AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.121
Data decisione, Autorità:
17.08.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00121
Lugano
17 agosto 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. OA.98.30 della Pretura del
distretto di Bellinzona, promossa con petizione 5 febbraio 1998 da
__________ rappr.
dall'avv. __________ contro
__________ rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 17’567.60
oltre interessi in conseguenza di un incidente della circolazione, domanda
ridotta in sede di replica a fr. 14’067.60 oltre interessi e ammessa dal
Pretore con sentenza 17 maggio 1999 limitatamente a fr. 2’000.-- oltre
interessi;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 9 giugno 1999 chiede che la petizione sia
ammessa per fr. 5’121.40 oltre interessi;
Mentre
la convenuta con osservazioni e appello adesivo del 21 giugno 1999 avversa il gravame
avversario e postula per sua parte che le spese di giustizia vengano poste
integralmente a carico dell’attore e che l’indennità ripetibile in suo favore
sia aumentata a fr. 1’800.--;
Letti ed esaminati
gli atti
Ritenuto
in fatto:
A. Il
31 luglio 1997 l’attore è stato implicato in territorio di __________ in un
tamponamento a catena quale conducente della terza di quattro vetture
coinvolte.
Con
la petizione in rassegna egli ha chiesto la condanna della convenuta,
assicuratrice RC della vettura che l’ha tamponato, al risarcimento dell’intero
danno subito dal suo autoveicolo, sostenendo che per effetto del tamponamento
egli sarebbe andato a collidere con la vettura che lo precedeva.
B. La
convenuta con risposta del 29 aprile 1998 ha postulato l’accoglimento della
petizione limitatamente a fr. 5’121.40, senza interessi, sostenendo che
l’attore avrebbe tamponato il veicolo che lo precedeva prima di essere a sua
volta tamponato dal veicolo seguente, così che egli potrebbe postulare
unicamente il risarcimento della metà del valore del suo veicolo (DM 17'000.--,
ossia fr. 13’742.80) dopo deduzione di fr. 3’500.-- corrispondenti al valore
del relitto, rimasto di proprietà dell’attore.
C. Con
la replica l’attore ha ridotto la sua pretesa di fr. 3’500.--, importo
corrispondente al valore del relitto, erroneamente incluso nella richiesta di
petizione.
La
convenuta in duplica in via principale ha chiesto che la petizione sia accolta
per fr. 2’000.--, cioè per l’importo di cui l’urto inferto dalla propria
assicurata ha ridotto il valore della vettura dell’attore, che a quel momento
era già totalmente danneggiata, mentre in via subordinata ha mantenuto la
richiesta di giudizio di cui all’allegato di risposta.
D. Il
Pretore nel giudizio impugnato ha ritenuto che il convenuto avrebbe dapprima
tamponato il veicolo che lo precedeva, arrecando così un danno totale al
proprio veicolo, e solo in un secondo momento sarebbe stato tamponato dal
veicolo assicurato dalla convenuta. Quest’ultimo urto avrebbe avuto, dal
profilo economico, la conseguenza di ridurre da fr. 5’500.-- a fr. 3’500.-- il
valore residuo della vettura dell’attore, al quale andrebbe pertanto risarcita
unicamente la differenza di fr. 2’000.-- oltre interessi, importo limitatamente
al quale il Pretore ha ammesso la petizione.
E. L’appellante
nel proprio gravame rimprovera al Pretore la violazione dell’art. 86 CPC, per
avergli attribuito meno di quanto la convenuta gli aveva riconosciuto con la
risposta, ossia fr. 5’121.40, non potendosi ammettere dal profilo procedurale
la successiva modifica del petitum di cui alla duplica nel senso della
riduzione a fr. 2’000.-- della somma riconosciuta al procedente.
F. Delle
osservazioni della convenuta al gravame principale, del quale postula la
reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà se necessario più avanti.
Con
l’appello adesivo essa critica per sua parte il riparto di spese e ripetibili
operato dal Pretore, ritenendo che l’attore sarebbe stato interamente
soccombente e che pertanto si giustificherebbe di accollargli tutti gli oneri
della procedura.
G. L’attore
non ha formulato osservazioni all’appello adesivo.
Considerato
in diritto:
- L’atto
con cui la parte convenuta, con la risposta di causa o in altro modo, dichiara
di aderire del tutto oppure parzialmente alle domande dell’attore configura
acquiescenza.
Il
altri termini, nella misura in cui le domande di giudizio delle due parti
coincidono viene meno il substrato medesimo della lite, la cosiddetta litiscontestatio,
e non vi è pertanto entro quei limiti più motivo di contendere (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 352, n. 6 e 7).
L’acquiescenza
è per sua natura un atto incondizionato (Cocchi/Trezzini, ibidem), e
pertanto irrevocabile. Sarebbe del resto contrario ad ogni precetto di buona
fede processuale proteggere l’attitudine di quella parte che dapprima ammette
una determinata pretesa della parte avversaria, ed in seguito recede dalla
propria ammissione e contesta anche quanto era fino a quel momento pacifico.
- In
concreto, l’avere aderito con la risposta di causa alla petizione fino a
concorrenza di una pretesa in capitale di fr. 5’121.70 ha necessariamente
implicato sia l’ammissione della propria responsabilità per il sinistro, che il
riconoscimento dell’esistenza per l’attore di un pregiudizio almeno pari a fr.
5’121.40.
Ne
consegue che l’attore nella prosecuzione della causa poteva in buona fede
concentrare le proprie allegazioni e limitare il proprio onere probatorio alla
dimostrazione di un pregiudizio risarcibile eccedente il suddetto importo, che
per sua parte era da ritenere acquisito in favore del procedente. Irrilevante
risulta pertanto la successiva decisione della convenuta di ritornare
parzialmente sulle proprie ammissioni, e questo anche qualora all’acquiescenza
si volessero ritenere applicabili le regole sviluppate in ambito contrattuale
sui vizi di volontà (in tal senso: II CCA 20 febbraio 1997 in re D./F.),
non risultando -né la convenuta del resto lo pretende- che essa al momento
dell’inoltro del proprio allegato di risposta si sia trovata in una delle
situazioni descritte dagli art. 21 e segg. CO.
Il
Pretore ha perciò effettivamente attribuito all’attore meno di quanto
riconosciutogli dalla convenuta in risposta, ed il giudizio impugnato va quindi
riformato nel senso dell’accoglimento della petizione per fr. 5’121.40 senza
interessi, la cui concessione porterebbe ad attribuire all’attore più di quanto
riconosciutogli dalla convenuta.
- L’appello
adesivo è legato alla non verificatasi premessa della conferma del giudizio
impugnato, il che basterebbe a comportarne la reiezione.
E’
perciò unicamente a titolo abbondanziale che si rileva la correttezza del
giudizio impugnato in tema di spese e ripetibili, essendo l’acquiescenza della
convenuta -quand’anche la si volesse limitare ai fr. 2’000.-- di cui alla
duplica- costitutiva in tale misura di soccombenza da parte sua, con la
conseguenza di doversi procedere al riparto tra le parti delle spese di causa
secondo le reciproche soccombenze, così come rettamente fatto dal Pretore in
applicazione dell’usuale criterio aritmetico.
Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento dell’appello
principale e la reiezione di quello adesivo.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti (art. 148 CPC), atteso che per la procedura di appello si giustifica di
ritenere la convenuta integralmente soccombente.
Per i quali motivi, visti l’art. 148 CPC
e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
8 giugno 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 17 maggio 1999 della Pretura del distretto di
Bellinzona è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare a __________ fr. 5’121.40.
- La
tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese di fr. 300.--, da anticipare
dall’attore, rimangono a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico della
convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 600.-- per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 180.--
b) spese fr.
20.--
T
o t a l e fr. 200.--
già
anticipati dall’attore, sono a carico della convenuta, che rifonderà a
controparte fr. 200.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 21 giugno 1999 __________ è respinto.
IV. Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 130.--
b) spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
150.--
già
anticipati dalla convenuta restano a suo carico.
V. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster