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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.287
Data decisione, Autorità: 14.07.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00287
Lugano 14 luglio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sulle pretese di diritto civile trattate nella causa penale (inc. DT 98.26 della Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna) e formulate con istanza 25 novembre 1998 da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
(rappr. dall'avv. __________)
accolte dal pretore nella sentenza 26 novembre 1998 il quale ha condannato il convenuto a versare all'istante fr. 11'026.90 a titolo di risarcimento dei danni e fr. 500.– a titolo di indennità per torto morale;
appellante __________ con allegato 28 dicembre 1998 che, in riforma del giudizio impugnato, postula una riduzione degli importi indicati, ovvero a fr. 6'922.50 il risarcimento danni e a fr. 100.– l'indennità per torto morale;
lette le osservazioni dell'istante che si oppone all'appello;
esaminati gli atti dell'incarto penale;
considera
in fatto e in diritto:
Per quanto riguarda la prima posta, il pretore –considerata ovvia la necessità del patrocinio da parte di un legale– ha ritenuto giustificata la richiesta risarcitoria, considerando in particolare il dispendio orario dell'avv. __________ proporzionato "se non alla gravità del caso alle dimensioni che esso ha assunto". L'indennità per torto morale è stata invece accolta limitatamente a fr. 500.–, tenendo conto sia della casistica sorta nell'ambito specifico, sia delle particolarità della fattispecie.
Delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
Pacifica l'applicazione dell'art. 112 CPC in base al quale, se la parte lesa si è costituita parte civile, la sentenza penale di condanna pronunciata nel Cantone fa stato per l'accertamento dei fatti oggetto del giudizio penale, è opportuno, almeno per sommi capi, ricordare tale fattispecie. Le parti erano entrambe dipendenti del __________ a, attive –con funzioni diverse– nel settore contabile. Dopo ripetuti episodi di insistente corteggiamento, in particolare sul posto di lavoro, parzialmente ammessi dall'appellante, l'istante –presentando querela penale in data 2 dicembre 1997– l'ha accusato di averle furtivamente messo una mano sul sedere, mentre lei era in piedi e stava guardando dalla finestra dell'ufficio: fatto avvenuto la sera del 3 settembre 1997 verso le ore 17.00; anzi, in sede dibattimentale, ha sostenuto essersi trattato di un palpeggiamento vero e proprio. Ciò alla presenza di un collega che tuttavia non ha notato l'accaduto. La contestazione dei fatti da parte dell'appellante, ha fatto sì che il pretore abbia confermato la colpevolezza di __________, su cui si fonda il decreto d'accusa, in base a una serie di indizi.
Né le parti, né il pretore indicano la base legale per il riconoscimento dell'indennità richiesta per torto morale. Quando la gravità di un'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, l'art. 49 CO riconosce il diritto a una riparazione morale a chi è illecitamente leso nella sua personalità. La lesione della personalità può concernere la vita e l'integrità fisica della vittima (fattispecie regolata separatamente dall'art. 47 CO), nonché la libertà, l'onore, la sfera privata, ecc. Sempre più spesso è fatto ricorso all'art. 49 CO nel caso di molestie sessuali sul posto di lavoro (Schnyder A., in Comm. di Basilea, ed 2, art. 49 CO, N. 13). Per quanto riguarda la determinazione dell'indennità, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento (Schnyder, op. cit., art. 47 CO, N. 21), potere che, in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello, investe anche questa Camera. Nel concreto, come elementi determinanti della fattispecie appaiono la poca rilevanza dell'atto imputato al convenuto (che contraddice il presupposto della gravità del pregiudizio immateriale) e l'età della vittima, persona adulta, coniugata, con relazioni sociali apparentemente normali, che non è dimostrato abbia subito conseguenze psichiche particolari al di fuori di quanto ha indicato il suo medico curante (risposte scritte 27 febbraio 1998 del dott. __________). Né –quanto alla gravità dell'offesa– i fatti possono essere, per nessuna ragione, paragonati con gli unici due casi di entità minore indicati dalla giurisprudenza in cui è stata attribuita un'indennità di fr. 1'000.– (cfr. Hütte / Ducksch, Die Genugtuung, ed. 3, Tab. Genugtuung bei Sexualdelikten, 1995 – 1997, N. O d. e 1998 segg., N. 1). Né può essere dimenticata la notevole pubblicità conferita alla fattispecie dalla stampa cantonale, la procedura disciplinare (sollecitata ripetutamente dall'istante) condotta nei confronti di __________ e la contemporanea inchiesta penale, nonché la condanna penale: tutti momenti che concorrono in misura non indifferente alla riparazione dell'ingiustizia morale subita dalla vittima. Se ne deve dedurre che l'indennità di fr. 500.– riconosciuta dal pretore è eccessiva, mentre appare indicato fissarla in un massimo di fr. 200.–, importo più adeguato a una considerazione complessiva dei fatti.
Pur contestando l'importo aggiudicato, l'appellante non censura il principio del risarcimento del danno in quanto costituito dalle spese processuali affrontate dall'istante. Al proposito, dottrina e giurisprudenza considerano la possibilità di chiedere il risarcimento del danno costituito dei costi di patrocinio relativi a un procedimento penale in cui il richiedente è stato partecipe (Oftinger / Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zurigo 1995, Allg. Teil, vol. I, p. 79; Weber S., Ungereimtheiten und offene Fragen beim Ersatz von Anwaltskosten, in Schweizerische Versicherungszeitschrift, 1993, p. 3; Gauch P., Der Deliktsanspruch des Geschädigten auf Ersatz seiner Anwaltskosten, in recht, 1994, p. 197, lit. a; DTF 117 II 101 segg.). Dev'essere tuttavia osservato che tale possibilità dipende dai presupposti, secondo cui la parte danneggiata che chiede il risarcimento delle spese di patrocinio ha partecipato alla causa penale per salvaguardare le sue pretese di natura civile (cfr. DTF 117 II 107; Weber, op. cit., p. 14 e 15 e Brehm R., in Comm. di Berna, 1990, art. 41 CO, N. 90) e che l'assistenza legale sia giustificata, necessaria e appropriata (DTF cit.; Weber, op. cit., p. 11).
Nel caso in esame, l'unica posta oggetto delle richieste formulate da __________ che può essere considerata fra le pretese di natura civile è l'indennità per torto morale (Gauch, op. cit., p. 199), mentre l'istante non ha potuto far valere, o comunque non ha fatto valere nessun pregiudizio materiale, alle cose o al patrimonio; in tal modo, il danno vantato per oltre fr. 11'000.– (che è per sua natura un pregiudizio consecutivo –"Vermögensfolgeschaden"– dell'agire del convenuto: cfr. Weber, op. cit., p. 5) è stato direttamente causato dalla scelta della creditrice di avviare e di partecipare attivamente al procedimento penale. Se tale posizione non è censurabile poiché, a prescindere dal rilievo penale della fattispecie in senso stretto, quel procedimento ha interessato le rivendicazioni di natura civile –ancorché limitatamente all'indennità per torto morale–, ossia è servito nell'interesse dell'istante a stabilire la fattispecie, il rapporto con la parte lesa e la gravità dell'offesa (art. 49 CO), va tuttavia osservato che, come ammette la stessa parte istante, la nota professionale della sua patrocinatrice non concerne soltanto la causa penale, ma anche l'inchiesta amministrativa avviata dal __________. Orbene, per questa parte del patrocinio non si ravvede motivo alcuno per riconoscerne il diritto a un risarcimento da parte del convenuto: viene infatti a mancare sia il presupposto che la partecipazione a quella procedura potesse di per sé comportare risarcimento ad alcun danno della parte lesa, sia che l'assistenza legale sia stata giustificata. L'inchiesta amministrativa infatti, concerne esclusivamente il dipendente che ne è oggetto (nel caso concreto, il signor __________) e l'autorità disciplinare competente nel rapporto di pubblico impiego, ossia il __________. Il ruolo svolto dall'istante come denunciante dell'accaduto, al contrario di quanto accade nella sede penale, non è quello di una parte: così essa non ha diritto di consultare gli atti, né di esigere la notifica della decisione presa (Grisel A., Traité de droit administratif, 1984, vol. 1, p. 512); semmai, in concreto, essa ha assunto la funzione di teste, in grado di accertare determinati aspetti della fattispecie, ciò che sicuramente non esige l'assistenza di un patrocinatore; né i solleciti da essa presentati all'autorità comunale perché procedesse contro il funzionario hanno una relazione evidente con la sua situazione personale, dal momento che scopo dell'intervento disciplinare è quello di assicurare il buon funzionamento dell'amministrazione (Grisel, op. cit., ibidem). Il fatto che la nota d'onorario dell'avv. __________ non distingua fra le spese e gli onorari relativi all'una o all'altra procedura rende difficile una riduzione esatta del risarcimento richiesto: posto in questa situazione, il giudice deve tuttavia agire –come indicato nel considerando successivo– in conformità con i combinati art. 42 cpv. 2 e 44 CO.
Al proposito, appaiono sintomatiche due osservazioni del pretore: laddove afferma che "tutto il pathos espresso da parti e patrocinatori appare decisamente sproporzionato" al reato commesso dal convenuto (sentenza, p. 15) e quando accenna (nuovamente) alla sproporzione fra la gravità del caso ("comunque una contravvenzione") e le "dimensioni che esso ha assunto" (sentenza, p. 16). Anche in quest'ottica possono pertanto essere lette talune iniziative dell'istante: così gli scritti di sollecito all'autorità comunale perché desse avvio alla procedura disciplinare e l'opinabile necessità (ma si potrebbe parlare anche di inutilità, visto il contenuto dell'allegato e la decisione del giudice) di formulare osservazioni al reclamo della controparte al Giar (atto 21): ad almeno parziale dimostrazione della circostanza secondo cui l'istante aveva verosimilmente perso di vista che, distanziandosi dai criteri indicati dall'art. 44 CO, essa concorreva a creare quelle spese che sono divenute, per finire, una consistente posta del danno; e anche l'unica. Inoltre, la nota professionale su cui si fonda l'istanza comprende prestazioni (in particolare corrispondenza con il __________) che concernono le condizioni di lavoro della patrocinata e le incombenze attribuitele durante la pendenza delle indagini penale e amministrativa, ciò che ovviamente esula sia dal patrocinio penale, sia (anche se è irrilevante) dalla procedura disciplinare nei confronti del convenuto
Nel caso in esame, per tutti i motivi ricordati (ai consid. 5 e 6) si giustifica di ridurre le spese e le competenze di patrocinio nei termini proposti dall'appellante, ossia a fr. 6'922.50 (IVA compresa), ciò che comunque corrisponde – per quanto riguarda l’onorario – a un impegno di 30 ore e a una remunerazione oraria di fr. 200.–, in conformità con la TOA e con la semplicità della causa penale in cui gli interventi fondamentali e necessari della patrocinatrice della parte civile sono stati la presentazione della querela penale, la presenza all'interrogatorio di __________ da parte del Procuratore pubblico (il 15 luglio 1998) e la partecipazione al dibattimento del 25 novembre 1998.
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: I. L'appello 28 dicembre 1998 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 26 novembre 1998 del Pretore della Giurisdizione di Locarno–Campagna, immutati gli altri dispositivi, è così riformata:
è tenuto a versare a __________ la somma di fr. 6’922.50 a titolo di risarcimento danni e la somma di fr. 200.– a titolo di indennità per torto morale.
II. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 400.–, anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 1/10 e per il resto sono posti a carico di __________ i. Quest'ultima verserà a __________ l'importo di fr. 400.– per ripetibili parziali di questa sede.
III. Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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