AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.237
Data decisione, Autorità: 16.03.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00237
Lugano 16 marzo 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.001 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 2 gennaio 1996 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20’500.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione, domanda ridotta a fr. 18’900.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 12 ottobre 1998 ha accolto per fr. 16’065.-- oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 2 novembre 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 1° dicembre 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il 30 dicembre 1994 l’attore ha distrutto in un incidente stradale, che lo ha visto unico protagonista, la vettura Renault 19 di proprietà di sua madre, e chiede il risarcimento di tale danno, valutato in fr. 20’500.--, alla convenuta, sua assicuratrice con una polizza di responsabilità civile di privati, che in sede di trattative ha rifiutato di assumersi il sinistro invocando l’art. 40 LCA.
B. Nella risposta dell’11 aprile 1996 la convenuta si è opposta alla petizione, attribuendo innanzitutto il sinistro alla grave colpa dell’attore che, nella per lui migliore delle ipotesi, autorizzerebbe una riduzione di almeno il 30% delle prestazioni dell’assicuratrice.
La copertura per tale sinistro non sarebbe comunque data, atteso che egli era l’abituale utilizzatore, e addirittura il proprietario della vettura in questione, prova ne sarebbe la fattura d’acquisto della stessa, manipolata nell’intestazione (acquirente sarebbe stato l’attore e non sua madre) e nell’indicazione della fornitura dell’autoradio, in realtà non avvenuta, in luogo di quella dell’assetto sportivo, essendone poco credibile la richiesta da parte della madre. Vi sarebbe così frode nelle giustificazioni ai sensi dell’art. 40 LCA al fine di indurre la convenuta in errore circa la proprietà del veicolo, mentre il danno sarebbe inferiore a quanto affermato dall’attore.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che la convenuta non sarebbe riuscita a dimostrare che l’attore era proprietario della vettura distrutta nel sinistro, o che egli la conducesse abitualmente, né sussisterebbe l’asserita situazione di dolo ex art. 40 LCA.
Stante la colpa dell’attore per il verificarsi del sinistro, si giustificherebbe di ridurre il risarcimento del danno nella misura del 15%, per cui al procedente spetterebbe in definitiva l’importo di fr. 16’065.-- oltre interessi.
D. Con l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, la madre dell’attore non avrebbe avuto alcuna necessità di intestare a proprio uso la vettura in questione, circostanza attestata dal fatto che essa era già intestataria di un’altra vettura e che non appena il figlio ebbe ad intestarsi una vettura, nel gennaio del 1995, essa depositò immediatamente le targhe di controllo della Renault. Sarebbero comunque dati anche i requisiti per l’applicazione dell’art. 40 LCA, avendo il Pretore negato a torto l’occultamento da parte dell’attore di fatti rilevanti, posto in atto con l’intento di indurre in errore l’assicuratrice. Si dovrebbe infine considerare la colpa grave dell’attore per il verificarsi del sinistro, che giustificherebbe una riduzione dell’eventuale indennizzo nella misura del 30%, e non solo del 15% riconosciuto dal Pretore.
E. Delle osservazioni dell’attore al gravame, del quale è chiesta la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
La polizza includeva anche il rischio speciale costituito da danni causati ad autovetture di terzi, per cui l’art. 5c CGA stabiliva, tra l’altro, che:
“La compagnia interviene soltanto se:
il detentore del veicolo non è né una persona che convive con l’assicurato, né il datore di lavoro dell’assicurato, né un noleggiatore professionale, né un’azienda del ramo automobili,
l’utilizzazione del veicolo da parte dell’assicurato è occasionale e non regolare; i danni che un assicurato ha scambiato per utilizzarlo in luogo del suo proprio veicolo, non sono però assicurati.”
E’ pertanto pacifico, ai sensi delle CGA, che se si dovesse riconoscere che l’attore era il proprietario, o anche solo il fruitore non solo occasionale della vettura, nulla gli sarebbe dovuto a titolo di risarcimento.
2.1 Un primo, pesante elemento in favore delle tesi della convenuta discende dall’esistenza di due discordanti fatture di acquisto della vettura in questione.
2.1.1 Il doc. F, prodotto in atti dall’attore, è la fotocopia di una fattura 20 aprile 1994 della __________ che risulta intestata a __________ e che prevede un supplemento di fr. 550.-- per la fornitura di una radio.
Il doc. 4, versato in atti dalla convenuta, è una fattura dattiloscritta, intestata all’attore e in cui il sovrapprezzo riguarda l’assetto della vettura (ossia la fornitura di molle anteriori più corte rispetto a quelle originali, cfr. deposizione __________).
2.1.2 Il doc. 4 costituisce il documento originale e attesta la reale situazione di fatto: il sovrapprezzo è stato determinato dalla fornitura dell’assetto e non della radio (deposizione __________), e la fatturazione “è stata eseguita in ufficio sulla base del contratto che io ho consegnato” (ibidem), contratto che secondo il teste era stato firmato dall’attore e non dalla di lui madre.
Di conseguenza, il doc. F costituisce un falso, che l’attore ha prodotto in atti nell’intento di fare ritenere vere le circostanze ivi indicate, mentre le poco chiare motivazioni da lui addotte (replica, pag. 5: “rettifica” della fattura per il motivo che l’assetto sarebbe stato un omaggio e il supplemento avrebbe invece riguardato un radio-CD) sono rimaste allo stadio di puro parlato.
2.1.3 Questo comportamento dell’attore non può essere archiviato, come fa il Pretore, con il rilievo per cui la falsificazione riguarderebbe circostanze di fatto non rilevanti nell’ottica dell’applicazione dell’art. 40 LCA (consid. 5, pag. 5), ma impone al contrario una riflessione in vista della valutazione delle altre emergenze istruttorie. Ne va infatti dedotta la disponibilità dell’attore alla menzogna nei confronti dell’assicuratrice e dell’autorità giudiziaria, il che costringe ad un particolare riserbo nella valutazione di tutte le sue affermazioni, mentre, a ben vedere, il rilievo per cui la falsificazione riguarderebbe circostanze di fatto non decisive non torna a vantaggio dell’attore, dovendosi a maggior ragione ammettere in linea di principio la sua disponibilità alla menzogna sulle circostanze rilevanti.
Ci si deve poi interrogare sulle motivazioni che hanno spinto l’attore alla presentazione del documento falso, e non si può che dedurne la considerazione che egli riteneva l’originale pregiudizievole dei suoi interessi, in quanto passibile -come in effetti è- di costituire indizio quanto meno del suo regolare utilizzo della vettura, se non di un diritto di proprietà sulla medesima.
2.2 Un secondo elemento probatorio in favore della tesi della resistente va ravvisato nella successione delle circostanze di tempo delle immatricolazioni di vetture a nome della madre dell’attore.
Risulta in effetti dal doc. 7 che l’attore dal 4 novembre 1992 e fino al 10 settembre 1993 era l’intestatario, con targhe di controllo TI __________, di una Renault Clio 16V. A quell’epoca -e meglio tra il 22 gennaio 1992 e il 1° gennaio 1994- la madre __________ era l’intestataria, con targhe di controllo __________, di una Volvo 460, mentre con le predette targhe di controllo __________, asseritamente cedutele dal figlio (replica, pag. 10), essa si è intestata dapprima una Renault 19 16V cabriolet dal 10 settembre 1993 al 18 aprile 1994, e la Renault 19 16V oggetto del sinistro che ci occupa dal 18 aprile 1994 in avanti.
Questo stato di cose appare fortemente sospetto per due diversi motivi: vi è in primo luogo una sorprendente coincidenza di date nella misura in cui la signora __________ avrebbe deciso di acquistare per sé -pur essendo già titolare di una vettura- una Renault 19 16 cabriolet, vettura sportiva di contenuti analoghi alla precedente Renault Clio 16V e alla successiva Renault 19 16V, proprio il giorno in cui il figlio tolse di circolazione la Clio 16 V per averla venduta (risposta 9 di interrogatorio formale); in secondo luogo, secondo l’ordinario andamento delle cose e la comune esperienza di vita, parrebbe logico pensare che se la signora __________ avesse realmente acquistato per sé la Renault 19 16 cabriolet l’avrebbe intestata a suo nome con le esistenti targhe di controllo __________ nella forma delle targhe trasferibili con la vettura Volvo già esistente. E’ in effetti addirittura evidente che il proprietario di due vetture, non potendole utilizzare contemporaneamente, ha un rilevante interesse economico -necessità di un’unica polizza assicurativa e ribasso dell’80% sulla tassa di circolazione del 2° veicolo- nel possedere un’unica targa di controllo, mentre la necessità di una seconda targa sorge unicamente nel caso in cui si desideri essere intestatari di più di due vetture, oppure qualora le due vetture debbano circolare contemporaneamente, il che, in concreto, significa però che la Renault 19 16V cabriolet veniva utilizzata da altri.
2.3 Un ulteriore elemento di dubbio, che costituisce nel contempo la logica spiegazione della cennata incongruenza relativa alla titolarità da parte di __________ di due targhe di controllo, è dato dal fatto che al 10 settembre 1993, data in cui l’attore avrebbe ceduto alla madre le targhe di controllo, questi era confrontato con il problema costituito dalla difficoltà di reperire una compagnia assicuratrice disposta a contrattare con lui, prova ne è il fatto che la sua rinuncia ad intestarsi una vettura coincise con la disdetta della polizza in corso da parte della __________ (interrogatorio formale dell’attore, risposte 6 e 7).
2.4 Le coincidenze temporali sospette riguardano anche il momento in cui l’attore riprese ad intestarsi una vettura. Ciò è avvenuto il 25 gennaio 1995, con l’immatricolazione di una vettura Renault Alpine (IF dell’attore, risposta 14), e proprio due giorni dopo sua madre ha depositato, a riprova del fatto che non le occorrevano più, le targhe di controllo trasmessele dal figlio (IF dell’attore, risposta 15).
2.5 Degna di nota è infine anche la particolare predilezione dell’attore per le vetture sportive della marca Renault, attestata dal suo possesso prima del periodo in esame di due Clio 16V e di una Renault 19 16V (interrogatorio formale dell’attore, risposta 5), e di un’altra Renault 19 e di una Renault Alpine dopo che egli riprese ad intestarsi delle vetture, predilezione che rende alquanto sospetta l’asserita decisione della madre di acquistare per sé, nell’intervallo di tempo in cui il figlio non si intestò delle vetture, due automobili di questo genere, ossia una Renault 19 16V e una Renault 19 16V cabriolet.
2.6 A questi convergenti, e nel loro complesso convincenti elementi indiziari, non si contrappone alcun elemento probatorio -fatte salve le apparenze documentali relative all’intestazione della Renault 19 16V- non avendo in particolare l’attore, ad esempio con la testimonianza dei colleghi di lavoro o di amici, in qualche maniera suffragato la sua tesi secondo cui, a fronte di una madre titolare di due vetture e di due targhe di controllo, egli si sarebbe abitualmente servito della Renault Twingo della convivente, tesi che peraltro lascia irrisolta la questione a sapere come questa, titolare di quest’unica vettura, risolvesse i propri problemi di mobilità per i quali, si suppone, aveva appunto acquistato tale veicolo. Né risulta in qualche modo comprovata l’effettiva utilizzazione da parte della madre dell’attore -e per ben 10’294 km in poco più di 8 mesi, nonostante il possesso di un’altra vettura- della vettura Renault 19 16V in questione, non essendo state comprovate le affermazioni di cui al punto 14 della replica, che giustificherebbero comunque solo una piccola frazione della distanza percorsa.
Non vi è pertanto più la necessità di esaminare l’applicabilità dell’art. 40 LCA alla fattispecie, che appare peraltro più che verosimile in presenza di una fattura falsificata, dovendosi comunque respingere la richiesta di indennizzo.
Ne segue, ai sensi dei considerandi, l’accoglimento del gravame.
Spese, tassa di giustizia e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza dell’attore (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 novembre 1998 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 12 ottobre 1998 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:
La petizione 2 gennaio 1996 __________ è respinta
La tassa di giustizia di fr. 900.-- e le spese di fr. 200.--, da anticipare dall’attore, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 2’000.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attore, che rifonderà alla convenuta fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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