AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.46
Data decisione, Autorità:
04.08.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00046
Lugano
4 agosto 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa civile a procedura ordinaria OA.94.104 della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 4 febbraio 1994 da
rappr.
contro
__________ rappr. __________
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'665.25 oltre accessori
(ridotti in sede di conclusioni a fr. 10'434.25), quale saldo di una fattura
emessa dall'attrice per il nolo e l'istallazione di un capannone espositivo;
petizione
che il pretore -con sentenza 24 novembre 1997- ha accolto limitatamente
all'importo di fr. 1'712.-;
appellante
la società attrice che, in riforma del giudizio pretorile, postula
l'accoglimento della petizione;
lette le
osservazioni all'appello 25 marzo 1998 dell'associazione convenuta che chiede
la reiezione dell'appello;
esaminati gli atti
e i documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto
-
La
convenuta __________ () ha organizzato nell'autunno del 1989, come
già aveva fatto due anni prima, la Rassegna del commercio e artigianato del Mendrisiotto,
denominata "". In questo ambito si è rivolta all'attrice
per il noleggio, l'installazione e lo smontaggio di un capannone "tipo
Festival" per una superficie complessiva di 1015 mq. Tra le due offerte
formulate da __________ (doc. 1) la convenuta ha scelto quella che prevedeva
anche la pavimentazione del padiglione e il cui costo era complessivamente di
fr. 32'640.- di cui fr. 17'000.- per il montaggio "eseguito con 6 ns.
operai, compreso sollevatore tipo fuoristrada": la prestazione richiesta è
stata formalizzata nella conferma d'ordine 27 giugno 1989 della stessa ditta
attrice.
-
Qualche
settimana prima del termine concordato per la posa del capannone, l'attrice
fece sapere alla convenuta di non essere in grado -per questioni contingenti-
di far capo ai sei montatori previsti, né al sollevatore. Le parti si
accordarono pertanto nel senso che la Società dei commercianti avrebbe reperito
in proprio il sollevatore e la manodopera mancante. I termini della pattuizione
non sono contenuti in nessun documento scritto. Al termine del proprio
intervento, l'attrice ha inviato alla cliente due fatture di data 7 novembre
1989: una per prestazioni non previste, relative al noleggio, al trasposto e al
montaggio di un impianto di riscaldamento del capannone, richiesto dalle
condizioni meteorologiche particolari di quell'autunno; una seconda per le
prestazioni di cui al considerando precedente laddove alla posta
"montaggio e smontaggio con ns. montatori, parziale ore 332" figura
un addendo di fr. 13'280.- La prima fattura corrisponde a una prestazione
riconosciuta dalla convenuta; la seconda è stata onorata solo in parte poiché è
oggetto di contestazione: la convenuta infatti, ritiene controparte parzialmente
inadempiente per non aver saputo tener fede al proprio impegno di montare il
capannone con i mezzi previsti (6 operai e un elevatore) al costo complessivo
stabilito. Di conseguenza pretende di detrarre dalla nota contestata i costi da
lei affrontati per il noleggio di un elevatore presso il __________ di
__________ e per il personale reperito presso alcune ditte della zona per
complessivi fr. 11'259.-; costi che, sommati all'importo di fr. 13'280.-
esposto dall'attrice, superano ampiamente la cifra di fr. 17'000.- inizialmente
prevista per la stessa opera.
-
L'istruttoria,
oltre la documentazione prodotta dalle parti, è stata limitata alla deposizione
testimoniale di __________, dipendente, ma né azionista né organo dell'attrice.
In sostanza il teste conferma la tesi dell'attrice secondo cui, qualche
settimana prima della prevista messa in cantiere, essa avrebbe comunicato alla
convenuta di non disporre di tutti i mezzi previsti e di partecipare nella
misura del possibile ai lavori di montaggio, fatturando poi gli stessi in base
alle ore effettivamente prestate. Per quanto riguarda il costo unitario di fr.
40.- all'ora -che sarebbe stato applicato già nella fatturazione delle
prestazioni di due anni prima e che avrebbe costituito la base di calcolo dell'offerta
anche per questa seconda volta- specifica: "...ricordo di aver parlato di
ciò personalmente con il signor __________ nei suoi uffici di __________, e
meglio di aver con questi concordato che l'attrice avrebbe messo a disposizione
gli operai sulla stessa base di carico orario ed alle stesse condizioni, per
quanto attiene la tariffa stessa, di quanto avvenne nel 1987". Il pretore
-invocando l'art. 90 CPC- non ha tenuto conto del costituto testimoniale,
sostenendo che ad esso si contrappongono le affermazioni di parte convenuta
secondo cui i costi supplementari non le possono essere caricati poiché il
lavoro è stato pattuito a corpo e poiché l'attrice è inadempiente. Comunque
considera che una pattuizione sulle spese supplementari per il montaggio e lo
smontaggio del capannone non sarebbe intervenuta, onde varrebbe il contratto
iniziale che stabilisce globalmente il costo dell'opera. In tal modo, dal
prezzo pattuito originariamente, il primo giudice detrae, oltre agli acconti
versati dalla ________, tutti i costi da lei affrontati per la manodopera e il
noleggio dell'elevatore, ottenendo un saldo di soli fr. 1'712.- in favore
dell'attrice.
-
L'appello
tratta la valutazione della testimonianza __________ da parte del pretore,
rilevando come la medesima non possa essere contrapposta alla diversa versione
di parte convenuta, proprio perché quest'ultima non costituisce mezzo di prova.
Inoltre, pur nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, il giudice è
tenuto a rendere conto dei motivi che lo inducono a scostarsi delle risultanze
dell'istruttoria: ciò che in concreto il pretore non ha fatto.
L'argomento
è pertinente. Se infatti può essere comprensibile una certa prudenza nella
valutazione del costituto testimoniale di __________ a dipendenza del suo
stretto legame con l'attrice e della circostanza secondo cui egli stesso -sempre
per l'attrice- ha avuto contatti determinanti nella fattispecie, resta il fatto
che, ammessa la testimonianza, la sua sostanza è rimasta inimpugnata. D'altra
parte, quando l'attendibilità di un testimone può apparire dubbia sotto un
profilo soggettivo per l'esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una
delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata
unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto
testimoniale al cospetto degli elementi di fatto deducibili da altre prove. Il
giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo
quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini,
CPC, art. 90, n. 19). In concreto, la deposizione in esame non si trova in
discordanza con le risultanze di altre prove; in particolare, la convenuta non
è stata in grado di contrapporre testi che potessero contrastare le
affermazioni di __________ né ha prodotto documentazione in tal senso. Se ne
deve dedurre che, dopo la comunicazione dell'attrice di non poter far capo a
tutti i mezzi promessi e prima dell'inizio dei lavori, la __________ non ha
ritenuto di puntualizzare per scritto i termini di un mutamento delle
condizioni d'intervento dell'appaltatrice cui essa, in qualche modo, ha dato
seguito, procurandosi l'elevatore presso terzi e interpellando per proprio
conto ditte della zona che le mettessero a disposizione manodopera. Che essa non
abbia agito per conto dell'attrice, né è preteso in causa, né lo si può dedurre
altrimenti già perché tutte le fatture (plico doc. 7) sono state emesse a nome
della __________ Ignorando
apertamente la prova testimoniale in esame, senza nemmeno addurre motivi
concreti, il pretore ha prevaricato il proprio potere d'apprezzamento.
- Il
teste __________ non può essere seguito laddove imputa alla convenuta tardività
nel conferimento dell'incarico a controparte, individuando in ciò la causa
dell'impossibilità di far capo a tutti i mezzi previsti e nel frattempo
attribuiti ad altri cantieri. Nemmeno l'attrice sostiene una simile tesi che
avrebbe sicuramente esposto in causa, data l'importanza di mostrare al giudice
un motivo plausibile della propria asserita negligenza. Per il resto, il teste
informa che, pur riservandosi di conteggiare le proprie ore d'intervento per
montaggio e smontaggio a prescindere dalla pattuizione iniziale forfetaria di
fr. 17'000.-, la stessa somma avrebbe dovuto corrispondere ai costi effettivi,
almeno indicativamente. Infatti, alludendo al fatto che i propri operai sul
cantiere sarebbero stati in numero inferiore di 6, egli afferma che però nulla
sarebbe mutato in sostanza poiché il totale delle ore per lo stesso lavoro
sarebbe sempre stato il medesimo. Anche perché l'importo forfetario era
stato calcolato facendo riferimento a quello che era stato il costo per il
lavoro del 1987 calcolando il lavoro di 6 operai a fr. 40.- all'ora, laddove
due anni prima la fattura era stata allestita tenendo conto delle ore
effettive prestate dagli operai dell'attrice in ragione di fr. 40.- all'ora
(teste __________.
Evidentemente
il parere del teste non avrebbe potuto vincolare i terzi, né può essere
interpretato come un'assunzione dei costi supplementari da parte della
__________. In altre parole, pacifica la natura di appalto della pattuizione
relativa al montaggio e allo smontaggio del capannone, il contratto -contrariamente
al parere del pretore- è rimasto tale, ma la mercede originariamente forfetaria
è decaduta e non è più stata fissata preventivamente (art. 373 CO); e ciò già
perché l'appaltatrice nemmeno era certa del numero di montatori che avrebbe
potuto mettere a disposizione della committente. Questa versione dei fatti
corrisponde alla testimonianza __________ (il problema -della completazione
della squadra dei montatori- sarebbe stato risolto dalla convenuta e a sue
spese) e, indirettamente (ossia indiziariamente) anche all'atteggiamento
della __________ che ha atteso oltre un anno e mezzo dopo aver ricevuto la
fattura contestata per prendere posizione in forma compiuta alle richieste
della creditrice (plico doc. 10): infatti, solo con lo scritto 17 maggio 1991,
essa sostiene il suo diritto a detrarre dal credito di controparte quanto da lei
pagato per le prestazioni sostitutive. In conformità con la norma citata, la
mercede dev'essere così determinata secondo il valore del lavoro e le spese
dell'appaltatore.
-
Nemmeno
in causa la convenuta non ha contestato il conteggio delle ore eseguite
dall'attrice, né l'importo della remunerazione oraria del suo personale: ciò
equivale, almeno a titolo subordinato, ad ammettere la bontà del credito
vantato per montaggio e smontaggio del capannone. Resta il fatto che, anche
secondo il teste __________, la prestazione in esame avrebbe dovuto -almeno
approssimativamente- corrispondere a un costo complessivo di fr. 17'000.-, ma
in tal senso la convenuta non si è minimamente cautelata: in particolare, posta
di fronte all'incertezza delle mutate condizioni richieste dall'attrice, non ha
ritenuto di chiarire i propri oneri in specie per quanto riguardava i costi
aggiuntivi che l'operazione avrebbe potuto causarle.
-
Dal
complesso del credito di cui alle fatture dell'attrice, la convenuta può
detrarre:
-
l'importo
esposto all'attrice come partecipazione alla rassegna (pacifico), pari a fr.
1'410.- (doc. F);
-
gli
acconti versati, ossia fr. 15'467.- e fr. 6'195.- (doc. E e doc. 9);
-
il
corrispettivo della nota per l'elevatore (doc. G), in particolare fr. 896.- per
il noleggio della macchina (pacifico) e fr. 2'002.- (+ fr. 5.--) per le
prestazioni del manovratore, dal momento che le due poste non possono
ragionevolmente essere scisse;
-
la
differenza fra il costo della manodopera esposto nelle due fatture (13'280.-
per il capannone e fr. 1'450.- per il riscaldamento) e il conteggio a fr. 40.-
delle ore di lavoro figuranti nella tabella allegata al doc. C, ossia in totale
ore 348.75, pari a fr. 13'950.-, ciò che dà una differenza di fr. 780.-
Di
fronte a un credito complessivo di fr. 33'245.-, per le due fatture (doc. C) le
deduzioni ammontano in totale a fr. 25'859.-; il saldo per capitale si fissa
così in fr. 7'386.-
Entro
tali limiti va accolto l'appello e viene riformata la sentenza pretorile.
Il
calcolo degli interessi non è stato oggetto d'appello.
Ciò
nonostante, pur tenendo conto del versamento dei due acconti già menzionati, le
cifre vanno adattate agli importi di cui alla presente pronuncia e alle
compensazioni dedotte dall'importo iniziale del credito.
Le
spese e la tassa di giustizia, così come le ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148
segg. CPC la LTG e la TOA
pronuncia
I. L'appello
12 febbraio 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 24 novembre 1997 del Pretore di Mendrisio-Sud è così
riformata:
- La petizione 4 febbraio 1994 della
ditta __________ Preonzo, è parzialmente accolta.
Di
conseguenza la ____________________è condannata a pagare alla __________
l'importo di fr. 7'386.-, oltre interessi al 5% dal 10 marzo 1990 al 28
marzo 1990 su fr. 28.152.--, dal 30 marzo 1990 all'8 dicembre 1992 su fr.
12'685.-- e dal 9 dicembre 1992 su fr. 6'490.--
- La tassa di giustizia, fissata in fr. 1'200.- e le
spese, da anticiparsi come di rito, sono poste a carico dell'attrice per 1/4 e
a carico della convenuta per 3/4. Essa verserà inoltre a __________ la somma di
fr. 900.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le
spese e la tassa di giustizia della sede ricorsuale, per complessivi fr. 450.-,
sono poste a carico dell'appellante per 1/5 e per 4/5 a carico della
__________. Essa verserà a __________ la somma di fr. 500.- a titolo di
ripetibili parziali.
III. Intimazione: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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