AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.234
Data decisione, Autorità:
03.03.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00234
Lugano
3 marzo 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.430 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 14 giugno 1993 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
lite
che __________ ha denunciato a
rappr.
dall'avv. __________
che vi sono
intervenute in favore dell’attore,
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
11’867.50 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente a
incidente della circolazione;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e in
cui __________ in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al
pagamento di fr. 7’661.35 oltre interessi;
Il
Pretore con sentenza 6 ottobre 1998 ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale;
Appellanti
i convenuti, che con atto di appello del 29 ottobre 1998 chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 3’455.--
oltre interessi e di ammettere integralmente la riconvenzionale;
Mentre
l’attore con osservazioni del 14 dicembre 1998 postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
20 novembre 1991 alle ore 19.25 circa la figlia dell’attore in territorio di
__________ procedeva con fondo stradale bagnato sulla strada cantonale
__________ in direzione sud alla guida della di lui vettura __________,
allorché, mentre si accingeva a svoltare a sinistra per immettersi nella
laterale via __________ è entrata in collisione con una la vettura __________
condotta da __________ e assicurata dalla __________, che percorreva la cennata
strada cantonale in direzione nord all’accertata velocità di circa 100 km/h.
B. Con
la petizione l’attore ha chiesto il risarcimento del proprio danno di
complessivi fr. 11’867.50 sostenendo -in sintesi- che il sinistro sarebbe stato
causato esclusivamente dalla sconsiderata velocità della vettura condotta dal
__________ mentre __________, sorpresa nella propria buona fede, avrebbe
effettuato una manovra di svolta del tutto corretta.
C. Nella
risposta del 17 settembre 1993 i convenuti si sono opposti alla petizione,
negando che il __________ avrebbe circolato all’asserita velocità di 100 km/h e
sottolineando invece la violazione del suo diritto di precedenza da parte della
__________ alla quale andrebbe di conseguenza addebitata una responsabilità
preponderante per l’accaduto, dal che il diritto per il __________ di farsi
risarcire almeno i 2/3 del danno subito, per fr. 11’492.-- oltre interessi, importo
richiesto in via riconvenzionale.
D. L’attore
si è opposto alla riconvenzionale sulla scorta della propria versione dei fatti
rilevanti. Le parti hanno per il resto confermato le rispettive tesi e domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, preso atto delle risultanze della perizia
giudiziaria, ha attribuito la responsabilità del sinistro alla vettura del
__________ che prima del sinistro avrebbe circolato a 101 km/h, circostanza
che, in applicazione del principio dell’affidamento, la __________ non era
tenuta ad attendersi, e senza la quale la collisione non si sarebbe verificata.
Dal
che l’accoglimento della petizione e la reiezione della riconvenzionale.
F. Con
l’appello i convenuti, pur ammettendo le conclusioni alle quali è giunto il
perito giudiziario, criticano il giudizio pretorile laddove avrebbe disatteso
che la conducente __________ avrebbe commesso un’infrazione ancora più grave
dell’eccesso di velocità del __________: contrariamente alle di lei
affermazioni, essa avrebbe svoltato senza neppure accertarsi dell’eventuale
transito di veicoli in senso inverso, e non vide per nulla la vettura del
__________ ancorché essa avrebbe potuto scorgerla 4,5 secondi prima della collisione.
La __________ avrebbe infatti dichiarato di essere stata tamponata, a riprova
del fatto che essa nemmeno avrebbe compreso la direzione di provenienza del
veicolo investitore. Essa avrebbe pertanto in definitiva violato il diritto di
precedenza del __________ così che si imporrebbe una ripartizione delle
responsabilità tra i due conducenti.
G. Delle
osservazioni 14 dicembre 1998 dell’attore, che postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi di diritto.
Considerato
in diritto:
- Giusta
l’art. 36 cpv. 3 LCS, prima di svoltare a sinistra la precedenza deve essere
data ai veicoli che giungono in senso inverso. L’art. 14 cpv. 1 e 2 ONC
stabilisce inoltre che chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la
marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è
obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione.
A
sua volta il prioritario deve usare riguardo nei confronti di chi ha raggiunto
l’intersezione prima di poter scorgere il suo veicolo.
- Benché
quello di precedenza non sia un diritto assoluto, la sicurezza del diritto, ma
ancora di più la sicurezza della circolazione, impongono un certo rigore
nell’ammettere deroghe alle regole sulla precedenza.
La
giurisprudenza tende pertanto ad interpretarle strettamente e a non
sottovalutarle (DTF 105 IV 341; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, 3. edizione, n. 3.4.2 ad art. 36 LCS).
In
conseguenza di dette regole, e secondo il principio dell’affidamento dedotto
dall’art. 26 LCS, chi beneficia della precedenza deve poter contare sul
rispetto della medesima, a meno che situazioni particolari risultanti da indizi
concreti lascino presagire l’inosservanza di tale diritto (DTF 107 IV 45
consid. 2, 106 IV 393 consid. 1, 104 IV 30, consid. 3 e riferimenti; II CCA
22 aprile 1993 in re G./H. e I.; CCRP 19 febbraio 1992 in re S.F.; Bussy/Rusconi,
opera citata, n. 3.5.4 ad art. 36 LCS). Riservato tale caso, egli non è perciò
tenuto ad adottare misure particolari (DTF 118 IV 281; 96 IV 132).
Da
parte sua, anche il conducente senza precedenza deve poter supporre, in difetto
di segni contrari, che l’utente con diritto di precedenza rispetterà le norme
della circolazione (DTF 99 IV 175 consid. 3c).
Egli
è comunque tenuto a non ostacolare chi beneficia della precedenza. Prima di
iniziare la sua manovra egli deve valutare la distanza alla quale si trova il
veicolo prioritario e la velocità alla quale esso si avvicina (DTF 84 IV
111), ritenuto che egli non è però tenuto ad attendersi l’arrivo di un veicolo
procedente a velocità manifestamente eccessiva rispetto a quella consentita (DTF
120 IV 252, 118 IV 277; Jdt. 1976, pag. 428, n. 37; 1974, pag. 427, n.
52; Rep. 1985, pag. 393; II CCA 18 gennaio 1995 in re C./M. e M.,
16 luglio 1993 in re P./B. e W.).
- Stanti
questi principi, la doverosa premessa alla disamina di questa fattispecie -che
sembra totalmente sfuggire agli appellanti- è quella per cui il comportamento
del conducente __________ per avere circolato a 100 km/h in luogo dei 60 km/h
prescritti, in quelle circostanze di luogo -note a questa Camera-, di notte e
su fondo bagnato, è stato di gravità oggettiva tale essere potenzialmente
sanzionabile con una condanna ad una pena detentiva.
2.1 La
giurisprudenza di questa Camera ha già avuto modo di stabilire che non vi è
violazione del diritto di precedenza se il non prioritario inizia la manovra di
immissione allorché il prioritario si trova alla distanza di 92 metri, e questi
procede a 76 km/h invece dei 50 km/h consentiti (II CCA 16 luglio 1993
in re P./B. e W.), mentre il Tribunale federale, in maniera invero severa, ha
ritenuto l’imprevedibilità, dal punto di vista del non prioritario, di quel
beneficiario del diritto di precedenza che fuori dell’abitato circoli a
velocità superiori a 90 km/h (DTF 118 IV 277, consid. 5), ritenuto che
in quel caso la velocità del prioritario era comunque di almeno 125 km/h a
fronte degli 80 km/h consentiti.
2.2 Nel
caso di specie risultano, incontestatamente, una velocità del prioritario di
circa 101 km/h (perizia, punto 3.3.1.1, pag. 17) e l’inizio della manovra di
svolta ad una distanza di 90 metri (perizia, punto 3.3.2.1, pag. 17), il che
-nel solco della predetta giurisprudenza- consente di affermare con assoluta
tranquillità che la __________ è stata sorpresa nella sua buona fede dal
comportamento scriteriato del __________, che non può pertanto invocare con
successo il proprio teorico diritto di precedenza.
Questa
considerazione non muta nemmeno alla luce dei rimproveri che i ricorrenti
muovono nel gravame alla conducente non prioritaria: contrariamente alle loro
tesi, essi non riescono affatto a fornire la prova del fatto che essa non
avrebbe per nulla guardato nella direzione da cui è venuto il prioritario, o
avrebbe comunque commesso qualsiasi altra negligenza nell’effettuazione della
manovra di svolta, limitandosi gli elementi da loro evidenziati ad attestare
semmai che essa fu talmente sorpresa dall’impatto con il __________ da non
concepire di potere esser stata urtata da quella direzione.
Ciò
non è tuttavia senz’altro attribuibile al fatto che la non prioritaria non
avrebbe guardato -si tratta di un’arbitraria deduzione dei resistenti-,
dovendosi con migliore verosimiglianza ritenere che l’incertezza sulle cause
dell’urto sia stata causata dal comportamento del __________, tale da
esorbitare ogni ragionevole previsione di chi, come la __________, avesse avuto
in quel frangente la disavventura di trovarsi sulla sua strada.
- Per
il resto le censure dei ricorrenti non sono tali da condurre a conclusioni
contrarie nella misura in cui tentano di giustificarsi adducendo che per
effetto della sconsiderata velocità tenuta del __________ questi avrebbe avuto
poco tempo a disposizione per reagire alla presenza della __________, oppure si
dilungano nel negare che il __________ sospetto era peraltro legittimo- fosse
impegnato in una gara di velocità con un’altra vettura, trattandosi di
argomentazioni palesemente non suscettibili di modificare le risultanze di cui
ai precedenti considerandi.
Ogni
ragionevole limite viene infine superato, laddove l’intento di sostenere una
causa indifendibile conduce i convenuti -tra cui una compagnia assicuratrice di
primaria importanza- ad accusare ripetutamente __________ di comportamenti
gravemente scorretti, senza che tali accuse appaiano sostenute non già da
prove, ma neppure dalla parvenza di un indizio, per cui solo la mancata
formalizzazione nel petitum della richiesta di intersecazione ex art. 68 CPC da
parte dell’attore osta all’estromissione dall’appello dei passaggi citati a
pag. 7 delle osservazioni al gravame.
Ne
segue la reiezione del temerario gravame.
Le
spese, la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
29 ottobre 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 680.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 700.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo solidale di
rifondere all’attore complessivi fr. 1'000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster