AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.223
Data decisione, Autorità: 02.04.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00223
Lugano 2 aprile 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.94.01226 (già 1263) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 30 settembre 1991 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 194’929.- più interessi (pretesa derivante da un contratto di lavoro);
domanda avversata dalla convenuta, che si è opposta alla petizione, e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 106’000.- oltre interessi, richiesta quest’ultima abbandonata in sede conclusionale;
atteso che il Pretore, con sentenza 24 settembre 1998, ha respinto la petizione;
appellante l’attore, che con atto di appello 15 ottobre 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 21 dicembre 1998 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. Con contratto 8/15 maggio 1990 __________ è stato assunto dalla __________ quale decano del College di __________ per l’anno accademico 1990-1991 e meglio dal 1° agosto 1990 al 31 luglio 1991: in base agli accordi, in assenza di una disdetta di una delle parti entro il 31 gennaio 1991 il contratto si sarebbe rinnovato tacitamente di un anno (doc. A).
L’11 luglio 1991 la fondazione ha comunicato al decano di accettare le dimissioni da lui inoltrate con lettera 13 giugno (doc. E) e di considerare terminato il rapporto contrattuale con effetto immediato.
B. Con la petizione in rassegna __________ contesta di aver rassegnato le dimissioni e chiede, ritenendo piuttosto di essere stato oggetto di un licenziamento in tronco, la condanna della __________ a rifondergli complessivi fr. 194’929.- e meglio il salario fino al 31 luglio 1992 (fr. 110’000.-), l’assicurazione malattia compresa nel contratto (fr. 2’000.-), gli assegni familiari (fr. 1’932.-), le spese di viaggio (fr. 6’688.-), le spese per ricerca nuovo lavoro (fr. 1’500.-), il sussidio trasloco (fr. 7’500.-), le spese per immatricolazione auto (fr. 1’976.-), il salario di agosto 1991 (fr. 8’333.-) nonché un’indennità per licenziamento ingiustificato (fr. 55’000.-).
C. La convenuta si è opposta alla petizione, contestando di aver licenziato in tronco l’attore, anche se nell’occasione un tale provvedimento sarebbe stato senz’altro giustificato; essa rileva per contro di aver semplicemente accettato l’offerta di dimissioni presentata dall’attore con la lettera 13 giugno 1991 (doc. E).
D. Con la sentenza impugnata il Pretore ha respinto la petizione, ritenendo in sostanza che la lettera di cui al doc. E andava effettivamente interpretata, visto il suo chiaro tenore, quale offerta di dimissioni; indipendentemente da ciò, vi era comunque da chiedersi se in concreto non fossero dati i presupposti per un licenziamento per motivi gravi.
E. Con l’appello l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione.
A suo giudizio, una corretta lettura degli atti di causa avrebbe permesso di evidenziare che l’attore non era affatto intenzionato a lasciare anticipatamente il __________ e che nella lettera di cui al doc. E non si poteva ravvisare un’offerta di dimissioni, tanto più che nell’occasione non risultava una chiara, univoca, inequivocabile volontà di dare disdetta; contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non vi era inoltre alcun valido motivo che potesse eventualmente giustificare un suo licenziamento immediato.
F. Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
1.1 Per l’art. 1 CO un contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano concordemente manifestato, in modo espresso oppure tacito, la loro reciproca volontà; mentre, secondo l’art. 18 cpv. 1 CO, un contratto va interpretato, sia per la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti.
Quando la concordanza delle volontà delle parti non è evidente, le disposizioni contrattuali sono da interpretare in base al principio dell’affidamento, per il quale è determinante il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell’altro (DTF 119 II 451, 118 II 132). Ne consegue, in particolare, che se il destinatario di una dichiarazione scritta la interpreta erroneamente perché non la esamina nel dovuto modo o omette di considerare particolari che non avrebbero dovuto sfuggirgli, egli non può avvalersi di tale negligenza e la dichiarazione vale per come avrebbe dovuto essere ragionevolmente intesa (DTF 111 II 457; Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. ed., Zurigo 1974, vol. 1, p. 290).
Se, applicando questo principio, il giudice può dare un senso chiaro e conferire un effetto giuridico alle dichiarazioni di volontà, un’interpretazione più approfondita è superflua (DTF 119 II 372, 111 II 287; IICCA 4 maggio 1994 in re B./Q., 20 marzo 1995 in re R./W.).
In caso contrario, occorre esaminare, sempre alla luce del medesimo principio, tutte le circostanze relative alla conclusione del contratto (DTF 113 II 51). In quest’ambito, sono in particolare da considerare lo scopo del contratto, avuto riguardo agli interessi delle parti al momento della stipula (DTF 100 II 155; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 362, 363, 370 e segg. ad art. 18 CO; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 35 ad art. 18 CO), le loro condizioni personali, specie l’attività professionale, le conoscenze e l’esperienza (DTF 118 Ia 297; Jäggi/Gauch, op. cit., n. 364 ad art. 18 CO e rif.), se del caso i preliminari della contrattazione e anche il comportamento successivo dei contraenti (ICCA 22 giugno 1988 in re H. e llcc./B.; Jäggi/Gauch, op. cit., n. 357 e segg. ad art. 18 CO) ed in particolare il tipo di adempimento effettuato (IICCA 29 settembre 1993 in re F.M./S. SA; Kramer/Schmidlin, op. cit., n. 28 ad art. 18 CO), il quale permette di risalire alla reale volontà delle parti al momento della stipulazione (DTF 107 II 417; IICCA 20 marzo 1995 in re R./W., 24 luglio 1996 in re T. SA/R.B. SA, 12 agosto 1996 in re G. SA/R. SA).
1.2 In realtà il tenore letterale della lettera doc. E (tradotta al doc. 5) è estremamente chiaro e non può lasciare adito ad incertezze.
Con lo scritto in questione, indirizzato a __________, presidente del Consiglio direttivo del __________ che fiancheggia l’attività della convenuta negli __________ - l’attore ha innanzitutto ricordato di aver già in precedenza (l’8 aprile, cfr. doc. C) consegnato una lettera al presidente degli affari accademici __________, nella quale egli annunciava la sua decisione di rimanere al __________ al massimo per un anno ancora, fino a giugno 1992, a meno che la situazione non si fosse deteriorata; egli si diffonde in seguito sui motivi che hanno recentemente reso “intollerabile” la convivenza con il presidente __________ e comunica infine di essere “giunto alla conclusione che preferisco di non continuare come vice presidente per affari accademici e decano per l’anno 1991-1992” rispettivamente che “non posso continuare in una posizione di responsabilità nelle circostanze attuali e non posso neanche credere che Lei voglia che io continui in tali circostanze”: per tutti questi motivi, egli si vede costretto “a ritornare il mio contratto non firmato e a pregare il Consiglio di essere rilasciato in una data conveniente per ambedue le parti”, ribadendo ancora più in avanti di non poter riconsiderare “la mia decisione di partire” e di non poter né voler esprimere sulla carta i seri motivi etici che lo “inducono a richiedere il rilascio anticipato”.
Non vi è dubbio sul fatto che le dimissioni, così offerte, avrebbero dovuto diventare effettive al più presto -egli stesso ritiene opportuno per tutti che “sig. __________ ed io ci dividiamo presto”- e meglio prima dell’inizio dell’anno accademico 1991-1992: l’attore ha in effetti specificato di non voler “continuare come vice presidente per affari accademici e decano per l’anno 1991-1992”, né di non voler “soffrire un altro anno di memo-boxing con __________”, ed ha significativamente concluso la missiva dicendo di “essere grato se Lei potesse informarmi sulla sua decisione per quello che concerne la terminazione del contratto al più presto possibile”.
1.3 Nemmeno le testimonianze agli atti -per altro superflue, visto il chiarissimo tenore della lettera di cui al doc. E- permettono di darne una diversa interpretazione.
Il teste __________, come correttamente evidenziato dal Pretore, ha tentato di distogliere l’attore dallo spedire quella lettera, facendogli intendere senza mezzi termini che la stessa sarebbe stata considerata quale “autolicenziamento”; il teste __________ a sua volta, ha confermato come lo scritto fosse stato inteso dai membri del Consiglio quale lettera di dimissioni. Neppure la testimonianza __________ evocata dall’appellante, gli è in definitiva favorevole: il teste, pur ritenendo a titolo personale che lo scritto in questione aveva lo scopo di spingere il Consiglio a prendere una decisione in merito al presidente __________ che non si trattava perciò di una lettera di dimissioni, ha tuttavia dovuto ammettere che “ne aveva la forma” e che “una minaccia delle dimissioni ... pure c’era nella lettera”.
Per stabilire il significato della lettera, non è per conto necessario né utile conoscere quali fossero a quel momento le reali intenzioni dell’attore, ovvero se egli fosse effettivamente intenzionato a rimanere nel College ancora per un anno: nella misura in cui tale intenzione non risulta da quello scritto, la circostanza è infatti ampiamente irrilevante.
Dovendosi con ciò ravvisare nello scritto di cui al doc. E un’offerta di dimissioni ed essendo pacificamente assodato che l’offerta è stata accettata sia dal Consiglio americano (doc. I), sia dal Consiglio svizzero della convenuta (doc. O), è chiaro che in applicazione dell’art. 115 CO il contratto tra le parti è stato sciolto consensualmente, quest’ultima norma di legge non esigendo che l’accordo di scioglimento sia sottoposto ad una forma particolare, anche se quest’ultima -come nella fattispecie- era stata concordata nel contratto (doc. A).
In assenza di una qualsiasi disdetta del contratto, non torna infine conto chinarsi sulla questione, sollevata dall’appellante, a sapere se la stessa fosse chiara, univoca e inequivocabile.
Parimenti ininfluente per l’esito della causa è poi il quesito, lasciato per altro indeciso dal primo giudice, se le circostanze del caso non avrebbero eventualmente consentito alla convenuta di significare un licenziamento immediato per motivi gravi.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 ottobre 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3’450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 3’500.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 7’000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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