AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.63
Data decisione, Autorità:
24.08.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00063
Lugano
24 agosto 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.116 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
promossa con petizione 19 ottobre 1995 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
con cui
l’attrice ha chiesto l’accertamento del suo diritto nei confronti della
convenuta al versamento di una pensione mensile di fr. 3’000.-- vita natural
durante;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Segretario assessore con sentenza 29 dicembre 1997/16 febbraio 1998 ha
respinto;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 9 marzo 1998 postula la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 30 marzo 1998 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
con la petizione invoca il documento denominato “contratto sindacale” (doc. A),
ed in particolare il suo punto n. 8 per affermare il proprio diritto nei
confronti della convenuta ad un vitalizio di fr. 3’000.-- al mese, pari al 75%
di quello in precedenza accordato al di lei marito, già azionista ed
amministratore di __________ importo versatole sino al 1994 e
ingiustificatamente soppresso a partire dal 1995.
B. La
convenuta si è opposta alla petizione rilevando di non essere debitrice del
vitalizio in questione, che sarebbe invece stato promesso dalle persone fisiche
costituenti l’azionariato riunite in sindacato.
I
versamenti effettuati dalla convenuta sarebbero perciò avvenuti senza titolo,
ed essa non potrebbe essere validamente astretta a pagamenti ulteriori.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Segretario assessore dopo avere riassunto i fatti
rilevanti ha stabilito che la decisione di pagare la pensione all’attrice era
stata presa dal consorzio degli azionisti e quindi, pur essendo vincolante
anche per la convenuta, poteva avere effetto solo tra gli azionisti che vi
partecipavano limitatamente alla durata del consorzio.
Questo
sarebbe terminato nel 1988, di modo che l’attrice non avrebbe potuto in buona
fede attendersi la continuazione del pagamento da parte della convenuta dopo
quel momento.
Dal
che la reiezione della petizione.
D. Delle
argomentazioni dell’appellante -che chiede la riforma della sentenza impugnata
nel senso di ammettere la petizione- e di quelle della resistente -che postula
la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per
quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Punto
di partenza per la corretta disamina della fattispecie è la fondamentale
constatazione secondo cui il contratto sindacale doc. A non è stato stipulato
da __________ A, che non vi partecipa ad alcun titolo, ma è invece una
pattuizione conclusa dai suoi azionisti, ossia __________
Di
conseguenza, l’obbligo al pagamento della pensione qui in discussione, prevista
al punto n. 8 del contratto, non sorge come obbligo di __________ ma,
indiscutibilmente, come obbligo personale delle persone fisiche firmatarie
dell’accordo.
- Data
questa premessa, l’accoglimento della petizione è giustificato solo se sia in
qualche modo possibile ammettere che il diritto sancito dal contratto in favore
dell’attrice è opponibile con successo alla convenuta.
Il
Segretario assessore, per il motivo che tutti gli azionisti di __________ hanno
sottoscritto il contratto sindacale, e per il motivo che essi, tranne uno di
loro, erano membri con firma individuale del consiglio si amministrazione della
società anonima, ha ritenuto (consid. 5, pag. 4) che “le decisioni fondamentali
venivano prese nell’ambito del consorzio e che la funzione della __________ era
quella di mettersi al servizio degli interessi della società base e dei suoi
membri”.
In
conseguenza di questa “interdipendenza tra il consorzio degli azionisti e la
__________ ” non si potrebbe ammettere che il presidente del consiglio di
amministrazione della convenuta abbia scavalcato il consiglio di
amministrazione ordinando l’erogazione della pensione, così che sarebbe
infondata la tesi della convenuta dell’inesistenza di un titolo giuridico per
il pagamento da parte sua.
L’attrice
nel proprio gravame aderisce esplicitamente a siffatta impostazione giuridica
(punto 7, pag. 7), nondimeno la stessa non può essere condivisa da questa
Camera.
- Contrariamente
all’opinione del primo giudice, non risulta infatti dagli atti che __________
fosse una sorta di entità priva di volontà e autonomia proprie, o addirittura
un semplice strumento esecutivo nelle mani dei membri del consorzio.
A
non averne dubbi, una simile impostazione non risulta affatto dal tenore e
dagli intenti del contratto sindacale, che si limita a stabilire l’entità delle
rispettive partecipazioni azionarie e soprattutto a regolare gli eventuali
cambiamenti di proprietà delle azioni, ma -a riprova dell’indipendenza della
società anonima- nemmeno affronta il tema dell’eventuale vincolo
nell’esercizio del diritto di voto, ed inoltre non stabilisce alcuna linea
direttiva o programmatica per la gestione dell’attività di __________.
Questa
era pertanto del tutto libera nell’esercizio della propria attività statutaria,
non risultando alcuna influenza in proposito per l’effetto dell’esistenza di un
sindacato degli azionisti, così che appare manifestamente priva di fondamento
la tesi dell’automatica ascrivibilità a __________ delle azioni dei membri del
sindacato, non potendosi e non dovendosi confondere la paternità e gli effetti
delle azioni dei due distinti soggetti giuridici.
- Posto
che il vantato credito è sorto come obbligo degli azionisti e non della
convenuta, e che l’agire dei primi non è automaticamente imputabile alla
seconda non esistendo elemento alcuno che permetta di misconoscerne l’autonoma
esistenza, occorre stabilire se per un qualche motivo __________ possa
nondimeno essere ritenuta debitrice del vantato credito.
4.1 L’attrice,
adducendo l’avvenuto pagamento dell’importo da parte della convenuta durante 23
anni, invoca una sorta di “diritto acquisito” al versamento della pensione
litigiosa (replica, pag. 9; appello, pag. 14).
La
tesi è a prima vista priva di fondamento.
Se
infatti esiste una valida causa per cui la convenuta è tenuta alla prestazione
ricorrente, la stessa è dovuta in virtù di tale specifica causa, senza che
occorrano ulteriori argomenti a suo fondamento.
Se
per contro non esiste una valida causa per i versamenti, gli stessi non possono
divenire dovuti per il fatto che durante un certo periodo sono nondimeno stati
effettuati.
La
pretesa questione del “diritto acquisito”, termine impropriamente importato dal
diritto amministrativo e con il quale la presente fattispecie non ha analogie,
va semmai ricondotta al tentativo dell’attrice di invocare una sorta di
prescrizione acquisitiva di una prestazione pecuniaria, che non può tuttavia
essere ammessa in difetto di una base legale, e comunque del necessario
requisito della buona fede dei beneficiari, non potendo questi ragionevolmente
dedurre dal testo del contratto sindacale l’esistenza di un obbligo di
__________ al pagamento della pensione, riservato il caso dell’assunzione del
debito da parte sua, di cui si dirà qui di seguito, e che comunque esclude
quello del “diritto acquisito” sussistendo in tal caso una precisa causa
contrattuale dell’obbligazione.
4.2 Scartata
la tesi secondo cui il contratto sindacale doc. A costituirebbe fin dall’inizio
un impegno della convenuta per il motivo dell’identità tra i membri del
sindacato e la società anonima, ed esclusa quella manifestamente infondata
dell’esistenza di un “diritto acquisito”, l’unica ipotesi che consentirebbe di
concludere nella direzione auspicata dall’attrice è quella per cui la convenuta
si sarebbe assunta l’obbligo dei membri del sindacato.
4.2.1 L’assunzione
del debito è regolata dagli art. 175 e segg. CO, laddove l’art. 175 CO
disciplina in particolare il rapporto tra il debitore e l’assuntore -in
concreto tra i membri del sindacato degli azionisti e la convenuta- mentre l’art.
176 CO regola il rapporto tra l’assuntore e il creditore, ovvero nella specie
tra le parti qui in causa.
4.2.2 L’esame
degli atti di causa permette tuttavia di affermare che non si è perfezionato
alcuno dei due contratti che conducono ad una valida assunzione di debito.
Questo
perché in entrambi i casi non è possibile ravvisare l’esistenza di una
corrispondente volontà di __________, che mai per voce dei suoi organi ha
esplicitamente affermato l’intento di assumere e fare propri gli obblighi
contratti dal sindacato degli azionisti.
Certo,
durante un lungo periodo essa ha provveduto con mezzi propri al pagamento della
rendita prima al marito dell’attrice, e poi all’attrice, ma l’esame globale
della specie consente di ritenere che questo sia avvenuto in ossequio ad
ufficiosi ordini impartiti dall’uno o dall’altro amministratore, ma non invece
in esecuzione di formali delibere dell’organo competente (cfr. le deposizioni
__________).
La
distinzione, ancorché sottile, non è oziosa: la volontà della persona giuridica
è validamente costituita solo nel rispetto delle procedure statutarie, e questo
formalismo -a torto contestato dall’attrice, che peraltro non afferma l’avvenuto
rispetto di tali procedure- è necessario proprio a tutela della persona
giuridica stessa, e ciò a maggior ragione nel caso in cui essa, con rischio di
confusione e di collisione di interessi, si ritrovi a contrattare con i propri
organi.
Ne
segue che l’avvenuto pagamento della rendita da parte della convenuta va
unicamente inteso nel senso che gli azionisti per fare fronte al loro personale
obbligo nei confronti del beneficiario hanno fatto capo a fondi della
__________.
Il
fatto che questa fosse o meno consapevole di essere usata come finanziatrice
degli obblighi degli azionisti -e doveva esserlo dal momento che il pagamento
figurava in contabilità- è in ultima analisi irrilevante, potendosi senz’altro
ammettere che essa consapevolmente (e forse anche volontariamente) si sia
trovata a pagare regolarmente un debito di terzi senza avere la volontà di
assumerlo come proprio (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht
Allgemeiner Teil, 6. edizione, vol. 2, n. 2035 e segg.), mentre ciò che è
rilevante nel rapporto interno tra i debitori e la pretesa assuntrice, lo si
ripete, è il fatto che non risulta data l’esistenza di una formalmente valida
volontà della convenuta di assumere come proprio il debito che essa onorava in
proprio nome ma per conto degli azionisti.
Analogamente,
nelle circostanze date l’attrice dal solo fatto che il pagamento proveniva da
__________ ma in assenza di qualsivoglia dichiarazione di esplicita volontà in
tal senso, non poteva senz’altro ammettere in buona fede che esso costituisse
la concludente offerta della sua sostituzione quale debitrice in vece degli
azionisti, e difatti un simile significato non sembra -a mente di questa
Camera- attribuibile a tale pagamento sulla base degli atti.
Ne
deriva la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
9 marzo 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’450.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla convenuta fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
__________;
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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