AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.256
Data decisione, Autorità: 23.04.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00256
Lugano 23 aprile 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.97.99 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 10 febbraio 1997 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 20’080.40 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno contrattuale;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 21 ottobre 1998 ha accolto per fr. 20’079.-- oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con gravame del 12 novembre 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione della petizione;
Mentre l’attore con osservazioni 23 dicembre 1998 postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto affermato in petizione, l’attore nel 1995 su consiglio del convenuto ha acquistato il pacchetto azionario della __________ al prezzo di fr. 6’000.-- nell’intento di svolgere la propria attività professionale sotto tale ragione sociale e nella convinzione che tale società fosse a quel momento libera da debiti.
Sono invece successivamente emersi vari debiti nei confronti delle autorità fiscali, per la cui estinzione l’attore afferma di avere versato fr. 20’079.--, somma della quale chiede il risarcimento al convenuto invocando le norme legali sulla compravendita per l’ipotesi che il convenuto sia stato il venditore, e quelle sul mandato qualora le azioni provenissero da terze persone.
B. Nella risposta del 23 aprile 1997 il convenuto si è opposto alla petizione asserendo di essersi limitato ad informare l’attore della possibilità di acquistare il pacchetto azionario di una società anonima esistente, agendo in sostanza quale intermediario e non invece nel contesto di un mandato professionale. In ogni caso l’attore avrebbe contravvenuto all’obbligo di limitazione del danno, essendosi egli assunto, senza esserne obbligato, i debiti fiscali della __________ mentre venditrice delle azioni, e quindi destinataria delle pretese dell’attore, sarebbe la precedente amministratrice __________.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ammesso l’esistenza tra le parti di un contratto di mandato che, anche nel caso della sua gratuità, non potrebbe essere confuso con un semplice servizio gratuito prestato per amicizia o per fare un favore, di modo che il convenuto avrebbe dovuto attenersi agli obblighi di diligenza di cui all’art. 398 CO.
Ciò non sarebbe tuttavia avvenuto, dovendosi ammettere la chiara negligenza del mandatario nell’omessa verifica della situazione economica della società le cui azioni venivano vendute, al che il suo obbligo al risarcimento del danno di fr. 20’079.-- oltre interessi.
E. Con l’appello il convenuto postula la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione della petizione.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, agli atti non vi sarebbe alcuna prova del perfezionamento tra le parti di un contratto di mandato in virtù del quale il convenuto sarebbe stato incaricato di risolvere tutti i problemi dell’attore, essendosi in realtà il convenuto limitato a fungere da mediatore nell’acquisto del pacchetto azionario o da rappresentante dei venditori.
Non vi sarebbe comunque colpa da parte sua, e l’attore avrebbe disatteso il proprio dovere di limitare il danno.
F. Delle osservazioni 23 dicembre 1998 dell’attore all’appello di controparte, concludenti per la sua reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1.1 Il contratto di mandato ai sensi degli art. 394 e segg. CO è quello per cui il mandatario si obbliga a compiere gli affari e i servigi di cui viene incaricato.
Esso non richiede per la sua validità una particolare forma (art. 11 cpv. 1 CO), bastando la concorde manifestazione di reciproca volontà, espressa o tacita (art. 1 CO).
La distinzione del contratto di mandato dal semplice rapporto di favore tra le parti (il cosiddetto “Gefälligkeitsgeschäft”), in cui non vi è alcun vincolo obbligatorio per le parti (DTF 116 II 696), avviene sulla base dell’esame delle concrete circostanze del singolo caso, laddove criteri essenziali di giudizio sono l’entità, la natura e la rilevanza giuridica ed economica della prestazione in oggetto (II CCA 16 aprile 1992 in re A. SA/D.; Fellmann, Berner Kommentar, n. 201 e segg. ad art. 394 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 16 ad art. 394 CO; Derendinger, Die nicht- und die nichtrichtige Erfüllung des einfachen Auftrages, 1988, n. 19, pag. 9).
Sulla base di questi principi deve senz’altro essere respinta la tesi del convenuto -peraltro riproposta con poca convinzione nel gravame- secondo cui il suo operato avrebbe rivestito carattere di semplice cortesia: in senso contrario depongono sia la natura commerciale e professionale della prestazione eseguita, che l’estensione della stessa -tale da richiedere ripetuti contatti con terzi e addirittura la comparsa per la stipula di un atto notarile- che l’assenza di particolari pregressi rapporti personali tra le parti.
Nemmeno il fatto che la prestazione del convenuto non sia stata pagata dall’attore costituisce in queste circostanze indizio favorevole alla tesi del resistente. Il rapporto di cortesia non va infatti confuso con il contratto di mandato gratuito, e comunque il solo fatto che il convenuto non abbia presentato all’attore una nota professionale non significa che il mandato fosse gratuito -se ne deve al contrario presumere l’onerosità in simili circostanze (art. 394 cpv. 3 CO)- ma solo che il mandatario ha omesso di chiedere il corrispettivo delle proprie prestazioni. A maggior ragione da tale comportamento non può ovviamente essere dedotto che si sia trattato di un rapporto di cortesia, tesi, come detto, del tutto infondata alla luce delle circostanze.
1.2 Alla tesi del mandato, l’appellante contrappone quella della mediazione, sostenendo che egli avrebbe funto unicamente da “intermediario”, limitandosi a fornire all’attore la gratuita indicazione dell’occasione di acquistare una società.
La tesi, ai limiti del temerario, è ampiamente smentita già solo ad una superficiale disamina dell’estensione delle prestazioni da lui effettuate, che hanno incluso la ricerca della società da acquistare, le trattative con gli aventi diritto -in realtà il convenuto trattò con un semplice intermediario (cfr. deposizioni __________, __________)-, ivi compresa la richiesta di garanzie al riguardo della situazione della società (doc. F), l’acquisto vero e proprio e la partecipazione all’atto notarile necessario all’effettuazione delle necessarie modifiche dello statuto della società acquistata (ragione sociale, scopo, sede, ecc.) e della composizione dei suoi organi (doc. C).
Tali prestazioni, da esaminare nel loro complesso e non limitatamente alla fase di interposizione per l’acquisto delle azioni, configurano, a non averne dubbi, il contenuto di un contratto di mandato professionale, nemmeno dei più semplici, in cui l’analogia con il contratto di mediazione è (se del caso) limitata alla predetta fase di ricerca e di acquisto delle azioni, che non appare tuttavia decisiva, specie alla luce delle qualificanti prestazioni svolte dal convenuto per convertire l’assetto della società acquistata in funzione delle esigenze dell’attore.
In generale la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni cumulative (per tante: II CCA 8 luglio 1996 in re F.C. SA/F.):
il mandante ha subito un danno;
il mandatario ha violato un dovere contrattuale;
esiste un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio subito dal mandante;
il mandatario ha commesso una colpa.
Il mandante che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione contrattuale e il nesso di causalità adeguata, la colpa è invece presunta e, in base all’art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che nessuna colpa gli è imputabile (DTF 113 II 433).
Se ne deve concludere -prima dell’esame di tali censure- che il convenuto rinuncia di fatto a contestare il giudizio pretorile nella misura in cui esso ha accertato una violazione da parte sua dei suoi doveri di mandatario e ha considerato tale violazione come la causa adeguata del verificarsi del danno di cui è chiesto il risarcimento.
3.1 Il convenuto, tenuto come si è detto a fornire la prova della non sussistenza della sua presunta colpa, si giustifica unicamente con l’affermazione per cui egli “avrebbe agito in perfetta buona fede, vittima semmai di venditori disonesti” (punto 8, pag. 5).
L’affermazione è inconferente: la buona fede del convenuto non è infatti in discussione, ma la sua colpa si concretizza nelle circostanze di specie nell’avere omesso delle elementari verifiche circa la reale situazione della società acquistata, fidandosi di unilaterali dichiarazioni dei venditori, come è il caso per i bilanci della società venduta, o altrimenti provenienti da quel sottobosco di operatori di dubbia affidabilità ai quali egli si era rivolto nella ricerca di una società anonima inattiva, addebiti che il convenuto nemmeno tenta di contestare nel gravame.
3.2 Una prima argomentazione del convenuto relativa all’ammontare del danno riguarda la circostanza per cui l’importo ritenuto dal Pretore riguarderebbe le imposte di __________ fino al 1995 compreso, mentre le stesse dovrebbero essere regolarmente a carico dell’acquirente dal 27 gennaio 1995 o dal 27 aprile 1995.
L’argomentazione oltre che infondata -le imposte del 1995 sono una conseguenza di attività imponibili verificatesi in precedenza e che non avrebbero dovuto sussistere nel caso promesso della vendita di una società non operativa- è irricevibile ex art. 78 e 321 CPC, non figurando tra quelle addotte nell’allegato di risposta, e può perciò ritenersi evasa senza necessità di ulteriori considerazioni.
3.3 Sempre sul tema del danno, il convenuto rimprovera all’attore di averne causato l’aggravamento, sobbarcandosi imposte per un importo di molto superiore al prezzo pagato per la società, quando invece sarebbe stato più economico abbandonare la società al suo destino, limitando così il pregiudizio al prezzo di acquisto e alle spese notarili.
Anche questa argomentazione si rivela non decisiva.
Atteso che il danneggiante è gravato dell’onere della prova della pretesa violazione da parte del leso del dovere di limitare il danno, la disamina del tema non può limitarsi al semplicistico rilievo del fatto che il danno si è rivelato maggiore del prezzo della società che per questo motivo sarebbe stato meglio lasciar fallire, dovendosi invece anche considerare che lo scoperto fiscale è emerso solo diverso tempo dopo (doc. H), e che la società così acquisita era nel frattempo divenuta titolare dell’attività economica dell’attore, alla quale il suo fallimento avrebbe arrecato un sicuro pregiudizio.
In mancanza di dati certi circa l’effetto negativo del fallimento per i legittimi interessi economici dell’attore, non è possibile affermare con la necessaria certezza che il fallimento della società avrebbe costituito la soluzione meno onerosa -a prescindere comunque dall’ingiustizia di un tale atteggiamento nei confronti dei creditori della società, che già solo per questo motivo non si saprebbe imporre all’attore-, e non vi è quindi spazio per l’accoglimento dell’argomento del resistente (Brehm, Berner Kommentar, n. 50 e segg. ad art. 44 CO).
Ne discende la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 12 novembre 1998 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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