AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.112
Data decisione, Autorità: 25.10.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00112
Lugano 25 ottobre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.100 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione del 21 maggio 1997 da
(patr. dall'avv.
contro
(patr. dall'avv.
con cui l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8'589.25 oltre interessi a titolo di minor valore nella compravendita;
Domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 4 maggio 1999 ha accolto per fr. 5'200.– oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 26 maggio 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l'attore con osservazioni e appello adesivo del 5 luglio 1999 postula la reiezione del gravame avversario e l'accoglimento del proprio, con il quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere integralmente la petizione;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto: A. Il 23 maggio 1996 l’attore ha acquistato dal convenuto una vettura Audi Quattro del 1985 con circa 170'000 km e collaudata il 9 febbraio 1996 al prezzo di fr. 15'500.–, soluto per fr. 12’000.– con la ripresa di una Peugeot 205 e per fr. 3'500.– in contanti.
Il 25 maggio il computer di bordo della vettura acquistata ha segnalato un guasto all'impianto frenante, ragione per cui il 28 maggio l'istante si è recato presso il __________ per un controllo, dal quale è risultata la presenza di diversi difetti per i quali si rendeva necessaria la sostituzione dei seguenti pezzi:
– ammortizzatori anteriori e posteriori
– piattelli ammortizzatori anteriori
– marmitta terminale
– dischi dei freni anteriori
– flessibili dei freni posteriori
– scatola sterzo
– silent block motore
– silent block cambio
con un costo di complessivi fr. 8'589.25.
Il 31 maggio l'acquirente ha notificato al venditore l'esito del controllo effettuato dal __________ chiedendo la risoluzione del contratto con conseguente restituzione delle rispettive prestazioni o la riparazione dei difetti riscontrati.
Il venditore si è rifiutato di dare seguito a dette richieste.
B. Con la petizione in rassegna l'acquirente procede nell’azione estimatoria, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8'589.25, importo corrispondente a mente sua al minor valore della vettura.
Opponendosi integralmente alla domanda, il convenuto ha in primo luogo dichiarato che la vettura al momento della vendita era, per un veicolo vecchio di 11 anni, in buone condizioni, peraltro attestate dal recente superamento del collaudo. I pretesi difetti sarebbero stati notificati tardivamente, sarebbero se del caso stati causati dall’attore medesimo, ed in ogni caso la vettura sarebbe stata venduta così come vista e provata. In subordine, la denegata pretesa di controparte andrebbe ridotta, verificandosi in caso contrario un’ingiustificata miglioria dell’oggetto venduto.
C. Il Pretore ha ordinato l’allestimento una perizia giudiziale, consegnata il 26 ottobre 1998, che ha evidenziato "difetti gravi" e "verosimilmente già presenti all'epoca del collaudo" precisando che tutti i difetti indicati dal preventivo del __________, ad eccezione degli ammortizzatori, "sono tuttora presenti" (cfr. risposte alle domande 6 ed i).
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ammesso l'esistenza di difetti gravi della vettura venduta e non facilmente riconoscibili da un profano, difetti che l’attore avrebbe tempestivamente notificato al venditore.
Considerato tuttavia che l'importo dedotto in causa consentirebbe all'istante di disporre di una vettura di oltre 10 anni di età con parte della meccanica totalmente rinnovata, il Pretore l’ha ridotto secondo equità, ammettendo la petizione per fr. 5'200.– oltre interessi.
E. Nei rispettivi gravami le parti avversano la decisione pretorile ribadendo sostanzialmente le tesi sovraesposte di cui si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Il difetto ai sensi degli art. 197 e segg. CO si definisce essenzialmente come l'assenza di una qualità promessa o di una qualità ragionevolmente attesa dall'acquirente secondo le regole della buona fede.
Si parla quindi di difetto non solo quando la cosa venduta non presenta le qualità di cui il venditore aveva assicurato l'esistenza, ma anche quando essa si trova sprovvista di determinate caratteristiche implicite sulle quali l'acquirente doveva poter contare: la cosa deve in particolare essere idonea all'uso al quale essa è normalmente destinata (Tercier, Contrats spéciaux, Zurigo 1995, n. 369–398).
La differenza rispetto al medesimo veicolo in stato di nuovo non risiede perciò nella qualità del funzionamento, ma nel fatto che tutte le componenti di un veicolo d’occasione denotano un grado di usura direttamente legato all’età e alla percorrenza del veicolo, in conseguenza del quale il prezzo d’acquisto (secondo l’ordinario andamento delle cose) sarà proporzionalmente ridotto rispetto a quello della vettura nuova.
Proprio dal grado di usura della vettura dipende l’aspettativa che si può ragionevolmente avere al riguardo della durata residua in cui sarà economicamente conveniente mantenere in servizio il veicolo.
Tale usura, per essere definita normale (e non costituire difetto) dovrà essere proporzionata all’età e alla percorrenza della vettura, ritenuto comunque che la normale manutenzione impone che determinate componenti, a intervalli più o meno lunghi, vengano sostituite anche più volte durante la vita di una vettura.
Pertanto, la presenza su una vettura d’occasione di componenti che hanno superato il grado di usura tollerabile, e che dovevano perciò già essere state sostituite, costituisce sicuramente un difetto.
3.1 E’ ben vero che gli accertamenti effettuati pochi giorni dopo la vendita da __________ (doc. C), e da lui comunque confermati in sede testimoniale, hanno natura di perizia di parte, e quindi di principio non hanno particolare forza probatoria (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 15). Ciò non significa comunque che la perizia di parte sia a priori priva di rilevanza ai fini del giudizio: nulla vieta al giudice di farvi capo qualora le sue risultanze siano confortate da altri indizi concordanti e non vi sia invece contraddizione con elementi di segno contrario (II CCA 16 gennaio 1997 in re M./F., 3 febbraio 1995 in re M./F.; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, n. 11, 14 e 15, per cui il giudice deve comunque d’ufficio esaminare il valore probatorio della perizia di parte).
Questo è quanto avviene nella specie: la perizia giudiziaria (della quale si dirà più avanti) ha nel complesso confermato le risultanze dell’ispezione effettuata dal __________ ed inoltre lo stesso venditore, che in sua presenza aveva definito "impeccabile" lo stato della propria automobile, rispondendo alla notifica dei difetti con lo scritto del 10 giugno 1996 (doc. D) non ha di fatto negato le risultanze degli accertamenti del __________, ma si è in pratica limitato a declinare la propria responsabilità per il motivo che il veicolo era stato verificato prima dell’acquisto.
3.2 La perizia giudiziaria, come si è detto, pur con le riserve dovute al fatto che essa è stata esperita oltre due anni dopo la vendita e dopo che il veicolo ha percorso circa altri 7’000 km (perizia, pag. 4), ha sostanzialmente confermato gli accertamenti del __________, dichiarando che i difetti da lui riscontrati erano tuttora presenti e lo erano anche “verosimilmente” al momento della vendita (risposte 5, 6, i).
3.3 L’esame di queste concordi risultanze probatorie (preventivo e deposizione testimoniale __________, perizia giudiziaria) fonda anche in questa Camera il convincimento della sussistenza dei difetti anche al momento della vendita della vettura.
Il convenuto, oltre a non avere tempestivamente contestato la denuncia di difetti, oppone in pratica a questi elementi di prova unicamente la circostanza per cui il veicolo il 9 febbraio 1996, ossia poco più di 3 mesi prima della vendita, era stato sottoposto con successo al collaudo, indizio che a mente di questa Camera non ha portata decisiva.
In primo luogo il collaudo è un esame piuttosto breve, e di conseguenza non può essere paragonato ad una perizia, ben più approfondita e precisa, al punto che il perito afferma che "è possibile comunque che difetti o carenze non vengano riscontrati durante il collaudo" (risposta 2.2, pag. 5). In secondo luogo negli oltre 3 mesi trascorsi tra il collaudo e la vendita vi è ovviamente stata una maggiore possibilità di arrecare danno ed usura alla vettura che nei pochi giorni intercorsi tra l’acquisto e la notifica dei difetti.
Può quindi essersi verificato, impregiudicata la buona fede delle parti, che determinate componenti abbiano superato il collaudo ancorché usurati sino quasi al limite della tolleranza, e che in seguito essi si siano ulteriormente degradati sino al punto da dovere essere considerati difettosi. Misterioso è invece il destino dei dischi freno anteriori, nuovi o quasi al momento del collaudo (teste __________), ed invece completamente degradati al momento della vendita, tanto da far dubitare il perito giudiziario dell’identità con quelli asseritamente nuovi presentati al collaudo (risposta b, pag. 9).
In definitiva, si deve ammettere che il superamento del collaudo non può necessariamente implicare che la vettura sia ancora idonea alla circolazione al momento della vendita, avvenuta mesi dopo (in tal senso: Maissen, Sachgewährleistungsprobleme beim Kauf von Auto–Occasionen, Zurigo, 1999, pag. 65).
Dovendosi scartare, siccome del tutto inverosimile, la tesi per cui i difetti sarebbero stati causati dall’attore nei pochi giorni trascorsi tra la consegna e la verifica peritale, va perciò ritenuta l’avvenuta consegna di un veicolo difettoso.
Le argomentazioni, peraltro sostenute assai debolmente dal ricorrente, sono del tutto infondate.
Le verifiche effettuate dall’attore contestualmente all’acquisto vengono infatti definite accurate dallo stesso venditore, ragione per cui l’acquirente ha sicuramente ossequiato all’ordinaria diligenza in questo frangente.
Il fatto che nulla sia stato segnalato in quell’occasione, e che anzi egli si sia determinato all’acquisto, non significa però incondizionata accettazione della vettura nello stato in cui si trovava, dovendosi fare una riserva in favore di eventuali difetti nascosti (art. 201 cpv. 2 e 3 CO).
Questo è quanto si è verificato nella specie: poco dopo l’acquisto un indicatore della vettura ha segnalato il difetto ai freni, che il perito come per tutti gli altri difetti ha definito non rilevabile ad un’ordinaria verifica (risposta n, pag. 13), il che ha indotto l’attore ad un ulteriore e più approfondito esame ad opera di persona dell’arte (esame che non è quello di cui all’art. 201 cpv. 1 CO, che era già stato fatto al momento dell’acquisto), che ha rivelato tutti i difetti nascosti della vettura, tempestivamente notificati con lo scritto doc. B. L’acquirente, contrariamente all’opinione dell’appellante, ha perciò ossequiato sia il dovere di verifica che quello di tempestiva notifica.
Date le premesse della responsabilità del venditore, rimane da determinare il minor valore della vettura conseguente ai difetti notificati in applicazione del metodo relativo, secondo cui la relazione tra il prezzo ridotto e il prezzo convenuto corrisponde alla relazione tra il valore oggettivo della cosa compravenduta con il difetto e il suo valore senza difetto, ritenuto che si presume che il prezzo convenuto corrisponda al valore oggettivo della cosa, e che il minor valore corrisponda al costo della riparazione (DTF 111 II 162; ICCTF 1 aprile 1997 in re B./G.; II CCA 21 giugno 1995 in re T./L., 27 novembre 1993 in re H. SA/G.).
La quantificazione del minor valore in fr. 5’200.–– operata dal Pretore è contestata da entrambe le parti: l’attore ne postula l’aumento a fr. 8’589.25, il convenuto in via subordinata l’ammette limitatamente a fr. 3’085.10.
6.1 Il computo del minor valore va fatto in base ai difetti notificati dal compratore nella misura in cui essi hanno trovato conferma nella perizia giudiziaria.
Ciò è il caso per la totalità di essi ad eccezione della sostituzione degli ammortizzatori e della marmitta (risposte c ed i), lavori che il perito non ha ritenuto indispensabili nel 1998 e che a maggiore ragione non lo erano perciò nel 1996. Non vanno invece considerati quei difetti riscontrati dal perito ma non notificati dal compratore, relativi alla cuffia del piantone dello sterzo, al servofreno e ai silent block delle sospensioni.
Il costo dei seguenti pezzi da sostituire:
Piattelli superiori per ammortizzatori anteriori
Dischi freni anteriori
Flessibili freni posteriori
Silent block motore
Silent block cambio
Scatola sterzo
è secondo il doc. C, le cui indicazioni sono state ritenute corrette dal perito giudiziario (risposta 10), di complessivi fr. 3’401.–, tenuto conto anche del costo del liquido idraulico, che va sostituito con la scatola dello sterzo, e del liquido dei freni, che va sostituito all’atto del rimpiazzo dei tubi dei freni posteriori, mentre ingiustificata appare la posizione di ben fr. 60.– per minuterie e materiale di consumo.
Per la manodopera appare corretto ridurre da 17 a 15 il numero delle ore di lavoro, non dovendosi procedere alla sostituzione della marmitta e degli ammortizzatori, dal che un costo di fr. 1’500.–.
Già il Pretore aveva disatteso l’ulteriore indicazione del preventivo di una spesa di fr. 1’200.– per 12 ore di lavoro relative a “perdita olio scatola cambio + regolazione motore e sistemazione aggregati nel vano motore”, richiesta che in base agli atti non appare debitamente comprovata e che l’attore nell’appello adesivo neppure tenta di giustificare se non con il riferimento alle globali conclusioni del perito giudiziario, che in realtà non si è però chinato sulla questione della pretesa perdita di olio del cambio, o sulla necessità di regolare il motore o di sistemare i suoi aggregati.
Il costo di riparazione va perciò determinato in fr. 3’401.– + fr. 1’500.– + IVA = 5’219.55.
6.2 Il perito (risposta 9) ha avuto modo di esprimersi anche sulla quotazione di mercato della vettura priva di difetti, affermando che nel maggio 1996 il modello 1988, più pregiato di quello oggetto della vendita, era stimato in fr. 12’400.– a fronte di una percorrenza di soli 122’400 km, mentre che nel 1998 il valore di un veicolo come quello venduto in perfetto stato veniva indicato in fr. 7/8’000.– (perizia, pag. 14).
A fronte di queste indicazioni (e contrariamente alla presunzione di cui al considerando 5) non è scorretto indicare il valore oggettivo della vettura priva di difetti nel 1996 in fr. 12’000.– al massimo.
6.3 Il valore oggettivo della vettura con i difetti non può che essere pari al valore oggettivo senza difetti meno il costo pieno delle riparazioni, così come presunto dalla giurisprudenza, non potendosi già in questa sede effettuare dei correttivi per questioni di equità legate all’età della macchina e alla supposta miglioria di cui beneficerebbe l’acquirente, essendo proprio l’ottenimento di una simile correzione lo scopo medesimo dell’applicazione del metodo relativo. Non si vede del resto come potrebbe essere ragionevolmente affermato nei confronti di chi deve pagare la riparazione che la differenza di valore oggettivo tra una vettura d’occasione guasta ed una funzionante sarebbe inferiore al costo della riparazione, mentre dell’ipotetica miglioria il venditore (qualora avesse preventivamente effettuato le necessarie riparazioni) avrebbe già tenuto conto nella determinazione del prezzo, situandolo (come a torto è avvenuto nella specie) ad un livello superiore rispetto al valore oggettivo senza difetti, così da giustificare il preteso stato “impeccabile” della vettura, ossia una conservazione migliore (per effetto dell’avvenuta sostituzione di componenti) rispetto alla normale usura che ci si potrebbe attendere in base all’età e alla percorrenza.
Ne consegue che il valore oggettivo della vettura con i difetti è di fr. 12’000.– ./. fr. 5’219.55, ossia di fr. 6’780.45.
6.4 Applicando il metodo relativo a questi importi si ha che il prezzo della vettura con i difetti è di fr. 8’758.10, e la riduzione di prezzo è perciò di fr. 15’500.– ./. fr. 8’758.10 = fr. 6’741.90.
Ne consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione dell’appello principale e il parziale accoglimento di quello adesivo.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L'appello 26 maggio 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.–
b) spese fr. 20.–
Totale fr. 300.–
già anticipanti dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 400.– per ripetibili di appello.
III. L'appello adesivo 5 luglio 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 4 maggio 1999 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:
In parziale accoglimento della petizione, __________ in __________ è condannato a pagare a __________ in __________ la somma di fr. fr. 6’741.90, oltre interessi al 5% dal 23 maggio 1996.
La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 2’600.–, con saldo da anticipare dall’attore, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a carico del convenuto, che rifonderà all’attore fr. 700.– per parte di ripetibili.
IV. Le spese della procedura di appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 230.–
b) spese fr. 20.–
Totale fr. 250.–
già anticipati dall’attore, sono a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili di appello.
V. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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