AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.253
Data decisione, Autorità:
19.04.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00253
Lugano
19 aprile 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.187 della Pretura del
distretto di Bellinzona, promossa con petizione 11 novembre 1997 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 100’000.--
oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 26 ottobre 1998 ha respinto;
Appellante
l’attore con atto di appello del 10 novembre 1998, e resistente la convenuta
con osservazioni del 14 dicembre 1998;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere
accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo
quanto affermato in petizione, l’11 febbraio 1995 l’attore, all’epoca
calciatore professionista, si sarebbe infortunato in uno scontro di gioco
durante un incontro amichevole, riportando lesioni tali da mettere fine alla
sua carriera.
Ritenendo
con ciò soddisfatte le condizioni di cui al contratto di assicurazione concluso
con la convenuta per il rischio di invalidità, e non potendosi accettare
l’atteggiamento dell’assicuratrice, che avrebbe sostenuto le tesi della solo
parziale invalidità (offrendo di conseguenza un indennizzo parziale) e della
prescrizione della pretesa, l’attore procede con la presente causa per
l’importo assicurato di fr. 100’000.-- oltre interessi.
B. Nella
risposta del 21 gennaio 1998 la convenuta ha preliminarmente eccepito la
prescrizione della pretesa dell’attore ex art. 46 cpv. 1 LCA, che avrebbe
iniziato a decorrere dall’aprile o dal maggio del 1995, momento in cui furono
noti i responsi medici relativi all’infortunio, e si sarebbe perciò compiuta al
più tardi il 22 settembre 1997.
Nel
merito essa, rilevato che la carriera sportiva dell’assicurato al momento
dell’infortunio sarebbe in ogni caso stata prossima alla fine, si è fatta forte
delle risultanze della perizia dell’__________, che a mente sua avrebbe valenza
di perizia giudiziaria, secondo cui dal profilo medico dopo l’infortunio vi
sarebbe stata la possibilità di una limitata attività sportiva, così che
l’invalidità non sarebbe totale. Inoltre, la situazione dell’assicurato non
sarebbe dipesa esclusivamente dall’infortunio del febbraio 1995, ma anche da
patologie pregresse, così che non sarebbe adempiuta la condizione prevista dal
contratto dell’infortunio quale causa esclusiva dell’invalidità
C. Le
parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che l’inizio dell’invalidità
dell’attore andrebbe situato al più tardi il 22 settembre 1995, data del
rapporto del dott. __________ mentre i successivi responsi medici non avrebbero
fatto che confermare i precedenti, anche quo all’accertamento della data di
inizio dello stato invalidante (doc. 3). Il termine biennale di prescrizione si
sarebbe pertanto compiuto il 22 settembre 1997, essendo il primo atto
interruttivo del 21 ottobre 1997.
Dal
che la reiezione della petizione.
E. Con
l’appello l’attore chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere l’eccezione di prescrizione e di rinviare la causa al Pretore per la
decisione sul merito.
Secondo
la più recente giurisprudenza, il termine di prescrizione inizierebbe a
decorrere solo dal momento in cui la situazione di invalidità dell’assicurato è
acquisita, il che sarebbe il caso unicamente allorché l’assicurato si vede
attribuire la prima rendita di invalidità a seguito di una decisione formale
emanata dall’organo competente, in concreto dal 4 marzo 1996, o al limite dal
momento in cui l’assicurato presenta la richiesta di prestazioni conseguenti ad
invalidità, il che nella specie sarebbe avvenuto il 24 ottobre 1995.
Inoltre,
il referto medico del dott. __________ al quale il Pretore ha fatto
riferimento, non sarebbe stato categorico nel determinare l’invalidità, ma
avrebbe prescritto un periodo di “prova di lavoro” di 2 mesi -scaduti il 31
ottobre 1995- condizionando il proprio giudizio circa la definitiva inidoneità
dell’attore all’attività di calciatore all’esito di tale prova.
Le
stesse CGA avrebbero infine previsto che l’invalidità venga accertata da
perizie mediche, effettuate in concreto il 3 maggio 1996 e il 12 agosto 1997,
di modo che la prescrizione decorrerebbe solo da tale momento, pena l’abuso di
diritto dell’assicuratrice nell’invocazione della prescrizione.
F. Delle
osservazioni 14 dicembre 1998 della convenuta al gravame, del quale è chiesta
la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La
sentenza del Pretore qui impugnata non è manifestamente un giudizio ex art. 181
CPC limitato alla questione della prescrizione, ma un giudizio sul complesso
della fattispecie, in cui la reiezione della pretesa è stata determinata dalla
sua prescrizione.
Stante
l’effetto devolutivo che il codice di rito conferisce al rimedio di diritto
ordinario dell’appello (da ultimo: II CCA 22 marzo 1999 in re P./R. SA),
l’eventuale accoglimento delle tesi dell’attore sulla questione della
prescrizione non potrebbe comportare, come da lui richiesto, il rinvio degli
atti al Pretore per la decisione sul merito della pretesa, ma avrebbe come
conseguenza la decisione sulla stessa da parte della scrivente Camera.
- L’art.
46 cpv. 1 LCA stabilisce che i crediti derivanti dal contratto di assicurazione
prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l’obbligazione, termine in
concreto coincidente con quello contrattualmente stabilito al punto 12.4 delle
CGA (“Die Forderungen aus diesem Vertrag verjähren in zwei Jahren nach Eintritt
der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet”).
In
materia di prestazioni dovute in caso di invalidità, il Tribunale federale
nella sentenza DTF 118 II 447 e segg. ha stabilito che l’art. 46 cpv. 1
LCA va interpretato nel senso che la prescrizione decorre unicamente dal
momento in cui, oltre all’evento dannoso (in concreto l’infortunio di gioco
dell’11 febbraio 1995), si sono verificate anche le eventuali altre circostanze
di fatto che concretizzano il diritto all’indennizzo, ossia quegli elementi
indispensabili quanto l’evento dannoso stesso per l’insorgenza della pretesa
risarcitoria. In materia di invalidità questo significa che l’avvenimento che
deve verificarsi non è solo l’incidente all’origine della o delle lesioni, ma
anche il sopravvenire della situazione di invalidità, non occorrendo tuttavia
-contrariamente a quanto avviene nell’ambito dell’applicazione dell’art. 60 CO-
che l’assicurato ne sia anche consapevole (DTF citata, consid. 3b, pag.
455), di modo che la prescrizione può se del caso iniziare a decorrere anche
prima che l’avente diritto abbia saputo con certezza del proprio stato di
invalidità.
- Come
giustamente stabilito dal Pretore, stanti questi principi il momento determinante
per la decorrenza della prescrizione della pretesa dell’attore non è quello
dell’infortunio, e neppure quello della visita di controllo effettuata dal
dott. __________ il 7 giugno 1995 e attestata dal rapporto doc. 1, essendovi
chiaramente indicato che “le condizioni del paziente non possono essere
ritenute definitive, al punto che mi sembra prematuro voler emettere una
decisione formale”.
3.1 Il
Pretore, come si è detto, ha invece ritenuto decisiva la data del 22 settembre
1995, quella del rapporto del dott. __________ doc. 3, con giudizio che non può
essere condiviso.
Il
doc. 3 deve in effetti essere letto alla luce del precedente responso 31 agosto
1995 del medesimo medico (doc. 2), in cui egli affermava che la situazione
clinica del paziente era da considerare stabilizzata (“penso che lo stato
attuale possa essere ritenuto quello definitivo”), ma circa la sua possibilità
di riprendere con successo l’attività di calciatore professionista sosteneva
che un responso definitivo sarebbe stato espresso in seguito ad una prova di
lavoro da effettuarsi dopo due mesi, durante i quali il paziente avrebbe
intensificato progressivamente gli allenamenti in vista del recupero quale
calciatore. Solo nel caso del fallimento di questa prova “il paziente dovrebbe
essere ritenuto definitivamente non più idoneo a svolgere la sua attività
lucrativa attuale”.
Con
questa premessa, secondo cui il giudizio sull’invalidità dell’attore -intesa
quale pregiudizio dell’attitudine al guadagno nella professione finora esercitata-
avrebbe dovuto essere posticipato alla fine di ottobre del 1995, il rapporto
doc. 3 del 22 settembre 1995, posto a base del giudizio impugnato, non appare
particolarmente significativo: da un lato esso non fa seguito ad una nuova
visita del paziente, e non è perciò lo specchio di accertamenti medici diversi
da quelli posti a base del doc. 2, d’altro lato le conclusioni del precedente
referto non vengono esplicitamente messe in discussione, ma semmai confermate
(“ho già espresso la mia opinione in merito ad un cambiamento professionale
nelle precedenti valutazioni”).
Il
doc. 3, privo come si è detto di nuovi accertamenti, è pertanto incongruente
nella misura in cui nonostante l’esplicita conferma dei precedenti responsi si
limita in pratica a postulare la cancellazione di una visita prevista per il 29
settembre 1995, contraddicendo con ciò la precedente diagnosi, secondo cui la
decisione definitiva circa l’attitudine dell’attore alla pratica professionale
del calcio andava differita fino al compimento “di una specie di prova di
lavoro” (doc. 2) da effettuarsi dopo la fine di ottobre del 1995.
In
simili circostanze -ritenuta in particolare l’assenza di nuovi accertamenti- la
contraddizione deve essere risolta in favore del parere espresso nel doc. 2, e
va perciò ritenuto che solo dopo il 31 ottobre 1995 -e comunque non prima del
24 ottobre 1995, data della richiesta di prestazioni d’invalidità (doc. E)-
l’attore abbia saputo con certezza di essere inabile al guadagno quale
calciatore professionista.
3.2 Non
possono invece essere considerate le date successive al 31 ottobre 1995
indicate dall’appellante: contrariamente all’opinione del ricorrente (pag. 6),
la predetta sentenza dell’Alta corte non considera determinante né -come già
detto- la conoscenza dell’invalidità da parte dell’assicurato, e neppure il
momento della richiesta o dell’attribuzione di una rendita di invalidità,
ritenuto determinante -in virtù delle particolarità di quella fattispecie- solo
nella sentenza cantonale oggetto di quel ricorso (DTF citata, consid. 4,
pag. 455), ma non ammesso quale regola generale dal Tribunale federale. Del
tutto irrilevante ai fini della prescrizione è perciò nella specie l’invocata
data del 4 marzo 1996, data della decisione dell’AI sui provvedimenti d’integrazione
(doc. F), dovendosi in concreto risalire al termine della fine di ottobre 1995
indicato dal dott. __________ nel doc. 2, oppure alla data della richiesta di
prestazioni AI del 24 ottobre 1995.
3.3 In
entrambi i casi l’azione dell’attore non risulta essere prescritta a fronte
dell’atto interruttivo compiuto il 21 ottobre 1997 con la presentazione della
domanda di esecuzione (doc. U), il che rende priva di oggetto la questione a
sapere se la convenuta abbia commesso abuso di diritto nell’invocazione della
corrispondente eccezione.
- La
mutata sorte dell’eccezione di prescrizione non conduce tuttavia
all’accoglimento, ancorché parziale, della domanda di causa.
4.1 Le
parti risultano in effetti avere pattuito una speciale nozione di invalidità, che
lo stesso attore indica come facente parte della polizza doc. A, e la cui
invocazione nel caso concreto è attestata dalla sua integrale trascrizione a
pagina 3 della petizione.
Vi
si legge, in maniera non equivoca e pertanto non soggetta ad alcuna interpretazione,
che il caso di invalidità costituisce rischio assicurato solamente qualora
l’avvenimento scatenante, incluso tra quelli assicurati (il che è in concreto
il caso, trattandosi di uno scontro avvenuto durante un incontro di calcio),
dia origine, quale unica causa, ad una situazione di invalidità totale durante
almeno 12 mesi e che inoltre si verifichi entro il termine di 6 mesi dalla data
dell’evento scatenante:
“...die
versicherte Person eine Körperbehinderung erleidet, welche allein und unabhängig
von jeglicher anderen Ursache innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum des
Ereignisses eine Invalidität verursacht, welche während einer Periode von
zwölf Monaten vom Datum des Beginns der Invalidität dauernd und total ist ...”
Ne
consegue, che per essere oggetto della copertura assicurativa l’invalidità
dell’attore avrebbe dovuto manifestarsi entro l’11 agosto 1995.
Siffatta
tesi era ammessa dalle affermazioni preprocessuali della convenuta (doc. M,
pag. 1; doc. O, pag. 1), che difatti aveva offerto un indennizzo pari alla metà
della somma assicurata, ma è stata contraddetta dall’attore medesimo -stante in
tal caso la prescrizione della sua pretesa- il quale ha in effetti sostenuto, e
dimostrato sulla scorta del doc. 2, che l’invalidità si sarebbe manifestata
solo negli ultimi giorni dell’ottobre del 1995.
Avendo
la convenuta -seppure per altri motivi- contestato il verificarsi del rischio
assicurato, se ne deve concludere che la pretesa dell’assicurato effettivamente
non regge all’esame della condizione contrattuale da lui invocata, ed in
particolare alla clausola di limitazione temporale del rischio ivi contenuta (Maurer,
Privatversicherungsrecht, 3. edizione, Berna, 1995, pag. 400 e 401), e deve
perciò essere respinta.
4.2 In
secondo luogo, ma la questione riveste a questo punto una valenza meramente
abbondanziale, le parti durante la causa sembrano disattendere che il contratto
da loro sottoscritto prevedeva anche un termine di perenzione, in virtù del
quale (doc. A, punto 12.4):
“Abgelehnte
Entschädigungsforderungen die nicht binnen zwei Jahren nach Eintritt des
Schadenereignisses gerichtlich geltend gemacht werden, erlöschen.”
Che
la pretesa dell’attore sia stata respinta dalla convenuta, almeno in misura di
fr. 50’000.--, è fuori di dubbio (doc. M, O, R, T), e pertanto almeno in tale
misura andrebbe ammessa la sua perenzione all’11 febbraio 1997 che, comportando
l’estinzione della pretesa, dovrebbe essere considerata d’ufficio nell’ambito
della disamina dell’esistenza del vantato diritto contrattuale (Meuwly,
La durée de la couverture d’assurance privée, Friborgo, 1994, pag. 205; Von
Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3.
edizione, Zurigo, 1974, vol. 2, pag. 162, al quale rinvia lo stesso Tribunale
federale in: Sentenze nelle contestazioni di diritto privato in materia
di assicurazione, XV, n. 70, pag. 360).
Ne
deve conseguire, in ogni caso, la reiezione del gravame dell’attore.
Spese,
tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
10 novembre 1998 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla convenuta fr. 1’700.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster