AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.103
Data decisione, Autorità:
30.09.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00103
Lugano
30 settembre 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nelle causa ordinaria
appellabile OA.97.460 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 11 giugno 1997 da
__________ rappr. dallo
studio legale __________
contro
__________ rappr. dall'avv.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 96’786.40
oltre accessori in conseguenza del contratto di compravendita;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 27 aprile 1999 ha accolto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 17 maggio 1999 postula la riforma del
querelato giudizio in via principale nel senso di respingere la petizione, e in
via subordinata nel senso di ammetterla per fr. 66’786.40 oltre interessi;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 15 giugno 1999 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
la petizione l’attrice afferma di avere a più riprese fornito alla convenuta
nel corso del 1996 prodotti ortofrutticoli fatturando a suo debito complessivi
fr. 96’786.40.
Nonostante
l’assenza di contestazioni quo alla merce fornita o agli importi fatturati,
nulla sarebbe stato pagato, e questo benché la convenuta sostenga di avere
emesso a tal titolo 3 assegni tratti sulla __________. Dal che la presente
procedura per il cennato importo oltre ad interessi moratori del 5% dall’11
luglio 1996.
B. La
convenuta si è opposta alla petizione sostenendo di avere effettuato le
ordinazioni in questione presso il rappresentante/mandatario dell’attrice, tale
__________ (cui la convenuta ha denunciato la lite senza che egli vi
intervenisse), al quale la convenuta avrebbe consegnato denaro contante in
pagamento delle fatture dell’attrice.
Non
esisterebbe pertanto un rapporto contrattuale diretto tra le parti in causa,
ritenuto comunque che il debito ammonterebbe semmai a soli fr. 65’949.75.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
rapporto di compravendita retto dalla Convenzione di Vienna dell’11 aprile
1980, ha accolto la petizione dopo avere accertato che __________ avrebbe
incassato gli importi degli assegni emessi dalla convenuta (doc. L1 - L3), il
che non avrebbe però avuto effetto liberatorio per la compratrice, derogando
questa modalità di pagamento da quelle contrattualmente previste e non avendo
il __________ la facoltà di incassare il prezzo di vendita in rappresentanza
dell’attrice.
D. La
convenuta postula la riforma del querelato giudizio in via principale nel senso
di respingere la petizione, e in via subordinata nel senso di ammetterla per
fr. 66’786.40 oltre interessi.
Dopo
avere ribadito l’inesistenza di un rapporto contrattuale diretto tra le parti,
essa adduce l’avvenuto rispetto delle modalità di pagamento, in particolare la
validità della pratica per cui essa consegnava al __________ degli assegni
affinché questi li trasmettesse all’attrice, così che la compratrice avrebbe in
buona fede potuto ritenere che questi, con cui la convenuta oltretutto
intratteneva rapporti commerciali da lungo tempo, fosse autorizzato anche
all’incasso di denaro.
Errato
sarebbe in ogni caso l’importo attribuito alla procedente, dovendosi dedurre
dal di lei credito i fr. 30’000.-- a lei riversati dal __________
E. Delle
argomentazioni dell’appellata al gravame, del quale è postulata la reiezione,
si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La
convenuta contesta anche in questa sede l’esistenza di un rapporto contrattuale
diretto con l’attrice.
A
torto.
Premesso
infatti che le merci in questione risultano incontestabilmente essere state
fornite dall’attrice e consegnate alla convenuta (che a motivo di queste
forniture ha oltretutto a più riprese emesso degli assegni in favore della
venditrice), nelle circostanze date l’unica eventualità che consentirebbe di
negare l’esistenza di un contratto di compravendita tra attrice e convenuta
sarebbe quella per cui le merci sono state vendute dall’attrice ad __________
il quale le avrebbe poi rivendute alla convenuta (in tal senso: appello, pag.
8).
In
tutti gli altri casi, ovvero qualora si dovesse ammettere che il __________ ha
agito in qualità di mediatore, agente, mandatario, ausiliario o rappresentante
della convenuta oppure dell’attrice (tesi quest’ultima che la stessa convenuta
adduce peraltro a più riprese: appello, pag. 5, 6: “di fatto __________ agiva
in pratica perlomeno quale “ausiliario” della ditta appellata”, 7, 8, 10), si
dovrebbe comunque ammettere, in base alle norme sulla rappresentanza, che il
contratto di compravendita è venuto in essere tra le parti in causa.
Risultando
la tesi del duplice contratto di compravendita (attrice - __________,
__________ - convenuta) manifestamente esclusa già solo dal tenore delle
affermazioni di fatto delle parti al riguardo del ruolo del __________ (cfr.,
oltre ai predetti passaggi dell’appello, le risposte 3 e 7 dell’interrogatorio
formale di __________ la replica, punto 3c a pag. 3, e la deposizioni
testimoniali del , che afferma che gli sarebbero spettate provvigioni
da parte dell’attrice, e dell’), oltre che dai significativi indizi
circa le modalità di fatturazione e di pagamento delle merci, se ne deve
necessariamente concludere per l’esistenza tra le parti degli affermati
contratti.
- Così
risolta la questione circa l’esistenza tra le parti in causa del rapporto
contrattuale, l’esito della causa dipende in definitiva dalla questione a
sapere se la convenuta si è o meno liberata del proprio debito nei confronti
dell’attrice.
2.1 L’istruttoria
ha appurato che la convenuta nell’intento di solvere le fatture dedotte in
causa ha emesso tre assegni tratti sulla __________ all’ordine dell’attrice
(doc. 4, 5, 6; L1, L2, L3).
Con
questi assegni, la signora __________ (cfr. la sua deposizione), moglie di
__________, azionista al 50% della ditta convenuta, si è recata unitamente al __________
presso la filiale di __________ della __________ dove gli assegni sono stati
riscossi (doc. 4, 5, 6) e il denaro è stato consegnato al __________, così da
fare (correttamente) affermare alla convenuta che all’atto pratico è avvenuto
un pagamento in contanti nelle mani del __________ (risposta, punto 3, pag. 4;
duplica, punto 3c, pag. 5 e 6; implicito: appello, punto 6, pag. 7), di modo
che gli assegni (nella per il __________ e la __________ migliore delle
ipotesi) andrebbero considerati alla stregua di prelevamenti in contanti
effettuati dalla convenuta dal proprio conto bancario presso la __________
2.2 Le
parti sono di principio libere di pattuire le modalità di adempimento delle
prestazioni contrattuali, e quindi anche di determinare il tempo, il luogo e il
modo del pagamento del prezzo di vendita, avendo le norme in proposito della
Convenzione di Vienna natura dispositiva (art. 53 e segg. CV).
Le
fatture della ditta attrice (doc. B1 e segg.) indicano quali alternative
modalità di pagamento, entro un termine di 30 giorni, l’accredito del conto
bancario presso l’istituto indicato dalle fatture medesime, oppure l’invio di
un assegno alla sede della venditrice (cfr. invece il doc. 3, in cui l’attrice
si è offerta di ritirare l’assegno presso la sede della convenuta).
Il
solo fatto che una certa condizione contrattuale figuri sulla fattura
unilateralmente emessa da una delle parti non significa evidentemente ancora
che essa faccia stato dell’esistenza di un effettivo reciproco consenso al
proposito, d’altra parte la circostanza per cui la controparte in precedenti
rapporti contrattuali vi si sarebbe attenuta consentirebbe di ritenere
l’esistenza di un tacito accordo in proposito in occasione di vendite
successive.
Anche
se così non fosse, in applicazione dell’art. 57 cpv. 1 lit. a CV (non essendo
applicabile l’art. 57 cpv. 1 lit. b in assenza di pagamento all’atto della
consegna) andrebbe in ogni caso ritenuto l’obbligo della convenuta di
effettuare il pagamento presso la sede della stabile organizzazione della
venditrice.
2.3 La
convenuta tenta anche in questa sede di sostenere che l’incasso dei 3 assegni
da parte del __________ sarebbe conforme alle pattuizioni contrattuali.
2.3.1 Premesso
che non esiste alcuna prova diretta dell’esistenza del consenso dell’attrice in
favore di tale procedura, la convenuta adduce quale elemento di giudizio a
sostegno della propria tesi il fatto essa in precedenza -senza contestazioni da
parte della venditrice- avrebbe consegnato degli assegni al __________, che li
avrebbe regolarmente recapitati all’attrice.
Contrariamente
alle affermazioni della convenuta, questo primo elemento non giova alla sua
tesi già solo per il motivo che non è sufficientemente provato che al
__________ sarebbero stati in precedenza affidati degli assegni:
l’interrogatorio formale di __________ (risposte 9 e 10) ha fornito indicazione
di segno contrario, e si elide perciò nella valutazione delle prove con le
risultanze della deposizione __________, che afferma invece di avere recapitato
all’attrice assegni emessi dalla convenuta (sull’elisione di risultanze
probatorie contrastanti: II CCA 11 settembre 1998 in re V. SpA/D., 19
febbraio 1998 in re E./Z., 13 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA).
Ma
anche se si volesse considerare assodato che nei rapporti tra le parti era
usuale la consegna di assegni bancari nelle mani del __________, ciò non
giustificherebbe ancora di conferire effetto liberatorio per la convenuta alla
diversa modalità di pagamento consistente nella consegna nelle mani del
__________ di denaro contante.
Non
vi è infatti chi non veda la sostanziale differenza tra questi due modi di
procedere, che non possono pertanto essere parificati, come pretende (a torto)
la ricorrente: la consegna di un assegno bancario intestato al destinatario è
in effetti sul piano teorico priva di rischi per le parti, dato che anche se
affidato a mani disattente o disoneste l’assegno, in circostanze normali, non può
essere incassato in assenza di un valida firma del destinatario; al contrario,
il denaro contante è ben più volatile, e pur ponendo il destinatario al riparo
da un’eventuale mancanza di copertura dell’assegno, lo espone al rischio della
sua perdita prima che esso giunga nelle sue mani.
2.3.2 In
altri termini, l’invocazione della propria buona fede da parte della convenuta
risulta ingiustificata: anche volendo ammettere (ma non è il caso) che il
__________ potesse essere ritenuto autorizzato dall’attrice all’accettazione di
assegni per il di lei conto, essa non poteva ragionevolmente ritenere che egli
per questo solo motivo fosse autorizzato anche all’incasso di denaro contante,
facoltà che -come si è detto- eccede manifestamente quella dell’accettazione di
un effetto, implicando una ben maggiore fiducia del mandante nel mandatario.
Non
esistendo un’esplicita procura o mandato dell’attrice in tal senso, non risulta
in queste circostanze lecito dedurre dal preteso comportamento dell’attrice
-che è al massimo quello di avere tollerato che il __________ ritiri presso
parte della clientela assegni a lei intestati per poi consegnarglieli- una
qualche forma di procura in tal senso in favore del __________ e per lei
vincolante (“Anscheinvollmacht” o “Duldungsvollmacht”, cfr.: Zäch,
Berner Kommentar, n. 34 e segg. ad art. 33 CO), e se ne deve pertanto rimanere
al risultato per cui il __________ non poteva incassare denaro per conto
dell’attrice, e che nemmeno una simile facoltà poteva in buona fede essere
ritenuta dalla convenuta.
2.3.3 Un
diverso risultato non si giustifica nemmeno alla luce del contenuto del doc. 3,
immotivatamente invocato dalla convenuta, dal quale si evince unicamente che
l’attrice -manifestamente preoccupata per il consistente ritardo dell’attrice
nel pagamento di numerose sue fatture- era disposta, in deroga alle precedenti
condizioni, a ritirare lei stessa l’assegno “al più presto”, “possibilmente
ancora questa settimana”.
Non
si saprebbe tuttavia dalla proposta di questa forma di pagamento dedurre alcuna
legittimazione per un pagamento in contanti effettuato nelle mani del
__________ dal che, in sostanza, l’irrilevanza dell’argomentazione.
2.4 In
definitiva, posto che l’onere probatorio dell’effetto liberatorio del preteso
pagamento incombe alla debitrice, se ne deve concludere, come già ha fatto il
Pretore, che i pagamenti effettuati in contanti nelle mani del __________ non
sono stati conformi al contenuto delle pattuizioni contrattuali, dovendosi
misconoscere al __________ -anche dopo l’esame secondo il principio
dell’affidamento degli accordi delle parti in tema di modalità di pagamento- la
facoltà di incassare denaro contante in nome e per conto dell’attrice.
- In
tale eventualità la convenuta sostiene che il suo debito andrebbe comunque
almeno ridotto di fr. 30’000.-- per il motivo che il __________ avrebbe
dichiarato di avere consegnato tale importo all’attrice.
Anche
questa argomentazione, basata sulla deposizione testimoniale del __________
medesimo, è infondata: anche volendo ammettere che il __________ avesse
riversato fr. 30’000.-- all’attrice dal provento degli assegni indebitamente
riscossi (il che non è comunque provato, poiché il riscontro si elide con
quello di segno contrario di cui al__________ __________, risposta 12; silente
in merito il teste __________, che secondo __________ sarebbe stato presente ad
almeno uno dei pagamenti; non in atti i pretesi fax del __________ che
comunicavano l’incasso degli assegni), nulla dimostra che il pagamento sarebbe
stato imputato al debito della convenuta, essendo altrettanto verosimile, vista
la molteplicità dei rapporti di dare e avere tra l’attrice e il __________
(attestati dalla di lui deposizione), che questi per mezzo degli asseriti
pagamenti abbia invece inteso ridurre la propria posizione debitoria nei
confronti dell’attrice.
Inconferente,
infine, è il riferimento dell’appellante al doc. 3 nella misura in cui essa
tenta di dedurne l’esistenza di un debito al febbraio 1997 di soli fr.
66’000.-- circa: quel sollecito di pagamento fa evidente riferimento ad altre
fatture, e se ne può unicamente dedurre che per quelle altre fatture il debito
è di fr. 65’949.57, impregiudicata ovviamente la possibile esistenza di altri
debiti per rapporto ad altre fatture non menzionate nel doc. 3, che non ha
pretesa o esigenza di esaustività nel definire i rapporti tra le parti, né la
convenuta sa del resto indicare un ragionevole motivo per cui ciò dovrebbe
essere il caso.
Ne
segue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
17 maggio 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’750.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’800.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attrice fr. 2’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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