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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.121
Data decisione, Autorità: 17.08.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00121
Lugano 17 agosto 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. OA.98.30 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 5 febbraio 1998 da
__________ rappr. dall'avv. __________ contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 17’567.60 oltre interessi in conseguenza di un incidente della circolazione, domanda ridotta in sede di replica a fr. 14’067.60 oltre interessi e ammessa dal Pretore con sentenza 17 maggio 1999 limitatamente a fr. 2’000.-- oltre interessi;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 9 giugno 1999 chiede che la petizione sia ammessa per fr. 5’121.40 oltre interessi;
Mentre la convenuta con osservazioni e appello adesivo del 21 giugno 1999 avversa il gravame avversario e postula per sua parte che le spese di giustizia vengano poste integralmente a carico dell’attore e che l’indennità ripetibile in suo favore sia aumentata a fr. 1’800.--;
Letti ed esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto:
A. Il 31 luglio 1997 l’attore è stato implicato in territorio di __________ in un tamponamento a catena quale conducente della terza di quattro vetture coinvolte.
Con la petizione in rassegna egli ha chiesto la condanna della convenuta, assicuratrice RC della vettura che l’ha tamponato, al risarcimento dell’intero danno subito dal suo autoveicolo, sostenendo che per effetto del tamponamento egli sarebbe andato a collidere con la vettura che lo precedeva.
B. La convenuta con risposta del 29 aprile 1998 ha postulato l’accoglimento della petizione limitatamente a fr. 5’121.40, senza interessi, sostenendo che l’attore avrebbe tamponato il veicolo che lo precedeva prima di essere a sua volta tamponato dal veicolo seguente, così che egli potrebbe postulare unicamente il risarcimento della metà del valore del suo veicolo (DM 17'000.--, ossia fr. 13’742.80) dopo deduzione di fr. 3’500.-- corrispondenti al valore del relitto, rimasto di proprietà dell’attore.
C. Con la replica l’attore ha ridotto la sua pretesa di fr. 3’500.--, importo corrispondente al valore del relitto, erroneamente incluso nella richiesta di petizione.
La convenuta in duplica in via principale ha chiesto che la petizione sia accolta per fr. 2’000.--, cioè per l’importo di cui l’urto inferto dalla propria assicurata ha ridotto il valore della vettura dell’attore, che a quel momento era già totalmente danneggiata, mentre in via subordinata ha mantenuto la richiesta di giudizio di cui all’allegato di risposta.
D. Il Pretore nel giudizio impugnato ha ritenuto che il convenuto avrebbe dapprima tamponato il veicolo che lo precedeva, arrecando così un danno totale al proprio veicolo, e solo in un secondo momento sarebbe stato tamponato dal veicolo assicurato dalla convenuta. Quest’ultimo urto avrebbe avuto, dal profilo economico, la conseguenza di ridurre da fr. 5’500.-- a fr. 3’500.-- il valore residuo della vettura dell’attore, al quale andrebbe pertanto risarcita unicamente la differenza di fr. 2’000.-- oltre interessi, importo limitatamente al quale il Pretore ha ammesso la petizione.
E. L’appellante nel proprio gravame rimprovera al Pretore la violazione dell’art. 86 CPC, per avergli attribuito meno di quanto la convenuta gli aveva riconosciuto con la risposta, ossia fr. 5’121.40, non potendosi ammettere dal profilo procedurale la successiva modifica del petitum di cui alla duplica nel senso della riduzione a fr. 2’000.-- della somma riconosciuta al procedente.
F. Delle osservazioni della convenuta al gravame principale, del quale postula la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà se necessario più avanti.
Con l’appello adesivo essa critica per sua parte il riparto di spese e ripetibili operato dal Pretore, ritenendo che l’attore sarebbe stato interamente soccombente e che pertanto si giustificherebbe di accollargli tutti gli oneri della procedura.
G. L’attore non ha formulato osservazioni all’appello adesivo.
Considerato
in diritto:
Il altri termini, nella misura in cui le domande di giudizio delle due parti coincidono viene meno il substrato medesimo della lite, la cosiddetta litiscontestatio, e non vi è pertanto entro quei limiti più motivo di contendere (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 352, n. 6 e 7).
L’acquiescenza è per sua natura un atto incondizionato (Cocchi/Trezzini, ibidem), e pertanto irrevocabile. Sarebbe del resto contrario ad ogni precetto di buona fede processuale proteggere l’attitudine di quella parte che dapprima ammette una determinata pretesa della parte avversaria, ed in seguito recede dalla propria ammissione e contesta anche quanto era fino a quel momento pacifico.
Ne consegue che l’attore nella prosecuzione della causa poteva in buona fede concentrare le proprie allegazioni e limitare il proprio onere probatorio alla dimostrazione di un pregiudizio risarcibile eccedente il suddetto importo, che per sua parte era da ritenere acquisito in favore del procedente. Irrilevante risulta pertanto la successiva decisione della convenuta di ritornare parzialmente sulle proprie ammissioni, e questo anche qualora all’acquiescenza si volessero ritenere applicabili le regole sviluppate in ambito contrattuale sui vizi di volontà (in tal senso: II CCA 20 febbraio 1997 in re D./F.), non risultando -né la convenuta del resto lo pretende- che essa al momento dell’inoltro del proprio allegato di risposta si sia trovata in una delle situazioni descritte dagli art. 21 e segg. CO.
Il Pretore ha perciò effettivamente attribuito all’attore meno di quanto riconosciutogli dalla convenuta in risposta, ed il giudizio impugnato va quindi riformato nel senso dell’accoglimento della petizione per fr. 5’121.40 senza interessi, la cui concessione porterebbe ad attribuire all’attore più di quanto riconosciutogli dalla convenuta.
E’ perciò unicamente a titolo abbondanziale che si rileva la correttezza del giudizio impugnato in tema di spese e ripetibili, essendo l’acquiescenza della convenuta -quand’anche la si volesse limitare ai fr. 2’000.-- di cui alla duplica- costitutiva in tale misura di soccombenza da parte sua, con la conseguenza di doversi procedere al riparto tra le parti delle spese di causa secondo le reciproche soccombenze, così come rettamente fatto dal Pretore in applicazione dell’usuale criterio aritmetico.
Ne consegue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento dell’appello principale e la reiezione di quello adesivo.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC), atteso che per la procedura di appello si giustifica di ritenere la convenuta integralmente soccombente.
Per i quali motivi, visti l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 8 giugno 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 17 maggio 1999 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:
__________, è condannata a pagare a __________ fr. 5’121.40.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 180.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 200.--
già anticipati dall’attore, sono a carico della convenuta, che rifonderà a controparte fr. 200.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 21 giugno 1999 __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 130.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 150.--
già anticipati dalla convenuta restano a suo carico.
V. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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