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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.105
Data decisione, Autorità:
29.07.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00105
Lugano
29 luglio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.78 della Pretura di Locarno-Campagna,
promossa con petizione 6 maggio 1996 da
__________ rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 59’891.--
oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice e l’iscrizione in via
definitiva per tale importo di un’ipoteca legale degli artigiani a carico del
fondo n. __________ di __________, di proprietà della convenuta;
Domande
avversate dalla convenuta e respinte dal Pretore con sentenza 20 aprile 1999;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 14 maggio 1999 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 25 giugno 1999 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
sostiene di avere fornito e posato nel 1995 su incarico della convenuta dei
pavimenti e i bagni per la sua casa di __________ contro una mercede che dai
previsti fr. 80’178.-- è lievitata a fr. 114’891.-- a seguito di modifiche
contrattuali e della richiesta di opere supplementari.
Stanti
l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e il pagamento di acconti per fr.
55’000.--, vi sarebbe un credito dell’attrice di fr. 59’891.-- oltre interessi,
oggetto della presente causa.
La
convenuta si è opposta alla petizione lamentando ritardi nell’esecuzione
compimento dell’opera, mai terminata, contestando parzialmente la fatturazione
e denunciando l’esistenza di gravi difetti.
B. Il
Pretore, stante la mancata esecuzione di determinati lavori, ha ritenuto
l’opera non compiuta, con il che non si porrebbero problemi quo alla
tempestività della notifica dei difetti, gravanti l’opera per un costo di
riparazione di almeno fr. 61’893.--. Essendo tale importo in ogni caso
superiore al credito dell’attrice, la petizione andrebbe respinta senza
necessità di determinare l’esatto importo della mercede corrispondente ai
lavori effettivamente eseguiti.
C. Con
l’appello l’attrice contesta la decisione di non ritenere consegnata l’opera
nel dicembre del 1995, data la natura meramente subordinata dei piccoli lavori
mancanti alla sua completazione. Ne conseguirebbe che, contrariamente a quanto
deciso dal Pretura, il termine per la notifica dei difetti ha iniziato a
decorrere ed è stato disatteso dalla convenuta, che commetterebbe abuso di
diritto invocando la difettosità dell’opera e che quindi nulla potrebbe
ottenere invocando il diritto alla garanzia per i vizi dell’opera.
Gli
asseriti difetti sarebbero comunque da ascrivere alla convenuta in applicazione
dell’art. 369 CO, mentre del tutto corretta sarebbe la fatturazione
dell’appaltatrice, così che si giustificherebbe l’integrale accoglimento della
petizione.
D. Delle
osservazioni della convenuta al gravame, del quale chiede la reiezione con
protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Secondo
l’art. 367 CO, premessa per l’esercizio dei diritti di garanzia per i difetti
spettanti al committente è la tempestiva notifica dei vizi dell’opera, che deve
avvenire non appena questi sono stati scoperti.
Come
rettamente rileva il Pretore, premessa per la decorrenza del breve termine di
notifica dei difetti è l’avvenuta consegna dell’opera dall’appaltatore al
committente, la quale può validamente avvenire solo nel caso in cui essa sia
stata completata dall’artigiano (DTF 118 II 149; Gauch, Der Werkvertrag,
4. edizione, n. 101; Bühler, Zürcher Kommentar, n. 6 e 7 ad art. 367 CO),
in difetto di che da un lato non diviene esigibile la mercede dell’appaltatore
(II CCA 12 gennaio 1995 in re B. SA/Z.) e dall’altro lato risultano
inapplicabili gli art. 367 e segg. CO (II CCA 9 dicembre 1994 in re
P./I. SA), dal che l’impossibilità della qui invocata perenzione dei diritti di
garanzia del committente.
- La
prima questione da risolvere è di conseguenza quella a sapere se nel caso di
specie si possa ritenere avvenuta la consegna dell’opera completa ai sensi di
legge.
2.1 Secondo
la dottrina, un’opera è completa, e quindi atta ad essere consegnata, quando
tutti i lavori necessari al suo compimento sono stati eseguiti (Gauch,
opera citata, n. 101; Bühler, opera citata, n. 7 ad art. 367 CO), ivi
compresi -per le opere immobiliari- la pulizia del cantiere (Bühler,
ibidem) o in genere altri lavori di dettaglio quali ad esempio la messa in
funzione e regolazione di un apparecchio (“Feineinstellung”) o la verifica del
funzionamento di un programma informatico (Gauch, opera citata, n. 102).
2.2 Non
è controverso che l’opera fornita dall’attrice non era in tal senso a tutti gli
effetti terminata, mancando la fornitura e il montaggio dello specchio del
locale sauna e dei vetri su misura di due docce (petizione, punto 2, pag. 2;
doc. B, pag. 1) ed inoltre -secondo la convenuta- anche la sistemazione dei
difetti constatati in corso di esecuzione dell’opera (duplica, punti 2 e 3,
pag. 2 e 3). Fatta salva la questione dei difetti, non attinente a quella della
completazione e della consegna dell’opera -che possono avvenire anche se questa
presenta dei difetti (Gauch, opera citata, n. 106)-, il valore delle
opere mancanti può essere stimato in circa fr. 1’500.-- (doc. 4, pag. 7:
“mobile sauna (compreso specchio da fornire) fr. 800.--” dopo la modifica
dell’ordinazione; i vetri delle docce possono invece essere quelli da fr.
451.-- cadauno del bagno padronale e del bagno degli ospiti, doc. 4, pag. 4 e
6), il che potrà anche apparire marginale per rapporto all’importo complessivo
della mercede, ma impone in ogni caso di affermare che l’opera non era
completa.
2.3 Al
predetto principio dell’esigenza dell’oggettiva completazione dell’opera può
essere derogato, in applicazione del principio della buona fede (invocato
dall’appellante), quando l’appaltatore ha fornito l’opera incompleta nella per
il committente riconoscibile intenzione di fornire con ciò l’opera terminata, e
il committente, con o senza riserve, prende in consegna una simile opera,
dovendosi in tal caso ritenere l’opera consegnata ai sensi di legge (Bühler,
opera citata, n. 8 ad art. 367 CO).
Un
simile caso non ricorre tuttavia nella fattispecie: l’attrice non ha in effetti
mai ritenuto di avere fornito l’intera prestazione contrattuale, ma ha al
contrario esplicitamente accennato alla necessità di ultimare i lavori non
appena in possesso del materiale necessario (cfr. la nota in calce al doc. 4,
pag. 1), attitudine confermata dal fatto che essa con quel documento presentava
un “riepilogo generale” e non una liquidazione finale, laddove la differenza
consiste nel fatto che con tale conteggio essa non ha richiesto -come sarebbe
stato normale in caso di completazione dell’opera- il pagamento dell’intero
saldo in proprio favore, ma solo di un acconto di fr. 40’000.-- su di un
preteso credito di oltre fr. 55’000.--, dal che l’implicito riconoscimento del
fatto che il rapporto contrattuale non era così terminato. Analogamente, la
convenuta dalle comunicazioni dell’attrice non poteva inferire la non
esplicitata volontà della consegna dell’opera terminata, così che essa non
commette abuso di diritto nel non considerare avvenuta la consegna dell’opera
finita. Né un simile abuso può essere ravvisato nel fatto che la convenuta -a
detta dell’attrice- non avrebbe dato seguito allo scritto doc. I del 2 febbraio
1996 con cui l’attrice annunciava l’arrivo del materiale mancante, essendo se
del caso dovere dell’appaltatrice di porre formalmente in mora la committente
con l’assegnazione di un termine per l’accettazione della prestazione in
questione, in assenza del quale se ne deve rimanere alla constatazione della
mancata fornitura dell’opera completa.
2.4 Merita
pertanto conferma la decisione del Pretore di considerare non avvenuta la
consegna dell’opera completa senza che in ciò possa essere ravvisato abuso di
diritto da parte della committente.
- Accertato
ciò, risultano inconferenti siccome premature tutte le altre tematiche
esaminate nel giudizio impugnato e nel gravame, ossia quelle relative
all’effettivo quantum della mercede, alla difettosità dell’opera e alla
relativa notifica, alla responsabilità delle parti per i difetti accertati e
alle conseguenze dell’esistenza di tali difetti sull’eventuale credito per
mercedi dell’attrice.
Infatti,
come si è detto al consid. 1, la mancata completazione dell’opera ha reso
impossibile la sua valida consegna alla committente, in difetto di che la
pretesa per mercedi non è divenuta esigibile (II CCA 12 gennaio 1995
citata; Bühler, opera citata, n. 11 ad art. 372 CO; Gauch, opera
citata, n. 1155) come la convenuta ha regolarmente eccepito con l'allegato di
risposta (ad 2. pag. 3). Non essendosi la convenuta dipartita dal contratto per
il motivo della ritardata consegna dell’opera, e non risultando una pattuizione
per cui la committente era tenuta all’integrale pagamento della mercede prima
della consegna dell’opera (in senso contrario: doc. A), la richiesta di
pagamento andava di conseguenza respinta già solo per il motivo
dell’inesigibilità della pretesa, con la futura riserva di ogni altra
argomentazione della committente attinente all’ammontare della mercede e alla
qualità dell’adempimento dell’appaltatrice.
Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
14 maggio 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’550.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla convenuta fr. 2’000.-- per di ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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