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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.87
Data decisione, Autorità:
24.08.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00087
Lugano
24 agosto 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura ordinaria della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 23 aprile 1997 da
__________ rappr. __________
Contro
__________ rappr. __________
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'725.10 oltre accessori per
fatture di pernottamenti goduti da terze persone nel periodo da ottobre a
dicembre 1996;
richiesta
cui la convenuta si è opposta e che il pretore, con sentenza 10 marzo 1998, ha
integralmente accolto;
appellante
la società convenuta che, con allegato 31 marzo 1998, chiede in via principale
l'annullamento della sentenza impugnata e, in via subordinata, la riforma del
giudizio pretorile, ovvero la reiezione della petizione;
lette le
osservazioni 6 maggio 1998 dell'attore con cui si oppone all'appello;
esaminati gli atti
e i documenti di causa;
considerato
in fatto e in
diritto
- Il
credito litigioso è pari alla somma di otto fatture emesse dall'attore e
relative a ripetuti soggiorni in albergo da parte dei signori __________ e
__________ per complessivi fr. 14'685.10 (doc. A - H), da cui dev'essere
dedotto l'importo di fr. 2'960.- riconosciuto dalla convenuta in una procedura
sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. no. EF.97.399 della Pretura di
Lugano, Sezione 5) e pagato all'albergo in data 5 maggio 1997 (cfr. incarto
penale richiamato).
Con
la petizione l'attore chiede alla convenuta il pagamento del saldo scoperto
poiché considera che i clienti menzionati godessero delle prestazioni
alberghiere in quanto coperte dalla stessa che in tal senso aveva dato
istruzioni per un primo soggiorno al direttore __________ e che, nel seguito,
aveva lasciato sorgere l'impressione che quella disposizione iniziale
continuasse a valere.
La
convenuta si oppone alla petizione sostenendo la sua estraneità alla
fattispecie già perché le persone interessate nulla hanno a che vedere con lei,
in particolare non sono suoi dipendenti, né le sono legate contrattualmente.
Inoltre, ammettendo di essersi assunta le spese per un primo soggiorno,
sostiene di non essersi più espressa in tal senso nel seguito per cui l'albergo
non aveva nessun motivo per ritenere di poter caricarle tutte le fatture
litigiose.
-
Il
pretore ha accolto la petizione considerando la fattispecie nel suo complesso.
In particolare ritiene che i signori __________ (che più di tutti hanno
frequentato l'albergo) erano in contatto con la __________ con la quale
intendevano concludere un particolare affare, utilizzando le infrastrutture
della società e disponendo persino (__________) di una chiave degli uffici;
disponevano delle carte da visita della società e tale __________ consulente
della __________ più volte durante i loro soggiorni in albergo, vi si recava
per accompagnarli in ufficio in automobile. Il primo giudice ha pure
considerato come la mancanza di autorizzazione esplicita da parte di __________
relativa ai costi d'albergo non sia determinante per escludere la sua
responsabilità, tant'è che solo una delle fatture riconosciute dalla società
davanti al giudice del rigetto era stata autorizzata; inoltre non può essere
dimenticato che la convenuta ha ricevuto regolarmente le fatture dell'albergo e
non si è mai premurata di chiarire la propria posizione, ovvero di indicare che
le spese successive al suo primo messaggio fax non sarebbero più state da lei
assunte. Ciò che poi ha fatto solo quando ormai l'affare al quale avevano
lavorato i suoi ospiti e che le avrebbe fatto lucrare una certa percentuale era
definitivamente sfumato.
-
La
prima domanda dell'appello prospetta la nullità della sentenza pretorile per
carente motivazione, ossia perché il primo giudice non ha indicato la natura
del contratto intercorso fra le parti.
In
subordine, riprese le argomentazioni già presentate in prima sede, l'appellante
sottolinea le negligenze imputabili al direttore dell'albergo nel non chiarire
la posizione dei suoi avventori.
Delle
osservazioni formulate dal resistente si dirà, se necessario, nel seguito.
-
L'indicazione
della parte attrice è modificata sulla base della dichiarazione 11 agosto 1998
dalla quale emerge che titolare __________ è la signora __________.
-
Il
contratto d'albergo ("Gastaufnahmevertrag") è un contratto innominato
che dà diritto all'ospite di occupare dietro pagamento, per un tempo
determinato, uno o più locali ammobiliati, eventualmente godendo di determinati
servizi (pulizia, ristorazione, ecc.: Schluep/Amstutz, Einleitung vor Art.
184 ff. OR, in Comm. di Basilea, vol. I, ed. 2, n. 343 segg.). Esso non
corrisponde a un rapporto di locazione puro e semplice, a dipendenza della
durata per lo più breve della permanenza dell'ospite nei locali pattuiti (op.
cit., ibidem, n. 347). Obblighi dell'ospite sono essenzialmente due: l'uso
conforme dei locali occupati e il pagamento del prezzo. La conclusione del
contratto d'albergo non esige forma particolare (op. cit., ibidem, n. 348):
essa è quindi regolata dalle norme generali del codice.
La
vertenza che ci occupa non concerne la natura del rapporto contrattuale di base,
ma semmai la conclusione del medesimo, da parte di __________, in favore di
terzi, ossia a sapere se -agendo in proprio nome- essa abbia stipulato con
l'albergo una prestazione a vantaggio di terze persone, in concreto, gli ospiti
dell'albergo (art. 112 CO). Nulla muta comunque per quanto riguarda la
pattuizione come tale poiché un contratto in favore di terzi, in particolare
l'assunzione dell'obbligazione caratteristica da parte del promittente può
avvenire sia esplicitamente, sia per atti concludenti (op. cit., ad art. 112
CO, n. 5).
-
A
dipendenza della circostanza per cui l'unico tema in discussione è l'avvenuta
conclusione del contratto fra l'albergo e la convenuta in favore delle persone
che hanno usufruito delle prestazioni alberghiere, compito del giudice è la
ricerca di prove, rispettivamente la valutazione delle circostanze in tal
senso. E' ciò che il pretore ha fatto con abbondanza di motivi di fatto e di
diritto, dovutamente esposti in sentenza. Ancorché egli non abbia definito la
natura del contratto, certamente ha motivato sufficientemente la propria
decisione, indicando in modo chiaro tutte le ragioni per le quali egli ha
accolto la petizione (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 285, n. 2). Nel caso
concreto, l'indicazione della natura del contratto, poiché non trae seco
nessuna conseguenza giuridica particolare, non è determinante per la validità
della sentenza. La domanda di annullamento della decisione pretorile dev'essere
pertanto respinta.
-
Nel
merito, le valutazioni operate dal pretore, così come la sua decisione non
possono che trovare conferma. E' pacifico che in data 10 ottobre 1996 la
convenuta ha invitato per scritto (fax) controparte a inviarle "la fattura
relativa al pernottamento di questa notte (10.10.96) dei sig.ri __________ con la
disposizione che avrebbe provveduto lei stessa al relativo pagamento (doc. 1).
Si è trattato del primo contatto con l'albergo, almeno fra quelli oggetto delle
fatture contestate, corrispondente verosimilmente con la fattura dell'11
ottobre per fr. 380.20 di cui al doc. D. Nel seguito non risulta che la
convenuta abbia inviato scritti analoghi all'albergo, tuttavia essa ha ricevuto
a intervalli regolari tutte le fatture per numerosi soggiorni in albergo, in
particolare a favore dei signori __________, con l'indicazione volta per volta
del nominativo degli ospiti e con l'invito a provvedere al saldo degli importi
mediante polizza di versamento, senza mai pagare alcunché, ma anche senza mai
reagire contestando la propria competenza. Accanto a questo elemento di
valutazione che, di per sé, può ragionevolmente aver suscitato nell'attore il
convincimento che la società promittente, per atti concludenti, si assumesse
anche le spese successive al primo pernottamento, vi è la presenza saltuaria
della signorina __________ in albergo ad attendere l'uno o l'altro degli ospiti
(testi __________), ciò che ha confortato la tesi di un corrente rapporto
d'interessi fra la __________ e gli ospiti dell'albergo. Così come il fatto che
essi si presentassero con biglietti da visita della società (teste __________).
L'istruttoria
-in particolare la teste __________ ha poi pienamente confermato che i fatti
narrati corrispondevano alla realtà delle cose e alla volontà della convenuta.
Infatti, gli ospiti dell'albergo, in particolare __________, si trovavano a
__________ per affari, facendo capo alle strutture della convenuta; anzi, quel
rapporto era talmente stretto che uno di loro -il signor __________ (teste
__________)- disponeva persino della chiave degli uffici di __________ in via
__________. Dall'affare che veniva seguito la convenuta avrebbe anch'essa
tratto guadagno: proprio in quest'ottica essa non reagì, e di proposito, ai
solleciti dell'albergo, ben sapendo che, se l'avesse fatto, i signori che essa
ospitava nei suoi uffici non avrebbero più collaborato con lei e l'affare
sarebbe sfumato; la teste __________ espone testualmente: "Abbiamo
ricevuto regolarmente le fatture inviate dalla __________ che non abbiamo
contestato in quanto i tre signori ci avevano garantito che alla fine avrebbero
pagato. Protestando presso l'albergo i tre non avrebbero più potuto rimanervi
perché non avevano mezzi sufficienti e non avrebbero trovato un'altra
sistemazione con la conseguenza che la trattazione dell'affare sarebbe venuta
meno". Orbene, se nei confronti dei suoi ospiti la copertura delle spese
d'albergo avrebbe potuto dipendere dal buon esito dell'affare, l'atteggiamento
di __________ nei confronti dell'albergo non era certamente fondato sulla buona
fede; anzi rispecchia univocamente la sua consapevolezza che l'ospitalità
dell'attore si fondava sull'ipotesi che il contratto in favore di terzi fosse
continuamente in vigore. Di questo suo agire la convenuta deve rispondere: in
diritto ciò equivale a una piena conferma che, per atti concludenti, il
contratto valesse per tutto il periodo in cui gli ospiti di __________ hanno
fatto capo ai servizi dell'attore.
Data
questa situazione chiara, assume carattere abbondanziale il comportamento
contraddittorio della convenuta che, da una parte, insiste nel dire di essersi
assunta soltanto le spese di cui alla sua conferma scritta e, dall'altra -in
sede di udienza per il rigetto dell'opposizione- riconosce fatture non
confortate da nessuna autorizzazione formale.
-
Di
fronte a una simile situazione, riveste importanza secondaria il rilievo di
circostanze che il giudice deve esaminare d'ufficio (la convenuta non le ha
evocate nemmeno con le conclusioni) perché attengono alla legittimazione
passiva di __________ ossia a un presupposto di diritto sostanziale, questione
che esula dall'applicazione del principio attitatorio (cfr. DTF 118 Ia
129). Potrebbe infatti apparire contraddittorio che, nel corso del mese di
dicembre 1996, il direttore dell'albergo abbia accettato dal signor __________
la consegna di un assegno di 2 milioni di ptas., quale acconto sul pagamento
dei pernottamenti (assegno rivelatosi poi non coperto) e che -in data 10 aprile
1997- lo stesso signor __________ abbia presentato querela per frode dello
scotto nei confronti degli ospiti dell'albergo (cfr. inc. penali richiamato).
Per quanto riguarda il primo episodio, è però lo stesso signor __________ a
darne spiegazione con scritto 2 febbraio 1997 indirizzato a __________, c/o
__________ - __________, via __________, __________, laddove indica che
quell'assegno gli era stato consegnato "per il pagamento della fattura
della ditta __________ ". D'altra parte, la citata querela, formulata nel
corso di un interrogatorio di polizia, concerne anche la __________
rappresentata dal signor __________, e assume pertanto carattere del tutto
cautelare.
-
L'appello
della convenuta deve pertanto essere respinto. Le spese processuali seguono
tale soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148
segg. CPC, la LTG e la TOA
pronuncia
-
L'appello
31 marzo 1998 di __________ __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.-, anticipati
dall'appellante, restano a suo carico. Essa verserà inoltre __________ (di
__________), __________, l'importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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