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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.107
Data decisione, Autorità: 17.08.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00107
Lugano 17 agosto 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa in procedura accelerata appellabile ex art. 107 LEF inc. OA.97.590 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 30 luglio 1997 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto il riconoscimento del suo diritto di proprietà su determinate opere d’arte a lui pignorate e delle quali il convenuto ha rivendicato la proprietà;
E ora sull’istanza 12 aprile 1999 del convenuto, che ha chiesto che l’attore sia astretto alla prestazione di una cauzione di fr. 40’000.--, istanza alla quale l’attore si è opposto e che il Pretore con decreto 11 maggio 1999 ha parzialmente accolto, imponendo all’attore la prestazione di una cauzione di fr. 20’000.--;
Appellante l’attore, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del 17 maggio 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’istanza limitatamente ad una cauzione di soli fr. 8’000.--;
Mentre il convenuto con osservazioni del 10 giugno 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Richiamata la decisione 20 maggio 1999 del Pretore che ha conferito al gravame il richiesto effetto sospensivo;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Con petizione 30 luglio 1997 l’attore, facendo seguito all’assegnazione di termine ex art. 108 LEF del 9 luglio 1997 impartita dall’UE di Lugano, ha postulato il riconoscimento del suo diritto di proprietà su determinate opere d’arte oggetto di pignoramento nell’esecuzione n.__________ avviata nei confronti dell’attore medesimo e rivendicate dal convenuto.
B. Il convenuto in data 12 aprile 1999 ha instato per l’imposizione all’attore della prestazione di una cauzione processuale per il motivo della sua insolvenza, risultante da un attestato di carenza beni provvisorio ex art. 115 LEF, così come dichiarato il 9 aprile 1999 dall’UE di Lugano (doc. 27).
Nelle osservazioni del 10 maggio 1999 l’attore ha avversato l’istanza, sostenendo che le cause fondate sulla LEF non vi sarebbero soggette, e proponendo in via subordinata una cauzione di soli fr. 8’000.--.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenendo data la situazione di insolvenza ex art. 153 CPC e stante l’applicabilità dell’istituto anche alle cause derivanti dalla LEF, ha ammesso l’istanza per il presumibile importo delle ripetibili, quantificate in fr. 20’000.--.
D. Con l’appello l’attore ha chiesto la riforma del decreto pretorile nel senso di ammettere l’istanza di cauzione limitatamente a fr. 8’000.--, sostenendo che il primo giudice avrebbe abusato del proprio potere di apprezzamento commisurando le presumibili ripetibili con l’eccessiva -aritmeticamente e alla luce della situazione personale dell’attore- aliquota del 6.44%. Errato sarebbe pure il riparto di spese e ripetibili del giudizio impugnato, che disattenderebbe la soccombenza dell’istante quo all’ammontare della cauzione.
E. Delle osservazioni 10 giugno 1999 del convenuto, che propone a giudizio la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A questo stadio della causa l’esistenza del requisito dell’insolvenza e di conseguenza l’obbligo dell’attore di prestare cauzione non sono più litigiosi, così che la disputa verte unicamente sull’ammontare della cauzione.
Secondo l’art. 9 della TOA l’onorario del patrocinatore si situa tra il 5% e l’8% del valore di causa, e il primo giudice l’ha in concreto quantificato, senza con ciò ipotecare il giudizio di merito, in fr. 20’000.--, applicando così una percentuale media del 6,45%.
Posto che lo stesso attore non afferma che le particolarità della causa imporrebbero di derogare ai minimi della TOA, o che altri particolari motivi giustificherebbero che l’onorario ad valorem sia mediato con quello ad horam, appare del tutto infondata, e persino incomprensibile, la censura per cui siffatta quantificazione sarebbe errata dal punto di vista matematico.
Del pari infondate sono comunque anche le obiezioni attinenti alla situazione personale dell’attore, la quale non può evidentemente influenzare l’ammontare dell’indennità destinata alla parte avversaria, e che semmai merita di essere debitamente analizzata nel contesto di un’istanza di assistenza giudiziaria ex art. 155 CPC, che avrebbe risolto il problema dell’eventuale cauzione (art. 154 CPC), ma che l’attore non ha tuttavia ritenuto di incoare, dal che la riprova del fatto che egli, a dispetto delle affermazioni del contrario, è in grado di affrontare le spese della presente causa, mentre ogni censura relativa al breve termine per la prestazione della cauzione è superata dalla concessione dell’effetto sospensivo al gravame, manifestamente infondato quo all’ammontare della cauzione, il che ha dato all’attore il tempo necessario al suo reperimento.
Si giustifica perciò di considerare l’attore in prima sede soccombente solo per i 2/3, ed il convenuto per 1/3.
Ne consegue il parziale accoglimento del gravame, in misura così limitata da giustificare l’accollo all’attore dell’intero costo della procedura di appello.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 maggio 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 4 del decreto 11 maggio 1999 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformato nel modo seguente:
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 180.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 200.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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