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Numero d'incarto:
12.1998.260
Data decisione, Autorità:
31.03.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00260
Lugano
31 marzo 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sul ricorso per nullità in materia arbitrale proposto il 23
novembre 1998 da
patr.
dall’avv. __________
contro
il referto ottobre 1998 dei signori arch. __________ e ing. __________ nella
vertenza che lo oppone a
entrambi
patr. dall’ avv. __________
Letti ed esaminati il ricorso per nullità 23 novembre
1998, le osservazioni 18 gennaio 1999 e gli atti allegati al ricorso
Ritenuto
in fatto
A. __________ ha
deliberato all’impresa __________, previa demolizione di opere esistenti, la
costruzione di scale con gradini in sasso e di muri di sostegno del giardino in
una sua proprietà a __________. La __________ ha subappaltato tali opere alla
ditta __________. Terminati i lavori il committente ne ha contestato la cattiva
esecuzione e gli importi relativi fatturati.
B. Il 24 luglio 1998, in
occasione di un sopralluogo inteso ad indicare ai periti arch. __________ e
ing. __________ indicati dalle stesse parti, quali erano gli oggetti della
vertenza ed a quali quesiti dovevano dare risposta, si è deciso che “l’operato
dei due Periti verrà accettato dalle parti quale decisione definitiva. In
pratica hanno funzione d’arbitrato”.
C. Nell’ottobre 1998 i
due periti hanno rassegnato il loro referto rispondendo ai questi e riassumendo
l’importo riconosciuto dovuto all’impresa __________ per i lavori e le
prestazioni eseguite.
D. __________ è insorto
contro il referto arbitrale invocando la violazione di norme imperative di
procedura (art. 36 litt. d CIA in relazione all’art. 25 CIA), il fatto che gli
arbitri avrebbe travalicato il loro mandato (art. 36 litt. c CIA) e l’arbitrio
del referto (art. 36 litt. f CIA).
Delle argomentazioni del
ricorso e delle osservazioni delle controparti, che ne propongono la reiezione,
si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- La proponibilità in
ordine del ricorso presentato dipende dalla qualificazione giuridica del
referto oggetto dell’impugnazione.
In sostanza si tratta di
esaminare se il querelato giudizio possa essere considerato un lodo arbitrale,
o se invece nello stesso non si debba ravvisare un semplice referto di
arbitratore.
La differenziazione non è
puramente dottrinale o didascalica, ma ha una specifica rilevanza pratica:
infatti per costante dottrina e giurisprudenza il Concordato intercantonale
sull’arbitrato (CIA) -e quindi anche l’art. 36 CIA relativo al ricorso per
nullità- è applicabile solo ai lodi veri e propri (DTF 117 Ia 367
consid. 5 e riferimenti; II CCA 20 settembre 1994 in re B./arch. S.); i
referti di arbitratore possono per contro essere invalidati solo in presenza di
particolari condizioni e mediante una causa ordinaria (DTF 117 Ia 369
consid. 7).
- Il Tribunale
federale ha già avuto modo di occuparsi in maniera circostanziata della
distinzione tra queste due categorie di valutazioni arbitrali.
In linea di principio,
mentre l’arbitratore si limita ad accertare fatti giuridicamente rilevanti,
l’arbitro è invece chiamato a risolvere una lite. Tuttavia anche l’arbitratore
può essere tenuto a pronunciarsi su questioni giuridiche, decisivo è quindi il
carattere intrinseco della decisione vincolante che viene emessa: il lodo
implica infatti un verdetto giudiziale (“Richterspruch”, cfr. DTF 107 Ia
318 e segg.).
- Questo in generale.
Nella pratica si è
tuttavia osservato che una distinzione basata su questo unico principio può
essere alquanto difficoltosa. La giurisprudenza ha perciò sviluppato tutta una
serie di criteri distintivi che permettono di concludere per l’esistenza di un
referto di arbitratore o per l’istituzione di un vero tribunale arbitrale (cfr.
DTF 117 Ia 367 e segg., consid. 5b e 6).
Così, mentre la
denominazione usata non è determinante, di ben altra rilevanza è la volontà
delle parti che traspare dal contratto ed il modo con cui il mandatario
(arbitro o arbitratore) ha inteso ed eseguito il mandato affidatogli: se è
prevista una semplice procedura informale, senza scambio di allegati e domanda
di condanna di una parte, oppure ancora se l’arbitro non è stato incaricato di
statuire sulle spese e sulle ripetibili, vi sarà una certa propensione per il
semplice referto di arbitratore; se invece viene dichiarato applicabile il CIA
o è previsto che la decisione contenga l’indicazione delle parti, i punti
litigiosi ed il dispositivo, o ancora se la decisione risolve definitivamente
la lite, allora ci si orienterà principalmente per l’esistenza di un tribunale
arbitrale (così in: II CCA 25 gennaio 1994 in re D.T. e llcc./B., 26
novembre 1993 C./F.A. SA).
- L’esame del caso di
specie alla luce dei suddetti criteri permette di giungere alla conclusione che
il referto dell’arch. __________ e dell’ing. __________ costituisce perizia di
arbitratore e non vero e proprio lodo arbitrale.
4.1 In primo luogo occorre
osservare che non esiste vero e proprio patto arbitrale ma un unico
riferimento, contenuto in un verbale di sopralluogo, che indica come l’operato
dei periti che in pratica avrebbero funzione di “arbitrato” sarebbe stato
accettato dalle parti come decisione definitiva. Il verbale in questione non è
sottoscritto dalle parti e di conseguenza, fosse anche completo e chiaro nella
sua accezione di clausola arbitrale, non può essere considerato quale valida ed
operante compromissione arbitrale della controversia sorta tra le parti,
l’esigenza della forma scritta escludendo atti taciti o concludenti (Lalive-Poudret-Reymond,
Le droit de l’arbitrage, ad art. 6 CIA n. 1).
4.1. In quell’accordo ai
periti, così sono sempre chiamati ed indicati gli estensori del preteso lodo,
era stato demandato il compito di definire se le opere eseguite corrispondevano
alle regole dell’arte, di giudicare i computi della fatturazione e di decidere
sull’attendibilità della misura dei materiali forniti dall’impresa; solo
successivamente l’avv. __________, per il committente __________ ampliava e
specificava il compito dei periti con l’indicazione di quesiti più specificati
e precisi ai quali poi i periti hanno dato puntuale risposta nel loro referto.
Non esiste atto della controparte che rappresenti accordo scritto con tale
nuovo e più ampio mandato ai periti.
4.2. I pretesi accordi
arbitrali, che tali non sono, non contengono riferimento alcuno al CIA o al CPC
o ad altra procedura. Ed infatti non ha avuto luogo procedura alcuna se non la
raccolta di informazioni presso terzi che non è dato sapere se portate a
conoscenza delle parti e da queste discusse.
Il referto allestito dai
periti, che non adempie nemmeno lontanamente i requisiti formali di cui
all’art. 33 CIA, consiste per la maggior parte in semplici accertamenti di
fatto (difettosità dell’opera, minor valore, misura della retribuzione, ecc.)
ed è privo di un dispositivo condannatorio.
- Il giudizio
impugnato rappresenta così un semplice referto di arbitratore e non una
decisione di un tribunale arbitrale suscettibile di esecutività. È infatti
pacifico che le parti hanno voluto demandare ai periti il compito di svolgere
una determinata attività tecnica con fondamento negoziale ossia impegnandosi ad
accertarne il risultato come diretta espressione di una loro determinazione di
volontà ed a ciò solo riferendosi l’impegno a ritenerla definitiva.
Tassa di giustizia, spese
e ripetibili seguono la soccombenza del ricorrente.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 6 e 36 CIA
e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso per
nullità 23 novembre 1998 __________ occhi è irricevibile.
-
Gli oneri di questo
procedimento consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr.
450.-
b) spese Fr.
50.-
totale Fr.
500.-
già anticipati dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr.
200.- per ripetibili.
- Intimazione a: -__________
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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