AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.120
Data decisione, Autorità: 18.08.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00120
Lugano 18 agosto 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.16 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 28 gennaio 1997 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 177’415.-- oltre accessori a titolo di risarcimento del danno contrattuale, domanda aumentata in corso di causa a fr. 211’735.-- oltre interessi oltre a fr. 330.-- al giorno dal 12 maggio 1997;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 25 maggio 1999 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 7 giugno 1999 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 211’735.-- oltre interessi oltre a fr. 330.-- al giorno dal 12 maggio 1997;
Mentre il convenuto con osservazioni del 28 giugno 1999 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto affermato in petizione, le parti sarebbero state legate da un contratto denominato “Convenzione” (doc. A), sottoscritto il 13 giugno 1995, in virtù del quale il convenuto ha ceduto all’attrice per la durata di 5 anni il diritto esclusivo di installare nell’esercizio pubblico __________ ogni tipo di apparecchio elettronico da gioco a monete contro una partecipazione agli incassi lordi del 50% e contestualmente alla concessione di un mutuo di fr. 15’000.-- dall’attrice al convenuto, da rimborsarsi con la quota di incasso a lui spettante.
I 4 apparecchi da gioco messi in funzione già nell’aprile 1995 avrebbero procurato un provento medio giornaliero di fr. 660.--, e il contratto sarebbe stato regolarmente eseguito dalle parti sino all’agosto del 1995.
Il 29 agosto 1995 il convenuto avrebbe tuttavia concluso un’analoga convenzione con una ditta concorrente dell’attrice, e di conseguenza avrebbe in seguito messo fuori servizio i di lei apparecchi, violando così apertamente i termini del contratto doc. A.
Dall’inadempienza del convenuto sarebbe derivato all’attrice un danno di fr. 330.-- al giorno, oltre a fr. 12’610.-- in restituzione del residuo del mutuo di fr. 15’000.--, il tutto, valuta 31 dicembre 1996, per fr. 177’415.-- oltre interessi, oltre a fr. 330.-- per ogni giorno a far tempo dal 1° gennaio 1997, importi oggetto della causa in rassegna.
B. Il convenuto si è opposto alla petizione contestando la propria partecipazione alla convenzione doc. A, che egli avrebbe sottoscritto unicamente per confermare di averne preso conoscenza come proprietario dello stabile, ma della quale sarebbe parte il titolare del__________ __________, ossia la signora __________ prova ne sarebbe tra l’altro il fatto che egli mai avrebbe ricevuto il preteso mutuo di fr. 15’000.--.
C. L’attrice in corso di causa ha aumentato la propria pretesa a fr. 211’735.-- oltre interessi, oltre a fr. 330.-- al giorno dal 12 maggio 1997.
Le parti hanno per il resto confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il Pretore nel giudizio qui impugnato, riassunti i fatti rilevanti, ha protetto la tesi del convenuto, che avrebbe sì incassato l’importo del mutuo, ma in vece di __________, che era debitrice nei suoi confronti del prezzo di vendita dell’inventario dell’esercizio pubblico. La vera volontà delle parti -nonostante la sottoscrizione del doc. A- non sarebbe perciò stata quella della venuta in essere di un contratto tra attrice e convenuto, ma tra l’attrice e __________, alla quale l’attrice versava difatti gli incassi degli apparecchi, atteso che a ben vedere il titolare della prestazione consistente nella messa a disposizione dello spazio occupato dagli apparecchi all’interno dell’esercizio pubblico era il gerente del medesimo e non il proprietario dell’immobile. Dal che la reiezione della petizione.
E. Nel proprio gravame l’attrice, in estrema sintesi, censura la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Pretore, che l’avrebbe condotto a negare a torto la sussistenza dell’invocato rapporto contrattuale tra le parti.
Delle argomentazioni del resistente, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1.1 Un primo significativo elemento contrario alla tesi dell’attrice è costituito dal fatto che essa stessa nei propri allegati introduttivi ha situato la venuta in essere del contratto con il convenuto al momento della sottoscrizione della convenzione doc. A, ossia al 13 giugno 1995 (petizione, punto 1, pag. 1; replica, punto 1, pag. 2; punto 2, pag. 3; punto 3, pag. 4; punto 1, pag. 8), tesi non conciliabile con la circostanza che gli apparecchi oggetto del contratto erano stati posati già nel corso del precedente mese di aprile.
Non potendosi ammettere -nessuna parte del resto lo pretende- che l’attrice in aprile abbia formulato una concludente offerta contrattuale, posando, senza che nessuno lo chiedesse, gli apparecchi in questione, se ne deve necessariamente dedurre che nel mese di aprile il preteso contratto è venuto in essere senza la partecipazione del convenuto, così che non può senz’altro essere condivisa la semplicistica affermazione dell’attrice, secondo cui
“con chi l’attrice si sia in un primo tempo accordata per la posa degli stessi è, ai fini della presente vertenza, del tutto ininfluente: anche se ciò fosse stato fatto con gli esercenti dell’esercizio pubblico, circostanza che resta da dimostrare, con la sottoscrizione del contratto il convenuto si è assunto gli obblighi derivanti dal medesimo” (replica, punto 1.2, pag. 10).
Vero è invece che l’attrice con questa ammissione modifica radicalmente i termini del problema: contrariamente a quanto sostenuto in precedenza (ma ancora con l’appello), non è più in discussione la stipulazione ex novo di un contratto con il convenuto, ma si tratterebbe semmai dell’assunzione da parte sua di un pregresso rapporto contrattuale, il che non poteva però avvenire senza il consenso del partner contrattuale originario, ossia il gerente dell’esercizio pubblico.
L’attrice neppure ha tentato di sostenere che tale consenso sarebbe stato rilasciato, avendo invece preferito -come risulta dalla suddetta citazione- negare o mettere in dubbio l’evidente esistenza di un precedente partner contrattuale, con la conseguenza che la circostanza da lei invocata per cui il contratto doc. A reca solo la firma del convenuto si rivela contraria e non favorevole alla sua tesi, risultando la convenzione doc. A incompleta per la mancanza del consenso del precedente partner contrattuale dell’attrice.
1.2 La tesi del contratto con il convenuto appare esclusa anche dal secondo significativo motivo che egli non è in realtà il vero titolare delle obbligazioni e dei diritti previsti per l’“Esercente” dalla nota convenzione.
Non spettava cioè al proprietario dello stabile di assumere l’impegno, che non avrebbe potuto mantenere se non con un corrispondente accordo con il proprio conduttore e gerente dell’esercizio pubblico, di concedere a terzi la facoltà di disporre di parte dell’esercizio pubblico medesimo per collocarvi gli apparecchi da gioco, e d’altro lato l’istruttoria ha dimostrato che la quota del 50% del provento degli apparecchi era in realtà destinata agli esercenti e non al convenuto, che di tali importi, come del mutuo di fr. 15’000.-- (doc. A, punto 10), ha profittato non in qualità di creditore dei medesimi, ma per il motivo che con tale incasso veniva estinto in misura corrispondente il debito dei gerenti nei suoi confronti dipendente dalla vendita dell’inventario dell’esercizio pubblico.
In tal senso, come rettamente evidenziato dal Pretore, è chiarissima la deposizione del teste __________ che riferisce che “erano riusciti a far firmare il contratto doc. A dal sig. __________ siccome a quest’ultimo venivano versati fr. 15’000.-- visto che il __________ non aveva i soldi per pagare l’inventario dell’esercizio pubblico, ritenuto inoltre che dall’incasso della slot machine la metà che sarebbe spettata a __________ andava ad ammortizzare questi fr. 15’000.--”.
L’attrice nel gravame (pag. 11) propone una differente interpretazione in virtù della quale l’uso del condizionale “sarebbe spettata” indicherebbe che ciò sarebbe stato il caso nella non verificatasi ipotesi di un contratto tra l’attrice e i gerenti del bar, ma è manifesto che siffatta interessata lettura della deposizione è estranea all’altrimenti logico contesto dei vari rapporti di dare ed avere, e disattende inoltre il fatto che il teste non aveva motivo alcuno di raccontare di ipotesi non verificatesi.
Dal fatto che i gerenti continuavano a profittare della quota del 50% del provento delle slot machines (nel predetto senso che anche qualora l’incasso fosse stato consegnato al convenuto, esso andava in riduzione del debito dei gerenti conseguente all’acquisto del locale) si deduce comunque che non vi è stata all’atto pratico, nonostante la firma del doc. A, quell’assunzione del rapporto contrattuale invocata in via subordinata dall’attrice e di cui si è detto al punto precedente.
1.3 A favore della tesi del contratto tra le parti rimane perciò unicamente il documento firmato dal convenuto, ma sia il fatto che lo stesso è stato firmato ad oltre due mesi dall’installazione degli apparecchi, e le stesse affermazioni provenienti dall’attrice (teste __________: “noi preferivamo fare il contratto con il proprietario dello stabile siccome i gerenti cambiavano continuamente e quindi il proprietario dava più garanzia per una continuità”; teste __________: “Di preferenza avremmo voluto fare il contratto di noleggio con il proprietario dello stabile siccome il gerente può cambiare più facilmente. In realtà il più delle volte è stato concluso il contratto con il gerente dell’esercizio pubblico. Siccome al __________ il gerente cambiava molto spesso abbiamo preferito concludere il contratto con il proprietario dello stabile, signor __________ ”) dimostrano che lo stesso -in un contesto di generalizzata ignoranza giuridica- era una sorta di formalità da concludere a piacimento con l’uno o con l’altro, ma di preferenza con il proprietario, senza che tuttavia si modificasse a dipendenza dello stipulante il concreto svolgimento del contratto, che era comunque quello per cui la quota dell’incasso spettava al gerente, che inoltre -analogamente a quanto avveniva correntemente nei rapporti con i fornitori di birra (II CCA 10 luglio 1995 in re B. SA/R.) o di caffè (II CCA 4 settembre 1998 in re F. P. e B. SA)- utilizzava il fornitore di questo tipo di servizio per finanziare l’acquisto dell’esercizio pubblico.
Essa ha addotto infatti un danno per mancato guadagno di fr. 330.- al giorno dal 28 agosto 1995 fino al 25 maggio 1999, ma all’atto pratico non risultano comprovati né l’importo, e neppure la durata del vantato pregiudizio.
Il danno giornaliero dovrebbe risultare -a mente dell’attrice- dalle ricevute riguardanti il periodo in cui gli apparecchi sono stati in esercizio nel bar Ideal (plico doc. B). Orbene, la prima ricevuta reca la data del 12 aprile 1995 (doc. B, pag. 1, in alto), ma da tale documento si può unicamente dedurre l’avvenuta vuotatura dei macchinari in quella data, non risultando con esattezza il momento della loro posa, e quindi dell’importo di fr. 670.-- ivi indicato non si può tenere conto.
Dalle altre ricevute di cui alle pag. 1-4 del doc. B si evincono incassi di fr. 950.--, fr. 590.--, fr. 130.--, fr. 330.--, fr. 1’327.--, fr. 435.--, fr. 310.-- e fr. 1’127.--, per un totale di fr. 5’199.--, nel periodo compreso tra il 12 aprile e il 16 maggio 1995, ossia in 34 giorni, il che attesta di un guadagno giornaliero di soli fr. 152.90.
La ricevuta successiva (doc. B, pag. 5, in alto) è datata 10 giugno 1995 ed è di fr. 1’867.-- dopo un periodo di 25 giorni il che ridurrebbe il rendimento per quel periodo a fr. 74.70 al giorno (ma verosimilmente mancano delle ricevute), mentre tra il 10 e il 21 giugno 1995 sono stati incassati complessivi fr. 1’762.--, ovvero fr. 160.80 al giorno.
Il totale degli incassi attestati dalle ricevute (ad eccezione della prima) è di fr. 8’828.-- su un periodo di 80 giorni, con una media di fr. 110.35 al giorno, molto lontana dalla pretesa dell’attrice.
La seconda, macroscopica incongruenza nella pretesa dell’attrice risiede nel fatto che essa è formulata addirittura fino al 25 maggio 1999, momento in cui il sovrano ticinese aveva da anni ratificato il divieto di esercizio per gli apparecchi da gioco remuneranti buoni d’acquisto, ed inoltre momento di quasi due anni e mezzo successivo al ripristino di una situazione conforme al contratto doc. A per mezzo di un nuovo accordo intercorso tra l’attrice e il gerente del bar nel gennaio del 1997, di cui fa fede la deposizione di __________.
E’ ben vero che per la quantificazione del mancato guadagno il giudice in linea di principio può far capo al disposto eccezionale di cui all’art. 42 cpv. 2 CO (II CCA 5 febbraio 1999 in re E. SA/F. SA, 4 settembre 1998 citata, 13 giugno 1995 in re L./E.), ma è altrettanto vero che la norma non può essere impiegata per sanare le negligenze della parte nell’adduzione e nella dimostrazione del proprio pregiudizio (II CCA 11 luglio 1995 in re F. SA/D. SA, 24 gennaio 1994 in re G./L.).
Le negligenze dell’attrice non sono in concreto trascurabili.
Quo all’onere di allegazione, essa ha pacificamente addotto fatti manifestamente contrari alla verità sulle decisive questioni dell’entità del pregiudizio giornaliero -all’incirca raddoppiato, per quanto è dato di vedere- e della durata di detto pregiudizio, vantato ancora per interi anni dopo la sua cessazione.
Quo all’onere della prova, essa ha negligentemente omesso di versare in atti la documentazione contabile completa fino a tutto il mese di agosto del 1995, ovvero per quel periodo in cui essa stessa ha ammesso la pacifica esecuzione del contratto in questione (petizione, punto 3, pag. 3), sottraendo così al giudice gli elementi conoscitivi che avrebbero consentito un’affidabile ricostruzione -sull’esempio di quella frammentaria di cui a questo medesimo considerando- dell’introito in costanza di contratto, atteso oltretutto che -a ben vedere- il contratto doc. A decorre dal 13 giugno 1995, con il che è ancora più grave la presenza dei giustificativi per il periodo precedente, sino al 21 giugno 1995, e la mancanza invece di quelli dal 21 giugno al 29 agosto 1995.
Costituendo in simili circostanze l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO in favore dell’attrice una violazione di questa norma, l’esito della causa sarebbe anche in questo caso stato quello dell’integrale reiezione della sua pretesa (II CCA 5 febbraio 1999 citata).
Ne deve conseguire, in ogni caso la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza della ricorrente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 7 giugno 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3’450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 3’500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 8’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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