AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.276
Data decisione, Autorità: 10.05.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00276
Lugano 10 maggio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.95.00972 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con petizione 14 aprile 1995 da
rappr. dall’avv. __________
contro
entrambi rappr. dallo studio legale __________
rappr. dall’avv. __________
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 450’000.- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno e per torto morale;
domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione;
ed ora sulle eccezioni di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta __________ e di prescrizione sollevata dai convenuti __________ in liquidazione, __________ e __________, che il Pretore con sentenza 13 novembre 1998 ha accolto, respingendo con ciò la petizione;
appellante l’attore, che con atto di appello 4 dicembre 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione;
mentre i convenuti __________, __________ in liquidazione e __________, con osservazioni 28 gennaio 1999 il primo rispettivamente 1° febbraio 1999 gli altri, postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che la convenuta __________ con scritto 28 gennaio 1999 ha dichiarato di non voler prendere posizione sull’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. __________ è stato alle dipendenze della società finanziaria __________ (in seguito detta: __________) dal 1984 al luglio 1992, data del suo allontanamento in seguito a presunte irregolarità nella gestione, ricoprendo successivamente le cariche di vicedirettore, condirettore, direttore e amministratore delegato.
Il suo ultimo stipendio ammontava a fr. 195’000.- annui.
B. Il 2 dicembre 1992 __________ ha sporto denuncia penale contro __________ per truffa, falsità in documenti e amministrazione infedele, a seguito della quale l’11 dicembre egli è stato tratto in arresto fino al 17 febbraio 1993, allorché previo versamento di una cauzione gli fu concessa la libertà provvisoria.
Non essendo emersi elementi concreti costituivi dei reati a lui imputati, il 6 luglio 1994 il procedimento penale nei suoi confronti è stato abbandonato.
C. Con petizione 14 aprile 1995 __________ ha convenuto in lite le persone a suo dire responsabili dell’illecita denuncia 2 dicembre 1992, ovvero la denunciante __________ -nel frattempo messa in liquidazione- i membri del consiglio di amministrazione __________ e __________ nonché la __________, autrice di un rapporto sulle sue presunte irregolarità, chiedendo la loro condanna in solido -come meglio precisato in replica- al risarcimento delle spese di patrocinio penale (fr. 55’650.90), della perdita di salario da lui subita negli anni 1993-1995 (fr. 427’000.-) nonché di un’indennità per torto morale (fr. 10’000.-), il tutto limitatamente a fr. 450’000.- oltre interessi.
Egli rimprovera in sostanza ai convenuti di aver ordito un vero e proprio complotto nei suoi confronti al fine di far ricadere unicamente sullo stesso la responsabilità della liquidazione di __________ rilevando come il procedimento penale a suo carico e soprattutto l’incarcerazione da lui subita, divenuta di pubblico dominio, lo abbiano gravemente danneggiato, con importanti conseguenze per la sua carriera di operatore finanziario, settore che si fonda sulla fiducia e sulla discrezione.
D. Nei loro allegati responsivi i convenuti __________, __________ e __________ hanno tra l’altro sollevato l’eccezione di prescrizione, mentre la convenuta __________ a sua volta ha eccepito l’incompetenza territoriale nei suoi confronti del giudice adito.
D’accordo le parti ed il giudice, l’udienza preliminare è stata limitata all’esame delle due eccezioni ai sensi dell’art. 181 CPC.
E. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto entrambe le eccezioni ed ha di conseguenza respinto la petizione.
Con riferimento all’eccezione di prescrizione -il dispositivo sull’eccezione di incompetenza territoriale non è stato impugnato ed è pertanto cresciuto in giudicato- il giudice di prime cure, dopo aver escluso l’applicabilità nel caso concreto dell’art. 60 cpv. 2 CO, ha ritenuto che la duplice conoscenza del danno e della persona responsabile da parte dell’attore di cui all’art. 60 cpv. 1 CO era sicuramente anteriore al 14 aprile 1994: la conoscenza del danno era precedente al 22 giugno 1994, data del deposito degli atti penali, tanto è vero che l’attore già al momento della sua scarcerazione, dopo per altro esser già stato allontanato da __________ a far tempo dal luglio 1992, sapeva di aver perso il lavoro e con ciò lo stipendio e che il suo reinserimento professionale sarebbe stato assai problematico, potendo pertanto già da quel momento far valere il risarcimento del danno e la richiesta di torto morale, fermo restando che in ogni caso dal verbale d’interrogatorio 9 marzo 1993 risultava che egli era cosciente di esser stato oggetto di pressioni da parte di __________ affinché si assumesse la colpa della situazione in cui versava ora __________; la conoscenza della persona responsabile era pure ampiamente precedente al 14 aprile 1994: la responsabilità di __________ in quanto denunciante gli era già stata comunicata in occasione della notifica del suo arresto; la responsabilità di __________ gli era senz’altro nota già a far tempo dal 9 marzo 1993, allorché l’attore con riferimento alle pressioni di cui già si è detto inoltrò nei confronti di quest’ultimo una denuncia per estorsione e coazione, tanto più che nell’istanza di libertà provvisoria 19 dicembre 1992 lo stesso __________ veniva erroneamente indicato come l’autore della denuncia contro l’attore; stante la posizione di presidente del consiglio di amministrazione di __________, l’attore poteva e doveva infine concludere che questi non era estraneo alla presentazione della denuncia.
F. Con l’appello l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che l’eccezione di prescrizione sia respinta.
A suo giudizio, la duplice conoscenza da parte sua del danno e della persona responsabile non era avvenuta alla data del suo arresto, né alla data della sua liberazione provvisoria, né infine il 9 marzo 1993 allorché egli aveva denunciato __________ per presunte pressioni nei suoi confronti, bensì unicamente il 22 giugno 1994, data del deposito degli atti penali, dall’esame dei quali aveva potuto finalmente accertare di essere stato vittima di un complotto, rispettivamente il 6 luglio 1994, data del decreto di abbandono, che gli aveva definitivamente attribuito il ruolo di vittima e danneggiato. Quanto alle singole pretese di cui alla petizione, la richiesta di risarcimento delle spese legali non era certamente prescritta, le parcelle dei suoi patrocinatori risalendo al dicembre 1994 rispettivamente al giugno 1996; il risarcimento per la perdita di guadagno aveva potuto essere calcolato solo dopo che la situazione si era stabilizzata e meglio dall’aprile 1994, allorché egli ha potuto trovare una nuova attività lavorativa e con ciò quantificare il pregiudizio da lui subito; in base all’art. 317 e 320 CPP l’indennità per torto morale era infine dovuta se richiesta entro un anno dal decreto di abbandono.
G. Delle osservazioni all’appello con cui i convenuti __________, __________ e __________ postulano la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Il termine stabilito dall’art. 60 cpv. 1 CO comincia a decorrere da quando il creditore conosce l’esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da poter fondare e motivare un’azione giudiziaria (DTF 108 Ib 99, cons. 1c con rif.); l’inizio del termine non risale al momento in cui il danneggiato avrebbe potuto scoprire l’entità del suo credito facendo prova dell’attenzione richiesta dalle circostanze. Ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora ch’egli si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per promuovere una causa (DTF 109 II 435), atteso che la prova di tale conoscenza incombe a colui che invoca l’eccezione di prescrizione (DTF 111 II 58).
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, il danno è ritenuto realizzato ("abgeschlossen") nel momento in cui si è manifestato completamente (DTF 92 II 4, cons. 3), per cui, in casi come quello di specie, il termine di prescrizione comincia a decorrere non tanto per le singole poste del danno, bensì dal momento in cui, in ordine cronologico, si conosce l’ultimo elemento del danno (IICCA 7 settembre 1995 in re H./A. e llcc., 22 febbraio 1999 in re G./C. AG e llcc., 24 febbraio 1999 in re R./D.G. e G., 3 marzo 1999 in re G.A./ R. e llcc., 12 marzo 1999 in re B./N. SA in fall. e llcc.; Brehm, Berner Kommentar, 2. ed., Berna 1998, n. 29-31 ad art. 60 CO).
conoscenza del danno
L’assunto pretorile non può essere condiviso.
3.1 L’allontanamento dell’attore da __________ nell’estate 1992 comportava ovviamente la perdita del salario sino ad allora percepito, ma a quel momento, proprio perché egli non era stato ancora denunciato e incarcerato -il che era divenuto di dominio pubblico- non vi era motivo per ritenere che la sua carriera sarebbe stata compromessa rispettivamente che egli avrebbe avuto problemi nel rientrare nel mondo del lavoro.
La circostanza non è perciò decisiva per la decorrenza della prescrizione.
3.2 L’ottenimento della libertà provvisoria nel febbraio 1993 ha messo fine alla carcerazione dell’attore, alleviandone in parte la sofferenza. Nondimeno a quel momento i danni da lui qui fatti valere non si erano ancora prodotti nella loro totalità, si pensi alle spese per il patrocinio penale ed alla perdita salariale dovuta alla difficoltà nel trovare una nuova occupazione: quest’ultimo pregiudizio economico, acuito dall’esistenza di un procedimento penale a suo carico per gravi reati patrimoniali, ha certamente iniziato a prodursi a quel momento, ma a quell’epoca era ben lungi dall’essere quantificabile, il danno a suo carico -che non da ultimo dipendeva dal fatto che egli trovasse una nuova e stabile occupazione- non essendosi ancora stabilizzato, fermo restando che lo stesso in ogni caso era influenzato dalla durata e dall’esito (a lui favorevole) della procedura penale.
Di qui l’irrilevanza di quel momento per la prescrizione.
3.3 L’inoltro di una denuncia penale nei confronti di __________ per estorsione e coazione -segnatamente per il fatto che quest’ultimo avrebbe indotto l’attore a sottoscrivere cambiali per fr. 10 mio rispettivamente a firmare una lettera in cui si assumeva la responsabilità della situazione venutasi a creare in __________ - è parimenti irrilevante nell’ottica della prescrizione: oggetto della presente causa non è infatti la responsabilità per quelle presunte pressioni, bensì quella per aver inoltrato la denuncia penale 2 dicembre 1992 con le conseguenze che ne sono derivate all’attore.
4.1 Le spese per il patrocinio in sede penale sono state fatturate all’attore il 3 dicembre 1994 (doc. CCC) rispettivamente il 7 giugno 1996 (doc. DDD).
Pur essendo vero che l’inoltro di una denuncia penale possa implicare la necessità di patrocinio da parte di un avvocato e con ciò una spesa per onorari, è nondimeno evidente che nel dicembre 1992 la quantificazione effettiva di questi ultimi da parte dell’attore non era affatto possibile, nemmeno a grandi linee, il tutto dipendendo evidentemente dalle particolarità del caso, da come procedeva l’inchiesta penale e non da ultimo dalla necessità o meno di indire il pubblico dibattimento: è in definitiva al più presto solo al momento dell’emanazione del decreto di abbandono del 6 luglio 1994 (doc. 1 __________) che tali spese, a quel momento in evoluzione, sono divenute oggettivamente quantificabili (IICCA 24 febbraio 1999 in re R./D.G. e G.). Atteso che il legale dell’attore, successivamente all’emanazione di quel decreto, si è pure occupato delle pratiche -chiaramente connesse con la causa penale- per la restituzione all’attore della cauzione giudiziaria versata in occasione della concessione della libertà provvisoria rispettivamente di quelle per il riottenimento della patente di fiduciario, cautelativamente sospesa durante l’inchiesta penale (teste __________ p. 2), è evidente che anche l’onorario per tale suo impegno rientri nel danno a carico dell’attore, cosicché il termine annuale di prescrizione inizia a decorrere solo con la conclusione di queste prestazioni.
Essendo -come già accennato (cfr. cons. 1)- determinante per la prescrizione della pretesa attorea la data della conoscenza dell’ultima pretesa ed essendo in concreto accertato che la petizione è stata introdotta entro un anno dalla conoscenza delle spese di patrocinio penale, ne discende, senza che sia necessario analizzare le altre posizioni di danno, che la petizione è senz’altro tempestiva.
È perciò a titolo abbondanziale che qui di seguito si esaminerà se, indipendentemente da quanto vale per le spese di patrocinio penale, le altre pretese fatte valere siano o meno prescritte.
4.2 Con il decreto di abbandono il pregiudizio economico patito dall’attore per le difficoltà nel trovare lavoro è divenuto finalmente quantificabile nella sua estensione temporale: è in effetti da quel momento che le conseguenze della denuncia hanno preso fine, per cui l’inizio del termine di prescrizione per i pregiudizi salariali decorre da quel momento.
Abbondanzialmente, atteso che la sua licenza di fiduciario, sospesa nel corso della procedura penale a suo carico (art. 18 cpv. 5 legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario), gli è stata ripristinata solo nel dicembre 1995 (doc. VV), sarebbe addirittura da quest’ultima data che dovrebbe iniziare a decorrere il termine di prescrizione per le presunte difficoltà economiche nel trovare una nuova occupazione: è in effetti ovvio che la sospensione della patente, dovuta alla denuncia, ha gravemente danneggiato l’attore nella ricerca di un lavoro.
4.3 L’attore fa infine valere una pretesa per torto morale, asserendo di essere stato vittima di complotto da parte dei convenuti.
L’esistenza del presunto complotto -e non solo dell’infondatezza della denuncia, circostanza quest’ultima che egli avrebbe potuto soggettivamente conoscere già in epoca precedente- è stata da lui scoperta al più presto il 22 giugno 1994, data del deposito degli atti penali (doc. P): i testi __________ e __________, patrocinatori dell’attore in sede penale, hanno infatti riferito -pur non escludendo, ciò che tuttavia non basta per ammettere una conoscenza anticipata da parte loro, che l’esito dell’inchiesta possa esser stato loro anticipato, tanto più che tale eventuale conoscenza anticipata in ogni caso non ha potuto essere fissata nel tempo con precisione (il teste __________ ipotizza una sua conoscenza di qualche dettaglio al massimo un mese prima del deposito atti)- che solo da quel momento essi hanno potuto avere una visione completa della situazione, scoprendo l’esistenza del complotto, prima solo sospettato.
Ciò premesso, nemmeno tale pretesa sarebbe prescritta.
conoscenza della persona responsabile
5.1 Non è contestato che l’attore già al momento del suo arresto sia stato informato del fatto che la denuncia emanava da __________ (cfr. verbale di notifica arresto 11.12.1992, doc. 12 __________), con il che è pacifico che la conoscenza di quest’ultima quale responsabile del presunto danno da lui subito sia intervenuta già nel dicembre 1992.
5.2 Come già accennato, la responsabilità di __________ nei fatti qui in esame non ha nulla a che vedere con la denuncia contro di lui inoltrata dall’attore nel marzo 1993, mentre nel fatto che nell’istanza di libertà provvisoria del 19 dicembre 1992 l’attore abbia erroneamente indicato proprio in quest’ultimo, anziché in __________, il presunto denunciante (cfr. incarto penale), non si può evidentemente intravedere una conoscenza della persona responsabile del danno per quella denuncia.
In realtà __________ e con lui il presidente del consiglio di amministrazione di __________ sono stati chiamati in causa per il ruolo da loro assunto nella presunta congiura, ovvero in quanto firmatari della procura al legale che ha allestito la denuncia penale a nome di __________ (cfr. incarto penale), __________ inoltre per aver consegnato personalmente al procuratore pubblico la denuncia stessa e per aver confermato in sede di interrogatorio davanti agli inquirenti le accuse contro l’attore (doc. M), circostanze queste di cui l’attore può essere venuto a conoscenza -prima poteva tutt’al più nutrire solo dei più o meno fondati sospetti- al più presto solo al momento del deposito atti del 22 giugno 1994: non si vede infatti come mai, se non proprio per questi motivi, l’attore abbia ritenuto di convenire in causa questi due soli membri del consiglio di amministrazione e non anche gli altri membri di quel consesso, l’avv. __________ nonché i signori __________ e __________ (cfr. doc. C).
Se ne deve gioco forza concludere che per quanto riguarda i convenuti __________ e __________ la conoscenza della persona responsabile da parte dell’attore è pertanto avvenuta al più presto nel giugno 1994, con il che anche per questo motivo la petizione nei loro confronti non è prescritta.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili di entrambe le sedi, da commisurare tenendo conto del fatto che il presente giudizio non pone più fine alla lite, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 dicembre 1998 __________ è accolto.
§ Di conseguenza la sentenza 13 novembre 1998 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, è riformata nel modo seguente:
La petizione 14 aprile 1995 di __________ contro __________ è respinta per incompetenza territoriale.
L’eccezione di prescrizione sollevata da __________ in liquidazione, __________ e __________ è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 4’500.-- e le spese di fr. 100.--, da anticipare dall’attore, sono poste a carico di quest’ultimo, di __________ in liquidazione, di __________ e di __________ (questi tre in solido) in ragione di 1/4 ciascuno; __________ in liquidazione, __________ e __________ rifonderanno in solido all’attore complessivi fr. 8’000.-- per ripetibili, mentre quest’ultimo per lo stesso titolo rifonderà fr. 12’000.-- a __________
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’500.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dei __________ in liquidazione, __________ e __________ in solido, i quali rifonderanno all’appellante pure solidalmente complessivi fr. 4’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 e all’avv. __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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