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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.217
Data decisione, Autorità:
22.02.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00217
Lugano
22 febbraio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.522 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 8 luglio 1997 da
tutti
rappr.ti __________
contro
rappr.
in materia di
responsabilità dell’amministratore della società anonima;
E ora in
tema di edizione di documenti, in cui il Pretore con ordinanza 16 settembre
1998 ha intimato al convenuto di produrre entro 30 giorni, oltre ad altri
documenti, anche “la documentazione attestante l’assunzione degli impegni
societari nei confronti dell’__________ da parte degli azionisti della
società”;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 7 ottobre 1998 con richiesta di
effetto sospensivo chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere l’istanza di edizione relativa ai suddetti documenti;
Mentre
gli attori nelle osservazioni del 5 novembre 1998 postulano la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Richiamata
la decisione 9 ottobre 1998 con cui il Pretore ha concesso effetto sospensivo
al gravame,
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Ritiene
in fatto:
-
che
gli attori con la petizione chiedono l’accertamento della violazione da parte
del convenuto dei suoi obblighi di amministratore della fallita __________,
nonché del fatto che egli ha causato a detta società un danno di fr.
1’190’068.-- e agli attori un pregiudizio di fr. 92’287.22, e la sua condanna
al pagamento dei predetti fr. 1’190’068.--;
-
che
il 25 marzo 1998, in occasione dell’udienza preliminare, gli attori hanno
chiesto l’edizione di varia documentazione nei confronti del convenuto e di
__________;
-
che
il convenuto in quell’occasione si è opposto all’edizione dall’istituto
bancario “poiché non presentata nella forma scritta prevista dal CPC”;
-
che
egli ha inoltre genericamente fatto rilevare che la liquidazione del fallimento
della società da lui amministrata sarebbe stata curata dall’UEF, al quale
doveva di conseguenza essere rivolta la richiesta di documentazione;
-
che
il Pretore con ordinanza del 16 settembre 1998 ha ammesso le richieste degli
attori, eccezion fatta per l’edizione di documenti da __________;
-
che
il convenuto insorge contro il solo ordine di presentare la documentazione
attestante l’assunzione degli impegni societari nei confronti dell’__________
da parte degli azionisti della società;
-
che
egli adduce innanzitutto la nullità formale della decisione per non essere
stata emanata nella forma del decreto;
-
che
vi sarebbe in particolare violazione dell’art. 213 bis cpv. 2 CPC, potendo la
procedura semplificata ivi prevista essere adottata solo nell’ipotesi in cui la
prova non fosse stata contestata, il che non sarebbe il caso nella fattispecie;
-
che
la generica indicazione del mezzo di prova violerebbe inoltre il principio
attitatorio, posto che lo stesso non sarebbe stato tempestivamente riservato
dagli attori nei loro allegati introduttivi;
-
che
gli attori con osservazioni del 5 novembre 1998 postulano la reiezione del
gravame;
Considera
in diritto:
-
che
l’art. 213 bis cpv. 2 CPC stabilisce che se la domanda di edizione non è
contestata dalle parti, il giudice può rinunciare alla formalità del decreto,
assegnando un termine alla parte che possiede i documenti o che è nelle
migliori condizioni per richiederli dal terzo possessore, per produrli o
documentare il rifiuto del terzo di produrli, caso in cui al terzo sarà
assegnato un termine per esprimersi giusta l’art. 211 cpv. 2 CPC;
-
che
pertanto il problema legato alla forma del giudizio impugnato -che comunque,
contrariamente all’opinione del ricorrente, non ne comporterebbe la nullità (II
CCA 2 ottobre 1997 in re B. e llcc./K. e llcc., 31 maggio 1995 in re
K./K.)- si verificherebbe solamente qualora si dovesse ammettere che vi è stata
pregressa contestazione della domanda di edizione;
-
che
ciò, manifestamente, non è il caso nella specie, essendosi il convenuto
limitato a contestare la richiesta di edizione dall’__________ (che difatti non
è stata concessa e non è oggetto di discussione in questa sede), mentre quo
alle richieste rivolte nei suoi confronti il convenuto si è limitato ad
osservare che sarebbe stato più opportuno formulare la richiesta nei confronti
dell’UEF, sollevando in pratica il solo problema per cui egli non sarebbe più
in possesso di documenti richiestigli (verbale UP, pag. 3);
-
che
non vi è invece stata un’esplicita contestazione della richiesta di
controparte, né l’adduzione dell’inesistenza dei suoi presupposti formali o
sostanziali (verbale, ibidem);
-
che
la pretesa violazione del principio attitatorio è perciò, a ben vedere,
un’inammissibile novità di questa procedura (art. 321 CPC) e che, in ogni caso,
la decisione sull'ammissibilità dell'edizione documenti per i suoi presupposti
formali (indicazione o meglio allegati di causa) riveste sempre la forma
dell'ordinanza (Rep. 1991, pag. 483);
-
che
pertanto nulla ostava all’emanazione della decisione impugnata nella forma
dell’ordinanza;
-
che
le ordinanze non sono appellabili (art. 95 cpv. 1 CPC; II CCA 26
settembre 1995 in re S./G.);
-
che
l’appello è di conseguenza irricevibile;
-
che
la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza del
convenuto (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
7 ottobre 1998 di __________ è irricevibile.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’000.--
già
anticipati dall’appellante in ragione di fr. 300.--, restano a suo carico, con
l’obbligo di rifondere agli attori complessivi fr. 500.-- per ripetibili
d’appello.
III. Intimazione: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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