AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.280
Data decisione, Autorità: 23.04.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00280
Lugano 23 aprile 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile OA.95.129 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 31 marzo 1992 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 23’397.40 oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 2’110’60 oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 23 novembre 1998 ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale;
Appellante il convenuto, che con appello del 15 dicembre 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e ammettere la riconvenzionale;
Mentre l’attrice con osservazioni del 18 gennaio 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto affermato nella petizione, il convenuto avrebbe lavorato per l’attrice dal 1° giugno 1989 al 28 febbraio 1991 contro uno stipendio lordo annuo di fr. 132’000.-- pagabile in 13 mensilità.
Per effetto di errori di calcolo relativi in particolare alle trattenute per gli oneri sociali e al computo del salario mensile dividendo per 12, invece che per 13 il salario lordo annuo, il convenuto avrebbe percepito durante il periodo contrattuale importi netti superiori a quanto di sua effettiva spettanza, e dovrebbe pertanto restituire i fr. 23’397.40 oltre interessi di cui alla domanda di causa.
B. Il convenuto si è opposto alla petizione precisando di avere iniziato il lavoro l’11 novembre 1988 e non solo il 1° giugno 1989 e sostenendo di avere ricevuto un salario netto di fr. 7’819.-- oltre alla 13. mensilità di pari importo. A partire dalla firma della convenzione doc. L relativa alla cessazione anticipata del contratto, sarebbe stato dovuto un salario di fr. 8’471.-- netti, ragione per cui per il periodo ottobre 1990-febbraio 1991 egli sarebbe creditore di fr. 4’110.60, importo da ridurre di fr. 2’000.-- per effetto di un anticipo spese già versatogli.
La pretesa dell’attrice sarebbe comunque tardiva ai sensi delle norme del CO sul contratto di lavoro, e prescritta se fondata sulle norme sull’indebito arricchimento, atteso che in tal caso non vi sarebbe inoltre più alcun arricchimento da restituire.
C. L’attrice si è opposta alla domanda riconvenzionale.
Le parti hanno per il resto in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza dell’asserito contratto di lavoro nel periodo giugno 1989-febbraio 1991, ha ritenuto determinante per tutto il periodo il salario lordo di fr. 132’000.-- annui di cui al contratto di lavoro, ed ha perciò, dopo avere respinto l’eccezione di prescrizione, concluso per l’esattezza dei conteggi dell’attrice, attribuendole l’importo richiesto in base alle norme sull’indebito arricchimento, respingendo di conseguenza la domanda riconvenzionale.
E. Delle argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione della petizione e dell’accoglimento della riconvenzionale- e di quelle della resistente -che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi di diritto.
Considerato
in diritto:
Questo significa che nel caso -come quello di specie- dell’invocazione della prescrizione di una pretesa fondata sull’indebito arricchimento, l’eccipiente in applicazione dell’art. 67 cpv. 1 CO è tenuto a dimostrare il momento in cui il creditore ha avuto conoscenza del diritto di ripetizione, il che comporta la dimostrazione del momento in cui il leso ha avuto effettivamente conoscenza del diritto, e non solo di quello in cui egli, facendo prova dell’attenzione richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto avere tale conoscenza (DTF 109 II 433 e segg.; Rep. 1963, pag. 37, 1957, pag. 87; II CCA 17 maggio 1989 in re G./C.).
Egli, fatte salve delle personali ma irrilevanti deduzioni, non è in alcun modo riuscito a dimostrare che l’attrice avrebbe avuto conoscenza del proprio diritto alla ripetizione in un momento precedente a quello da lei addotto, essendosi egli limitato alla sterile (e comunque infondata) argomentazione, secondo cui egli avrebbe validamente contestato l’affermazione di controparte relativa al momento di tale conoscenza (appello, punto 4, pag. 8), il che evidentemente non corrisponde alla richiesta dimostrazione del precedente momento in cui tale conoscenza si sarebbe verificata.
Non meno inconferente è l’affermazione, che non supera il livello dell’ipotesi, secondo cui l’attrice avrebbe dovuto avvedersi in precedenza del proprio errore, essendo la stessa smentita già solo dal fatto che a dispetto di ciò, come riconosce l’appellante medesimo, l’errore relativo all’ammontare del salario del convenuto si è perpetuato durante l’intero periodo contrattuale.
3.1 A fronte di una precisa richiesta condannatoria dell’attrice, spiegata nel suo ammontare dai vari conteggi versati in atti (doc. H, I, J, K), il convenuto nei propri allegati introduttivi si è limitato ad opporre ripetutamente la semplicistica argomentazione secondo cui egli avrebbe costantemente percepito il salario netto di fr. 7’819.--, e che in seguito la convenzione doc. L avrebbe previsto in suo favore l’importo netto di fr. 8’471.-- a partire dall’ottobre 1990, di modo che queste dovrebbero essere le sue spettanze al netto degli oneri sociali (cfr. risposta, punto 5, pag. 3; punto 6, pag. 4 e 5; punti 10 e 11, pag. 8; punto 13/14/15, pag. 9 e segg.; duplica, punto 5, pag. 2; punto 6, pag. 3, ecc.).
E’ invece mancata nella fase determinante del processo una qualsiasi contestazione della correttezza dei conteggi della datrice di lavoro, di modo che non può più essere ragionevolmente affermato che essi non facciano fede degli importi netti spettanti al dipendente sulla base di uno stipendio di fr. 132’000.-- lordi annui.
Non potendo essere seriamente contestata la preminenza di tale esplicita pattuizione (doc. C, punto 2) per riguardo agli importi erroneamente versati al dipendente -laddove l’errore fondamentale è comunque di facile comprensione, e risiede nell’avvenuto versamento per 13 volte all’anno del salario netto corrispondente a 1/12 (invece di 1/13) del salario lordo annuo (cfr. doc. K)- ne discende che almeno per la durata del contratto precedente all’entrata in vigore della predetta convenzione 31 luglio 1990 (doc. L), va in definitiva ritenuto che non vi sia stata una reale contestazione della pretesa dell’attrice. Essa andava perciò ammessa già in base all’argomentazione procedurale di cui all’art. 170 cpv. 2 CPC, mentre le successive censure in proposito del convenuto, in particolare quella per cui non vi sarebbe stata la dimostrazione della pretesa, appaiono tardive e perciò irricevibili (art. 78 e 321 CPC).
3.2 Quo agli importi indicati dalla convenzione, atteso che non vi sarebbe stato motivo alcuno di aumentare il salario netto mensile del dipendente dai pretesi fr. 7’819.-- a fr. 8’471.-- (né il convenuto sa indicare un motivo plausibile), il convenuto ripete l’errore dell’invocazione apodittica dell’importo ivi indicato, sostenendo che “poco importa quindi come sia stata calcolata la retribuzione di fr. 8’471.--” (appello, pag. 9), accettando così di fatto la convincente motivazione del giudizio impugnato, secondo cui l’aumento risulterebbe dalla conversione in 12 mensilità del precedente importo netto, erroneamente reputato dovuto per 13 mesi (7’819 x 13 : 12 = 8’470.58), con il che si è di fatto perpetuato l’errore originario visto al precedente considerando 3.1.
Ne segue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 dicembre 1998 di Ing. __________ è respinto.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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