AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.122
Data decisione, Autorità: 12.08.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00122
Lugano 12 agosto 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.149 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 29 febbraio 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 147’138.91 oltre accessori;
Domanda avversata dal convenuto con risposta 26 gennaio 1998 e respinta dal Pretore con sentenza 18 maggio 1999, con cui ha accolto le eccezioni preliminari del convenuto di incompetenza territoriale e di cosa giudicata, condannando l’attore al pagamento della tassa di giustizia di fr. 3’500.-- e gravandolo di un’indennità ripetibile di fr. 11’800.--;
Appellante l’attore, che con gravame dell’8 giugno 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre la tassa di giustizia a suo carico a fr. 1’800.-- e le ripetibili in favore della controparte a fr. 4’800.--;
Mentre il convenuto con osservazioni 8 luglio 1999 postula la reiezione del gravame;
Letti ed esaminati gli atti,
Ritenuto
in fatto
che con la petizione l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 147’138.91 oltre interessi in rimborso di mutui e anticipi fatti in suo favore stanti i pregressi rapporti di amicizia;
che il convenuto il 26 gennaio 1998 vi si è opposto con il proprio allegato di risposta, in cui, oltre ad esprimersi sul merito della vertenza, ha preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito e la litispendenza (in seguito cosa giudicata, stante l’emanazione nel frattempo della sentenza italiana), conseguente all’esistenza di una precedente causa per la medesima pretesa avanti al Tribunale di Como;
che l’udienza preliminare del 28 aprile 1999 è stata limitata alla trattazione delle predette eccezioni;
che nel giudizio impugnato il Pretore, accogliendo entrambe le eccezioni, ha respinto la petizione gravando il procedente della tassa di giustizia di fr. 3’500.-- e di un’indennità di fr. 11’800.-- per ripetibili;
che con l’appello che ci occupa l’attore contesta sia l’ammontare della tassa di giustizia, nella cui determinazione il Pretore avrebbe ecceduto nel proprio potere di apprezzamento, che quello delle ripetibili, che ritiene ingiustificato alla luce della corretta applicazione della TOA;
che il convenuto con le osservazioni dell’8 luglio 1999 si oppone al gravame;
Considerato
in diritto
che nella determinazione della tassa di giustizia il Pretore gode di un vastissimo margine di apprezzamento;
che per costante giurisprudenza la tassa di giustizia è deducibile in appello (II CCA 1° giugno 1993 in re L./L. e V.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 17), ma il potere di verifica dell’autorità di appello è limitato al caso di eccesso o abuso da parte del Pretore del suddetto potere di apprezzamento (II CCA 17 luglio 1996 in re C./M.; I CCA 6 novembre 1995 in re B./C. e llcc., giurisprudenza che ha precisato quella di cui in: Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 148, n. 15);
che in particolare a fronte di un elevato valore di causa la tassa di giudizio va adeguatamente moderata per mantenersi in un rapporto ragionevole con la complessità della causa e l’impegno richiesto al Tribunale (DTF 120 Ia 175, consid. 4; I CCA 9 dicembre 1998 in re S./S.);
che in concreto la determinazione della tassa di giustizia in fr. 3’500.-- appare effettivamente eccessiva alla luce delle circostanze del caso;
che un importo di fr. 2’500.-- risulta maggiormente consono ai suesposti principi;
che il Pretore ha attribuito fr. 11’800.-- di ripetibili, corrispondenti a circa l’8% del valore di causa;
che tale determinazione, contrariamente all’opinione dell’attore, non risulta essere stata influenzata da considerazioni attinenti alla pretesa temerità della lite ai sensi dell’art. 152 CPC, norma inapplicabile nella fattispecie;
che è corretta l’argomentazione per cui in presenza di una lite terminata per l’accoglimento di un’eccezione preliminare l’ammontare delle ripetibili va calcolato in applicazione della nota formula che media l’onorario ad valorem con quello ad horam (II CCA 23 ottobre 1997 in re C./W.);
che il convenuto non si è limitato all’esposizione e alla trattazione delle eccezioni, ma ha comunque affrontato il merito della lite;
che il suo dispendio di tempo per la trattazione della causa in prima sede può perciò essere stimato in circa 15 ore;
che l’onorario di fr. 300.-- all’ora proposto dall’attore appare adeguato alle circostanze della fattispecie, dal che un onorario ad horam di fr. 4’500.--;
che l’onorario ad valorem ammonterebbe ai fr. 11’800.-- attribuiti dal Pretore (8% del valore di causa);
che il corretto importo delle ripetibili ammonta perciò a fr. 6’500.--;
che l’appello va di conseguenza parzialmente accolto;
che le spese di questa procedura vanno suddivise tra le parti, con compensazione delle ripetibili di appello (art. 148 CPC);
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG
pronuncia
I. L’appello 8 giugno 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 18 maggio 1999 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformato nel modo seguente:
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in fr. 360.- di tassa di giustizia e in fr. 40.- di spese (totale fr. 400.-), già anticipati dall’attore, sono a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster