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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.73
Data decisione, Autorità:
20.04.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00073
Lugano
20 aprile 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 192UR
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 11
novembre 1997 da
contro
che
il Pretore, con decisione 12 marzo 1998, ha accolto dichiarando sciolta e ponendo
in liquidazione la società convenuta.
Appellante
la __________ quale chiede, con atto di appello 21 marzo 1998, la riforma del
primo giudizio nel senso di respingere l’istanza __________
Essendo
stato concesso all’appello effetto sospensivo con giudizio presidenziale del 24
marzo 1998.
Ed
ora sulla domanda 15 aprile 1998 di stralcio della procedura presentata
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
che l’istanza __________
intesa allo scioglimento della __________ A era motivata dal fatto che, entro
il 1 luglio 1997 e nemmeno successivamente dopo le diffide d’uso, l’anonima non
aveva provveduto ad adeguarsi al nuovo diritto societario (art. 2 cpv. 1 e cpv.
2 Disp. fin. Titolo XXVI del CO), in particolare per quanto riguardava le
disposizioni sul capitale minimo dell’art. 621 CO;
che la parte convenuta non
è comparsa all’udienza di discussione dell’istanza e il Pretore, con la
sentenza qui impugnata, ha decretato lo scioglimento e la messa in liquidazione
della società;
che all’appello della
società convenuta è stato accordato effetto sospensivo;
che, nel frattempo, la
__________ ha provveduto al necessario adeguamento del capitale sociale e di
conseguenza __________ ottenuto lo scopo voluto dalla legge, ha dichiarato di
ritirare l’istanza di scioglimento;
che, stante questa
situazione, la procedura dev’essere senz’altro stralciata dai ruoli caricando
alla società convenuta, per la sola negligenza della quale si è dovuto far capo
all’autorità giudiziaria, tasse e spese di giudizio di entrambe le sedi e
congrua indennità ripetibile a favore della controparte;
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Le procedure inc. no.
192UR della Pretura di Lugano, sez. 5 e inc. no. 12.98.73 del Tribunale di Appello
dipendenti dall’istanza 11 novembre 1997 ____________________ sono stralciate
dai ruoli.
-
La tassa di giudizio
di Fr. 100.- e le spese della prima sede così come la tassa di giudizio e le
spese della seconda sede in complessivi Fr. 500.- sono a carico della
__________, la quale rifonderà inoltre __________ l’importo di Fr. 500.- per
ripetibili di entrambe le sedi.
-
Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 5.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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