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Numero d'incarto:
12.1998.274
Data decisione, Autorità:
13.01.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00274
Lugano
13 gennaio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sull’istanza di ricusa 24 novembre 1998, presentata nei confronti
del Pretore del distretto di Lugano, Sezione __________, avv. __________, da
patr.
dall’avv. __________
nell’ambito
della causa -inc. no. OA.95.01489 di quella Pretura- da lui promossa con petizione 6
ottobre 1995 contro
patr.
dall’avv. __________
volta
ad ottenere in via principale l’iscrizione di un diritto di passo carrabile
necessario a favore delle particelle n. __________e __________di __________ di
sua proprietà e a carico della particella n. __________ di __________ di
proprietà del convenuto, e in via subordinata la condanna di quest’ultimo a
costituire tale diritto di passo.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto e in diritto
che
nell’ambito della causa da lui promossa con petizione 6 ottobre 1995 contro
__________, __________ con scritto 24 novembre 1998 -integrato due ulteriori
memoriali datati 23 dicembre 1998- ha chiesto la ricusa del giudice adito,
ovvero del Pretore del distretto di Lugano, Sezione __________, avv. __________
che l’istante giustifica tale richiesta, lamentando di essere stato vittima nel
corso della causa di pratiche vessatorie da parte del Pretore, il quale a più
riprese avrebbe mostrato avversione nei suoi confronti in quanto straniero
(tedesco), ciò che in definitiva più non permetteva di concludere per la sua
necessaria obiettività e neutralità di giudizio;
che
al giudice di prime cure viene in particolare rimproverato di aver fatto
“comunella” con il legale di controparte, segnatamente per aver dato seguito a
richieste e proposte processuali formulate da quest’ultimo e respinto
sistematicamente quelle emananti dall’attore;
che
con scritti 7 dicembre 1998 rispettivamente 8 gennaio 1999 il Pretore e la
controparte hanno dichiarato di non ravvisare nella fattispecie l’esistenza di
motivi giustificanti una ricusa;
che
per l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia
un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave
inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro
caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che
le norme in oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un
giudice imparziale e indipendente contenute nell’art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1
CEDU;
che,
ritenuta l’importanza che l’imparzialità del giudice riveste in una società
democratica, l’interpretazione e l’applicazione di questo principio non devono
essere restrittive; d’altro canto però la ricusa porta in sé una certa
contraddizione tra il diritto ad un giudice imparziale da un lato e il diritto
al giudice istituito per legge dall’altro (DTF 115 Ia 175 e 176 con
rinvii) e di conseguenza la ricusazione deve rimanere l’eccezione, dovendo
essere ammessa solo in presenza di seri motivi (DTF 105 Ia 163);
che
la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che
facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità: tali circostanze
possono risiedere nel comportamento personale del giudice stesso oppure
emergere da considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri
oggettivi, come ad esempio quando un giudice si sia già occupato della medesima
causa o di una causa connessa, in un altro stadio (DTF 115 Ia 180; 115
Ia 37; SJZ 1990 p. 588 e seg.);
che
in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che
il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso però le apparenze devono
fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il
sospetto di parzialità (DTF 115 Ia 175), e non è perciò lecito fondare
il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte;
che
per costante giurisprudenza non costituiscono quindi gravi ragioni, sufficienti
alla ricusa di un magistrato dell’ordine giudiziario, né semplici supposizioni
o illazioni di parzialità non confrontate da elementi concreti (Rep.
1988 p. 368); né un generico timore di parzialità, fondato ad esempio
sull’opinione che il giudice si è fatto a proposito di una determinata
questione, su sue precedenti decisioni oppure, più in generale, sulla sua
attività processuale, fatto salvo il caso di grave e ripetuta colpa da parte
sua (RDAT 1984 p. 58 e 59);
che,
nel caso concreto, non vi è motivo per ammettere l’esistenza di una situazione
d’incapacità soggettiva del Pretore ad occuparsi senza pregiudizi della
vertenza processuale e neppure risulta che il giudice di prime cure si sia
comportato in modo parziale a favore della parte convenuta o che vi sia un
simile pericolo per il prosieguo della causa, tant’è che la “prova
documentaria” che a giudizio dell’istante avrebbe dovuto confermare la
“comunella” tra il giudice e il legale di controparte si è di fatto rivelata
priva di rilevanza;
che
innanzitutto nella circostanza che nel 1992 l’attore, senza che il Pretore lo
avesse preventivamente reso attento del fatto che ciò gli avrebbe precluso la
possibilità di introdurre una nuova identica causa, abbia ritirato una
precedente petizione con cui egli aveva chiesto che in adempimento del
contratto di compravendita tra le parti il qui convenuto provvedesse
all’iscrizione del diritto di passo carrabile sulla particella n. __________
ciò che in definitiva lo ha ora obbligato a inoltrare la presente azione per
l’ottenimento di un diritto di passo necessario, non si ravvisa assolutamente
una colpa a carico del Pretore, tanto è vero che nello scritto in cui aveva
chiesto il ritiro della petizione l’attore -a quel tempo per altro
rappresentato da un avvocato- non aveva minimamente accennato al fatto che il
ritiro era auspicato al solo scopo di correggere l’allegato petizionale, pieno
d’errori e di indicazioni sbagliate, senza però che la parte avesse con ciò
rinunciato all’inoltro della causa (cfr. allegato 6);
che
nemmeno il fatto che il primo giudice abbia atteso oltre 6 mesi per evadere la
domanda di ricusa del perito giudiziario ing. __________ costituisce di per sé
una prova della sua eventuale parzialità: la giurisprudenza ha in effetti già
avuto modo di stabilire che la presunta passività di un magistrato non è
necessariamente indice di parzialità (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 ad art.
27);
che,
contrariamente a quanto assunto dall’istante, neppure vi è motivo per ritenere
che il Pretore, in “comunella” con il legale di controparte, stia cercando di
condizionare, a favore del convenuto, il giudizio del nuovo perito giudiziario
ing. __________, in particolare facendogli esaminare se non sia possibile
ottenere un accesso ai fondi dell’attore attraverso la particella n.
__________, tanto è vero che la questione, anche se fosse stata effettivamente
imposta dal primo giudice -come sembrerebbe dal doc. E6- non è comunque oggetto
delle domande delle parti (cfr. doc. A2 e A3) cui il perito è tenuto a
rispondere in base all’ordinanza di nomina (doc. C1 e D10), per cui in
definitiva risulta priva di qualsiasi rilevanza;
che
il mancato accoglimento da parte del Pretore di alcune domande processuali
formulate dall’istante -e l’implicita accettazione degli argomenti con cui la
controparte ne postulava la reiezione- non è parimenti dovuto a parzialità, ma
piuttosto a convincenti motivi procedurali (IICCA 12 gennaio 1996 in re
C./M.);
che
in effetti non vi era motivo per ricusare il perito giudiziario designato nella
persona dell’ing. __________ per il solo fatto che l’istante non condivideva il
preventivo da lui indicato per l’allestimento della prova peritale (doc. D9);
che
la testimonianza dei signori __________ non è stata giustamente ammessa, in
quanto le circostanze su cui i testi avrebbero dovuto riferire -ovvero la
questione a sapere se essi fossero stati o meno informati dell’esistenza e
della portata della presente causa al momento dell’acquisto di una quota di PPP
della particella n. __________di __________, su cui doveva essere ora iscritto
il diritto di passo (cfr. doc. B1)- era in definitiva irrilevante per l’esito
della presente causa di passo necessario (doc. B4); se -come sembra (cfr. doc.
A5, B3 e B5)- l’intento dell’attore era quello di far sì che in caso di
accoglimento della petizione il diritto di passo potesse essere iscritto a RF
nonostante la vendita parziale ai signori __________ nel corso della causa
della particella oggetto della presente vertenza, egli avrebbe dovuto
senz’altro far capo ad un altro istituto processuale (come per altro già
accennato dal Pretore nel doc. B7) e non certo a una semplice audizione
testimoniale dei signori __________;
che
i documenti che attestavano l’impossibilità di costruire un posteggio sulla
particella n. __________in prossimità della strada cantonale (doc. D2)
rispettivamente con cui il __________ si pronunciava circa l’utilizzabilità o
meno quale passaggio veicolare della particella n. __________ (doc. D1) sono stati
giustamente estromessi dall’incarto, in quanto la loro assunzione in virtù
dell’art. 192 CPC non era possibile, questo istituto processuale non avendo lo
scopo di permettere a una parte di ovviare in corso di causa a eventuali
negligenze nella produzione di documenti e prove che erano già esistenti o
comunque reperibili al momento dello scambio degli allegati scritti (doc. D8);
che,
pure a ragione, il Pretore ha respinto la richiesta dell’attore, formulata il
17 novembre 1998, volta ad ottenere un’immediata sentenza in merito alla
particella n. __________, senza che l’istruttoria -si pensi alla prova
peritale- fosse terminata (doc. E5);
che
infine non vi è nulla da eccepire sul fatto che il Pretore abbia dato la
possibilità alla controparte, per mezzo del suo legale, di prendere posizione
sulle varie istanze inoltrate dal qui istante -in particolare quella volta alla
ricusa del perito, quella di ricusa del giudice stesso (anche se inizialmente
non ancora motivata in dettaglio)-, il principio del contraddittorio essendo
espressamente previsto dal nostro ordinamento civile (art. 84 CPC) ed emanando
dal diritto di essere sentiti sancito dall’art. 4 Cost.;
che
in definitiva le circostanze evocate dall’istante non sono assolutamente tali
da mettere in dubbio l’imparzialità del giudice adito, per cui l’istanza di
ricusa, del tutto infondata, deve essere senz’altro respinta;
che
la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art.
148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le
spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta
I. L’istanza
di ricusa 24 novembre 1998 __________ è respinta.
II. Le
spese del presente giudizio consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 130.-
b)
spese fr. 20.-
Totale
fr. 150.-
da
anticiparsi dall’istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione __________, con atti di ritorno.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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