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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.231
Data decisione, Autorità: 02.03.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00231
Lugano 2 marzo 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile OA.96.174 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 16 maggio 1995 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rapp. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 35’532.90 oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 6 ottobre 1998 ha accolto per fr. 8’000.-- al lordo degli oneri sociali oltre a interessi al 5% dal 16 maggio 1995;
Appellante l’attore, che con appello con domanda di assistenza giudiziaria del 26 ottobre 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di far decorrere gli interessi moratori già dal 7 maggio 1993;
Mentre il convenuto con osservazioni del 26 ottobre 1998 si rimette al giudizio della Camera adita.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in diritto
che secondo quanto ritenuto nel giudizio pretorile, al quale le parti si adagiano quo alla determinazione dei fatti rilevanti, l’attore ha lavorato a tempo parziale quale dipendente del convenuto, conducendone il chiosco - cartoleria di __________, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 25 novembre 1991;
che la retribuzione di tale lavoro è stata forfetariamente stabilita dal Pretore in fr. 8’000.-- lordi, decisione rimasta incontestata;
che il Pretore ha altresì accordato all’attore interessi di mora al 5% a far tempo dal 16 maggio 1995, data di introduzione dell’azione giudiziaria;
che l’attore rivendica invece gli interessi dal 7 maggio 1993, data in cui avrebbe messo in mora il convenuto con la lettera doc. B;
che lo scritto in questione è costituito da una lettera dell’avv. __________, precedente patrocinatore dell’attore, al patrocinatore del convenuto, in cui si dichiarava che “sono a chiederle, prima di intraprendere le usuali vie legali contro il suo assistito, una chiara presa di posizione su come intende far fronte agli impegni nei confronti del sig. __________
che la messa in mora ai sensi dell’art. 102 cpv. 1 CO avviene per mezzo di un’interpellazione per la quale non vi sono particolari requisiti formali, trattandosi di una semplice comunicazione del creditore al debitore con la quale il primo chiede al secondo l’immediato adempimento dell’obbligazione scaduta (II CCA 8 aprile 1998 in re ing. S/dott. R.; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 5 e 7 ad art. 102 CO);
che la lettera in questione non è al proposito di una chiarezza assoluta, essendo a prima vista richiesta “una presa di posizione” e non il pagamento;
che si deve tuttavia tenere conto del fatto che si tratta di uno scritto inviato da un legale ad un collega;
che in tale contesto risulta inequivocabile la volontà del mittente di chiedere il pagamento di complessivi fr. 35’180.05;
che gli interessi di mora decorrono pertanto dal 7 maggio 1993 e non solo dalla data di introduzione dell’azione giudiziaria;
che ciò non comporta tuttavia modifiche nel riparto di spese e ripetibili della procedura di prime cure, dovendosi attribuire le reciproche soccombenze in base alle sole richieste in capitale (art. 5 cpv. 2 CPC);
che l’attore non può nemmeno essere ritenuto soccombente nella presente procedura, essendosi egli rimesso al giudizio di questa Camera;
che si giustifica perciò di non prelevare tasse o spese per la procedura di appello;
che l’attore può inoltre essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________, atteso che il valore litigioso a questo stadio della causa è di circa fr. 800.--;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 26 ottobre 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 6 ottobre 1998 della Pretura di Locarno-Campagna è riformata nel modo seguente:
In parziale accoglimento della petizione, il convenuto __________ è tenuto a versare all’attore __________ l’importo lordo di fr. 8’000.-- più interessi al 5% dal 7 maggio 1993, dedotti gli oneri sociali a cui il convenuto dovrà far fronte.
Invariato.
II. Non si prelevano tasse o spese della procedura di appello, non si attribuiscono ripetibili.
III. L’istanza di assistenza giudiziaria 26 ottobre 1998 di __________ è accolta, con il gratuito patrocinio dell’avv__________.
IV. Intimazione: -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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