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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.115
Data decisione, Autorità:
01.06.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00115
Lugano
1 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire sull’istanza di prestazione di garanzia a seguito di sequestro (inc. no. OA.96.161
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città) del 22 marzo 1999 promossa
da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
che
il Pretore, con decreto 11 maggio 1999, ha parzialmente accolto obbligando la
parte convenuta a fornire una garanzia, ex art. 273 cpv. 1 LEF, di Fr.
800’000.- .
Ed
ora sull’appello introdotto a questa Camera dalla parte convenuta la quale, con
atto di appello 25 maggio 1999, chiede la riforma del primo giudizio nel senso
di respingere integralmente la domanda di cauzione di controparte.
Letti
ed esaminati gli atti.
Considerato
che il sequestro cui fa
riferimento la chiesta garanzia è stato ordinato il 18 giugno 1991, quindi
prima della revisione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
del 16 dicembre 1994, quando contro il decreto di sequestro rispettivamente
contro la decisione di garanzia ex art. 273 LEF non era ammesso alcun rimedio
ordinario di diritto federale (art. 279 cpv. 1 vLEF; DTF 80 III 35), né ne
prevedeva uno - ordinario o straordinario - il diritto cantonale ticinese (cfr.
Rep. 1986, p.265 per il decreto di sequestro, giurisprudenza tuttavia
modificatasi più tardi, con l’ammissione del rimedio dell’appello contro il rifiuto
del sequestro, in Rep. 1996, p. 99; sulla garanzia cfr. Rep. 1990, p.304);
che l’istanza di garanzia
è stata tuttavia decisa l’11 maggio 1999, dopo quindi l’entrata in vigore (il
1° gennaio 1997) della novella legislativa federale, rispettivamente dopo
l’entrata in vigore (il 6 giugno 1997) della Legge cantonale di applicazione
della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF) del 12 marzo 1997;
che le nuove disposizioni
procedurali trovano pertanto applicazione alla presente procedura;
che
la garanzia ex art. 273 LEF (rispettivamente un suo adeguamento) può essere
chiesta anche successivamente al sequestro (ciò che per altro era possibile
anche nel diritto previgente, cfr. DTF 113 III 94, 112 III 112, 107 III 32
cons. 3 e rif.ivi): e meglio nell’ambito della pedissequa (eventuale) procedura
di opposizione ex art. 278 LEF (con il rilievo che anche il creditore - cui
tuttavia è preclusa la via dell’opposizione - potrà postulare la riduzione o la
liberazione della garanzia già prestata in occasione della discussione
sull’opposizione chiesta dal debitore o dal terzo, cfr. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n.29 ad art. 273 LEF;; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, §51
n.68 p.420); oppure - nell’ipotesi che non sia già pendente una procedura di
opposizione ex art. 278 LEF rispettivamente, come in concreto, che non vi sia
mai stata alcuna procedura di opposizione - nell’ambito di una procedura a sé
stante (cfr. Stoffel, op.cit.,
n.24 ad art. 273 LEF; Amonn/Gasser, op.cit.,
§51 n.83 p.422; Criblet, La problématique
des sûretés et de la responsabilité de l’Etat, in: Le séquestre selon la
nouvelle LP, Zurigo 1997, p.83 ss.);
che
questa procedura, nel Cantone Ticino, è pure retta dall’art. 20 LALEF,
l’assenza in tale norma dell’indicazione esplicita dell’art. 273 LEF dovendosi
considerare senz’altro quale lacuna della legge in senso proprio (cfr. sentenza
CEF 15.4.1999 in re P. c. G.);
che stabilito come
la procedura di prestazione di garanzia va trattata in una procedura sommaria
ex art. 20 LALEF, l’appello presentato alla Seconda Camera civile risulta
irricevibile dal momento che i combinati art. 16 e 22 LALEF e art. 14 e 22 lett.c
LOG prevedono infatti il rimedio dell’appello (il valore della lite superando i
Fr. 8’000.-) ma indirizzato alla Camera di esecuzione e fallimenti, quale
autorità competente in queste materie;
che non torna conto
trasmettere l’appello alla CEF poiché la ricorrente, avvertendo il problema, ha
già presentato analogo gravame a quell’autorità;
Per i quali motivi
pronuncia
-
L’appello 25 maggio
1998 è irricevibile.
-
Non si prelevano tasse
o spese.
-
Intimazione a:
-__________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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