AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.225
Data decisione, Autorità: 26.02.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00225
Lugano 26 febbraio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.9 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 17 gennaio 1996 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 517’737.30 oltre interessi;
E ora in tema di edizione di documenti, in cui il Pretore con decreti 21 settembre 1998 ha respinto le istanze 27 settembre 1996 degli attori, che chiedevano l’edizione di documenti da __________. Appellanti gli attori, che con gravami del 14 ottobre 1998 con richiesta di effetto sospensivo chiedono la riforma dei querelati giudizi nel senso di ammettere le istanze di edizione;
Mentre il convenuto nelle osservazioni del 13 novembre 1998 postula la reiezione dei gravami con protesta di spese e ripetibili.
Richiamata la decisione 15 ottobre 1998 con cui il Pretore ha concesso effetto sospensivo ai gravami,
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
che gli attori con la petizione chiedono la condanna del convenuto al pagamento di fr. 517’737.30 oltre interessi per l’asserita violazione della convenzione 1° luglio 1994 in tema di cessione dell’attività aziendale;
che il 30 settembre 1996, in occasione dell’udienza preliminare, gli attori hanno, tra l’altro, formulato istanza di edizione nei confronti di __________ dell’elenco di tutti i loro clienti e di tutte le fatture emesse dal giorno della loro costituzione, trattandosi delle società che avrebbero illecitamente ripreso l’attività commerciale che il convenuto si era impegnato a cedere agli attori;
che con osservazioni datate 15 ottobre 1996, ma pervenute in Pretura solo il 31 ottobre, __________ si sono opposte all’istanza negando di possedere un elenco debitori e rilevando che per tale documento -come del resto per le fatture emesse- non sarebbero dati i requisiti di legge per ammettere l’edizione;
che il Pretore nei decreti impugnati, posta la tardività delle osservazioni dei terzi, ha respinto le richieste degli attori per il motivo che i documenti di cui è stata richiesta l’edizione non sarebbero stati designati con precisione e che inoltre non ricorrerebbero i requisiti di cui all’art. 206 CPC;
che gli attori insorgono contro i pronunciati pretorili rilevando la mancata opposizione del convenuto alle domande di edizione e l’irritualità delle opposizioni dei terzi, e contestando per il resto l’opinione del primo giudice secondo cui non sarebbero date le premesse dell’edizione o non vi sarebbe stata una precisa designazione della documentazione richiesta;
che il convenuto con osservazioni del 13 novembre 1998 postula la reiezione del gravame;
Considerato
in diritto:
che i due gravami, riguardanti fattispecie e decreti sostanzialmente identici, possono essere evasi con un unico giudizio;
che l’art. 206 CPC prevede che ogni parte è in diritto di richiedere all’altra la produzione di documenti in suo possesso se ne sia proprietaria o comproprietaria o se il detentore vi sia obbligato per legge o per contratto (cifra 1), oppure se si tratti di documenti redatti per un interesse comune alle parti o attestanti i loro reciproci diritti ed obblighi, ritenuto che le corrispondenze relative ad un affare comune o fra le parti ed un intermediario sono comuni (cifra 2):
che secondo l’art. 211 cpv. 1 CPC i terzi possono essere tenuti alla produzione dei documenti che sono in loro possesso nei casi in cui può esservi tenuta la controparte;
che tuttavia non spetta al terzo di sindacare sull’esistenza dei presupposti di cui agli art. 206 e 207 CPC, dovendo egli piuttosto fondare la propria opposizione sui motivi sostanziali per i quali non deve essere concessa (Rep. 1991, pag. 476 e segg.; II CCA 24 ottobre 1994 in re O./B.);
che nella specie il convenuto non risulta essersi opposto alla domanda di edizione di documenti da terzi;
che i terzi richiesti si sono espressi tardivamente sulla domanda, così da doversi ritenere non formulate le loro opposizioni;
che le stesse (a prescindere dalla diversa questione dell’asserita inesistenza di parte della documentazione) attengono comunque, irritualmente, all’applicazione formale degli art. 206 CPC, senza che vi siano obiezioni di natura sostanziale;
che le domande di edizione sono perciò all’atto pratico rimaste incontestate;
che nondimeno non sono consentite domande di edizione formulate in modo generico, in modo da avere finalità investigative non compatibili con lo scopo dell’istituto (ICCTF 27 dicembre 1994 in re F. SA/F. AG; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 206, n. 3);
che questo principio non osta tuttavia al richiamo anche di importanti complessi di documenti, se ne ricorrono le premesse ed in particolare se vi è la loro designazione almeno approssimativa (ICCTF citata, consid. 4, pag. 7);
che non può pertanto essere condiviso l’assunto pretorile secondo cui vi sarebbe una carente designazione dei documenti in esame, potendosi al contrario dedurre e circoscrivere con chiarezza dalle istanze l’indicazione dell’elenco dei clienti dei terzi richiesti (ammesso e non concesso che lo stesso esista) e della totalità delle fatture da loro emesse, il che a ben vedere ingloba anche la prima richiesta poiché consente di risalire ai nominativi dei clienti;
che, nella designazione dei documenti, risulta ambigua unicamente l’indicazione temporale “dalla costituzione ad oggi”;
che la stessa, per quanto riguarda __________, è comunque determinabile, se si pone mente al fatto che negli allegati di causa gli attori hanno precisato che essa è una società anonima di recente costituzione (petizione, punto 5, pag. 7), come peraltro risulta dal doc. C;
che invece per quanto riguarda __________ che è la nuova ragione sociale di __________ -ossia della ditta la cessione della cui attività è oggetto della convenzione litigiosa-, non si giustifica la richiesta di edizione delle fatture emesse fin dalla data di costituzione, che è quella del 1° luglio 1983 (cfr. le risultanze dell’ispezione 17 aprile 1997 a RC);
che la questione è comunque facilmente superabile, nel senso che l’edizione si giustifica, per entrambi i terzi richiesti, solo a far tempo al più presto dal 6 giugno 1994, data della firma della convenzione doc. 1 dalla quale gli attori deducono i diritti vantati in causa;
che nemmeno può ammettersi che la documentazione in questione non attesterebbe i reciproci diritti e doveri delle parti in causa, essendo la stessa -secondo la tesi di fatto che gli attori si propongono di dimostrare- addirittura indispensabile ai fini dell’accertamento dell’asserita violazione contrattuale;
che la comunanza del documento ai sensi dell’art. 206 CPC deve pertanto essere ammessa, costituendo la documentazione richiamata (a mente della tesi attorea) fonte o prova comune di diritti (ICCTF citata, consid. 5);
che il gravame deve pertanto essere parzialmente accolto sulla scorta dei considerandi che precedono;
che le spese di questa procedura seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre per la procedura di prima sede non si può ritenere la soccombenza di alcuna parte, e si giustifica pertanto di non prelevare spese e di non attribuire ripetibili;
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14 ottobre 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza i decreti 21 settembre 1998 della Pretura di Mendrisio-Sud sono riformati nel modo seguente:
§ per quanto riguarda l’istanza rivolta nei confronti di __________:
L’istanza di edizione è parzialmente accolta.
Alla società __________, è fatto ordine di produrre entro 30 giorni alla Pretura di Mendrisio-Sud:
a) la lista completa di tutti i clienti della società dal 16 settembre 1994 ad oggi;
b) copia di tutte le fatture da lei emesse dal 16 settembre 1994 ad oggi.
§§ per quanto riguarda l’istanza rivolta nei confronti di __________:
L’istanza di edizione è parzialmente accolta.
Alla società __________, via __________, è fatto ordine di produrre entro 30 giorni alla Pretura di Mendrisio-Sud:
a) la lista completa di tutti i clienti della società dal 6 giugno 1994 ad oggi;
b) copia di tutte le fatture da lei emesse dal 6 giugno 1994 ad oggi.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 300.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico per 1/3 e per 2/3 sono a carico del convenuto, che rifonderà agli attori complessivi fr. 150.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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