AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.233
Data decisione, Autorità:
22.03.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00233
Lugano
22 marzo 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.647 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 11 maggio 1992 da
avv.
contro
avv.
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr.
55’471.50 oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro, domanda
ridotta a fr. 50’425.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di
almeno fr. 100’000.-- oltre interessi;
Il
Pretore con sentenza 6 ottobre 1998 ha accolto la petizione per fr. 25’900.--
oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 28 ottobre 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e ammettere la
riconvenzionale per fr. 71’299.50 oltre interessi;
Mentre
l’attore con osservazioni e appello adesivo del 16 dicembre 1998 postula la
reiezione del gravame avversario e l’accoglimento della sua impugnativa, in cui
postula l’aumento a fr. 25’200.-- dell’indennità per il licenziamento in tronco
ingiustificato;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- se deve essere accolto
l’appello adesivo
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
afferma di essere stato assunto dalla convenuta il 21 gennaio 1991 quale
gerente dell’esercizio pubblico “__________ ” di __________ contro uno
stipendio mensile di fr. 6’300.-- oltre alla tredicesima mensilità.
Con
scritto 21 gennaio 1992, da lui ricevuto solo il 3 febbraio 1992 al rientro da
un periodo di ferie, la convenuta lo avrebbe licenziato per il termine del 30
aprile, esentandolo inoltre dalla prestazione lavorativa durante il periodo di
disdetta, mentre il 21 febbraio 1992 la datrice lo avrebbe licenziato in tronco
addebitandogli non precisati ammanchi.
Non
essendo dato un motivo di licenziamento in tronco, e dovendosi invece ammettere
che il contratto sarebbe venuto meno solo il 31 maggio 1992, all’attore
sarebbero dovuti il salario fino a quel momento per fr. 25’200.--, fr. 2’625.--
di quota parte della tredicesima mensilità, fr. 2’446.50 per ferie non godute,
fr. 25’200.-- di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO oltre alla retribuzione del
lavoro straordinario prestato, non ancora quantificabile.
B. Con
risposta 6 luglio 1992 la convenuta si è opposta alla petizione.
Un
controllo eseguito sui consumi avrebbe evidenziato un ammanco di oltre 60’000
caffè, motivo per cui l’attore sarebbe stato immediatamente licenziato in
tronco. Vi sarebbe comunque stata tutta una serie di ulteriori mancanze, emerse
solo in seguito, che giustificherebbero la sanzione adottata.
Posto
che l’attore avrebbe ricevuto la prima disdetta ancora nel corso del mese di
gennaio del 1992, la sua pretesa sarebbe comunque contestata nell’ammontare e
risulterebbe in massima parte infondata, stante il licenziamento con effetto
immediato e le attività da lui svolte per terzi durante il periodo di disdetta.
Avendo egli, o terzi che era contrattualmente tenuto a sorvegliare, sottratto
almeno fr. 100’000.-- mediante la mancata registrazione delle consumazioni e il
conseguente mancato riversamento dell’incasso, sarebbe l’attore ad essere
debitore della convenuta di almeno fr. 100’000.--, somma richiesta in via
riconvenzionale.
C. L’attore
si è opposto alla riconvenzionale contestando qualsivoglia inadempienza da
parte sua, ed in particolare gli asseriti ammanchi, ritenuti sulla base di un
teorico e contestato calcolo, secondo cui sarebbe possibile ricavare 145
tazzine con un kg di caffè.
Le
parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, riassunta la fattispecie, ha negato
l’esistenza di un motivo grave a sostegno del pronunciato licenziamento in
tronco, dal che il diritto per l’attore a fr. 13’800.-- di salari per il
periodo di disdetta, dopo deduzione di quanto guadagnato presso terzi, fr.
2’100.-- di quota parte della tredicesima e di fr. 10’000.-- di indennità ex
art. 337c cpv. 3 CO, il tutto per fr. 25’900.--.
Del
tutto infondata sarebbe per contro la riconvenzionale, non essendovi alcuna
prova concreta dell’avvenuta vendita, senza trasmissione alla convenuta del
relativo incasso, degli asseriti 60’000 caffè.
E. Con
l’appello la convenuta sostiene in via principale l’irricevibilità della
petizione per la mancata indicazione dell’importo reclamato nella domanda di
causa, e solleva a titolo preliminare anche il problema delle conseguenze della
mancata presentazione della duplica riconvenzionale e della carenza di
motivazione del giudizio impugnato.
Per
il resto, il Pretore avrebbe a torto negato le asserite appropriazioni indebite
sul consumo di caffè, potendo i dati sul consumo essere interpretati unicamente
nel senso dell’appropriazione indebita da parte del gerente. Su questo punto
sarebbero state disattese le chiare risultanze della perizia giudiziaria,
secondo cui in base ai consumi vi sarebbe una differenza di almeno 34’481
caffè. Stante l’esistenza di gravi motivi a sostegno della disdetta immediata,
si imporrebbe un corretto calcolo della pretesa riconvenzionale, concludente
per un credito della convenuta di fr. 71’299.50. Di altre eventuali censure
dell’appellante principale si dirà comunque nei successivi considerandi di diritto.
Con
l’appello adesivo l’attore chiede invece la riforma del pronunciato pretorile
nel senso dell’aumento da fr. 10’000.-- a fr. 25’900.-- dell’indennità per
l’immotivato licenziamento in tronco.
F. Anche
delle osservazioni delle parti ai gravami avversari -dei quali è chiesta la
reiezione con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Vanno
preliminarmente disattese le censure della convenuta al giudizio impugnato
legate a pretese questioni formali.
1.1 Del
tutto pretestuosa è in primo luogo la tesi dell’irricevibilità della petizione
per la mancata indicazione nel petitum dell’importo dedotto in causa. Atteso
che siffatto modo di procedere non è a priori inammissibile, la carenza della
petizione per essere censurabile dovrebbe avere pregiudicato alla parte
convenuta la facoltà di difendersi compiutamente dalle argomentazioni
avversarie, così da costituire una violazione del suo diritto di essere
sentita. Che ciò sia in concreto avvenuto, non è preteso neppure dalla
convenuta, che del resto nei propri allegati introduttivi non ha speso una
parola sull’argomento. Inoltre una tale violazione è in concreto esclusa dal
fatto che l’attore ha indicato chiaramente gli importi delle proprie posizioni
di danno, con l’unica eccezione di quella per le asserite ore di lavoro
straordinario (petizione, pag. 6 e 7), pretesa che il Pretore ha oltretutto
respinto, sicché è più che certo che la convenuta non ha per questo motivo subito
pregiudizio alcuno.
1.2 La
convenuta lamenta poi la mancata presentazione della duplica riconvenzionale,
asserendo che “tale rinuncia ha sicuramente effetto sull’accertamento dei
fatti” (punto 4, pag. 6), nel senso che andrebbero considerati ammessi i fatti
di cui alla replica riconvenzionale (punto 7, pag. 7). Si tratta di una
conclusione che non può essere seguita: la succinta replica riconvenzionale,
limitata alle sole pag. 8 e 9 dell’allegato, non ha apportato novità
particolari dal profilo dell’adduzione dei fatti o del diritto, e si è invece
esaurita in una ripetizione delle precedenti argomentazioni, già contestate
nella risposta riconvenzionale (che a sua volta era assai meglio articolata e
completa della stringata domanda riconvenzionale), oppure nell’invocazione e
nel rinvio alla fase istruttoria per la prova delle contestate affermazioni
della datrice di lavoro, motivo per cui la convenuta non poteva trarre alcun
beneficio dalla mancata presentazione di un a quel punto pressoché pleonastico
allegato di duplica riconvenzionale, ritenuto che comunque l’ammissione dedotta
dal silenzio dell’attore varrebbe solo in assenza di contrari elementi
risultanti dagli atti (art. 170 cpv. 2 CPC), il che è quanto avviene nella
specie.
1.3 Infondata
è anche la censura della pretesa carenza di motivazione del giudizio impugnato,
essendo del tutto manifesto che la sentenza in questione, che consta di ben 11
pagine, soddisfa ampiamente i requisiti minimi di motivazione imposti dall’art.
4 Cost (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 285, n. 2, 10 e 13), prova ne è il
fatto che la convenuta non ha lamentato alcuna difficoltà nell’allestimento del
proprio gravame (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 285, n. 12),
mentre eventuali eccezioni non esaminate dal Pretore possono essere evase in
questa sede in conseguenza dell’effetto devolutivo del gravame (II CCA
30 marzo 1998 in re S./S. e llcc., 18 marzo 1996 in re T./M. e B.), senza che
vi sia perciò pregiudizio per la ricorrente.
-
Ciò
premesso, la convenuta ribadisce l’esistenza di gravi motivi giustificanti il
licenziamento in tronco da lei pronunciato, la prova della cui sussistenza,
contrariamente all’opinione espressa nel gravame, andava fornita dalla datrice
di lavoro in quanto parte che ha rescisso il contratto (Rehbinder,
Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO).
-
Anche
in questa sede la convenuta adduce in specie i problemi legati al consumo di
caffè nell’esercizio pubblico per giustificare il licenziamento in tronco.
3.1 Essa,
più in particolare, ha sostenuto che vi sarebbe stato “un colossale ammanco”
(risposta, pag. 5) di “almeno 60’000 caffè, ovvero 200 tazzine al giorno pari
ad oltre fr. 100’000.--” (risposta, pag. 6), e questo per il motivo che
sarebbero state ottenute solo circa 95 tazze di caffè con un chilo di prodotto,
mentre se ne dovrebbero ottenere 145, risultato che sarebbe stato conseguito
dalla nuova gerenza nello spazio di un solo mese (risposta, pag. 10, 11, 12,
13) e che corrisponderebbe alla comune esperienza del settore di attività (replica
riconvenzionale, pag. 8) e sarebbe comunque deducibile dal consumo di zucchero.
Dal che, sempre secondo la convenuta, il convincimento che vi sarebbe stata la
generalizzata abitudine, ascrivibile al gerente, di non registrare le
consumazioni di caffè e di intascarne il provento a scapito della convenuta
(cfr. anche l’appello, in particolare le pag. 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14).
Come
già ritenuto dal Pretore, siffatta impostazione della questione non risulta
suffragata dagli atti.
3.2 Il
percorso del caffè in un esercizio pubblico inizia, solitamente, con la
consegna da parte del fornitore del prodotto grezzo in confezioni sigillate.
Esso
viene poi macinato sul posto e dalla polvere, prelevata con i dosatori in
dotazione alle macchine da caffè, si prepara il prodotto finale nelle sue varie
forme. Nella misura in cui esso viene servito alla clientela, vi è un riscontro
nella contabilità dell’esercizio pubblico qualora la vendita sia stata
riportata nel registratore di cassa e il prezzo incassato.
3.3 E’
chiaro che se in astratto si prende un chilo di caffè, si procede alla sua
macinatura, e al conteggio del macinato utilizzando come unità di misura il
dosatore della macchina da caffè, otterremo il quantitativo teorico di tazze di
caffè che si possono preparare con il chilo di caffè, laddove le variabili sono
costituite dalla minore o maggiore finezza della macina, dalla capacità del
dosatore, e verosimilmente anche dal tipo di manipolazione eseguito da chi
prepara il caffè.
Il
perito, senza chinarsi sulla situazione concreta dell’esercizio in questione ma
solo sulla base di dati scaturenti dalla sua esperienza professionale, indica
in 132 il numero di tazze di caffè da conseguire con un chilo, ammettendo uno
scarto “tecnico” del 5% (pari a 7 tazze) per “perdita durante manipolazione”
nelle quali -per rispondere alle infondate obiezioni della convenuta- possono
ancora essere ad esempio computati anche gli errori del personale
nell’esecuzione delle ordinazioni che comportano la perdita delle stesse.
3.4 Partendo
da questa sola indicazione teorica, la convenuta, prevalendosi dell’unico dato
di fatto costituito dall’entità dei suoi acquisti di caffè, salta direttamente
all’altro capo del predetto percorso del caffè, affermando quale unica
conclusione possibile quella per cui vi sarebbe stata un’ingentissima
appropriazione indebita, addirittura nell’ordine di 60’000 tazze di caffè in un
anno, deduzione che non è ammissibile -non potendosi escludere altri fattori e
altre possibilità- e che è sconfessata da precise risultanze istruttorie.
Si
ponga ad esempio il caso -di principio verosimile quanto le asserite mancate
registrazioni dei caffè serviti ai clienti- che qualcuno del personale di tanto
in tanto si sia portato a casa un chilo di caffè, sottrazione che non si
saprebbe imputare al gerente -non tenuto a controllare a vista le confezioni di
caffè- ma che secondo le tesi della convenuta comporterebbe un preteso danno di
145 tazze di caffè, cioè più di fr. 200.--, mentre il pregiudizio sarebbe in
questa ipotesi pari al solo prezzo di acquisto del caffè, ovvero circa fr.
15.--.
Una
seconda incognita, oggetto di viva discussione durante la causa, è costituita
dal consumo di caffè da parte del personale del locale, e si rileva, senza
necessità di determinarsi sulla questione, che questo fattore può avere inciso
tra un minimo di 6’000 caffè annui secondo la convenuta, che riconosce al
personale 20 caffè al giorno (duplica, pag. 7), e un massimo di circa 25’000
caffè all’anno secondo l’attore, che attribuisce ai dipendenti un consumo medio
pro capite, francamente poco credibile, di 5-10 caffè quotidiani (replica pag.
11).
3.5 I
motivi della reiezione del sillogismo della convenuta, per cui alla minore resa
del chilo di caffè (90/92 tazze al chilo invece di 145) corrisponderebbe una
proporzionale appropriazione indebita degli incassi da parte del gerente
(oppure la sua responsabilità per le appropriazioni di terzi) sono però altri.
3.5.1 La
convenuta afferma che non appena partito l’attore, e meglio già dal gennaio del
1992, la “produttività” del chilo di caffè si sarebbe subito normalizzata
(appello, punto 13, pag. 13 e 14),
Ora,
se così fosse, e se nel contempo sussistesse il sillogismo da lei affermato tra
la resa al chilo e le pretese appropriazioni indebite, si sarebbe dovuto
evidenziare nella contabilità un immediato e più che sostanzioso aumento
-nell’ordine dei 5’000 caffè al mese, per stare alle cifre della convenuta
medesima che denuncia 60’000 caffè sottratti in un anno- del numero dei caffè
fatturati, circostanza che non si è però verificata.
Un
semplice esame degli allegati alla perizia concernenti le vendite giornaliere
di prodotti di caffè registrate nel periodo febbraio 1991-marzo 1992 rivela che
la situazione non si è modificata in maniera significativa dopo la partenza
dell’attore: nel febbraio del 1992 (ad attore assente) si sono venduti 11’487
prodotti, contro 11’601 nel febbraio del 1991; nel mese di marzo 1992 le
vendite sono scese a 11’280 quando nel marzo del 1991 erano state 12’511, ossia
circa 1’200 in più.
In
simili circostanze la convenuta potrà avere dimostrato di avere risparmiato
qualche chilo di caffè dopo la partenza dell’attore, ma dell’asserita
macroscopica appropriazione indebita non vi è neppure l’ombra.
3.5.2 La
medesima soluzione si evince del resto anche dal contenuto delle deposizioni
testimoniali.
Se
infatti, come afferma la convenuta, vi fosse stata la mancata registrazione nel
corso di un anno di 60’000 caffè (o in subordine di almeno 34’481 caffè,
appello, pag. 13), si tratterebbe di una malversazione di enormi proporzioni,
pari a circa il 50% dei prodotti venduti (ca. 121’000 nel periodo febbraio
1991-gennaio 1992 secondo le tabelle allegate alla perizia), in cui pertanto 1
caffè ogni 3 venduti (ogni 4 secondo la tesi subordinata) non sarebbe stato
contabilizzato.
In
tal caso la macroscopica attività illecita non sarebbe però sfuggita al
personale dell’azienda e alla clientela abituale dell’esercizio, mentre l’esame
delle numerose deposizioni testimoniali ha recisamente smentito una simile
eventualità, o ha al massimo rivelato solo sporadici episodi (teste __________)
non necessariamente ascrivibili al dolo del gerente.
3.6 La
soluzione contraria non si giustifica neppure sulla base dei dati sul consumo
di bustine di zucchero, che a mente della convenuta collimerebbe con l’asserita
maggiore vendita di caffè.
Lo
zucchero viene infatti utilizzato in tutta una serie di altri prodotti (tè ed
infusioni varie, cioccolate calde, spremute d’arancio, macedonie di frutta,
ecc.) sui cui consumi non vi sono in atti delle risultanze attendibili, con la
conseguenza che deve essere del tutto negata la validità del tentativo di
misurare le vendite di caffè sulla base del consumo di zucchero.
- Quali
ulteriori motivi gravi giustificanti il licenziamento immediato la convenuta
adduce con l’appello (pag. 8) anche la mancata registrazione del consumo di
pizze e di cene con gli amici dell’attore.
Si
tratta -a prescindere da ogni altra considerazione, ed in particolare quelle
relative all’ammissibilità dell’adduzione di motivi non indicati nella
disdetta- di circostanze non sufficientemente comprovate.
4.1 Il
consumo dei pani da pizza è stato giustificato dal fatto che le pizze venivano
cucinate dall’attore all’ora dell’aperitivo per essere tagliate a fette e
servite ai clienti.
In
assenza di prove più precise circa il numero di pani da pizza che non sarebbe
stato contabilizzato, ma stanti l’indicazione testimoniale della presenza di
25-30 persone all’ora dell’aperitivo (testi __________ e __________) e
soprattutto la mancanza di riscontri probatori del fatto che le pizze sarebbero
state servite per cena a clienti paganti senza che ne venisse riversato il
prezzo in cassa, non può ritenersi dimostrata, o anche solo resa verosimile,
l’asserita appropriazione indebita legata a questa circostanza.
4.2 Analoghe
argomentazioni valgono per le cene tra amici, il cui provento sarebbe stato
trattenuto __________: la convenuta ammette esplicitamente l’inesistenza di
riscontri peritali sul tema (appello, pag. 16), così che non è dato di sapere
con certezza il numero delle stesse, o quello dei partecipanti, mentre le
deposizioni di chi vi ha partecipato o assistito (testi __________ e
__________) sono univoche nell’affermare che le consumazioni venivano
registrate, mentre il cibo -per stessa ammissione della convenuta- non
proveniva dal ristorante, ma era messo a disposizione dal gerente.
4.3 La
convenuta tenta di sostenere che non vi sarebbe stata necessità di una prova
peritale su questi temi.
A
torto, non essendo, contrariamente alla sua opinione, compito del giudice adito
quello di chinarsi su di una copiosa e complessa documentazione di natura
contabile per verificare l’esattezza delle affermazioni della parte gravata
dell’onere della prova (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 10)
L’incongruenza
del comportamento della convenuta è del resto manifesto, visto che se valesse
per vera la sua tesi non si comprenderebbe il motivo per cui essa ha chiesto la
perizia non al solo scopo di stabilire quanti caffè si possono fare con un
chilo, ma anche a quello di contabilizzare le consumazioni registrate, compito
che avrebbe a mente sua potuto lasciare al Pretore.
Se
ne deve concludere, come rettamente ritenuto dal Pretore, per l’inesistenza di
motivi giustificanti il licenziamento in tronco dell’attore, il che comporta
l’accollo alla convenuta delle spese di perizia, resasi necessaria proprio per
il tentativo di accertare l’esistenza dei motivi gravi (esplicito: appello,
pag. 17) e di dimostrare il fondamento della riconvenzionale.
- Per
l’ipotesi, verificatasi, del parziale accoglimento della petizione conseguente
alla predetta mancanza di giustificazione del licenziamento immediato, la
convenuta solleva una serie di ulteriori censure al giudizio pretorile.
5.1 La
quota parte della tredicesima mensilità ammonterebbe a soli fr. 910.--
(appello, pag. 17), e questo perché la stessa sarebbe limitata al periodo fino
alla data del licenziamento in tronco (risposta, pag. 7).
La
tesi è manifestamente infondata, dovendosi computare il risarcimento fino al
giorno in cui il contratto sarebbe venuto meno per effetto della disdetta
ordinaria, in concreto il 30 aprile 1992.
5.2 La
convenuta contesta anche, con argomentazioni al limite della comprensibilità,
l’attribuzione di un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO di fr. fr. 10’000.--. La
censura può essere respinta con il semplice rinvio all’ampio potere di
apprezzamento conferito al primo giudice dal legislatore (DTF 116 II
300; II CCA 20 maggio 1998 in re B./M. SA, 8 marzo 1996 in re C./T. SA,
6 aprile 1994 in re J./B. SA), che non risulta in concreto abusato a danno
della convenuta, e con il rilievo del fatto che l’esenzione dall’indennità
entrerebbe in linea di conto solamente nel caso, che qui non ricorre,
dell’assenza di colpa da parte della datrice di lavoro (II CCA 15
dicembre 1997 in re T./S. SA, 6 dicembre 1995 in re E./C.).
5.3 Essendo
il salario comprensivo della prestazione di ore supplementari, lo stesso
dovrebbe essere decurtato durante il periodo di disdetta, data la mancata
prestazione di tali ore.
La
tesi, priva di ogni fondamento giuridico, va dichiarata irricevibile ex art.
321 CPC in quanto estranea a quelle addotte negli allegati introduttivi, e
pertanto inammissibile novità della sede di appello.
5.4 Ne
è lo stesso per l’invocazione dell’art. 29 LADI, omessa in prima sede dalla
convenuta, alla quale va ricordato inoltre che la presente procedura, in quanto
eccedente il valore di fr. 20’000.--, non è retta dalla massima ufficiale, di
modo che non vi è spazio per un richiamo d’ufficio -che peraltro nemmeno sotto
l’egida dell’art. 420 CPC si effettuerebbe senz’altro in sede di appello- della
documentazione richiesta per fare luce su questo aspetto della controversia,
colpevolmente negletto dalla convenuta medesima.
- Rimane
da stabilire il destino della domanda riconvenzionale, il cui computo è oggetto
di esplicita doglianza dell’appellante (punti 15 e 16, pag. 15-17).
6.1 La
voce di danno relativa alla mancata consegna degli asseriti introiti
dell’ipotetica maggiore vendita di caffè va completamente disattesa per i
motivi già esaminati al considerando 3.
La
convenuta potrebbe semmai prevalersi dell’irrazionale utilizzo del caffè da
parte dell’attore, che ha causato consumi maggiori al necessario per il
conseguimento delle vendite contabilizzate, da risarcire al prezzo di costo del
caffè e non comunque a quello di vendita, ma siffatta pretesa non risulta
essere stata presentata, così che nulla può essere attribuito a tal titolo.
6.2La
pretesa per le cene tra amici oggetto di contestazione (appello, punto 16: 3
cene x7 amici x fr. 50.-- = fr. 1’050.--) appare del pari infondata: le bevande
sono state regolarmente contabilizzate (consid. 4.2), mentre il cibo consumato
non risulta essere stato pagato dalla convenuta (in senso contrario:
deposizioni __________ e __________).
Si
potrebbe discutere la questione a sapere se tale occasionale comportamento del
gerente -invito di ospiti utilizzando le strutture del locale senza fatturare
il cibo, peraltro non pagato dalla convenuta, ma solo le bevande- costituisca
una violazione contrattuale dell’obbligo di fedeltà (che comunque non
giustificherebbe un licenziamento in tronco), ma in ogni caso non se ne deduce
un obbligo risarcitorio per l’attore, non potendosi da un lato quantificare
l’onere che ne sarebbe derivato alla convenuta per l’uso delle sue strutture
-sicuramente compensato dalla vendita delle bevande- e non essendoci d’altro
lato alcuna certezza che quelle persone avrebbero altrimenti accettato di
cenare in quel locale alle normali condizioni.
6.3 La
pretesa per la pasta da pizza , irritualmente quantificata in fr. 8’130.-- solo
con l’appello (pag. 17) risulta, come si è già visto (consid. 4.1), non
provata, ed è pertanto da respingere nel suo complesso.
Ne
discende la reiezione del gravame principale, infondato in ogni suo punto
- Con
il gravame adesivo l’attore giudica insufficiente l’indennità ex art. 337c cpv.
3 CO, ritenendo che il primo giudice avrebbe erroneamente ravvisato un motivo
attenuante nel fatto che il rapporto di lavoro era già stato rescisso e che
egli avrebbe omesso di considerare l’atteggiamento ostile della convenuta.
Si
tratta di argomentazioni non suscettibili di causare la riforma del giudizio
impugnato.
Rammentato
il vasto margine di apprezzamento spettante al Pretore (cfr. consid. 5.2), del
quale è peraltro cosciente lo stesso ricorrente, appare irrilevante la
questione a sapere chi avesse deciso di disdire il contratto, dovendosi in ogni
caso ammettere che il dipendente non è stato leso nel suo affidamento in
rapporto contrattuale che avrebbe potuto protrarsi per lungo tempo. Della colpa
della convenuta il Pretore ha di contro tenuto conto, mentre non si saprebbe
ravvisare negli atti della causa un suo torto particolare, suscettibile di per
sé di giustificare un aumento dell’indennità da fr. 10’000.-- a fr. 25’900.--.
Anche
l’appello adesivo va pertanto disatteso.
- Non
torna invece conto di chinarsi sull’istanza di intersecazione 22 gennaio 1999
della convenuta, trattandosi -come giustamente riconosce la richiedente- di
schermaglia tra colleghi da risolvere in altra sede, ed essendo invece escluso
dalla mole di lavoro che grava questa Camera che essa abbia a chinarsi sul
verificarsi o meno della ai fini del giudizio irrilevante ipotesi per la quale
l’attore le rivolgerebbe l’accusa di possedere “una mente machiavellica”.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148
CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
28 ottobre 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’750.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’800.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attore fr. 2’500.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 16 dicembre 1998 di __________ è respinto.
IV. Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 800.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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