AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.269
Data decisione, Autorità: 29.04.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00269
Lugano 29 aprile 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa –inc. no. OA.94.00697 (già 99/1990) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1– promossa con petizione 12 novembre 1990 da
(rappr. dall’avv. __________)
contro
(rappr. dallo studio legale avv. __________)
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 100’198.10 più interessi, somma aumentata a fr. 100’479.14 in sede conclusionale;
domanda avversata dalla convenuta, che si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 4’925.– più interessi, domanda riconvenzionale cui l’attrice si è opposta;
sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 9 novembre 1998, con cui ha accolto la petizione per fr. 79’841.45 più accessori e respinto la riconvenzionale;
appellante la convenuta con atto di appello 30 novembre 1998, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e di accogliere la riconvenzione per fr. 1’000.84 più interessi; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante adesivamente l’attrice con allegato ricorsuale 15 gennaio 1999, con cui chiede la reiezione del gravame della parte avversa e l’accoglimento del proprio nel senso che la petizione sia accolta per fr. 100’479.15 più interessi, protestando spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 11 febbraio 1999 la convenuta ha postulato la reiezione dell’appello adesivo, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto: A. Con contratto 9 gennaio 1987 (doc. B) __________ ha incaricato la ditta __________ dell’esecuzione delle opere da capomastro sulla part. n. __________ RFP di __________: in base agli accordi le opere ammontavano a fr. 598’397.–, somma da cui andava tuttavia dedotto uno sconto del 5% (art. 1), mentre tra gli accordi speciali era stato pattuito che sul totale della fattura il 30% sarebbe stato dedotto ed eseguito in controprestazioni dalla ditta __________ di cui __________ era membro del consiglio di amministrazione, ai prezzi accordati, ovvero secondo la tariffa corta dell’anno in corso, dedotto uno sconto del 20% escluso opere a regia (art. 7.3) e che infine per il cantiere di __________ l’impresa concedeva uno sconto del 5% sul totale della fattura (art. 7.4).
Alle fatture emesse, di fr. 619’018.95, hanno fatto riscontro acconti per complessivi fr. 423’000.–.
B. Ancora nel 1987 __________ nella sua qualità di impresa generale ha subappaltato alla ditta __________ i lavori da elettricista relativi al __________, al termine del quale la subappaltatrice ha emesso fatture per complessivi fr. 215’698.10. Altri fr. 49’500.– sono stati in seguito fatturati per lavori effettuati a __________.
Essendo sorte contestazioni sui rapporti di dare/avere tra le parti, è stata avviata la causa che qui ci occupa.
C. Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna della __________ al pagamento di fr. 100’198.10, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 100’479.14.
L’attrice ritiene in sostanza che dalle fatture per i lavori a __________ non era stato dedotto lo sconto del 5% di cui all’art. 7.4 del contratto, di modo che l’importo a favore della convenuta per quel cantiere si riduceva a fr. 588’068.–: stante il pagamento degli acconti, rimanevano fr. 165’068.– da compensare con controaffari da eseguirsi dall’attrice, importo che __________ per altro aveva già versato a quest’ultima. Avendo essa effettuato prestazioni in altri cantieri a favore della convenuta per fr. 265’547.14 (fr. 49’500.– a __________ e fr. 216’047.14, secondo il perito giudiziario, a __________), a suo favore, dedotti i già menzionati fr. 165’068.–, vi era ancora un saldo di fr. 100’479.14.
D. La convenuta si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 4’925.–.
Con riferimento al cantiere di __________ essa è del parere che lo sconto preteso dalla controparte fosse già stato computato nel totale delle fatture di fr. 619’018.95, per cui risultava un importo per controaffari di fr. 182’658.70: visti gli acconti già versati da __________, per quell’opera rimaneva ancora un saldo a suo favore di fr. 13’360.25. Incontestato il suo obbligo di rifondere all’attrice fr. 49’500.– per __________, per __________ erano invece tutt’al più dovuti fr. 143’593.95, controparte non potendo in effetti pretendere quanto da lei fatturato, in particolare avendo superato il preventivo senza giustificazione, non avendo provato l’ammontare delle proprie prestazioni, avendo emesso in ritardo la fattura e infine non avendo annunciato preventivamente e per iscritto, in violazione della clausola 3 del contratto di cui al doc. 2, gli eventuali aumenti e le opere supplementari. Dovendosi pertanto concludere, per questi ultimi due cantieri, per un saldo a favore dell’attrice di fr. 10’435.25 e tenuto conto del residuo a favore della convenuta per __________, il saldo a suo favore, aumentato di fr. 2’000.– relativi al costo della verifica della liquidazione per le opere di __________che essa si era vista costretta ad affidare a terzi, si fissava per l’appunto in fr. 4’925.–.
E. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto la petizione per fr. 79’841.45 e respinto la domanda riconvenzionale.
Il giudice di prime cure, dopo aver stabilito che l’appalto relativo al cantiere di __________ non si fondava sul contratto di cui al doc. 2, non firmato dalle parti, bensì sul doc. B e con ciò sulla normativa del CO, sulla base del referto peritale ha quantificato in fr. 216’047.15 il valore delle opere effettuate e con ciò la mercede dovuta per quelle prestazioni; quanto al cantiere di __________, egli, interpretando le clausole contrattuali, ha concluso che le parti non avevano inteso cumulare gli sconti di cui agli art. 1 e 7.4.
Ciò premesso, escluso che la convenuta potesse vantare un saldo nei confronti dell’attrice per __________–lo stesso semmai potendo essere preteso nei confronti di __________– l’importo aritmetico dei lavori da compensare, fr. 185’705.70, andava dedotto dalla mercede a favore dell’attrice per __________ e __________ di complessivi fr. 265’547.15, con il che a quest’ultima spettavano ancora fr. 79’841.45.
F. Con l’appello la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e di accogliere la riconvenzione per fr. 1’000.84 più interessi.
Essa rimprovera innanzitutto al primo giudice di non aver dedotto dalla mercede relativa ai lavori di __________ lo sconto di fr. 6’395.10 che l’attrice le aveva concesso al momento della fatturazione; la convenuta ritiene inoltre applicabile alla vertenza il contratto di cui al doc. 2 e, ritenuta l’esecuzione di opere supplementari non richieste senza che la controparte l’avesse avvisata per iscritto, contesta che quest’ultima possa pretendere per quel cantiere la mercede per le opere supplementari di fr. 107’226.05, pur ammettendo a questo titolo fr. 34’778.85, da lei già riconosciuti all’attrice nella fase preprocessuale; in definitiva, ritenuto inoltre che la pretesa di fr. 2’000.– per il costo della liquidazione le andava pure riconosciuta, conclude per un saldo a suo favore di fr. 1’000.84.
G. Con osservazioni ed appello adesivo l’attrice chiede la reiezione del gravame della parte avversa e l’accoglimento del proprio nel senso che la petizione sia accolta per fr. 100’479.15.
Mentre delle osservazioni al gravame di controparte si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi, con la sua impugnativa l’attrice auspica che in relazione ai lavori di __________ le sia riconosciuto lo sconto addizionale del 5% di cui all’art. 7.4 del contratto.
H. Delle osservazioni della convenuta all’appello adesivo si dirà pure, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto: 1. Per rispettare la cronologia in cui si sono svolti i fatti oggetto del contendere, vale la pena esaminare dapprima le censure di cui all’appello adesivo, mentre l’appello principale verrà trattato in seguito.
quo all’appello adesivo
Il rilevo è parzialmente fondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, che interpretando il contratto (doc. B) era giunto alla conclusione che le parti non avessero voluto uno sconto cumulativo per le opere di __________, questa Camera non ritiene che nell’occasione un’interpretazione del contratto sia necessaria, e ciò in quanto la convenuta in sede di risposta aveva chiaramente ammesso che le parti avevano previsto due sconti cumulativi, limitandosi ad obiettare che nella fattispecie entrambi erano già stati concessi (p. 3–4 e 10; cfr. pure duplica p. 5–7). Dovendosi con ciò ammettere l’esistenza dei due sconti, cumulativi (così pure il teste __________, il quale precisa come la pattuizione di uno sconto aggiuntivo, inizialmente non prevista, venne comunque concordata in un secondo tempo) ed avendo il perito giudiziario accertato che lo sconto di cui all’art. 7.4 non era stato praticato, é chiaro che a tale omissione si debba ovviare in questa sede, deducendo dall’importo fatturato (fr. 619’018.95) il 5%, ovvero fr. 30’950.95, di modo che la fattura per le opere di __________ si fissa in fr. 588’068.–. La modifica dell’importo della fattura che così ne risulta, oltre ad implicare una riduzione a fr. 176’420.40 delle opere da compensare (30%), fa sì, atteso che a tutt’oggi sono già stati versati acconti per fr. 423’000.–, che alla convenuta siano già stati pagati fr. 11’352.40 di troppo: tale somma non va tuttavia accreditata all’attrice, ma se del caso spetta a __________, controparte della convenuta nell’ambito del contratto di cui al doc. B.
Poiché l’attrice per i cantieri di __________ e __________ vanta un credito di fr. 265’547.15 ed i lavori in compensazione ammontano –come detto– a fr. 176’420.40, a favore di quest’ultima vanno in definitiva riconosciuti fr. 89’126.75.
quo all’appello principale
La censura, senz’altro ricevibile, è fondata.
È pacifico che l’attrice procede in causa per ottenere il pagamento delle fatture per i lavori di __________ di asseriti fr. 215’698.10, comprensivi di uno sconto del 5% (fr. 6’395.10) su fr. 127’902.15 (doc. OO). Pure pacifico è che in sede conclusionale la convenuta sia partita proprio da tale somma per dedurre gli importi oggetto di correzione da parte del perito giudiziario: con il suo giudizio il Pretore, come già accennato, ha tuttavia fatto astrazione dall’importo di cui alle fatture ed ha riconosciuto all’attrice fr. 216’047.15, corrispondente al valore delle opere realizzate, da cui aveva dedotto le correzioni del perito. Così facendo, di fatto, il primo giudice non ha però riconosciuto alla convenuta lo sconto di fr. 6’395.10, che l’attrice invece le aveva pacificamente concesso al momento dell’allestimento della fattura doc. OO, di modo che tale somma può senz’altro esserle qui attribuita.
La questione è in realtà irrilevante. In effetti, quand’anche quel contratto fosse stato vincolante, la convenuta non potrebbe trarne alcun beneficio, non potendo validamente rimproverare alla controparte il superamento ingiustificato del preventivo, la violazione della clausola 3 secondo cui gli aumenti e le opere supplementari andavano annunciate per iscritto alla committenza e infine l’effettuazione di opere supplementari senza preventiva autorizzazione.
Innanzitutto va rilevato che proprio quest’ultima censura, quella secondo cui l’attrice avrebbe effettuato prestazioni supplementari senza l’accordo della controparte, è stata sollevata per la prima volta solo con le conclusioni di causa (p. 12) ed è perciò proceduralmente irricevibile (Rep. 1980 p. 268,1982 p. 120, 1989 p. 110; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 e 6 ad art. 78; IICCA 29 marzo 1993 in re T. SA/R. SA, 12 luglio 1993 in re L./P., 22 luglio 1993 in re R./P., 2 novembre 1993 in re L./F., 23 febbraio 1994 in re E. SA/A. SA, 10 maggio 1994 in re A./B. e llcc., 16 gennaio 1997 in re B./K. S.n.c., 21 febbraio 1997 in re G./C., 25 novembre 1998 in re F./R. SA, 1° febbraio 1999 in re S./A.). Tale considerazione è invero decisiva anche per l’esito delle altre due censure, atteso che queste avrebbero avuto senso solo se quella fosse stata fondata: in realtà, non avendo la convenuta eccepito in prima sede che controparte avesse effettuato lavori supplementari di sua iniziativa –il che evidentemente sta a significare, né potrebbe essere altrimenti, che quanto effettuato lo è stato su richiesta della convenuta (il teste arch. ____________________ che si occupava della direzione lavori, ad ogni buon conto ha confermato l’effettuazione di lavori supplementari, mentre il teste __________, dipendente dell’attrice, oltre ad evidenziare a sua volta l’effettuazione di modifiche rispetto ai piani originali, ha aggiunto che le stesse erano avvenute su richiesta dell’arch. __________ rappresentante della direzione lavori, del signor __________ rappresentante della convenuta o del signor __________)– essa, se anche il contratto di cui al doc. 2 fosse stato vincolante, non può ora lamentarsi per il superamento del preventivo, che in effetti è la logica conseguenza dei lavori supplementari, e neppure può contestare l’eventuale violazione della clausola 3 secondo cui l’effettuazione delle opere supplementari dovesse avvenire unicamente previa notifica scritta al committente rispettivamente alla direzione lavori, nel comportamento del committente che ammette o comunque non contesta di aver incaricato la controparte di effettuare dei lavori supplementari e che in seguito ne rimprovera l’effettuazione per motivi formali dovendosi ravvisare un comportamento contraddittorio, che va sanzionato quale abuso di diritto (DTF 116 II 702; IICCA 26 giugno 1997 in re O. SA/M., con rif., concernente una clausola del tutto simile a quella qui in esame). In ogni caso, se tale clausola fosse anche stata applicabile, ciò non avrebbe avuto come conseguenza –come invece pretende la convenuta– il mancato riconoscimento a favore dell’attrice della mercede per le prestazioni supplementari, bensì semplicemente l’obbligo per quest’ultima di risarcire alla committente il danno contrattuale causatole in tal modo (art. 97 CO), danno che la convenuta ha omesso di quantificare nei suoi allegati.
L’istruttoria ha effettivamente permesso di provare che l’attrice non aveva agito correttamente durante i lavori, omettendo in particolare di partecipare alle riunioni nel corso delle quali si dovevano eseguire in contraddittorio i necessari rilievi (testi __________, __________, __________, __________; doc. AA, doc. 4 e 10, circostanza per altro confermata dall’attrice nel doc. GG). L’intervento del terzo si è rivelato utile per la determinazione dei quantitativi, ma decisamente meno utile per quanto riguarda la stima della mercede dovuta per le opere supplementari, che in effetti differisce in modo sostanziale dalle valutazioni del perito giudiziario.
In definitiva, stante la particolare situazione, appare equo caricare tale spesa alle parti in ragione di metà ciascuna.
conclusione
L’esito complessivo dei due gravami non giustifica di modificare il giudizio su spese e ripetibili della sede pretorile.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30 novembre 1998 di __________ e l’appello adesivo 15 gennaio 1999 di __________ sono parzialmente accolti.
Di conseguenza la sentenza 9 novembre 1998 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
La __________ è condannata a versare alla __________ l’importo di fr. 81’731.65 oltre interessi al 5% dal 3.7.1989.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’950.–
b) spese fr. 50.–
Totale fr. 3’000.–
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono poste a carico dell’appellata. A quest’ultima l’appel–lante rifonderà fr. 2’500.– per ripetibili parziali.
III. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
Totale fr. 1’000.–
da anticiparsi dall’appellante adesivamente, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
IV. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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