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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.41
Data decisione, Autorità:
04.08.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00041
Lugano
4 agosto 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.730 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 23 ottobre 1996 da
__________ rappr. __________
contro
chiedente
che il convenuto venga condannato a versare all'attrice la somma di fr.
34'100.- oltre accessori a titolo d'indennità per disdetta abusiva del
contratto di lavoro;
domanda
avversata dal convenuto e respinta dal Pretore con sentenza 12 gennaio 1998;
appellante
l'attrice che, con allegato 9 febbraio 1998, in riforma della sentenza
impugnata propone l'accoglimento della petizione;
considerate le
osservazioni all'appello presentate dal dott. __________
esaminati gli atti
e i documenti della causa;
considerato
in fatto e in
diritto
- L'attrice
è stata collaboratrice nello studio oftalmologico del convenuto a __________
dal 1. novembre 1990 in qualità di aiuto-medico (doc. A). Il 2 agosto 1996 essa
ha avuto una discussione con il datore di lavoro -a proposito della
sostituzione di una collega che aveva lasciato lo studio- durante la quale essa
ha espresso il proprio dissenso dalle scelte che quegli stava per operare. Al
termine delle vacanze, iniziate il giorno successivo, ossia in data 29 agosto
1996 il dott. __________ -rispettando il preavviso contrattuale di due mesi- ha
inviato all'attrice per lettera raccomandata la disdetta del contratto di
lavoro a valere per il 31 ottobre 1996. In quello scritto egli ha motivato la
sua decisione con "la rottura del rapporto di fiducia, dopo le Sue
esternazioni di venerdì 2. 8. 96, riguardo a progetti di stretta competenza del
sottoscritto titolare dello studio", lamentando peraltro anche i modi e i
toni assunti dalla lavoratrice che definisce "contrari al rispetto e alla
dignità che si richiedono in un rapporto di lavoro" (doc. H).
Con
scritto 9 settembre l'attrice, contestando i fatti, formulava una richiesta
d'indennità pari allo stipendio di sei mesi, nonché ulteriori fr. 10'000.- a
titolo di risarcimento del torto morale (doc. L). Quest'ultima posta è poi
stata ridotta a fr. 5'000.- in sede giudiziaria.
- In
prima sede, l'attrice ha sostenuto la tesi della gravità dell'atteggiamento del
dott. __________ che avrebbe fatto ricorso alla menzogna per disdire il
rapporto di lavoro. In particolare nega quanto affermato dalla controparte,
ossia, con riferimento alla discussione del 2 agosto, che essa -opponendosi ai
disegni del medico- abbia fatto una "scena di opposizione violenta ed
irriducibile" (doc. M). In allegati (petizione, replica e conclusioni)
fitti di pesanti critiche e di accuse (peraltro di scarso rilievo giuridico)
nei confronti del datore di lavoro, l'attrice gli rimprovera in sostanza di non
aver mai comunicato le sue intenzioni alle dipendenti e, in seguito, di non
accettare giustificate pretese derivanti dal rapporto lavorativo, affermando
che la questione discussa concerneva anche il suo futuro.
Il
convenuto ha contestato la tesi attorea, negando in particolare di non aver
informato le sue collaboratrici sulla ristrutturazione che intendeva operare;
ha rilevato come fosse chiaro che la sua iniziativa non colpiva controparte
(che anzi aveva goduto da poco di un aumento salariale), mentre concerneva
l'assunzione di una nuova dipendente con determinate qualifiche professionali.
Non potendo accettare l'aperto dissenso dimostrato dalla dipendente alla sua
decisione, ha sostenuto l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 336 CO e
postulato che il giudice dichiarasse la temerarietà dell'azione.
- Con
la sentenza impugnata il pretore ha ritenuto del tutto infondata la petizione,
ossia la pretesa applicazione dell'art. 336 CO: in particolare ha constatato
che l'attrice non ha saputo dimostrare l'esistenza di qualsiasi nesso fra il
suo licenziamento e la pretesa di diritti derivanti dal contratto di lavoro.
Considerata
comunque almeno sostenibile la tesi attorea, non ha ritenuto di dichiarare la
lite temeraria.
- L'appello
riprende in parte gli argomenti esposti in prima sede e, in parte, fa
riferimento ad aspetti particolari del rapporto di lavoro. In sostanza, dopo
aver rilevato pretese scorrettezze del dott. __________ nel giustificare il
licenziamento, sottolinea il fatto che questi non abbia tollerato il legittimo
interesse dell'attrice per ciò che stava avvenendo nell'ambito
dell'organizzazione dello studio medico: così facendo -e adducendo motivi non
veri per allontanare l'attrice dallo studio medico- egli ha negato alla
controparte diritti dipendenti dal contratto di lavoro, diritti che la sentenza
pretorile non ha riconosciuto e che invece permettono di applicare alla
fattispecie l'art. 336 CO.
Il
convenuto, abbandonata la tesi della temerarietà (per la quale non propone
appello adesivo), si oppone all'appello. In particolare rileva che il
licenziamento in esame non è avvenuto in connessione col diritto della
lavoratrice di essere informata, ma a dipendenza della reazione di fronte alle
sue scelte e al preteso diritto di criticarle con innegabile determinazione.
- Il
rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna
delle parti (art. 335 cpv. 1 CO) nei termini previsti dal contratto e dalla
legge (art. 335a - 335c CO). La validità della disdetta non è vincolata a
nessuna forma, tuttavia, la parte che dà la disdetta, a richiesta dell'altra, è
tenuta a motivarla per scritto (art. 335 cpv. 2 CO). Ciò costituisce il
principio della libertà di disdetta, libertà limitata esclusivamente dalle
norme sulla disdetta abusiva (art. 336 CO) e sulla disdetta in tempo
inopportuno (art. 336c CO). All'infuori dei motivi di merito previsti dall'art.
336 CO, la disdetta può essere data per qualsiasi causa, rispettivamente senza
causa (Rehbinder M., Comm. Berna, 1992, art. 335, n. 13). L'obbligo di
motivare per scritto la disdetta esiste soltanto a richiesta della parte cui
l'atto è diretto e non è presupposto di validità dello stesso; in altre parole,
la disdetta esplica i suoi effetti anche di fronte all'assenza di motivazione,
rispettivamente in presenza di motivazione mendace o incompleta. Scopo della
motivazione è infatti soltanto quello di offrire alla parte che ne è colpita
l'eventuale possibilità di individuare la presenza di abusi contemplati dall'art.
336 CO (Rehbinder, op. cit., art. 335, n. 9). Ne discende che la
motivazione della disdetta assume rilevanza giuridica esclusivamente a
dipendenza del concretizzarsi di una fattispecie che ne permetta la qualifica
di abusiva.
Nel
concreto, come sostiene l'attrice, l'unica fattispecie ipotizzabile fra quelle
offerte dall'art. 336 CO è quella corrispondente alla lett. d), ossia il caso
in cui il destinatario della disdetta faccia valere in buona fede pretese
derivanti dal rapporto di lavoro; in altre parole, quando la disdetta ha il
carattere di una rappresaglia di fronte a pretese contrattuali giustificate come,
ad esempio, il compenso di lavoro straordinario (Rehbinder, op. cit., art.
336, n. 6).
- Nell'esame
di una fattispecie, non è sempre facile individuare il vero motivo della
disdetta, ancorché il giudice nel suo apprezzamento goda di ampie facoltà e se
l'abuso possa essere ammesso nella forma della probabilità (Rehbinder M.,
Comm. Basilea, ed. 2, art. 336 CO, n. 3).
In
concreto la fattispecie si colloca tuttavia palesemente al di fuori delle
limitazioni poste dalla legge alla libertà di disdetta, onde l'individuazione
dei motivi che vi hanno condotto avviene pressoché a titolo abbondanziale. Nel
caso in esame, con le motivazioni scritte, formulate spontaneamente dal datore
di lavoro, vengono evocati due motivi fra loro connessi: la circostanza per cui
la lavoratrice avrebbe espresso in modo deciso il proprio dissenso a progetti
di riorganizzazione dello studio medico formulati dal titolare dello studio e i
modi con cui essa ha espresso il proprio parere. Al dilà di questa presa di
posizione, l'istruttoria offre pochi elementi di giudizio; determinante appare
però la testimonianza di __________, unica persona presente alla discussione
del 2 agosto. Pur escludendo che la collega abbia usato espressioni maleducate,
essa conferma che tema della discussione è stata la prossima assunzione di una
nuova collaboratrice in sostituzione della signora __________; nuova
collaboratrice che sarebbe stata una frontaliera "quando potevano esserci
disoccupati da noi" e che, "probabilmente ... era molto più specializzata
della signora __________ ". Nello studio del convenuto -afferma la teste-
"non era usuale che si sindacasse sulla politica d'assunzione del
personale"; ciò nonostante, verosimilmente per questa ragione, da alcuni
giorni l'ambiente era un po' teso a dipendenza dell'adempimento affannoso
("era tutto un correre per preparare le domande di permesso per frontalieri")
delle necessarie formalità in vista dell'assunzione della nuova collaboratrice.
Sennonché questa incombente situazione non era gradita all'attrice che "di
fatto ... non accettava questa scelta" (teste __________ ").
Nessuno
dei motivi indicati nella lettera di licenziamento, di cui il principale -ossia
le differenze espresse sulla scelta di una collaboratrice- è stato confermato
in modo non equivoco dall'istruttoria, rientrano nemmeno lontanamente nel
concetto di disdetta abusiva così come descritto dall'art. 336 CO. In
particolare dalla fattispecie è rimasto escluso qualsiasi diritto contrattuale
dell'attrice: non erano in discussione né il suo posto di lavoro ("non
c'era alcuna prospettiva ... di licenziare la signora __________e": teste
), né il suo salario (da poco oggetto di aumento), né la sua
posizione nell'ambito dello studio (questione nemmeno oggetto di confronto).
D'altra parte, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, non rientrano nei
diritti contrattuali dell'attrice né uno suo diritto all'informazione sulle
intenzioni del medico in merito alla gestione dello studio, né -tanto meno- un
suo coinvolgimento nelle decisioni: il contratto non lo prevedeva, la legge non
lo impone, né il dott -per atti concludenti- ha fatto sì che al suo
personale fosse riconosciuto il coinvolgimento nelle questioni amministrative
dello studio, in particolare nella politica del personale; la teste __________
conferma che "il dottore risolveva autonomamente i problemi dello studio
senza consultare le impiegate". Per di più -come rettamente rileva la
parte resistente- l'attrice non ha preteso di essere informata, né la mancata
informazione è stata oggetto della discussione fra le parti, quindi non è
nemmeno sostenibile la lesione di un suo ipotetico diritto all'informazione
sulla gestione dello studio; motivo determinante è stata la reazione a
determinate decisioni del medico, pacificamente di sua competenza.
Chiarita
in tal modo la fattispecie, è doveroso concludere, a piena conferma della
decisione impugnata, che il convenuto ha esercitato la propria libertà di
disdire il contratto di lavoro con l'attrice nell'ambito concessogli dalla
legge.
- L'appello
-al limite della temerarietà- deve pertanto essere respinto. Le spese
processuali seguono la soccombenza dell'appellante.
Per i quali
motivi,
richiamati per le
spese gli art. 148 segg. CPC, la LTG e la TOA
pronuncia
-
L'appello
di __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, di complessivi fr. 700.-, anticipati
dall'appellante, restano a suo carico. Essa verserà al dott. __________
l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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