AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.100
Data decisione, Autorità:
24.09.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00100
Lugano
24 settembre 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.164 della Pretura di Mendrisio-Nord,
promossa con petizione 12 luglio 1995 da
contro
__________ rappr.
dallo studio legale __________
con cui
l’attore ha chiesto di dichiarare risolto il contratto di donazione di cui
all’atto notarile 25 settembre 1993 del notaio avv. __________, con cui
__________, della quale l’attore è esecutore testamentario, ha trasferito alla
convenuta la proprietà dei fondi n. __________ e __________ di __________;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 30 marzo 1999 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 29 aprile 1999 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre
la convenuta con osservazioni 4 giugno 1999 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
la petizione l’attore sostiene che __________, della quale è esecutore
testamentario, avrebbe donato alla convenuta, sua nipote, i fondi di cui trattasi
nell’intento di assicurarle la parità di trattamento con gli altri 9 nipoti,
che essa con il suo testamento pubblico del 2 aprile 1982 (doc. B) aveva
nominato eredi di tutta la sua sostanza.
Il
22 giugno 1994 la disponente avrebbe tuttavia revocato la disposizione
testamentaria precedente, e con un nuovo e definitivo testamento pubblico
avrebbe nominato eredi universali i 10 nipoti, ivi compresa pertanto la
convenuta, laddove nelle sue intenzioni col nuovo testamento la disponente
avrebbe voluto anche revocare l’assegnazione alla convenuta dei due fondi, così
da garantire l’auspicata parità di trattamento tra tutti i nipoti al momento
dell’apertura della successione.
La
convenuta avrebbe però rifiutato la successione, sfuggendo così all’obbligo di
collazione esplicitamente previsto dal testamento.
La
testatrice, e per essa l’esecutore testamentario, sarebbe perciò in diritto di
rivendicare la proprietà sui due fondi, dovendosi annullare il contratto di
donazione per errore essenziale ex art. 23 CO, vertente sul convincimento di
avere garantito l’uguaglianza di trattamento tra i nipoti, sul reale valore dei
fondi donati e sull’attitudine della donataria, dalla quale non si sarebbe
attesa l’interessato rifiuto della successione.
B. La
convenuta nel proprio memoriale responsivo si è opposta alla petizione,
contestando l’esistenza della pretesa volontà della disponente di trattare
tutti i nipoti allo stesso modo, così come l’asserito errore sul valore
commerciale dello stabile donato. Esso, adibito ad esercizio pubblico, sarebbe
in realtà stato donato alla resistente in quanto essa sarebbe stata l’unica
capace e disposta a proseguirne l’attività e ad effettuare gli investimenti
necessari a tal fine. Non vi sarebbe perciò la pretesa connessione tra la donazione
e il primo testamento, stante la volontà di favorire la convenuta, mentre il
secondo testamento non potrebbe avere l’effetto di annullare l’avvenuto
trasferimento di proprietà del bene immobile.
Non
torna di conto di riferire della domanda riconvenzionale pedissequa alla
risposta, non essendo la stessa litigiosa a questo stadio della causa.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha considerato
che l’attore avrebbe denunciato il contratto di donazione immobiliare a suo
tempo concluso sulla base di due distinti errori che avrebbero viziato la
volontà della disponente.
Il
primo errore sarebbe stato quello relativo al valore commerciale degli immobili
donati, ma siffatta tesi, peraltro progressivamente abbandonata dall’attore
stesso in corso di causa, sarebbe rimasta allo stadio di puro parlato e
comunque la sua invocazione sarebbe tardiva, dovendosi secondo logica ammettere
che la disponente ne sia stata conscia almeno fin dalla data dell’ultimo
testamento, asseritamente volto a rettificare il trattamento di favore
precedentemente riservato alla convenuta.
Il
secondo errore avrebbe invece riguardato la convinzione del fatto che la
donataria, ossequiando il proprio obbligo di collazione, avrebbe restituito
alla massa ereditaria la somma eccedente 1/10 della successione, obbligo al
quale essa si sarebbe invece sottratta rifiutando la successione, errore
scoperto dall’esecutore testamentario al momento del rifiuto dell’eredità da
parte della convenuta.
Anche
tale tesi si rivelerebbe tuttavia infondata, poiché pur dovendosi ammettere la
sussistenza dell’errore, l’invocazione del medesimo avvenuta il 12 luglio 1995
sarebbe tardiva, risultando dalle testimonianze assunte che la donante ebbe ad
avvedersi del proprio errore già durante i suoi ultimi mesi di vita, prova ne
sarebbe proprio il testamento del 22 giugno 1994, termine ultimo al quale
situare la sua scoperta.
D. Con
l’appello l’attore ripropone la tesi dell’errore essenziale, rimproverando al
Pretore -in sintesi- di avere alterato la nozione giuridica del concetto della
scoperta dell’errore relativo a circostanze di fatto future, giungendo così
all’errata conclusione della tardività della denuncia del contratto viziato.
Delle
osservazioni della convenuta al gravame, del quale viene chiesta la reiezione
con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
La
questione della legittimazione attiva dell’esecutore testamentario alla
presentazione dell’azione in rassegna è già stata oggetto di disamina nel
giudizio della I Camera Civile di questo Tribunale del 28 ottobre 1997 relativo
all’ammissibilità della domanda riconvenzionale della convenuta, e non deve
pertanto essere ulteriormente dibattuta in questa sede.
-
Il
contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale (art. 23
CO).
L’errore
è in particolare essenziale anche quando concerne una determinata condizione di
fatto che la parte in errore soggettivamente considerava come necessario
elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti in affari, e la cui
importanza è riconoscibile anche dal profilo oggettivo (art. 24 cpv. 1 cifra 4
CO; DTF 118 II 62, 114 II 139; II CCA 26 marzo 1996 in re E.
SA/S. AG, 20 marzo 1995 in re I. SA/E. SA; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil
des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 308 e 309; Guhl,
Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 131 e segg.; Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, 2. edizione, n. 20-23 ad art. 24 CO), laddove a determinate condizioni è
ammesso, come giustamente riconosce il Pretore (consid. 4c), che l’errore possa
riguardare anche una circostanza di fatto futura (DTF 118 II 297 e
segg., consid. 2b a pag. 300).
- La
tesi sulla quale si fonda il gravame è quella per cui la donante avrebbe
perseguito l’intento di suddividere la propria sostanza in parti uguali tra i
10 nipoti (volontà che il Pretore ha ritenuto comprovata, e che può essere data
per acquisita anche in questa sede), e animata da questa finalità avrebbe
proceduto alla donazione immobiliare in favore della convenuta, con il
convincimento -ed in ciò risiederebbe il preteso errore essenziale- che la
donataria avrebbe accettato la sua successione, il che avrebbe consentito di
effettuare le compensazioni necessarie al conseguimento dell’auspicata parità
di trattamento tra tutti i nipoti.
Si
tratta di una tesi a prima vista manifestamente infondata.
3.1 Infatti,
allorché l’appellante afferma nel proprio gravame che “la defunta ha dunque
profondamente confidato, da sempre, che __________, come gli altri suoi nipoti,
avrebbe accettato con piacere e amore la successione offertale congiuntamente
agli altri nipoti” e che “era dunque fatto certo per la defunta __________ che
__________ sarebbe stata erede; ed è solo per questo che ella procedette alla
donazione immobiliare” (pag. 5), egli sembra dimenticare che nella propria
petizione si era espresso in senso esattamente contrario sui motivi della
donazione, sostenendo che vi era una precisa connessione tra il primo
testamento della donante, che escludeva la convenuta dalla successione, e la
donazione, con cui veniva eseguito il legato istituito in favore della
convenuta (punto 3.2, pag. 6, in grassetto: “E’ chiaro quindi che il testamento
precedentemente redatto dalla defunta in data 2.4.1982 costituiva l’unica ed
esclusiva causa sulla quale si sarebbe poi fondato l’atto di donazione”).
3.2 A
prescindere dalla (seppure indicativa) crassa contraddizione in cui incorre
l’attore, già la logica depone in favore della tesi esposta in petizione,
essendo l’unica conciliabile, alla luce dei fatti, con l’accertata intenzione
di assicurare il medesimo trattamento a tutti i nipoti.
Stante
infatti il precedente testamento della donante, che come detto non conferiva
alla convenuta la qualità di erede ma le attribuiva in legato gli immobili in
questione, l’esecuzione della donazione dei fondi, gravati oltretutto di un
diritto di abitazione in favore della donante, conferisce alla donataria un limitato
vantaggio nei confronti degli altri eredi nella misura in cui la nuda proprietà
le viene trasferita prima della morte della donante, ma per il resto -impregiudicata
la questione del valore dei fondi per rapporto al resto della successione, di
cui si dirà più avanti- costituisce atto di disposizione del tutto coerente con
l’intento di assicurare ai nipoti il medesimo trattamento.
Contrariamente
a quanto sostenuto nell’appello, non si vede invece alcuna ragionevole
relazione tra la donazione e l’accettazione della futura eredità da parte della
donataria (e/o la collazione), trattandosi di questione che in quel momento
neppure si poneva, stante l’esclusione della convenuta dalla qualità di erede,
prova ne è il fatto che l’atto di donazione non menziona la problematica della
collazione, come è ovvio trattandosi di atto concluso con chi non è erede.
3.3 Detto
in altre parole, la donante all’atto della stipula contrattuale non può essersi
trovata nella pretesa situazione di errore essenziale sulla futura circostanza
dell’accettazione o il rifiuto dell’eredità da parte della donataria, essendo
la possibilità di un simile errore a quel momento positivamente esclusa dal
fatto che la donataria per precisa volontà della donante non doveva ricevere la
qualità di erede della successione.
Posta
sempre la volontà di riservare a tutti i nipoti lo stesso trattamento, se
errore vi è stato al momento della donazione immobiliare, può essersi
unicamente trattato di un errore riguardante il quantum della donazione o l’entità
della sostanza della donante all’apertura della successione.
Entrambe
le variabili sono però rimaste del tutto indeterminate, non avendo
l’istruttoria esplorato gli aspetti legati al reale valore dei beni donati o
alla consistenza della successione, ragione per cui l’invocazione di un simile
errore -a prescindere da tutte le altre premesse- andrebbe respinta già solo
perché non ne è stata dimostrata l’esistenza.
3.4 L’invocazione
dell’errore riguardante la futura circostanza dell’accettazione dell’eredità da
parte della donataria va invece disattesa -contrariamente a quanto ritenuto dal
Pretore- già per il motivo dell’inesistenza dell’errore al momento della
stipula contrattuale, non potendo esistere equivoco in merito in presenza (in
quel momento) di un testamento che negava alla donataria la qualità di erede,
il che era poi il motivo per il quale avveniva la donazione.
Ciò
rende evidentemente superflua la disamina delle censure d’appello dell’attore
volte ad ottenere l’ammissione della tempestività della denuncia del contratto.
L’invocato
errore può semmai avere viziato il secondo testamento della donante, la quale,
con ogni probabilità per rimediare ad un presunto trattamento preferenziale di
cui avrebbe beneficiato la convenuta, ha nominato erede la donataria per
imporle la collazione degli immobili oggetto di donazione.
Sennonché,
invalidare questo testamento per il vizio di volontà (ammesso che sia
possibile) non porterebbe ad alcun risultato, rimanendo ovviamente inalterata
per la convenuta la possibilità di rifiutare la successione, dal che
l’introduzione della presente causa, in cui è però stato invocato un errore nel
quale la donante non può essere incorsa.
- Il
ricorrente (punto 5, pag. 8) ha infine genericamente contestato l’ammontare di
fr. 30’000.-- attribuito dal Pretore alla convenuta per ripetibili ritenendolo
sproporzionato rispetto al valore di causa, che secondo l’attore non sarebbe
stato accertato.
La
censura è manifestamente infondata: l’appellante dimentica infatti di avere
risposto alla corrispondente domanda del Pretore nel proprio scritto del 20
luglio 1995, indicando il valore di causa in almeno fr. 500’000.--, importo in
relazione al quale -considerate le particolarità della causa e la sua non
comune complessità- fr. 30’000.-- costituiscono un’indennità ripetibile
sicuramente adeguata. In ogni caso la mancata indicazione dell'importo per
ripetibili che dovrebbe sostituire quello deciso dal Pretore rende irricevibile
la domanda d'appello (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 2).
Ne
segue la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
29 aprile 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’450.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2’500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla convenuta fr. 10’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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