AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.222
Data decisione, Autorità: 22.02.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00222
Lugano 22 febbraio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.20 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 10 settembre 1992 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 6’930’000.-- oltre interessi;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione;
E ora sulle eccezioni di prescrizione, carenza di legittimazione attiva e falso di documenti sollevate dal convenuto, laddove il Pretore con sentenza 23 settembre 1998 ha ammesso l’eccezione di prescrizione;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 15 ottobre 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione delle eccezioni;
Mentre il convenuto nelle osservazioni con domanda di cauzione del 24 novembre 1998 chiede che l’attore sia astretto alla prestazione di una congrua garanzia, postulando nel merito la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore afferma che nel 1979 i titolari di due conti presso il __________ avrebbero incaricato il convenuto del recupero dei loro crediti in relazione alla vicenda __________, mandato conclusosi con una transazione in cui il __________ avrebbe pagato fr. 4’000’000.-- a fronte di un avere complessivo che sarebbe altrimenti stato conseguito di fr. 10’330’000.--/10’930’000.--.
Essendosi il convenuto reso colpevole della negligente conduzione del mandato, ne conseguirebbe, ex art. 398 CO, il suo obbligo nei confronti dell’attore, cessionario della pretesa risarcitoria dei due mandanti, al risarcimento del danno di fr. 6’930’000.-- oltre interessi.
B. Nella risposta dell’8 marzo 1993 il convenuto si è opposto alla petizione, eccependo preliminarmente, oltre alla carenza di legittimazione attiva e il falso in documenti, l’intervenuta prescrizione della pretesa dedotta in causa, essendo il primo atto interruttivo della stessa, ossia il precetto esecutivo del 6 maggio 1992, stato compiuto più di 10 anni dopo le mancanze rimproverate al convenuto, situate dall’attore nel 1980 o all’inizio del 1981.
C. L’attore in replica ha avversato l’eccezione di prescrizione, asserendo l’esistenza di un precedente atto interruttivo, costituito dalla domanda di esecuzione 6 maggio 1991. Le mancanze dell’attore non sarebbero inoltre state commesse solo nel 1980 o all’inizio del 1981, ma dovrebbero invece essere ritenute sino al 6 maggio del 1981, data entro la quale il convenuto avrebbe dovuto interrompere la prescrizione per i suoi mandanti nei confronti del __________.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, dopo avere respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, ha ritenuto che il danno che si vorrebbe attribuire alle mancanze del convenuto si sarebbe verificato già il 24 aprile 1980, e non solo il 6 maggio 1991, come sostenuto dall’attore.
Ne conseguirebbe che l’azione di risarcimento nei confronti della banca sarebbe prescritta dopo il 24 aprile 1981, e perciò al 6 maggio 1991 si sarebbe già compiuta anche la prescrizione della pretesa risarcitoria nei confronti del qui convenuto.
E. Con l’appello in rassegna l’attore chiede la riforma del pronunciato pretorile nel senso della reiezione delle eccezioni del convenuto.
Il 24 aprile 1980 la banca avrebbe comunicato al dott. __________, all’epoca rappresentante dei titolari dei conti, unicamente l’importo residuo disponibile sui conti, mentre sarebbe solo altamente verosimile, ma non certo, che la banca a quel momento sapesse, e avesse perciò comunicato ai titolari, l’ammontare dei pubblici tributi e degli interessi negativi.
Non vi sarebbe perciò stata a quel momento la certezza del fatto che l’importo che restava bloccato sui conti dopo tale prelievo era da considerare definitivamente perso.
Sarebbe inoltre stata disattesa dal primo giudice la corretta nozione di danno, in ossequio alla quale andava ritenuto che lo stesso si è verificato solo con l’addebito operato dalla banca in data 2/5 maggio 1980, e non già con la precedente comunicazione.
F. Delle osservazioni 7 dicembre 1998 con richiesta di cauzione del convenuto, in cui si postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Va preliminarmente respinta la richiesta di cauzione processuale ex art. 153 cpv. 1 CPC formulata dal convenuto unitamente alle osservazioni all’appello già solo per il motivo che dopo la presentazione delle osservazioni all’appello non vi è più alcun atto processuale da compiere dal patrocinatore dell’attore per la garanzia del cui dispendio la cauzione potrebbe essere preventivamente imposta (II CCA 5 febbraio 1999 in re P./B., 4 febbraio 1999 in re C./F.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 153, n. 5; ad art. 316, n. 2).
La causa che ci occupa è incontestatamente un’azione di risarcimento del danno contrattuale conseguente a pretese inadempienze del mandatario, segnatamente alla violazione da parte sua dell’obbligo di diligenza.
Essa si fonda sull’art. 398 cpv. 2 CO e pertanto, in assenza di diversa disposizione da parte del legislatore, è soggetta al termine ordinario di prescrizione di 10 anni di cui all’art. 127 CO (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 32 ad art. 398 CO).
Secondo l’art. 130 cpv. 1 CO il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il credito è esigibile, momento che nell’azione di risarcimento del danno contrattuale va identificato in quello in cui è stata compiuta l’azione pregiudizievole (DTF 100 II 343), oppure, per le omissioni, nel momento nel quale avrebbe dovuto avere luogo il corretto adempimento dell’obbligazione (Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. 2, 3. edizione, Zurigo, 1974, pag. 104 e nota 73).
Secondo le tesi dell’attore (petizione, pag. 5; replica, pag. 8) l’azione nei confronti dell’istituto bancario avrebbe infatti avuto natura delittuale, sicché il termine annuale di prescrizione di cui all’art. 60 CO sarebbe stato ripetutamente disatteso.
Il convenuto sulla questione della prescrizione ha assunto un atteggiamento processuale quanto meno ambiguo: da un lato egli ha ripetutamente affermato la natura contrattuale della pretesa dei suoi mandanti nei confronti del __________ -tesi di cui è intimamente convinto e che del resto egli sostiene ancora con le osservazioni all’appello (cfr. punto 1, pag. 2 e riferimenti alle precedenti comparse)-, pretesa alla quale sarebbe pertanto stato applicabile il termine ordinario di prescrizione (art. 127 CO), d’altro lato egli aderisce implicitamente alla tesi della breve prescrizione delittuale della pretesa che era incaricato di tutelare per sollevare a sua volta l’eccezione di prescrizione, sostenendo che in siffatta eventualità (cioè quella della natura extracontrattuale dell’azione) l’attore avrebbe atteso più di 10 anni dall’asserito momento topico, ossia quello in cui si sarebbe compiuta la prescrizione annuale del credito verso la banca, per interrompere la prescrizione nei suoi confronti con la formulazione di una domanda di esecuzione (risposta, pag. 7 e 8).
Sulla base di questa impostazione dell’eccezione di prescrizione, l’attenzione delle parti e del Pretore si è focalizzata sulla questione a sapere se la prescrizione annuale ex art. 60 CO della pretesa risarcitoria nei confronti del __________ dovesse decorrere dal 24 aprile 1980, momento in cui la banca comunicò al rappresentante dei correntisti l’ammontare degli importi trattenuti e in cui il saldo in loro favore fu prontamente prelevato, o piuttosto -come sostenuto e diffusamente motivato dall’attore ancora con l’appello- dal 6 maggio 1980, momento essi presero conoscenza della comunicazione della banca dell’avvenuto prelevamento dai conti degli importi destinati al pagamento dei pubblici tributi.
Questa impostazione -e di conseguenza anche il giudizio pretorile- è erronea per due ordini di motivi.
6.1 In primo luogo la disputa circa la natura contrattuale o extracontrattuale della pretesa dei mandanti del convenuto nei confronti del __________ è stata inequivocabilmente risolta dal Tribunale federale, in fattispecie del tutto analoga e quindi vincolante anche per la presente causa, nel senso della natura contrattuale di tale pretesa (doc. 2/11: ICCTF 13 marzo 1984 in re __________, consid. 5, pag. 22 e segg.), dal che discendono l’applicabilità a tale pretesa del termine ordinario di 10 anni di cui all’art. 127 CO, e la totale irrilevanza della disputa circa i termini del 24 aprile o del 6 maggio 1980, non potendosi comunque ammettere che il convenuto avrebbe lasciato compiere un termine annuale di prescrizione in realtà inesistente.
6.2 In secondo luogo, va rammentato che la prescrizione non inizia a decorrere prima che il danno si sia manifestato completamente (DTF 92 II 4, consid 3, per cui il danno deve essere "abgeschlossen") e pertanto, a maggior ragione, essa non può avere iniziato a decorrere prima che l’asserito danno si sia verificato.
Ora, facendo per un attimo astrazione dalle affermazioni dell’attore secondo cui il preteso danno sarebbe correlato a presunte mancanze del convenuto nella salvaguardia dei termini di prescrizione, la concreta disamina della pretesa vantata in causa rivela che il danno è in realtà costituito dalla differenza tra i fr. 4’000’000.-- che il __________ ha risarcito a seguito dell’accordo transattivo del 23 marzo 1990 (doc. T) e il maggiore importo di fr. 10’930’000.--, che corrisponde -a mente dell’attore- alla situazione che avrebbero raggiunto i conti colpiti dal blocco e dall’addebito dell’imposta preventiva e dell’interesse negativo qualora gli stessi durante gli anni fossero stati gestiti ed investiti correttamente (cfr. replica, pag. 57 e segg.).
Stante siffatta nozione del danno, è del tutto evidente che lo stesso -e con lui la pretesa violazione contrattuale del convenuto- si è verificato al più presto al momento dell’accettazione della transazione con il __________, ossia solo il 23 marzo 1990, con il che -anche prescindendo dagli atti interruttivi compiuti- è evidente che il termine ordinario di prescrizione non risulta essersi compiuto a tutt’oggi.
Ne consegue, per questi motivi, la reiezione dell’eccezione del convenuto.
In realtà tale eccezione era stata abbandonata dall’eccipiente, che non ne ha postulato la decisione con le proprie conclusioni e che ribadisce in forma esplicita la propria desistenza con le osservazioni all’appello (premessa 3, pag. 3), sicché, a ben vedere, non vi è in realtà omissione alcuna nel giudizio impugnato che occorra sanare in questa sede in conseguenza dell’effetto devolutivo del gravame (II CCA 30 marzo 1998 in re S./S. e llcc, 18 marzo 1996 in re T./M.).
Ne discende, ai sensi dei considerandi, l’accoglimento del gravame e la reiezione dell’istanza di cauzione.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che deve comunque essere ridotto l’importo delle ripetibili attribuito dal Pretore, commisurandolo al solo dispendio necessario alla trattazione della questione della prescrizione e della legittimazione attiva, non avendo più la decisione su queste eccezioni l’effetto di mettere fine alla lite.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 ottobre 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 23 settembre 1998 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:
Invariato.
L’eccezione di prescrizione è respinta.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 25’000.-- e le spese, da anticipare dall’attore, sono a carico del convenuto, che rifonderà all’attore fr. 30’000.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 19’950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 20’000.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico del convenuto, che rifonderà all’attore fr. 20’000.-- per ripetibili d’appello.
III. L’istanza di cauzione 24 novembre 1998 dell’avv. __________ è respinta.
IV. Le spese della procedura di cauzione, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
sono a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto fr. 2’000.-- per ripetibili.
V. Intimazione: -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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