AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.116
Data decisione, Autorità:
15.02.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00116
Lugano
15 febbraio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.918
della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 7
giugno 1993 da
__________ __________ rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr.
dall'avv. __________
__________ rappr.
dall'avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido
al pagamento di fr. 37'000.-- oltre interessi in conseguenza dei difetti
dell'opera, domanda aumentata a fr. 60'000.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione
della petizione, e in cui __________ in via riconvenzionale ha chiesto la
condanna degli attori al pagamento di fr. 16'342.50 oltre interessi a titolo di
mercede dell'appaltatore;
Lite
in cui sono intervenuti i litisdenunciati
rappr.
dall'avv. __________
__________ rappr.
dall'avv. __________
Il Pretore con sentenza 4 maggio 1999 ha ammesso la petizione per
fr. 55'000.-- oltre interessi nei confronti dell'arch. __________, mentre l'ha
respinta nei confronti di __________, la cui riconvenzionale è stata
integralmente accolta;
Appellanti
gli attori e l'arch. __________:
-
gli attori con atto di appello del 25 maggio 1999 chiedono la
riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere integralmente la
petizione nei confronti di entrambi i convenuti e di respingere la riconvenzionale;
-
l'arch. __________ con gravame del 25 maggio 1999 ne chiede
invece la riforma nel senso di respingere la petizione in quanto rivolta nei
suoi confronti;
Gravami cui i
resistenti si oppongono con le rispettive osservazioni;
Letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere
accolto l’appello di __________ e __________
-
- se deve essere
accolto l’appello dell'arch. __________ 3. - tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Gli attori sostengono di avere appaltato alla __________ nel 1989 le
opere da capomastro per la costruzione di una casa d'abitazione sul fondo n.
__________ di __________. Essendosi manifestati gravi difetti agli intonaci
eseguiti con materiali della ditta __________, ed avendo l'impresa rifiutato di
provvedere alla riparazione, con la causa in rassegna, cautelativamente introdotta
anche nei confronti dell'architetto qualora risultasse una sua responsabilità
percentuale, gli attori postulano l'attribuzione dei costi di riparazione e dei
costi ivi connessi, il tutto per fr. 37'000.-- oltre interessi.
B. L'impresa costruttrice, che ha subappaltato l'esecuzione degli
intonaci alla __________, si è opposta alla petizione osservando che l'utilizzo
dei materiali __________ le sarebbe stato imposto dal direttore dei lavori
arch. __________. Essa l'avrebbe reso attento del fatto che l'impiego dei
mattoni __________ poteva creare in particolari condizioni dei problemi di fessurazione
dell'intonaco esterno e che perciò sarebbe stata necessaria una rete in nylon,
limitandosi per il resto alla scrupolosa osservanza delle direttive ricevute,
sicché nessuna responsabilità potrebbe esserle attribuita per gli asseriti
danni. Sarebbero semmai gli attori ad essere debitori nei suoi confronti del
saldo della mercede contrattuale di fr. 16'342.50, importo richiesto in via riconvenzionale.
C. Anche l'arch. __________ si è opposto alla petizione escludendo
qualsivoglia sua responsabilità per gli eventuali difetti, avendo egli agito
con la massima diligenza nella scelta di materiali adeguati. Sarebbe stata
l'impresa esecutrice a commettere degli errori nell'esecuzione di alcune parti
delle murature ancor prima della posa dell'intonaco, ma detti errori sarebbero
stati corretti con la posa di un collante __________ nelle fughe. L'impresa
avrebbe in seguito effettivamente segnalato l'esigenza della posa di una rete
nell'intonaco, ma l'obiezione sarebbe stata tardiva perché non sollevata al
momento della delibera. La rete avrebbe inoltre comportato un aumento dei costi
e non era prevista dalle direttive tecniche della __________. Dopo una riunione
di cantiere si sarebbe deciso di posare una rete in fibra di vetro e di
stuccare fughe e buchi delle murature. A partire dal gennaio del 1991 si
sarebbero manifestate delle crepe capillari, ma non sarebbe stato possibile
chiarire l'origine di tale difetto nonostante gli sforzi del convenuto, che
avrebbe sempre collaborato con i committenti, ed anche con il loro legale per
l'allestimento della petizione di causa, sorprendentemente rivolta anche nei
suoi confronti.
D. Gli attori si sono opposti alla riconvenzionale sostenendo che la
mercede sarebbe stata pattuita in complessivi fr. 260'000.--, di cui fr.
10'000.-- verrebbero legittimamente trattenuti a titolo di garanzia. Essi in
corso di causa hanno poi aumentato a fr. 60'000.-- la loro pretesa.
Le
parti hanno per il resto sostanzialmente confermato le rispettive tesi e
domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Il Pretore, rammentate le facoltà del committente nel contratto di
appalto ed in particolare il concorso di responsabilità tra l'appaltatore e
l'architetto, ha accertato l'esistenza di difetti dell'opera ascrivibili
unicamente a lacune della fase progettuale e della direzione dei lavori, di cui
sarebbe responsabile l'arch. __________, mentre nulla andrebbe addebitato
all'impresa esecutrice.
Dal
che l'accoglimento della petizione nei confronti del solo arch. __________ per
fr. 55'000.-- oltre interessi, e della riconvenzionale di __________, non
essendo provata la pattuizione a posteriori di una mercede inferiore a quella
di cui alla liquidazione finale.
F. Nel proprio gravame l'arch. __________ sostiene che il Pretore
l'avrebbe condannato al risarcimento per difetti che non erano oggetto della
domanda di causa: la procedura sarebbe infatti stata promossa a causa delle
crepe degli intonaci __________ apparse in corrispondenza dei giunti dei
blocchi isolanti __________, mentre il Pretore, seguendo il perito giudiziario,
avrebbe pronunciato una condanna relativa anche a tutta una serie di difetti
(crepe capillari, crepe di cedimento, danni d'umidità e di dilavamento) mai
notificati dai committenti e per i quali sarebbe inoltre data la responsabilità
di terzi, come ad esempio l'ingegnere, di modo che, in altri termini, si
sarebbe proceduto ad un'illecita mutazione dell'azione. Illecito sarebbe pure,
in questo ambito, l'aumento da fr. 37'000.-- a fr. 60'000.-- della domanda di
causa fatto in sede di conclusioni, ed inoltre l'aggiudicazione di tale importo
avrebbe per effetto quello di apportare una sensibile miglioria all'opera. Erronea,
infine, anche la data di decorrenza degli interessi.
G. Gli attori contestano la decisione di esentare l'impresa esecutrice
da ogni responsabilità e la limitazione a fr. 55'000.-- dell'ammontare
dell'indennizzo.
Essi
insorgono inoltre contro l'aggiudicazione all'impresa di una mercede di
complessivi fr. 266'342,50, somma che essi avrebbero contestato e la cui
giustificazione non sarebbe stata dimostrata dall'appaltatrice.
H. Delle osservazioni delle parti ai gravami avversari, dei quali è chiesta
la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Il progettista afferma anche in questa sede (appello, punti 4 e 5;
pag. 13 e segg.) di avere operato con tutta la diligenza che ci si poteva
attendere da lui e di non essere di conseguenza responsabile per i difetti
dell'opera.
La
tesi è manifestamente infondata: letta nel suo complesso, la perizia
giudiziaria (con il relativo complemento), dai cui accertamenti non risulta
motivo di discostarsi, è assai chiara nell'attribuire i difetti (anche) a
carenze progettuali a livello di piani esecutivi e/o alla mancata verifica in
cantiere in sede di direzione lavori del rispetto di accorgimenti tecnici quali
il taglio dell'intonaco, la corretta posa di giunti di dilatazione o di altri
separatori elastici nelle zone di accostamento di materiali differenti, la posa
di una gronda, la protezione dei punti di contatto tra le pareti esterne e il
terreno (perizia, pag. 6, 7, 38, 39, 42, 49; complemento, pag. 2-7).
Non
si vuole con ciò affermare, né il perito ha inteso affermarlo, che il
progettista e direttore dei lavori va ritenuto quale l'esclusivo responsabile
di tutti i difetti evidenziati dal referto, dovendosi al contrario ritenere che
gli stessi siano in parte ascrivibili anche all'operato di altre persone, quali
l'impresa di costruzioni, la subappaltatrice degli intonaci e l'ingegnere.
D'altro
canto, già solo a fronte dell'esauriente documentazione fotografica in atti
appare egualmente inverosimile, anche per un profano, l'ammissione dell'ipotesi
per cui il progettista e direttore dei lavori sarebbe del tutto estraneo al
verificarsi della sconfortante situazione ivi illustrata.
Lo
scopo dell'istituzione della responsabilità solidale tra progettista e
direttore dei lavori e l'impresa esecutrice per difetti riconducibili ad errori
di entrambi è del resto proprio quello di evitare che queste parti tentino di
scaricarsi reciprocamente le rispettive responsabilità a danno del committente.
Non
meno inconferente, nella specie, risulta il tentativo di addossare la
responsabilità per una limitata parte delle crepe all'ingegnere: né dagli
allegati introduttivi delle parti e nemmeno dai documenti da loro prodotti
risulta infatti che i committenti avrebbero conferito mandato ad un ingegnere,
mentre che dal contratto doc. 1 risulta piuttosto che l'arch. __________ era
responsabile per tutte le fasi della progettazione, il che include ovviamente
anche la competenza per i calcoli statici, che egli poteva se del caso delegare
ad uno specialista di sua scelta. In assenza di migliori elementi di giudizio,
se ne deve rimanere all'accertamento, sulla base degli atti, dell'integrale
responsabilità dell'arch. __________ per tutti i problemi inerenti la
progettazione, di modo che l'indicazione di mancanze commesse nell'elaborazione
di calcoli statici, facenti indubbiamente parte della fase progettuale, gli
deve comunque essere ascritta.
In
definitiva, va ritenuta fornita sulla scorta della perizia giudiziaria la prova
della responsabilità del progettista e direttore dei lavori per la quasi
totalità dei difetti menzionati dal referto.
- Gli attori, per loro parte, censurano la decisione del Pretore di
ritenere l'impresa esecutrice esente da responsabilità per l'insorgenza dei
difetti.
La
doglianza è giustificata: tra le cause dei difetti il perito nelle proprie
conclusioni ha infatti esplicitamente menzionato "l'incurata messa in
opera dei blocchi __________ " (perizia, pag. 49; cfr. anche il
complemento, pag. 9), intesa con ciò "un'insufficiente cura nella completazione
delle parti di muratura che presenta fessurazioni o nell'inesistente colmataggio
di brecce createsi durante la messa in opera della stessa" (pag. 48) ed
inoltre un uso dei materiali solo "parzialmente rispettoso delle
raccomandazioni del fabbricante del materiale __________ " con riferimento
alla "mancata spalmatura completa dell'adesivo tra i vari elementi
__________ " (pag. 46) .
E'
ben vero che a mente dell'esperto si tratta di cause nel complesso secondarie
rispetto a quelle ascrivibili al progettista, ma nondimeno stanti questi
accertamenti non è condivisibile la decisione di esentare completamente
l'impresa esecutrice da ogni responsabilità, dovendosene al contrario
pronunciare la condanna nei termini di cui si dirà nei successivi considerandi.
- Stabilito il principio della responsabilità di entrambi i convenuti
per i difetti dell'opera, va determinato l'ammontare dell'indennizzo spettante
ai committenti.
3.1 L'arch. __________, invocando l'art. 165 cpv. 2 lit. g CPC (appello,
punto 2, pag. 10 e 11), ritiene innanzitutto inammissibile dal profilo
procedurale l'attribuzione da parte del Pretore dell'importo di fr. 55'000.-- a
fronte di una domanda di petizione di soli fr. 37'000.--.
L'obiezione
si rivela nella fattispecie ingiustificata.
Il
convenuto nel gravame fa riferimento al solo art. 165 CPC e alla relativa
giurisprudenza, argomentazioni in concreto inidonee a sostanziare adeguatamente
la censura: è in effetti manifesto che la formulazione della domanda di cui
alla petizione in fr. 37'000.-- oltre interessi è di per sé corretta,
risultando da un conteggio degli attori (petizione, punto 5, pag. 5 e 6) che il
loro pregiudizio potesse a quel momento corrispondere a quell'importo.
Il
problema procedurale è in realtà diverso, e riguarda la questione a sapere se
gli attori, dopo avere appreso in corso di causa che il loro pregiudizio poteva
essere superiore all'importo postulato con la petizione, potevano
legittimamente procedere in questa fase avanzata della procedura all'aumento
della loro richiesta, in concreto se potevano con le conclusioni validamente
aumentare a fr. 60'000.-- oltre interessi la domanda condannatoria, questione
che attiene all'applicazione degli art. 74 e 75 CPC.
Ci
si deve in altri termini chiedere se l'aumento della domanda postulato dagli
attori costituisca o meno mutazione dell'azione, ed in caso positivo se
siffatta mutazione sia o meno ammissibile, se sia stata proposta correttamente
e come debba essere valutata la reazione del ricorrente.
L'art.
74 CPC stabilisce che l'azione di principio non può essere mutata, mentre l'art.
75 lit. b afferma che l'azione non si ritiene mutata quando la parte restringe
o estende le proprie domande accessorie.
Il
tenore letterale di quest'ultima norma si presta ad essere inteso nel senso che
l'aumento della domanda condannatoria da fr. 37'000.-- a fr. 60'000.--
costituirebbe (sulla base del medesimo complesso di fatti) una semplice
"estensione" della precedente domanda, che pertanto sembrerebbe
lecita in quanto non costituente mutazione dell'azione ai sensi dell'art. 74
CPC.
La
giurisprudenza relativa all'art. 75 lit. b CPC non è univoca: da una parte essa
ha ripetutamente affermato che l'estensione della domanda sarebbe ammissibile
solo laddove essa riguardi questioni di dettaglio, che lascino fondamentalmente
invariato il dispositivo della sentenza che l'attore chiede al giudice di
pronunciare (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 75, n. 3; II CCA 15
gennaio 1993 in re G./B.), ed in tal senso quanto qui proposto non sarebbe
ammissibile, mentre in altri casi essa ha allentato tale rigore, ammettendo la
possibilità di aumenti anche significativi della domanda pecuniaria (II CCA
16 gennaio 1997 in re S./A., 25 agosto 1993 in re L. SA/S. snc) specie quando
essi, come nella specie, erano conseguenti alle risultanze dell'indagine
peritale (Cocchi/Trezzini, opera citata, n. 6 e 9 ad art. 75).
La
discrepanza non necessita di essere risolta definitivamente in questa
occasione, dovendosi in concreto ammettere l'estensione della domanda, basata
sui medesimi fatti sui quali poggia la domanda originaria (II CCA 8
gennaio 1999 in re C./M., 27 marzo 1996 in re I. SA/I. SA, 13 giugno 1995 in re
L./E.), per effetto del silenzio dellla controparte, che ha avuto la
possibilità di esprimersi sulla domanda estesa.
In
concreto gli attori hanno infatti aumentato la loro domanda con le conclusioni
in conseguenza delle risultanze peritali, alle quali hanno di fatto aderito. I
convenuti avrebbero avuto la possibilità di prendere posizione sulla domanda
estesa in occasione del dibattimento finale, il che basta ad escludere ogni
possibilità di nullità del giudizio per violazione del loro diritto di essere
sentiti (Rep. 1995, pag. 227; II CCA 20 agosto 1999 in re P./W.
AG).
L'appellante,
regolarmente comparso al dibattimento finale del 23 novembre 1998, non solo non
risulta avere formulato osservazioni quo all'estensione della domanda attorea,
ma neppure ha eccepito il principio dell'illegittimità di siffatto modo di
procedere, né ha affermato di essere stato in qualche modo pregiudicato nel
proprio diritto alla difesa.
E'
ben vero che si possono sollevare delle perplessità sul fatto che la parte
convenuta, vedendosi intimare le conclusioni avversarie contenenti
un'estensione della domanda, non dispone (nella migliore delle ipotesi) che di
pochi giorni per proporre la difesa da una pretesa che potrebbe essere anche
sensibilmente aumentata, così da doversi chiedere se le è garantito un
conveniente diritto alla difesa e se soprattutto è così garantita la parità di
trattamento nei confronti della controparte che ha invece tutto il tempo per
preparare l'estensione della domanda.
D'altra
parte, in difetto di qualsivoglia censura in tal senso, se non quelle tardive
dell'appello, anche questa questione non necessita una soluzione definitiva in
questa sede.
E'
perciò a titolo abbondanziale che si rileva che la passività del qui ricorrente
in occasione del dibattimento finale imporrebbe di considerare ammissibile la
domanda degli attori quand'anche la si dovesse ritenere una mutazione
dell'azione ex art. 74 CPC (II CCA 20 agosto 1999 citata, con
riferimento a IICCTF 3 novembre 1994 in re R./R.).
3.2 L'arch. __________ (punto 3, pag. 11-13) obietta che il risarcimento
potrebbe essere pronunciato solo per quei difetti che sono tempestivamente
stati notificati dagli attori, il che è senza dubbio corretto in linea di
principio, e sostiene che nella specie il Pretore si sarebbe scostato da questa
regola, attribuendo loro anche il costo di riparazione di difetti non
notificati.
La
critica è innanzitutto sicuramente ingiustificata nella misura in cui concerne
le crepe dell'intonaco: queste sono senza dubbio state tempestivamente notificate
dai committenti già nel gennaio del 1991, come riconosce il convenuto medesimo
(cfr. sua risposta, punto 3, pag. 6), ragione per cui costituisce una mera
speculazione, specie alla luce dello stato delle cose risultante dalla perizia,
volere distinguere tra i vari tipi di crepa ("capillare", "di
facciata", ecc.), o volere negare l'effetto della notifica per la ragione
che i committenti non avrebbero indicato l'esatto motivo del difetto. Uno degli
scopi della norma che impone una tempestiva e per quanto possibile precisa
notifica dei difetti, è sicuramente quello di tutelare l'appaltatore da
generiche e pretestuose recriminazioni del committente; tuttavia ciò non
significa che questi debba improvvisarsi ingegnere o architetto per inoltrare
una valida notifica: in concreto ai committenti si sono manifestate delle
crepe, ed essi, correttamente, questo hanno segnalato. Non era invece compito
loro, contrariamente all'opinione dell'appellante, quello di sapere attribuire
la loro formazione all'assestamento dell'immobile piuttosto che alla cattiva
esecuzione dell'intonaco, ad un problema di umidità capillare piuttosto che
all'improprio trattamento del fondo in muratura destinato a ricevere l'intonaco
(cfr. I CCTF 6 gennaio 1999 in re A. SA/K., consid. 3b). Se così fosse,
si finirebbe, per assurdo, con il favorire l'artigiano o l'architetto che
fornisce l'opera peggiore, potendo questi sempre eccepire che il committente ha
effettuato una notifica incompleta.
Vero
è invece nella fattispecie che i committenti hanno correttamente e
tempestivamente segnalato il sintomo delle crepe, dovuto a più cause, e che le
tergiversazioni nell'esecuzione del necessario ripristino hanno condotto
all'aggravamento della situazione visibile dalla documentazione fotografica, del
quale impresa e architetto (e non i committenti) devono sopportare le
conseguenze.
L'arch.
__________ disattende comunque che il problema della tempestiva notifica non
gli può in alcun caso giovare: da un lato egli è legato ai committenti da un
contratto d'architetto cui nella specie, visto il complesso delle prestazioni
pattuite, si applicano le norme del mandato, e non quelle dell'appalto, sicché
nei suoi confronti non si verifica alcuna perenzione per effetto di
un'eventuale ritardata o omessa notifica ex art. 367 CO; d'altro lato la prima
notifica è avvenuta proprio per voce dello stesso architetto (cfr. sua
risposta, punto 3, pag. 6), che qui ne afferma l'irregolarità, il che
costituisce comunque abuso di diritto o non lo esime altrimenti dalla sua responsabilità,
potendoglisi imputare contrattualmente la mancata notifica all'appaltatore.
3.3 Il ricorrente sostiene anche di non avere responsabilità per i
difetti dell'opera rilevati dal perito ed estranei alle murature __________, ed
afferma che essi, oltre a non essere stati notificati, nemmeno sarebbero
oggetto della causa.
A
torto: per le innegabili responsabilità del ricorrente quale progettista e/o
direttore dei lavori, si rinvia all'esposizione di cui al precedente
considerando n. 1, il tema della notifica è già stato trattato al considerando
3.2, mentre l'affermazione per cui sarebbe in pratica stato attribuito il costo
della riparazione di difetti estranei alla presente causa risulta inveritiera.
L'esame
della tabella dei costi delle opere di risanamento di cui a pag. 41 del referto
peritale rivela infatti che la quasi totalità delle posizioni di spesa ivi
indicate attiene direttamente al rifacimento dell'intonaco o ai lavori ivi
connessi di preparazione e ripristino. Solo la formazione di giunti o altri
sistemi di protezione impermeabile e le opere da lattoniere non sembrerebbero
in diretta relazione con la questione delle crepe, ma la corretta lettura delle
intere risultanze peritali dimostra che anche queste opere sono volte ad
impedire che insorgano nuovamente fessurazioni dell'intonaco.
3.4 Il progettista sostiene inoltre che l'attribuzione ai committenti
dell'importo stabilito dal Pretore comporterebbe un'importante miglioria
dell'opera.
A
torto: l'affermazione è infatti priva di qualsiasi riscontro probatorio, ed in
particolare non trova conferma di sorta nelle risultanze peritali. Essa appare
piuttosto essere unicamente dettata da un raffronto con il costo complessivo
dell'opera, mentre rilevante è invece l'entità dei difetti, in concreto assai
ingenti. Vero è in realtà che le opere previste dal perito consentono
unicamente il ripristino di quella situazione si sarebbe verificata se l'opera
fosse stata approntata in maniera corretta, mentre delle asserite migliorie,
ossia di un reale plusvalore per rapporto all'opera originariamente concepita,
non vi è traccia alcuna.
Non
meno infondata è la tesi, apparentata con quella della miglioria, per cui le
riparazioni in questione comporterebbero un onere spropositato: lo stesso
appellante considera un costo dell'opera di fr. 500'000.-- (punto 4.1, pag.
14), per rapporto al quale il costo di riparazione di fr. 55'000.--, pari cioè
a poco più del 10%, non appare per nulla spropositato per rapporto
all'interesse dei committenti all'ottenimento delle riparazioni.
3.5 Il ricorrente contesta infine la data di decorrenza degli interessi,
fissati dal Pretore a far tempo dal 16 settembre 1992 in base ad uno scritto di
pari data della __________ (doc. L), il che non sarebbe ammissibile secondo l'appellante.
La
censura è in parte giustificata: dallo stesso scritto doc. L risulta infatti
che al 16 settembre 1992 (e ancora al successivo 16 novembre: cfr. doc. P) gli
attori esigevano ancora la riparazione gratuita dell'opera, ragione per cui a
quel momento non potevano decorrere interessi su di una pretesa risarcitoria
che non era ancora stata formulata.
Ne
consegue, in assenza di un termine anteriore, che i richiesti interessi del 5%
sull'ammontare del danno possono decorrere solo dal 7 giugno 1993, data della
petizione.
- Il gravame dei committenti mira in primo luogo al riconoscimento
della responsabilità solidale dell'impresa per il danno di cui trattasi,
ritenendo che essa sarebbe a torto stata scagionata dal Pretore.
Su
questo tema l'appello è sicuramente provvisto di buon diritto, dovendosi
opporre alla resistente almeno le mancanze di cui al considerando 2.
Nonostante
si tratti di mancanze sicuramente subordinate per rapporto a quelle ascrivibili
al progettista e direttore dei lavori, la conseguenza deve effettivamente
essere quella della possibilità per i committenti di rendere entrambi
responsabili per l'intero danno (DTF 114 II 344, 93 II 322; II CCA 26
giugno 1997 in re R./G. e riferimenti, 14 marzo 1994 in re F. SA/M.; Gauch,
Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 2741 e segg.), laddove il tema delle maggiori
o minori responsabilità dell'uno o dell'altro non concerne i committenti, ma
semmai il riparto interno del danno tra progettista ed impresa esecutrice.
- Merita per contro piena conferma il giudizio sull'ammontare
dell'indennizzo, quantificato dal Pretore nell'importo medio di fr. 55'000.-- a
fronte dell'ipotesi di costi di riparazione compresi tra fr. 50'000.-- e fr.
60'000.--.
La
tesi degli attori è infatti quella per cui il perito non avrebbe tenuto conto
di tutte le possibili voci di spesa, il che è però escluso dalla formulazione
del quesito peritale n. 5 (pag. 41: "tenendo in particolare anche in
considerazione tutti i costi accessori e necessari"), cui il perito ha
risposto nei suddetti termini. Il fatto che il perito non abbia esplicitamente
menzionato l'IVA non significa ovviamente che tale aggravio sia stato da lui
dimenticato, mentre del tutto trascurabile appare l'accenno all'aumento dei
costi edilizi dal 1997 a oggi, o ad una consuetudine, in realtà inesistente,
per cui i costi edilizi supererebbero sempre il preventivo.
Vero
è invece che gli attori, privi di argomentazioni oggettive, chiedono in
definitiva la modifica dell'apprezzamento del Pretore, che ha invece agito
correttamente determinandosi per l'importo medio.
- Gli attori insorgono anche nei confronti del giudizio sull'azione riconvenzionale,
sostenendo da un lato il loro diritto ad una trattenuta sulla mercede di fr.
10'000.--, e d'altra parte che la pretesa per mercedi sarebbe giustificata solo
per fr. 260'000.-- e non per fr. 266'342.50.--.
6.1 Quo alla trattenuta, gli appellanti (punto 17, pag. 11) affermano
che essa era giustificata per il motivo del rifiuto dell'impresa all'esecuzione
delle riparazioni.
L'argomentazione,
attinente all'applicazione dell'art. 82 CO, è ampiamente ingiustificata: il
diritto alla riparazione gratuita dell'opera è stato sostituito con quello al
risarcimento dei costi di riparazione, con la cui pronunzia nulla più giustifica
che i committenti abbiano ad effettuare delle trattenute, che non risultano
contrattualmente previste, sulla mercede dell'appaltatrice.
6.2 La richiesta una mercede di fr. 266'342.50 si fonda sulla fattura 28
settembre 1990 (doc. 2), che in 21 pagine illustra dettagliatamente le
prestazioni eseguite e il costo unitario delle medesime, sino alla
ricapitolazione di cui a pag. 21.
L'arch.
__________ ha sostanzialmente fatto propria tale ricapitolazione, correggendo
unicamente le posizioni "intonaci", ridotta da fr. 46'512.30 a fr.
42'512.30, e "prestazioni", ridotta da fr. 7'000.-- a fr. 5'000.--,
di modo che il totale è sceso da fr. 266'702.50 a fr. 260'702.50. In calce al
proprio conteggio (doc. O) l'arch. __________ ha poi scritto "accordato fr.
260'000.-- secondo liquidazione discussa il 10 ottobre 1990".
E'
ben vero che di principio l'appaltatore sopporta l'onere della prova circa
l'esistenza e l'ammontare della propria pretesa per mercedi, ed è altrettanto
chiaro che, di principio, la fattura dell'artigiano, quand'anche dettagliata,
non fornisce prova sufficiente in proposito.
D'altra
parte questa Camera, fondandosi sul principio dell'affidamento, ha già
ripetutamente stabilito che in assenza di circostanziate contestazioni della
pretesa dell'appaltatore nella fase preprocessuale è possibile dedurre
l'implicita ammissione dell'importo fatturato (II CCA 26 gennaio 2000 in
re M./I., 27 febbraio 1997 in re B. SA/B. e llcc., 14 gennaio 1997 in re R.
SA/D. SA).
Questo
è quanto avviene nella fattispecie: a tutt'oggi non è dato di sapere per quali
motivi i committenti pretendono una riduzione di fr. 4'000.-- sugli intonaci e
una di fr. 2'000.-- sulle prestazioni effettuate in favore di altre ditte (doc.
2, pag. 12), ragione per cui se ne ricava la fondata impressione che l'arch.
__________, senza motivi oggettivi, abbia tentato un unilaterale arrotondamento
della pretesa dell'appaltatore per ricondurla a fr. 260'000.--.
Rimane
il fatto che a fronte di una fatturazione estremamente precisa e dettagliata e
di contestazioni del tutto evanescenti, prive cioè di qualsiasi argomentazione
fattuale che permetta di comprenderne i motivi, questa Camera non può che
ritenere del tutto fondata (e dimostrata) la pretesa dell'artigiano.
Nella
misura in cui i committenti asseriscono invece l'esistenza di un accordo
(contestato dalla controparte: cfr. risposta, punto 4, pag. 4) in virtù del
quale la mercede sarebbe stata pattuita in fr. 260'000.--, sono loro ad essere
gravati dell'onere della prova, ampiamente disatteso in quanto nessun elemento
istruttorio consente di concludere per l'esistenza di siffatto consenso.
Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento di entrambi i
gravami.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza delle parti (art. 148
CPC), laddove l'arch. Afro __________, vincente solo sul tema della data di
decorrenza degli interessi, va comunque ritenuto interamente soccombente quo al
gravame da lui incoato ai fini dell'attribuzione degli oneri di causa.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Gli
appelli 25 maggio 1999 dell'arch. __________ e di __________ e __________ sono
parzialmente accolti ai sensi dei considerandi.
Di
conseguenza la sentenza 4 maggio 1999 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
L'arch. __________,
e __________, sono condannati, con vincolo di solidarietà, a pagare a
__________ e __________, fr. 55'000.-- oltre interessi al 5% dal 7 giugno 1993.
-
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.-- e le spese, da anticipare dagli attori, restano a
loro carico per 1/12, mentre per 11/12 sono a carico dell'arch. __________ e
della __________ in solido, i quali, sempre in solido rifonderanno agli attori
complessivi fr. 6'000.-- per ripetibili.
-
La
domanda riconvenzionale è accolta.
__________ e
__________, sono condannati a pagare alla __________, fr. 16'342.50 oltre
interessi al 5% dal 1° aprile 1991.
- La tassa di
giustizia dell'azione riconvenzionale di fr. 600.-- e le spese, da anticipare
dalla __________, sono a carico di __________ e __________, che rifonderanno a
controparte fr. 1'800.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura conseguente all'appello dell'arch. __________,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr.
1’450.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
1’500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
agli attori complessivi fr. 2’000.-- per di ripetibili di appello.
III. Le
spese della procedura conseguente all'appello di __________ e __________,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr.
1’450.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
1’500.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico per 1/5, mentre che per 4/5
sono a carico della __________.
Gli
appellanti rifonderanno fr. 500.-- all'arch. __________, mentre la __________
rifonderà loro fr. 2'000.-- per ripetibili di appello.
IV. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster