aumento del preventivo (consid. 9, in fine) e poi dal ridimensionamento dei costi, ciò che ha indotto il Municipio a chiedere l'aggiornamento del calcolo delle quote di contributo, nell'ipotesi di una riduzione del proprio debito (doc. P e MM n. 94). Sennonché, anche il preventivo conseguente a tale ridimensionamento risultava superiore a quello del 1977, in base al quale era stato calcolato il contributo oggetto della presente vertenza (doc. EE).
Accertati questi termini dell'operazione, non è possibile individuare norme statutarie o legali lese dall'associazione nell'ambito della cessione dei propri attivi e passivi all'ente pubblico. In particolare essa non ha leso, come preteso dall'appellante, l'art. 16 dello statuto che non riserva all'assemblea compiti particolari al momento di regolare le questioni attinenti allo scioglimento dell'associazione. Anzi, a ben vedere, l'art. 13 dello statuto conferisce al Consiglio direttivo competenza per gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria non attribuiti ad altri organi. La decisione impugnata, anche in merito alla legittimazione attiva dell'EOC a chiedere il pagamento del debito in esame non ha pertanto ragione d'esser riformata.
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC la LTG e la TOA
pronuncia
L'appello 5 ottobre 1998 del __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 3'500.-, già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Esso verserà inoltre all'Ente Ospedaliero Cantonale l'importo di fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.
Intimazione: -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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