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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.40
Data decisione, Autorità:
14.07.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00040
Lugano
14 luglio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.59 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud,
promossa con petizione 29 agosto 1995 da
rappr.
contro
rappr.
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12’869.60 oltre interessi a
titolo di risarcimento del danno conseguente a incidente della circolazione;
Domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Segretario
assessore con sentenza 10 dicembre 1997/14 gennaio 1998 ha respinto;
Appellante l’attore, che
con atto di appello del 3 febbraio 1998 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre la convenuta con
osservazioni del 18 marzo 1998 chiede la reiezione del gravame con protesta di
spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’11 dicembre 1993 in
territorio di __________, e meglio all’intersezione tra via __________ via
__________ l’attore, in sella alla propria motocicletta, ha effettuato il
sorpasso di un autobus che aveva segnalato l’intenzione di lasciare via
__________ per immettersi in via __________ collidendo con la vettura Audi 80,
condotta da __________ e assicurata dalla convenuta, che in concomitanza della
manovra dell’autobus è uscita da via __________ per immettersi su via
__________ in senso inverso a quello percorso dall’attore.
B. Con la petizione
l’attore ha chiesto il risarcimento del danno subito, sostenendo che il
sinistro sarebbe stato causato dal comportamento del conducente __________ il
quale avrebbe effettuato la manovra di svolta a sinistra senza avere la
necessaria visibilità.
Il danno sarebbe
costituito dalla perdita di guadagno, dal torto morale conseguente alle ferite
riportate, dalla necessità di sostituire gli effetti personali danneggiati
nella caduta, dal patrocinio preprocessuale e dai costi di riparazione del
motoveicolo, il tutto per fr. 12’869.60 oltre interessi.
C. Nella risposta del 10
novembre 1995 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.
L’incidente sarebbe stato
causato dalla violazione da parte dell’attore del diritto di precedenza del
conducente __________, che proveniva da destra e che in assenza di diversa
segnaletica era da ritenere prioritario.
Non vi sarebbe perciò
alcun obbligo di risarcimento del comunque contestato danno.
D. Nel giudizio qui
impugnato il Pretore dopo avere descritto le circostanze del sinistro ha
ritenuto che all’intersezione in questione la precedenza spetti a chi, come il
conducente __________ esce da via __________ poiché questa non potrebbe essere
definita un semplice sbocco di via __________
L’attore avrebbe perciò
violato il diritto di precedenza dell’automobilista coinvolto nel sinistro, ed
avrebbe inoltre effettuato un sorpasso vietato ai sensi dell’art. 35 cpv. 4
LCS, liberando con ciò il __________ dalla sua responsabilità.
Dal che la reiezione della
petizione.
F. Con l’appello
l’attore chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la
petizione.
Il Pretore avrebbe
disatteso di considerare che, a prescindere dalla segnaletica esistente, via
__________ viene considerata l’asse principale della circolazione nel
quartiere, circostanza nota ai conducenti coinvolti, ed egli avrebbe inoltre
ammesso a torto che il __________ si è arrestato all’intersezione, quando invece
risulterebbe il contrario dagli atti.
Sarebbe di conseguenza
errata la decisione di ritenere una colpa grave a carico dell’attore, dovendosi
invece ritenere la piena responsabilità dell’automobilista, al quale dovrebbe
oltretutto essere addebitato un maggiore rischio d’esercizio in confronto
all’attore.
G. Nelle osservazioni
del 18 marzo 1998 la convenuta postula la reiezione del gravame protestando
spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario,
verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La tesi del
ricorrente secondo cui egli non avrebbe commesso colpa grave, ed anzi sarebbe
privo di responsabilità per il sinistro in discussione dipende
dall’argomentazione per cui via __________ da lui percorsa dovrebbe essere
considerata, a prescindere dalla segnaletica esistente, “l’asse principale
della circolazione nel quartiere”.
Siffatta tesi è tuttavia
ai limiti del temerario.
A non averne dubbi, la
questione del diritto di precedenza alle intersezioni, vitale nell’ottica della
prioritaria finalità della sicurezza della circolazione, è esaustivamente
regolata dalla segnaletica, e in difetto di questa dalla norma fondamentale di
cui all’art. 36 cpv. 2 LCS, senza possibilità di valide deroghe fondate su
possibili, ma senz’altro illeciti divergenti usi locali (Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, 3. edizione, 1996, n. 3.8.1 e 3.8.2 ad art.
36 LCS).
La tesi dell’appellante
appare del resto insostenibile già solo in base alla considerazione per cui il
diritto di precedenza, e perciò la responsabilità per un eventuale sinistro,
verrebbero in tal caso a dipendere dalla conoscenza da parte dei conducenti
coinvolti dell’uso locale, così da doversi giudicare in maniera diversa la medesima
fattispecie a seconda del loro luogo di domicilio, il che è evidentemente
assurdo.
Per il resto l’attore nel
gravame non contesta l’accertamento pretorile secondo cui quella tra via
__________ e via __________ sarebbe un’intersezione ai sensi dell’art. 36 LCS,
così che nulla permette di derogare al giudizio pretorile sulla priorità del
veicolo proveniente da destra, neppure il fatto che il comune di __________
abbia poco dopo modificato la situazione, costituendo ciò unicamente la prova
dell’esistenza di un’esigenza di viabilità nel senso della modifica, ma non
certo di quella di una valida prassi contraria alle norme della LCS, non
essendoci in tal caso -e ciò a detrimento dell’argomentazione dell’appellante-
alcuna necessità di effettuare la modifica invocata a torto quale prova del
proprio buon diritto.
- Risolta
definitivamente la questione del diritto di precedenza, l’altra argomentazione
dalla quale l’appellante vorrebbe trarre diritto, ossia quella relativa al
fatto che il conducente __________ non si sarebbe arrestato completamente
all’intersezione, diviene del tutto irrilevante, non esistendo ovviamente alcun
obbligo del prioritario di arrestarsi completamente all’intersezione.
L’argomentazione è, in
queste circostanze, perfino controproducente: se il prioritario si fosse
arrestato all’intersezione, circostanza negata dall’appellante, ci si sarebbe
potuti chiedere se in tale comportamento non fosse ravvisabile una rinuncia al
diritto di precedenza, ancorché difficilmente ipotizzabile in favore di un
motociclista che, illecitamente (art. 35 cpv. 4 LCS), effettua un sorpasso in
prossimità dell’intersezione, il che è invece escluso nell’ipotesi contraria.
Non meno infondate
risultano infine le invocazioni dell’art. 26 LCS, disatteso proprio
dall’attore, dell’art. 34 cpv. 3 LCS, non applicabile al prioritario __________
che non ha cambiato direzione, e dell’art. 36 cpv. 3 LCS, anch’esso
inapplicabile non avendo il prioritario voltato a sinistra ai sensi della
norma, o il richiamo alla questione del rischio d’esercizio, in ogni caso
superata dalle crasse violazioni della LCS commesse dal malvenuto attore.
Ne consegue la reiezione
del gravame, infondato in ogni suo punto fino ai limiti del temerario.
Tassa di giustizia, spese
e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC); le ripetibili vengono
ridotte poiché la parte appellata si è limitata a riconfermare le proprie
precedenti argomentazioni.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3
febbraio 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
580.--
b) spese fr.
20.--
T o t a l e fr.
600.--
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla
convenuta fr. 200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura
di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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