AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.221
Data decisione, Autorità: 29.03.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00221
Lugano 29 marzo 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso
chiamata a statuire sul ricorso per nullità presentato il 15 ottobre 1998 da
tutti rappr. dall’avv. __________
contro
i dispositivi N. I.2 e II.2 (spese ed onorari dell’arbitro) del lodo 18 settembre 1998 dell’arbitro unico avv. __________, prolato nella vertenza che opponeva i ricorrenti a
ora
rappr. dall’__________
volto ad ottenere la riduzione ad un importo da stabilirsi dalla Camera d’appello dell’onorario a favore dell’arbitro, con protesta di spese e ripetibili;
viste le osservazioni 20 novembre 1998 dell’arbitro, che postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
richiamato il decreto 20 ottobre 1998 con cui il presidente di questa Camera ha concesso al ricorso per nullità l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il 9 agosto 1991 __________ quale venditrice e __________ quali acquirenti hanno sottoscritto un atto di compravendita immobiliare e di costituzione di diritto di compera avente per oggetto la part. N. __________ di __________.
Essendo sorta una contestazione in merito all’esecuzione del rogito, le parti in applicazione della clausola compromissoria prevista al punto 11 del rogito, hanno devoluto la questione al giudizio de bono et aequo di un arbitro unico, designato dal presidente del Tribunale d’appello nella persona dell’avv. __________.
B. Con petizione 15 dicembre 1992 __________ ha rimproverato agli acquirenti il parziale inadempimento degli accordi contrattuali ed ha chiesto la loro condanna al pagamento di fr. 6’119’050.40 oltre interessi nonché la condanna di __________ a riconsegnarle il 39% delle azioni in loro possesso.
Con allegato 16 marzo 1993 i convenuti si sono opposti alla petizione e in via riconvenzionale, osservando che la venditrice aveva locato a terzi parte dell’oggetto compravenduto oltre i termini temporali previsti dall’accordo rispettivamente aveva danneggiato alcuni macchinari, hanno chiesto la sua condanna al pagamento di fr. 1’285’000.- più interessi.
C. Con lodo 18 settembre 1998 l’arbitro, preso atto del fallimento dell’attrice, ha stralciato dai ruoli sia la petizione sia la riconvenzione; gli onorari dell’arbitro, caricati alle parti in base alla loro presumibile soccombenza, sono stati quantificati in complessivi fr. 215’696.-, fr. 183’571.- per la petizione (3% del valore di causa) e fr. 32’125.- per la riconvenzionale (2.5%).
D. Con ricorso per nullità 15 ottobre 1998, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, i convenuti chiedono che l’onorario dell’arbitro, a loro dire nettamente spropositato, sia ridotto ad una somma da determinarsi dall’autorità di seconda istanza: ritenuto che la vertenza si era conclusa prematuramente, l’importo a favore dell’arbitro andava calcolato mediando l’onorario ad valorem con quello ad horam, come previsto dall’art. 11 TOA, per cui in concreto, visto un dispendio orario di 30 ore, una retribuzione oraria di fr. 350.- e un’aliquota ad valorem pari al 4.5% del valore litigioso, esso avrebbe tutt’al più dovuto ammontare a complessivi fr. 17’526.56. In ogni caso all’arbitro andava pure rimproverato di aver arbitrariamente prolungato la durata della causa, omettendo di stralciare la petizione nonostante il versamento tardivo di un anticipo da parte dell’attrice.
E. Delle osservazioni 20 novembre 1998 dell’arbitro, con cui è postulata la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Giusta l’art. 36 lett. i CIA il lodo può in particolare essere impugnato con tale rimedio di diritto nel caso in cui le indennità da corrispondere agli arbitri sono manifestamente eccessive.
A questo stadio della lite le parti, ovvero i ricorrenti e l’arbitro, danno pacificamente atto che per la retribuzione di un arbitro, che nel contempo è pure avvocato, si possa far riferimento a titolo indicativo alle tariffe di categoria, e nel caso concreto, quindi, alla TOA (cfr., in proposito, art. 43 cpv. 1 TOA).
Contrariamente a quanto assunto dall’arbitro, il quale nel lodo ha ritenuto applicabile il criterio ad valorem (seppur prevedendo delle aliquote ridotte), nel caso concreto l’onorario a lui dovuto va in realtà calcolato -e ne da esplicitamente atto lo stesso arbitro a p. 3 delle osservazioni, dove afferma che la sua valutazione dovrebbe avvenire in considerazione del valore litigioso, del dispendio di tempo e del grado di difficoltà- mediando l’onorario ad valorem (OV) con quello ad horam (OT), il tutto secondo la formula
2 x OV x OT
OV + OT
che la giurisprudenza ha sviluppato in margine all’art. 11 TOA (Boll. OAV, N. 1 p. 15).
È in effetti incontestabile -lo ammette del resto lo stesso arbitro (cfr. osservazioni p. 3 e 4), salvo poi esprimere inconsistenti riserve a che tale modalità di calcolo possa essere estesa anche all’attività svolta da un arbitro (p. 10)- che nel caso di specie l’attività dell’arbitro è terminata prematuramente ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 TOA, senza in particolare che egli abbia portato a termine la parte più importante del suo mandato, cioè statuire sul merito delle contestazioni delle parti.
4.1 Arbitro e ricorrenti concordano innanzitutto che l’aliquota percentuale da applicarsi alla fattispecie per determinare l’onorario secondo il criterio ad valorem ammonti al 4.5% del valore litigioso.
Tale percentuale, incontestata, è da ritenersi assodata.
4.2 Quanto al criterio ad horam, mentre l’arbitro pretende una retribuzione oraria di almeno fr. 450.-, i ricorrenti ritengono giustificato un importo di fr. 300.- all’ora.
In considerazione del valore litigioso, della complessità della vertenza, della competenza e dell’esperienza dell’arbitro designato nonché della responsabilità che incombe all’arbitro, questa Camera ritiene che nel caso concreto una retribuzione in ragione di fr. 350.- all’ora sia sicuramente consona ed adeguata. Tale remunerazione oraria è per altro in linea con quella che il Regolamento d’arbitrato e di conciliazione di Lugano riconosce ad un arbitro unico per contestazioni con valori analoghi.
4.3 Più complicata è la determinazione del tempo impiegato dall’arbitro, che quest’ultimo ha quantificato in 89 ore (di cui 39 per la partecipazione ad udienze e per l’emanazione di ordinanze e decreti, e 50 per lo studio dell’incarto), mentre i ricorrenti sono disposti a riconoscerne complessivamente 30.
4.3.1 Con riferimento a questa tematica, si osserva in primo luogo che agli atti vi sono 2 conteggi indicanti il tempo impiegato dall’arbitro per l’espletamento delle sue mansioni: il primo conclude per un dispendio di 19 ore e 20 minuti per partecipazione ad udienze e di 19 ore e 55 minuti per l’emanazione di ordinanze e decreti, mentre il secondo per un dispendio di 15 ore per udienze e 11 ore e un quarto per ordinanze e decreti. Questa Camera, atteso che nel primo conteggio il tempo impiegato per l’allestimento di un atto, sia esso un’ordinanza, un decreto od altro, viene in realtà computato 2 volte, una volta a carico dell’attrice e una volta a carico dei convenuti, ritiene di dover far astrazione dai dati ivi riportati e di dover per contro far capo al secondo conteggio, che meglio tiene conto di quanto effettivamente svolto dall’arbitro.
Ne discende -considerato anche il tempo per l’allestimento di ordinanze emanate in epoca successiva (ad es. quella del 25 marzo 1994), non registrate nel conteggio- che all’arbitro possono essere riconosciute per udienze e per l’allestimento di decisioni complessivamente circa 27 ore di lavoro.
4.3.2 Per la lettura degli atti, dei documenti ed in particolare per tutto quanto riguarda lo studio dell’incarto -ciò che comprende tra l’altro le ricerche in diritto per poter emanare con cognizione di causa le decisioni incidentali (in particolare quelle sulla cauzione, sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva e sulla tempestività/tardività dell’anticipo), la preparazione all’udienza preliminare e alle udienze per l’audizione di 5 testi- l’arbitro ha indicato un ulteriore dispendio di complessive 50 ore.
La scrivente Camera ritiene eccessiva tale valutazione e reputa per contro giustificato ed equo un dispendio di complessive 25 ore, tanto più che l’attività dell’arbitro si è di fatto concentrata in un arco di tempo relativamente breve di circa un anno e mezzo.
Se ne deve concludere, applicando la formula di cui al cons. 3, che l’onorario complessivamente dovuto all’arbitro ammonta in concreto a fr. 34’514.--, di cui fr. 28’524.-- per l’azione principale e fr. 5’990.-- per la riconvenzionale e che gli importi esposti dall’arbitro nella decisione qui impugnata in complessivi fr. 215’696.-, di cui fr. 183’571.- per la petizione e fr. 32’125.- per la riconvenzione, sono manifestamente eccessivi ai sensi dell’art. 36 lett. i CIA.
A conferma della manifesta eccessività dell’onorario preteso dall’arbitro si osserva a titolo indicativo -ma pur sempre in modo significativo- che se le parti avessero pattuito l’applicazione del Regolamento d’arbitrato e di conciliazione di Lugano, l’onorario a favore dell’arbitro sarebbe stato tutt’al più di fr. 31’531.05 (fr. 18’200.- in base alla tariffa oraria e fr. 26’662.15 quale importo supplementare, somma quest’ultima da ridursi almeno della metà e meglio a fr. 13’331.05 per il fatto che l’arbitrato è terminato senza l’emanazione di un lodo motivato nel merito).
In questa procedura si tratta infatti unicamente di stabilire se l’onorario preteso dall’arbitro sia eccessivo per raffronto a quanto da lui svolto e non invece di stabilire se egli non abbia agito coscienziosamente durante l’esecuzione delle sue mansioni e si sia perciò reso responsabile nei confronti di una delle parti di un cattivo adempimento del mandato (art. 97, 398 CO). Quest’ultima censura, qui irricevibile, andrà pertanto riproposta, se del caso, in altra sede.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura ricorsuale seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e vanno perciò poste a carico dell’arbitro, che ha resistito a torto alle richieste ex art. 36 lett. i CIA dei ricorrenti (Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 349; BJM 1990 p. 150; IICCA 13 giugno 1997 in re I./P.).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso per nullità 15 ottobre 1998 di __________, __________, __________, __________ e __________ è accolto e di conseguenza i dispositivi N. I.2 e II.2 del lodo 18 settembre 1998 dell’arbitro unico avv. __________, vengono così riformati:
I.2 L’onorario dell’arbitro di fr. 28’524.--
le spese: postali, telefoniche,
fax, cancelleria, esborsi fr. 1’179.20
l’indennità di segretariato fr. 600. --
Totale fr. 30’303.20
sono posti solidalmente a carico della fallita __________ per 4/5 e dei litisconsorti __________, __________, __________, __________ e __________ per 1/5.
II.2 L’onorario dell’arbitro di fr. 5’990.--
le spese: postali, telefoniche,
fax, cancelleria, esborsi fr. 589.60
l’indennità di segretariato fr. 200. --
Totale fr. 6’779.60
sono posti solidalmente a carico metà della fallita __________ e metà dei liticonsorti __________, __________, __________, __________ e __________
II. Le spese della procedura ricorsuale consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 480.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 500.-
da anticiparsi dai ricorrenti, sono poste a carico dell’arbitro, che rifonderà loro fr. 3'500.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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