AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.12
Data decisione, Autorità: 03.05.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00012
Lugano 3 maggio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.14 della Pretura del distretto di Blenio, promossa con petizione 20 febbraio 1995 da
rappr. dall'avv. __________ contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 70’970.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione, domanda ridotta a fr. 40’000.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 4’380.-- oltre interessi, domanda aumentata a fr. 5’117.40 oltre interessi in corso di causa;
Il Pretore con sentenza 29 dicembre 1998 ha accolto la petizione per fr. 40’000.-- oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 20 gennaio 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale;
Mentre l’attore con osservazioni del 15 febbraio 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto affermato in petizione, l’11 luglio 1994 la vettura Opel Astra dell’attore sarebbe stata completamente distrutta da un incendio improvvisamente sviluppatosi mentre l’attore stava percorrendo il tratto di strada tra __________ e __________, riportando un danno di fr. 30’800.-- per la vettura e di fr. 43’906.-- per gli accessori, che la convenuta dovrebbe risarcire in misura del 95% in virtù dell’assicurazione casco completa stipulata dalle parti per il veicolo in questione.
B. Nella risposta dell’8 maggio 1995 la convenuta si è opposta alla petizione, sostenendo che al momento dell’incendio la vettura dell’attore non sarebbe stata in grado di circolare in conseguenza di un irreparabile danno al motore, né sarebbe stato legittimato a farlo in conseguenza delle modifiche effettuate, motivo quest’ultimo che da solo comporterebbe la decadenza della copertura assicurativa. Ne discenderebbe che l’incendio, il secondo di una vettura Opel dell’attore, sarebbe stato di origine dolosa, circostanza dimostrata anche dal fatto che il relitto della vettura, depositato a __________, sarebbe nuovamente stato incendiato e il motore sarebbe inoltre stato distrutto a mazzate, onde eliminare la possibilità di provare il fatto che la vettura non era in grado di circolare al momento del primo incendio.
Data l’età del veicolo, immatricolato nel 1992, il denegato indennizzo si attesterebbe comunque tra l’80 e il 90% del valore, e non al 95%.
Si dovrebbe inoltre tenere conto del fatto che la convenuta in qualità di assicuratrice RC avrebbe dovuto risarcire i danni al manto stradale e il costo dell’intervento dei pompieri conseguenti all’incendio, importo che dato il comportamento doloso andrebbe posto a carico dell’assicurato e pertanto oggetto di domanda riconvenzionale.
C. L’attore si è opposto alla riconvenzionale, contestando tutti gli addebiti mossi a suo carico dalla convenuta.
Nel seguito della causa egli ha ridotto la propria domanda a fr. 40’000.-- oltre accessori, mentre la convenuta ha aumentato la domanda riconvenzionale a fr. 5’117.40 oltre interessi.
Le parti hanno per il resto confermato le rispettive tesi ed argomentazioni, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha ritenuto che dal fascicolo istruttorio non emergerebbero elementi sufficienti per potere dedurre la natura dolosa del sinistro. Alla fattispecie non risulterebbe neppure applicabile in favore dell’assicuratrice l’art. 8 cpv. 2 CGA, ed inoltre la convenuta avrebbe sempre saputo delle modifiche apportate al veicolo, accettando nondimeno di assicurarlo, così che nulla in definitiva consentirebbe di escludere l’obbligo risarcitorio dell’assicuratrice per il pattuito importo di fr. 40’000.-- oltre interessi, mentre sarebbe conseguentemente infondata l’azione riconvenzionale.
E. Delle argomentazioni dell’appellante -che, in sintesi, ripropone le tesi e domande del primo processo criticando la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Pretore- e di quelle del resistente -che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Anche il motore ha in questo caso subito radicali trasformazioni: aumento della compressione per mezzo della sostituzione dei pistoni e della lavorazione della testata, alleggerimento degli imbiellaggi, modifica della distribuzione con l’adozione di alberi a cammes con fasatura differente e modifica dell’alimentazione, sia per i flussi d’aria (sostituzione dei collettori di scarico, eliminazione del catalizzatore, modifica dell’aspirazione) che per il carburante, stante la sostituzione dell’impianto originale di iniezione elettronica con l’alimentazione a carburatori (doc. 6e; deposizione __________).
Rileva dalla comune esperienza la constatazione del fatto che una vettura la cui meccanica viene esasperata alla ricerca delle massime prestazioni ha un’affidabilità ridotta rispetto al veicolo originale, ed inoltre la modifica delle scelte costruttive operate dal fabbricante della vettura comporta delle incognite anche dal punto di vista della sicurezza, non subendo tali modifiche i rigorosi collaudi che i fabbricanti di vetture solo soliti effettuare per loro prodotti.
Nel caso di specie risulta assodato che il motore della vettura assicurata prima di essere vittima dell’incendio aveva già subito gravi danni, conseguenti all’errato montaggio di due pistoni (perizia, pag. 1-3; risultanze del controllo tecnico 4 maggio 1995 della Sezione della circolazione, pag. 2, nell’incarto penale richiamato) e verificatisi -come è ovvio in presenza di un simile errore- già in occasione del primo utilizzo della vettura (deposizione __________ del 15 marzo 1995 avanti alla polizia cantonale, risposta 2, pag. 2, nell’incarto penale richiamato).
Non si può escludere che il motore, nonostante i danni subiti dalle valvole dei cilindri in cui i pistoni erano montati al rovescio (deposizione __________; risultanze del controllo tecnico 4 maggio 1995 della Sezione della circolazione, nell’incarto penale richiamato) potesse ancora funzionare: nessuno dei tecnici che l’ha esaminato ha infatti escluso questa eventualità (perizia, pag. 2; risultanze del controllo tecnico 4 maggio 1995 della Sezione della circolazione, pag. 3; deposizione __________, pag. 3).
E’ comunque certo che anche se funzionante, il motore non poteva più girare in maniera regolare, dato che i danni alle valvole di aspirazione di due cilindri (perizia, pag. 2) impedivano in essi una corretta combustione, così che non sarebbe stato possibile percorrere molta strada (perizia, ibidem).
4.1 La tesi della convenuta dell’incendio intenzionale non è confortata da alcun accertamento in atti -né da riscontri di natura tecnica e nemmeno dal racconto di un testimone- e poggia a ben vedere unicamente sull’elemento logico per cui un incendio accidentale della vettura in movimento non sarebbe stato possibile per il motivo che la vettura stessa, dopo che __________ intervenne sul posto e accompagnò a casa l’attore, non sarebbe stata in grado di circolare. Venendo meno il sicuro fondamento di questo argomento, così come si è visto al precedente considerando, cade necessariamente anche la tesi dell’incendio doloso per mancanza di prove certe a suo sostegno.
4.2 L’attore in un primo tempo ha attribuito la causa dell’incendio ad un corto circuito che si sarebbe verificato in quella parte dell’impianto elettrico posta sotto il cruscotto (doc. A), fornendo così la medesima spiegazione addotta per l’incendio della Opel Corsa (doc. 2l).
La tesi del guasto elettrico non è tuttavia confortata da alcun riscontro tecnico e neppure si spiega alla luce delle constatazioni del conducente, e pertanto le va preferita la causa di cui al considerando che segue.
4.3 In occasione del secondo interrogatorio, avvenuto ad alcuni mesi di distanza dai fatti nell’ambito della procedura penale contro di lui promossa, l’attore ha descritto i fatti in maniera diversa e con maggiore precisione, asserendo che:
“Giunto a __________, ero sempre da solo in auto, ho sentito un rumore nel vano motore (tipico di quando vi è un ritorno di fiamma) e nello stesso momento ho notato uscire del fumo da sotto il cruscotto. Subito mi sono fermato uscendo dal veicolo. All’esterno notavo delle fiammelle uscire dal cofano all’altezza dei tergicristalli.” (verbale 15 marzo 1995 nell’incarto penale richiamato).
Questa descrizione degli avvenimenti contraddice innanzitutto la precedente tesi del corto circuito verificatosi sotto il cruscotto, risultando che il solo fumo sarebbe penetrato nell’abitacolo da sotto il cruscotto, ma che l’incendio si sarebbe invece verificato nel vano motore. Inoltre, anche il fatto che l’incendio sia iniziato in concomitanza con il rumore (simile ad uno scoppio) provocato da un ritorno di fiamma sembra ragionevolmente escludere la tesi del corto circuito.
La tesi del ritorno di fiamma, oltre che dalle soggettive sensazioni del conducente, che appare cognito della materia di cui è appassionato, è congruente alla luce delle combinate circostanze costituite dalla grave avaria subita dal motore, per effetto della quale in due dei quattro cilindri non poteva avvenire la corretta combustione del carburante (cfr. consid. 3), e dalle modifiche effettuate all’alimentazione di benzina e all’aspirazione di aria con l’eliminazione dell’iniezione elettronica e l’adozione dei carburatori.
Vi è inoltre in tal senso l’indiretta conferma fornita dal teste __________, al quale l’attore avrebbe riferito “di essere arrabbiato con il garagista che aveva effettuato le modifiche perché riteneva che l’incendio era scaturito da un lavoro malfatto che avrebbe cagionato un probabile ritorno di fiamma”.
4.4 Sulla base dei predetti elementi, questa Camera raggiunge il convincimento del fatto che l’incendio è stato provocato da un ritorno di fiamma verificatosi nel vano motore della vettura assicurata quale conseguenza dell’avaria meccanica del motore e delle modifiche effettuate.
A tale convincimento contribuisce anche la deposizione resa dal__________ durante la presente causa, non potendosi condividere l’opinione del Pretore secondo cui il teste non sarebbe credibile, stante il giuramento da lui reso, la linearità della deposizione (ivi comprese le spiegazioni relative alle divergenti dichiarazioni fatte alla polizia) che non risulta contraddetta da altre risultanze istruttorie. Né si può ammettere che il teste sarebbe interessato ad una soccombenza dell’attore nella presente causa, dovendo il ragionamento del Pretore essere stravolto, visto che la vittoria nella presente causa risarcirebbe l’attore di quel danno economico che in caso di soccombenza potrebbe essere ascritto ad inadempienze del teste.
La convenuta nella specie, oltre a non invocare la tesi dell’aggravamento essenziale del rischio per effetto delle radicali modifiche effettuate alla vettura, nemmeno ha versato in atti la proposta di assicurazione, così da non permettere a questa Camera una verifica della rilevanza delle modifiche alla vettura alla luce delle circostanze poste alla base dell’apprezzamento del rischio. In queste circostanze se ne deve perciò rimanere al rilievo del fatto che la convenuta era al corrente dell’entità e della natura delle modifiche apportate (cfr. doc. 6 e segg.), ed ha nondimeno accettato senza obiezioni l’assicurazione.
Si ritiene tuttavia che se il grado della colpa non eccede la negligenza lieve l’assicuratore deve nondimeno fornire l’intera prestazione (Maurer, opera citata, pag. 347), mentre la riduzione dell’indennizzo riguarda il caso di grave negligenza, ossia della violazione di un elementare precetto di prudenza, che risulta evidente ad ogni persona normalmente ragionevole che si venisse a trovare in quella situazione (Maurer, opera citata, pag. 350).
Naturalmente ai fini della riduzione della prestazione occorre anche che tra la negligenza dell’assicurato e il verificarsi del sinistro da indennizzare sussista un nesso di causalità adeguata (Maurer, opera citata, pag. 352-354).
Se non che, l’art. 14 cpv. 2 LCA costituisce diritto dispositivo, al quale le parti hanno derogato stabilendo la rinuncia dell’assicuratrice alla riduzione delle prestazioni per il caso di colpa grave (art. 19 CGA), quale è sicuramente quella commessa dall’attore per avere tentato di proseguire con una vettura (pesantemente modificata) con un grave danno al motore, tale per la sua natura, e alla luce delle modifiche apportate, da favorire il verificarsi di un ritorno di fiamma, e perciò dell’incendio.
Se per “corsa non autorizzata ufficialmente” si intende una gara sportiva clandestina, si tratta di fattispecie che non si verifica.
Se con “corsa” si intende invece semplicemente un consueto uso del veicolo, non si capisce cosa si intende con “autorizzata ufficialmente”, definizione che sembra sottintendere la necessità di un permesso ad hoc per l’effettuazione di una certa tratta, fattispecie che, nuovamente, non corrisponde a quella in esame.
Del tutto inconferente è pure la parte della norma che esclude le prestazioni per quella “corsa che il conducente non è autorizzato ad effettuare con il veicolo che gli è stato affidato”, non ricorrendo alcun caso di affidamento della vettura.
Se ne deve concludere -come rettamente stabilito dal Pretore- che la norma non copre il presente caso, in cui l’assicurato ha circolato su strada con un veicolo non conforme alle prescrizioni.
Merita di essere confermato anche il giudizio sulla riconvenzionale, che consiste in pratica nell’azione di regresso dell’assicuratore RC, risultando dalle CGA che l’attrice ha rinunciato al regresso per colpa grave dell’assicurato (art. 19 della CGA doc. B), riservandosi tale facoltà unicamente per gli altri casi -che non ricorrono nella fattispecie- “in cui il presente contratto, la legislazione stradale o la LCA l’autorizzerebbero a rifiutare o a ridurre le sue prestazioni” (art. 18 CGA).
La convenuta soccombe in definitiva per non essere riuscita a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che l’attore ha volontariamente appiccato il fuoco alla sua vettura, tesi che non può essere considerata provata nemmeno alla luce della deposizione __________, che di questo episodio non ha conoscenza diretta, così da non potersi ammettere in sua vece delle mere illazioni, sospetti, o quanto eventualmente raccontato al teste dall’attore medesimo (da ultimo: II CCA 8 settembre 1998 in re H. AG/C.).
Il gravame risulta fondato unicamente laddove censura l’accollo alla convenuta dell’intero onere della causa, dovendosi ammettere che la riduzione a fr. 40’000.-- della domanda, ancorché frutto di un accordo tra le parti sulla quantificazione del danno, costituisca soccombenza dell’attore per il maggiore importo originariamente postulato.
Stante una domanda riconvenzionale, anche se di valore ridotto, sarebbe inoltre stata auspicabile per maggiore chiarezza la formulazione di due distinti dispositivi su spese e ripetibili, lacuna che viene colmata con il presente giudizio.
Ne segue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Spese, tassa di giustizia e ripetibili seguono la preponderante soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 20 gennaio 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 29 dicembre 1998 della Pretura del distretto di Blenio è riformata nel modo seguente:
Invariato.
Invariato.
La tassa di giustizia dell’azione principale di fr. 1’100.-- e le spese di fr. 3’000.--, da anticipare dall’attore, restano a suo carico per 3/7 e per 4/7 sono a carico della convenuta, che rifonderà all’attore fr. 500.-- per parte di ripetibili
La tassa di giustizia e le spese dell’azione riconvvenzionale di complessivi fr. 100.-- sono a carico dell’attrice riconvenzionale, che rifonderà a controparte fr. 300.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 9/10 e sono a carico dell’attore per 1/10, con l’obbligo per la convenuta di rifondere all’attore fr. 900.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Blenio.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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