AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.100
Data decisione, Autorità: 24.09.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00100
Lugano 24 settembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.164 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 12 luglio 1995 da
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto di dichiarare risolto il contratto di donazione di cui all’atto notarile 25 settembre 1993 del notaio avv. __________, con cui __________, della quale l’attore è esecutore testamentario, ha trasferito alla convenuta la proprietà dei fondi n. __________ e __________ di __________;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 30 marzo 1999 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 29 aprile 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni 4 giugno 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Con la petizione l’attore sostiene che __________, della quale è esecutore testamentario, avrebbe donato alla convenuta, sua nipote, i fondi di cui trattasi nell’intento di assicurarle la parità di trattamento con gli altri 9 nipoti, che essa con il suo testamento pubblico del 2 aprile 1982 (doc. B) aveva nominato eredi di tutta la sua sostanza.
Il 22 giugno 1994 la disponente avrebbe tuttavia revocato la disposizione testamentaria precedente, e con un nuovo e definitivo testamento pubblico avrebbe nominato eredi universali i 10 nipoti, ivi compresa pertanto la convenuta, laddove nelle sue intenzioni col nuovo testamento la disponente avrebbe voluto anche revocare l’assegnazione alla convenuta dei due fondi, così da garantire l’auspicata parità di trattamento tra tutti i nipoti al momento dell’apertura della successione.
La convenuta avrebbe però rifiutato la successione, sfuggendo così all’obbligo di collazione esplicitamente previsto dal testamento.
La testatrice, e per essa l’esecutore testamentario, sarebbe perciò in diritto di rivendicare la proprietà sui due fondi, dovendosi annullare il contratto di donazione per errore essenziale ex art. 23 CO, vertente sul convincimento di avere garantito l’uguaglianza di trattamento tra i nipoti, sul reale valore dei fondi donati e sull’attitudine della donataria, dalla quale non si sarebbe attesa l’interessato rifiuto della successione.
B. La convenuta nel proprio memoriale responsivo si è opposta alla petizione, contestando l’esistenza della pretesa volontà della disponente di trattare tutti i nipoti allo stesso modo, così come l’asserito errore sul valore commerciale dello stabile donato. Esso, adibito ad esercizio pubblico, sarebbe in realtà stato donato alla resistente in quanto essa sarebbe stata l’unica capace e disposta a proseguirne l’attività e ad effettuare gli investimenti necessari a tal fine. Non vi sarebbe perciò la pretesa connessione tra la donazione e il primo testamento, stante la volontà di favorire la convenuta, mentre il secondo testamento non potrebbe avere l’effetto di annullare l’avvenuto trasferimento di proprietà del bene immobile.
Non torna di conto di riferire della domanda riconvenzionale pedissequa alla risposta, non essendo la stessa litigiosa a questo stadio della causa.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha considerato che l’attore avrebbe denunciato il contratto di donazione immobiliare a suo tempo concluso sulla base di due distinti errori che avrebbero viziato la volontà della disponente.
Il primo errore sarebbe stato quello relativo al valore commerciale degli immobili donati, ma siffatta tesi, peraltro progressivamente abbandonata dall’attore stesso in corso di causa, sarebbe rimasta allo stadio di puro parlato e comunque la sua invocazione sarebbe tardiva, dovendosi secondo logica ammettere che la disponente ne sia stata conscia almeno fin dalla data dell’ultimo testamento, asseritamente volto a rettificare il trattamento di favore precedentemente riservato alla convenuta.
Il secondo errore avrebbe invece riguardato la convinzione del fatto che la donataria, ossequiando il proprio obbligo di collazione, avrebbe restituito alla massa ereditaria la somma eccedente 1/10 della successione, obbligo al quale essa si sarebbe invece sottratta rifiutando la successione, errore scoperto dall’esecutore testamentario al momento del rifiuto dell’eredità da parte della convenuta.
Anche tale tesi si rivelerebbe tuttavia infondata, poiché pur dovendosi ammettere la sussistenza dell’errore, l’invocazione del medesimo avvenuta il 12 luglio 1995 sarebbe tardiva, risultando dalle testimonianze assunte che la donante ebbe ad avvedersi del proprio errore già durante i suoi ultimi mesi di vita, prova ne sarebbe proprio il testamento del 22 giugno 1994, termine ultimo al quale situare la sua scoperta.
D. Con l’appello l’attore ripropone la tesi dell’errore essenziale, rimproverando al Pretore -in sintesi- di avere alterato la nozione giuridica del concetto della scoperta dell’errore relativo a circostanze di fatto future, giungendo così all’errata conclusione della tardività della denuncia del contratto viziato.
Delle osservazioni della convenuta al gravame, del quale viene chiesta la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
La questione della legittimazione attiva dell’esecutore testamentario alla presentazione dell’azione in rassegna è già stata oggetto di disamina nel giudizio della I Camera Civile di questo Tribunale del 28 ottobre 1997 relativo all’ammissibilità della domanda riconvenzionale della convenuta, e non deve pertanto essere ulteriormente dibattuta in questa sede.
Il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale (art. 23 CO).
L’errore è in particolare essenziale anche quando concerne una determinata condizione di fatto che la parte in errore soggettivamente considerava come necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti in affari, e la cui importanza è riconoscibile anche dal profilo oggettivo (art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO; DTF 118 II 62, 114 II 139; II CCA 26 marzo 1996 in re E. SA/S. AG, 20 marzo 1995 in re I. SA/E. SA; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 308 e 309; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 131 e segg.; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 20-23 ad art. 24 CO), laddove a determinate condizioni è ammesso, come giustamente riconosce il Pretore (consid. 4c), che l’errore possa riguardare anche una circostanza di fatto futura (DTF 118 II 297 e segg., consid. 2b a pag. 300).
Si tratta di una tesi a prima vista manifestamente infondata.
3.1 Infatti, allorché l’appellante afferma nel proprio gravame che “la defunta ha dunque profondamente confidato, da sempre, che __________, come gli altri suoi nipoti, avrebbe accettato con piacere e amore la successione offertale congiuntamente agli altri nipoti” e che “era dunque fatto certo per la defunta __________ che __________ sarebbe stata erede; ed è solo per questo che ella procedette alla donazione immobiliare” (pag. 5), egli sembra dimenticare che nella propria petizione si era espresso in senso esattamente contrario sui motivi della donazione, sostenendo che vi era una precisa connessione tra il primo testamento della donante, che escludeva la convenuta dalla successione, e la donazione, con cui veniva eseguito il legato istituito in favore della convenuta (punto 3.2, pag. 6, in grassetto: “E’ chiaro quindi che il testamento precedentemente redatto dalla defunta in data 2.4.1982 costituiva l’unica ed esclusiva causa sulla quale si sarebbe poi fondato l’atto di donazione”).
3.2 A prescindere dalla (seppure indicativa) crassa contraddizione in cui incorre l’attore, già la logica depone in favore della tesi esposta in petizione, essendo l’unica conciliabile, alla luce dei fatti, con l’accertata intenzione di assicurare il medesimo trattamento a tutti i nipoti.
Stante infatti il precedente testamento della donante, che come detto non conferiva alla convenuta la qualità di erede ma le attribuiva in legato gli immobili in questione, l’esecuzione della donazione dei fondi, gravati oltretutto di un diritto di abitazione in favore della donante, conferisce alla donataria un limitato vantaggio nei confronti degli altri eredi nella misura in cui la nuda proprietà le viene trasferita prima della morte della donante, ma per il resto -impregiudicata la questione del valore dei fondi per rapporto al resto della successione, di cui si dirà più avanti- costituisce atto di disposizione del tutto coerente con l’intento di assicurare ai nipoti il medesimo trattamento.
Contrariamente a quanto sostenuto nell’appello, non si vede invece alcuna ragionevole relazione tra la donazione e l’accettazione della futura eredità da parte della donataria (e/o la collazione), trattandosi di questione che in quel momento neppure si poneva, stante l’esclusione della convenuta dalla qualità di erede, prova ne è il fatto che l’atto di donazione non menziona la problematica della collazione, come è ovvio trattandosi di atto concluso con chi non è erede.
3.3 Detto in altre parole, la donante all’atto della stipula contrattuale non può essersi trovata nella pretesa situazione di errore essenziale sulla futura circostanza dell’accettazione o il rifiuto dell’eredità da parte della donataria, essendo la possibilità di un simile errore a quel momento positivamente esclusa dal fatto che la donataria per precisa volontà della donante non doveva ricevere la qualità di erede della successione.
Posta sempre la volontà di riservare a tutti i nipoti lo stesso trattamento, se errore vi è stato al momento della donazione immobiliare, può essersi unicamente trattato di un errore riguardante il quantum della donazione o l’entità della sostanza della donante all’apertura della successione.
Entrambe le variabili sono però rimaste del tutto indeterminate, non avendo l’istruttoria esplorato gli aspetti legati al reale valore dei beni donati o alla consistenza della successione, ragione per cui l’invocazione di un simile errore -a prescindere da tutte le altre premesse- andrebbe respinta già solo perché non ne è stata dimostrata l’esistenza.
3.4 L’invocazione dell’errore riguardante la futura circostanza dell’accettazione dell’eredità da parte della donataria va invece disattesa -contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore- già per il motivo dell’inesistenza dell’errore al momento della stipula contrattuale, non potendo esistere equivoco in merito in presenza (in quel momento) di un testamento che negava alla donataria la qualità di erede, il che era poi il motivo per il quale avveniva la donazione.
Ciò rende evidentemente superflua la disamina delle censure d’appello dell’attore volte ad ottenere l’ammissione della tempestività della denuncia del contratto.
L’invocato errore può semmai avere viziato il secondo testamento della donante, la quale, con ogni probabilità per rimediare ad un presunto trattamento preferenziale di cui avrebbe beneficiato la convenuta, ha nominato erede la donataria per imporle la collazione degli immobili oggetto di donazione.
Sennonché, invalidare questo testamento per il vizio di volontà (ammesso che sia possibile) non porterebbe ad alcun risultato, rimanendo ovviamente inalterata per la convenuta la possibilità di rifiutare la successione, dal che l’introduzione della presente causa, in cui è però stato invocato un errore nel quale la donante non può essere incorsa.
La censura è manifestamente infondata: l’appellante dimentica infatti di avere risposto alla corrispondente domanda del Pretore nel proprio scritto del 20 luglio 1995, indicando il valore di causa in almeno fr. 500’000.--, importo in relazione al quale -considerate le particolarità della causa e la sua non comune complessità- fr. 30’000.-- costituiscono un’indennità ripetibile sicuramente adeguata. In ogni caso la mancata indicazione dell'importo per ripetibili che dovrebbe sostituire quello deciso dal Pretore rende irricevibile la domanda d'appello (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 2).
Ne segue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 29 aprile 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 10’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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