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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.24
Data decisione, Autorità:
09.07.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00024
Lugano
9 luglio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.902 della Pretura del distretto
di Lugano, sezione 1, promossa con petizione con richiesta di provvedimenti
cautelari 1° dicembre 1997 da
(avv.
__________)
contro
(avv.
__________)
con cui
l’attrice ha chiesto l’accertamento della falsità dell’atto di cessione di
credito sottoscritto il 17 giugno 1995 da __________ in favore della convenuta,
e in via cautelare che sia fatto ordine alla __________ di __________ di
vietare atti di disposizione sul conto “__________ ” intestato all’attrice
limitatamente all’importo di fr. 3’879’462.-- oltre interessi;
Domande
ritirate dall’attrice con scritto 9 gennaio 1998, così che il Pretore con
decreto 12 gennaio 1998 ha stralciato la lite dai ruoli gravando la procedente
della tassa di giustizia e delle spese per complessivi fr. 80.--;
Appellante
la convenuta, che con gravame del 19 gennaio 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di attribuirle fr. 25’000.-- per ripetibili;
Mentre
l’attrice con osservazioni 19 febbraio 1998 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti,
Considerato
in fatto ed in
diritto
che
con la petizione 1° dicembre 1997 l’attrice ha formulato le domande riportate
in ingresso;
che
essa nelle osservazioni all’appello (pag. 6) ammette che il valore della causa
è pari ad almeno fr. 3’879’462.--;
che
il Pretore in data 2 dicembre 1997 non ha ritenuto di potere accogliere
inaudita parte la domanda cautelare, ed ha perciò citato le parti al
contraddittorio del 14 gennaio 1998, assegnando nel contempo alla convenuta un
termine di 30 giorni per presentare l’allegato di risposta;
che
l’attrice con lettera 9 gennaio 1998 ha dichiarato di ritirare la petizione;
che
il Pretore con decreto datato 13 gennaio 1998, ma intimato il 12 gennaio, a seguito
della desistenza dell’attrice ha stralciato la causa dai ruoli, prelevando
tasse e spese per complessivi fr. 80.-- ma senza attribuire ripetibili alla
convenuta;
che
il medesimo 12 gennaio 1998 la convenuta ha introdotto un voluminoso allegato responsivo
datato 9 gennaio 1998,
che
con l’appello che ci occupa, in cui subordinatamente si invoca il titolo di
revisione di cui all’art. 340 lit. d CPC per avere omesso il Pretore di
considerare il lavoro di patrocinio svolto, la convenuta si lamenta della
mancata attribuzione di un’indennità ripetibile che ritiene, stanti il valore
di causa, il tempo da lei profuso e la temerità della lite, pari a fr.
25’000.--;
che
la controparte nelle proprie osservazioni si è opposta al gravame, invocando l’art.
321 CPC per contestare l’ammissibilità processuale dell’allegato di risposta
della convenuta, contestando inoltre l’applicabilità dell’art. 340 lit. d CPC
invocato da controparte e ritenendo comunque ingiustificata la richiesta di fr.
25’000.-- per ripetibili;
che,
contrariamente all’opinione dell’attrice, va ritenuto che l’allegato di
risposta è stato prodotto dalla convenuta entro il termine assegnatole e in un momento
in cui la lite non risultava essere formalmente stata stralciata dai ruoli, e
che esso è stato acquisito agli atti dal Pretore e trasmesso a questa Camera come
parte dell’incarto;
che
in simili circostanze non torna applicabile l’invocato art. 321 CPC, che
sanziona la produzione di documenti -e in generale l’adduzione di nova- avanti
all’autorità d’appello, non essendoci in concreto alcun irrituale tentativo
della convenuta di fare acquisire atti estranei alla prima procedura;
che
in ogni caso, stanti le particolari circostanze ed in specie l’inesistenza di
negligenza processuale da parte della convenuta, si giustificherebbe da parte
di questa Camera l’assunzione agli atti della risposta di causa sulla scorta dell’art.
322 CPC;
che
in linea di principio è del tutto pacifico che il ritiro della causa comporta desistenza
da parte dell’attrice, e perciò l’obbligo di corrispondere alla convenuta
un’indennità per ripetibili (art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; II CCA 20 maggio
1998 in re S. e llcc/W., 10 novembre 1997 in re A. SA in fallimento/S. SA);
che
il Pretore non poteva perciò senz’altro prescindere dall’attribuzione di
ripetibili, atteso oltretutto che egli sapeva che la convenuta era patrocinata
da un legale, che il termine per la presentazione di risposta era prossimo alla
scadenza e che l’udienza di discussione provvisionale era imminente, così da
doversi ritenere come ragionevolmente certa l’avvenuta effettuazione di atti di
patrocinio suscettibili di essere remunerati, ancorché non ancora formalizzati;
che
in simili circostanze sarebbe invece stato opportuno che il Pretore prima di
stralciare la lite interpellasse la parte convenuta in ossequio al di lei
diritto di essere sentita;
che
l’effetto devolutivo dell’appello consente a questa Camera di colmare la lacuna
del giudizio pretorile e di esprimersi sull’indennità ripetibile spettante alla
convenuta, senza che vi sia necessità di pronunciarsi sull’asserita esistenza
di un motivo di revisione ex art. 340 lit. d CPC, questione a questo punto non
strettamente rilevante ai fini del giudizio;
che
le ripetibili minime che avrebbero dovuto essere accordate alla convenuta se la
reiezione della petizione per l’importo di almeno fr. 3’879’462.-- di cui alla
domanda di giudizio fosse avvenuta con una sentenza sul merito non avrebbero
dovuto essere inferiori a fr. 116’000.-- applicando la percentuale minima di
cui all’art. 9 TOA;
che
il fatto che la lite è venuta meno a seguito della desistenza dell’attrice
impone l’applicazione della norma dell’art. 11 TOA e quindi della nota formula
che media l’onorario ad valorem con quello a tempo;
che
l’indicazione dell’appellante di un dispendio di tempo di 8 giorni, contestata
dall’attrice, è invero assai generica;
che
si può tuttavia stimare che il lavoro necessario alla redazione dell’allegato responsivo
di 39 pagine abbia impegnato il patrocinatore della convenuta almeno per
complessive 40 ore;
che
all’importanza e alla complessità della causa può essere ritenuta consona una
retribuzione oraria di fr. 250.-/h (II CCA 20 maggio 1998 citata);
che
l’onorario calcolato solo sulla base del dispendio di tempo sarebbe pertanto di
fr. 10’000.--;
che
in base a questi elementi l’applicazione della predetta formula conduce ad un
onorario di fr. 18’400.--;
che,
contrariamente alle tesi dell’appellante, non risultano dall’incarto elementi
che consentano una maggiore attribuzione di ripetibili, non potendosi in
particolare desumere dal solo ritiro dell’azione l’esistenza di una lite
temeraria ex art. 152 CPC;
che
proprio la minuziosa e completa esposizione di fatti e diritto di cui alla
risposta depone implicitamente contro la tesi della lite temeraria, non
necessitando secondo la comune esperienza un allegato di 39 pagine per
fronteggiare un’azione temeraria riassunta in sole 7 pagine;
che
l’appello è di conseguenza parzialmente accolto ai sensi dei considerandi che
precedono;
che
le spese e le ripetibili di questa procedura seguono la soccombenza delle parti
(art. 148 CPC);
Per i quali motivi
visti, per le
spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
19 gennaio 1998 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il
dispositivo 2. del decreto 13 gennaio 1998 del Pretore di Lugano, sezione 1,
viene così riformato:
- La
tassa di giustizia in fr. 50.-- e le spese in fr. 30.-- sono a carico della
parte attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 18’400.-- per ripetibili.
II Le
spese della procedura d’appello consistenti in fr. 480.-- di tassa di giustizia
e in fr. 20.-- di spese (totale fr. 500.--), già anticipati dall’appellante,
restano a suo carico per 1/4 e per 3/4 sono a carico dell’attrice, che
rifonderà alla convenuta fr. 600.-- per parte di ripetibili di appello.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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