AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.271
Data decisione, Autorità: 19.04.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00271
Lugano 19 aprile 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa di disconoscimento del debito OA.95.1391 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 14 novembre 1988 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 190’000.-- oltre accessori;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 5 novembre 1998 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello con domanda di assistenza giudiziaria del 30 novembre 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’azione di disconoscimento;
Mentre il convenuto con osservazioni 8 gennaio 1999 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il convenuto ha escusso l’attrice per fr. 313’731.25 oltre interessi (di cui fr. 248’500.-- di capitale e fr. 65’231.25 di interessi arretrati) sulla base del riconoscimento di debito del 15 febbraio 1981 (doc. 21), ottenendo il 12 luglio 1988 il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’attrice al precetto esecutivo intimatole limitatamente a fr. 190’000.-- oltre interessi, decisione confermata il 25 ottobre 1988 dalla Camera di esecuzione e fallimenti di questo tribunale.
B. Con la petizione in rassegna l’attrice ha chiesto il disconoscimento di tale debito, sostenendo che esso si fonderebbe su di un titolo -il riconoscimento di debito del 15 febbraio 1981- superato dagli accordi successivi, segnatamente dalla convenzione del 25 aprile 1986, per effetto della quale il debito sarebbe estinto per remissione o novazione o sarebbe stato assunto da altra persona, prova ne sarebbe la distruzione delle copie del titolo sul quale il convenuto ha fondato la propria pretesa, il che secondo l’art. 88 cpv. 1 CO presumerebbe appunto l’avvenuto pagamento.
C. Il convenuto si è opposto alla petizione rilevando che i riconoscimenti di debito sottoscritti dall’attrice e dal di lei marito sarebbero relativi a mutui concessi loro dal convenuto per finanziare la loro attività commerciale di importazione di autoradio.
Dopo un primo credito di fr. 190’000.--, essi avrebbero ricevuto altro denaro fino a concorrenza di fr. 300’000.--, saldo poi provvisoriamente sceso a fr. 248’000.-- a seguito di rimborsi parziali.
Altri mutui avrebbero fatto lievitare il dovuto sino a fr. 850’000.--, importo convenzionalmente ridotto a fr. 520’000.-- il 25 aprile 1986.
Fatti salvi pochi pagamenti, la convenzione sarebbe stata disattesa dai coniugi __________, così che il convenuto avrebbe avviato l’esecuzione limitatamente a fr. 248’000.--, fermo restando che la qui attrice rimarrebbe vincolata all’impegno originario relativo ai fr. 190’000.-- oltre interessi posti in esecuzione.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ammesso l’esistenza tra le parti di un contratto di mutuo in virtù del quale l’attrice -senza potere accampare eccezioni liberatorie- sarebbe debitrice dell’importo di cui all’esecuzione.
Dal che la reiezione della petizione.
E. Con l’appello in rassegna l’attrice ribadisce innanzitutto che con la convenzione del 25 aprile 1986, stipulata dai soli __________ e __________ e riguardanti anche ulteriori mutui cui essa sarebbe estranea, il suo debito di fr. 190’000.-- oltre interessi si sarebbe estinto o sarebbe stato assunto dal marito, prova ne sarebbe anche la distruzione dell’originale del riconoscimento di debito doc. 2. Interpretando correttamente la convenzione, se ne dedurrebbe che l’eventuale inadempienza del marito ai termini della stessa non avrebbe comportato il ripristino del debito dell’attrice. Nella denegata ipotesi che si volesse ritenere un debito dell’escussa, questo si sarebbe comunque estinto per effetto dei pagamenti effettuati dal marito per complessivi fr. 474’000.--.
F. Delle osservazioni al gravame del resistente, che conclude per la sua integrale reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in fatto:
Con ciò si deve ritenere che il convenuto abbia assolto l’onere della prova che lo gravava al riguardo dell’esistenza del vantato credito, e perciò è la convenuta ad essere gravata del pieno onere della prova sulle circostanze in virtù delle quali tale debito si sarebbe estinto.
L’attore con petizione ed eventualmente replica, e il convenuto con risposta ed eventualmente duplica, devono pertanto sottoporre al giudice il forma compiuta le proprie tesi di fatto, le domande, le eccezioni e le contestazioni (art. 78 CPC). Dopo tale stadio di procedura non è più per principio possibile addurre fatti od eccezioni non sostenuti in precedenza, o sollevare contestazioni in precedenza non formulate (per tante: II CCA 5 dicembre 1996 in re A. AG/C., 25 ottobre 1996 in re C. SA/Comune di A.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78, n. 1, 2, 4, 13), dal che l’irricevibilità procedurale di siffatti nuovi fatti od argomenti sollevati per la prima volta con le conclusioni (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 78, n. 6, 7, 8, 13, 15, 17) o, a maggior ragione, con l’appello (art. 321 CPC; II CCA 18 marzo 1996 in re T.I. snc; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 321, n. 7, 10, 18).
l’onere della prova circa l’esistenza della pretesa spetterebbe al convenuto (punto 3, pag. 3), questione definitivamente evasa al considerando 1 di questo giudizio;
il titolo (ossia il doc. 2) “oggi non incorpora più il valore originario”, essendo il debito estinto per remissione, novazione o assunzione da parte di un terzo, per effetto della convenzione 25 aprile 1986 (punto 4, pag. 4);
dalla distruzione del titolo di credito in originale, avvenuta all’atto della firma di detta convenzione, andrebbe dedotto il pagamento del debito ex art. 88 cpv. 1 CO (punto 4, pag. 4);
ed in replica che:
essa avrebbe firmato il doc. 2 come garante e non sarebbe perciò debitrice solidale con il marito (punto 4, pag. 3), tesi poi abbandonata, stante a questo stadio della causa la predetta ammissione della venuta in essere del debito (consid. 1);
l’assunzione del debito da parte di terzi risulterebbe dal punto 9 della convenzione 25 aprile 1986 e dalla distruzione del precedente riconoscimento di debito, ed in tal senso andrebbe interpretato il punto 4 della convenzione stessa (punto 4, pag. 4);
il debito sarebbe stato estinto mediante i pagamenti di fr. 52’000.-- e fr. 25’100.-- di cui al doc. 5 e di lire 393’787’000 di cui ai doc. B e C (punto 4, pag. 5);
mentre altre e diverse affermazioni di fatto od eccezioni di diritto devono necessariamente essere ritenute irricevibili.
4.1 Il punto 4 stabiliva che se __________ non avesse pagato 3 rate consecutive di interessi di fr. 2’600.--, l’intero debito di fr. 520’000.-- sarebbe divenuto esigibile, fatto salvo quanto già versato, “e sarà da considerarsi nullo il punto No. 9 del presente contratto”.
Al punto 9 __________ dichiarava “di nulla più pretendere a qualsivoglia titolo o ragione” nei confronti di varie persone, tra cui l’attrice, “ad eccezione del credito di cui sopra”.
4.2 L’invocazione da parte dell’attrice degli art. 115 e 116 CO, che ravvede nella clausola n. 9 l’annullamento convenzionale del proprio debito o la sua novazione, è infondata già solo per il motivo che essa non è parte di quella convenzione, mentre l’annullamento convenzionale e la novazione sono accordi che per loro natura intercorrono direttamente tra il creditore e il debitore dell’obbligazione (per l’art. 115 CO: II CCA 23 marzo 1995 in re G./P.; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 1 e 4 ad art. 115 CO; per l’art. 116 CO: Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, implicito in n. 5 ad art. 116 CO).
L’invocazione della novazione è inoltre comunque incompatibile con la pretesa inesistenza del debito, visto che la sua conseguenza è quella della costituzione di un nuovo debito a carico del debitore. Pertanto, anche volendo ammettere l’inesistenza -per intervenuta novazione- del debito posto in esecuzione, andrebbe comunque ritenuta la valida insorgenza del debito conseguente alla novazione, il che non modificherebbe di per sé la situazione debitoria dell’attrice.
4.3 Dalla lettura del punto 4 appare inoltre evidente che, per espressa volontà delle parti, quanto stabilito al punto 9 -la cui portata giuridica dipende perciò necessariamente da questa considerazione- non aveva carattere definitivo ed irrevocabile, ma era al contrario condizionato al regolare pagamento degli interessi sul debito da parte del __________, non potendosi concludere altrimenti dal comune intento di ritenere “nullo” il punto 9 per il caso (poi incontestabilmente verificatosi) di sua inadempienza.
Ne discende il rilievo secondo cui non può essere stata intenzione delle parti quella di pattuire con il cennato punto 9 dell’accordo la definitiva remissione del debito dell’attrice, poiché in tal caso non sarebbe stato possibile prevederne il successivo ripristino nel caso di inadempienza del __________. Anche per questo motivo appare esclusa l’asserita tesi dell’annullamento convenzionale.
4.4 Infondata è anche la tesi secondo cui con la convenzione il __________ si sarebbe assunto il debito della moglie con effetto per lei liberatorio (art. 176 CO), risultando tale pattuizione incompatibile con le concrete circostanze: l’accordo verteva infatti in primo luogo sui debiti del __________, e non su quelli della moglie. Inoltre egli già era solidalmente debitore di quanto dovuto dalla moglie, e perciò mal si comprende come egli tecnicamente avrebbe potuto assumere, allo scopo di liberare un terzo, un debito che già lo gravava.
4.5 Vero è invece che la dichiarazione del creditore al __________ “di nulla più pretendere” dagli altri debitori costituisce un contratto tra quelle parti in favore di un terzo, ossia dell’attrice, soggiacente in quanto tale all’art. 112 CO (Honsell/ Vogt/ Wiegand, opera citata, n. 4 ad art. 115 CO; Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, Zurigo, 1974, vol. 2, pag. 174, nota 8), la cui finalità è questo caso affine a quella di cui all’art. 115 CO, vertendo tale contratto sulla remissione dell’obbligazione di un terzo, e in cui la prestazione in favore del terzo era condizionata al rispetto da parte del debitore del piano di pagamento degli interessi.
4.6 La discussione circa l’esatta natura delle pattuizioni è comunque a ben vedere oziosa: assodata la natura condizionale della clausola n. 9, l’attrice avrebbe dovuto dimostrare che la condizione non era valida, o che essa non si era verificata, il che non è avvenuto, a dispetto dell’apodittica affermazione del contrario dell’appellante (punto 5.2, pag. 6).
L’attrice, in questo contesto, tenta invero di prevalersi della diversa circostanza costituita dalla pretesa avvenuta distruzione dell’originale del contratto di mutuo del 15 febbraio 1981, ma essa, quand’anche verificatasi, non consente di concludere per la remissione del debito.
In primo luogo va rammentato che il documento in questione aveva solo funzione di mezzo di prova, e non costituiva invece il motivo del debito dell’attrice, che risiede invece nell’intervenuto consenso circa la dazione a titolo di mutuo di un importo di denaro e nell’avvenuta consegna di tale denaro. Tolta perciò ogni funzione di cartavalore al documento in questione, la sua distruzione non ha nulla a che vedere con la restituzione del titolo di credito di cui all’art. 88 CO -a torto invocato dalla ricorrente- anche per il motivo che essa non è avvenuta in occasione del pagamento del dovuto -né l’attrice lo pretende- ma della stipula della prefata convenzione. In tale contesto, la distruzione del documento è verosimilmente stata conseguente ad un intento novatorio delle parti della convenzione limitatamente ai debiti del __________, per il quale il doc. 2 veniva ad essere superato appunto dalla convenzione, ma non invece per l’attrice, per la quale -come si è detto- novazione non vi è stata, e nei confronti della quale l’eliminazione del documento è priva di significato apparente, ma anche di particolari conseguenze.
L’appellante tenta di sostenere che la distruzione del documento andrebbe interpretata siccome avente per lei effetto liberatorio anche in assenza di pagamento (appello, punti 5.2, 5.3, 5.5; pag. 6, 7, 8, 9), ma siffatta tesi è sconfessata dalle predette esplicite indicazioni della convenzione, secondo cui la liberazione dell’attrice era legata a ben precise condizioni, così che non si saprebbe in definitiva preferire l’atto concludente della distruzione di un documento -spiegabile alla luce degli intenti delle parti per il solo __________ ma non anche per la moglie- alle chiare indicazioni della convenzione.
5.1 Il versamento di lire 393’787’000, pari all’importo degli assegni menzionati nel doc. C, è manifestamente già stato computato ai fini della determinazione del debito in fr. 520’000.-- al momento della firma della convenzione (esplicito: doc. B, punto 1), e il fatto che la convenzione stessa ritenga ancora l’attrice debitrice del convenuto (ancorché a condizione dell’inadempienza del marito nel pagamento degli interessi) dimostra che tale pagamento non è stato imputato al debito dell’attrice.
5.2 Per i pagamenti di fr. 52’000.-- e fr. 25’100.--, effettuati dal __________ e non dall’attrice, in assenza di una valida imputazione del debitore all’atto del pagamento, va applicato, almeno per analogia, l’art. 85 cpv. 2 CO, secondo cui non si può ammettere che i pagamenti parziali -nell’ipotesi che potessero essere computati sul capitale e non su eventuali interessi arretrati (art. 85 cpv. 1 CO)- siano stati effettuati a rimborso della parte meglio garantita del debito, ossia quella per cui l’attrice era debitrice solidale, mentre non torna applicabile l’art. 86 CO, dovendosi ammettere l’esistenza di un unico debito del __________ nei confronti del convenuto dipendente dall’unica causale del mutuo, e non di più debiti tra loro indipendenti, come appunto richiesto dall’art. 86 CO (Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 3 ad art. 86 CO).
Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto e privo di possibilità di esito favorevole, il che determina anche la reiezione dell’istanza di assistenza giudiziaria (art. 157 CPC).
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30 novembre 1998 __________ è respinto.
II. L’istanza di assistenza giudiziaria 30 novembre 1998 __________ è respinta.
III. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 800.--
sono a carico dell’appellante, che rifonderà al convenuto fr. 3’000.-- per ripetibili di appello.
IV. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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