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Numero d'incarto:
12.1999.123
Data decisione, Autorità:
15.11.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00123
Lugano
15 novembre 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 (inc.
OA.96.294) promossa con petizione 30 aprile 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
chiedente
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 416'000.- oltre interessi, somma
ridotta a fr. 390'200.- in sede conclusionale;
domanda
avversata dal convenuto e accolta dal pretore limitatamente all'importo di fr.
377'075;
appellante
principale il convenuto che, con allegato 8 giugno 1999, chiede la riforma del
giudizio impugnato e la reiezione della petizione;
appellante
adesivamente l'attore che, con allegato 12 luglio 1999, proposta la reiezione
dell'appello principale, postula a sua volta la riforma della decisione
pretorile e l'accoglimento della petizione per l'importo di fr. 386'000.-;
lette le osservazioni 20 settembre 1999
all'appello adesivo;
esaminati gli atti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
- L'attore
è stato dipendente della __________ di
__________, come tecnico nel settore dei metalli duri, a far data dal 1992. Il
suo stipendio mensile è stato dapprima di fr. 6'100.- e, dall'aprile 1995 di
fr. 7'200.-; inoltre deteneva 10 azioni della società equivalenti a nominali fr.
10'000.-. Il rapporto di lavoro è stato interrotto in data 13 febbraio 1996 con
effetto alla fine di aprile.
Il
convenuto era azionista di maggioranza della società e, in tale veste l'attore
lo ritiene ora responsabile nei suoi confronti del danno subito per non aver
mantenuto la promessa di ripartire il proprio pacchetto azionario, aumentando
così la sua quota di azionista a 30 azioni di __________, ossia in ragione
uguale al convenuto stesso e al socio __________. Tale promessa -che
risalirebbe al gennaio 1995- era stata formulata dopo che l'istante aveva avuto
l'occasione di sottoscrivere un contratto di lavoro con terzi che gli sarebbe
stato economicamente più vantaggioso dell'impiego presso __________. A tal
fine, in data 27 dicembre 1994, __________ aveva
negoziato un impegno con la società italiana __________ con sede a __________ che, nel contesto di una collaborazione con
lo __________ in un'operazione congiunta
di creazione di uno stabilimento produttivo di metalli duri, lo avrebbe assunto
come perito industriale: quel contratto gli avrebbe garantito un compenso di
100 $ l'ora (ciò che equivarrebbe a un reddito complessivo di circa fr.
372'000.- per tre anni) e un premio di produzione unico a fine operazione -ma
da anticiparsi entro e non oltre la fine del primo anno dal conferimento
dell'incarico- di fr. 300'000.- (doc. D). Per avere piena validità, quel
contratto avrebbe però dovuto essere nuovamente sottoscritto dall'istante dopo
quattro mesi dalla pattuizione iniziale; ciò che l'attore non fece, sostenendo
di avere appunto ricevuto dal convenuto la promessa di aumentare la propria
quota di azionista in seno a __________
- Con
la petizione l'attore quantifica il proprio danno sul periodo di tre anni,
calcolando il reddito complessivo di cui al contratto __________ (fr. 672'000.-) e deducendone il reddito
effettivo percepito presso la datrice di lavoro da gennaio 1995 ad aprile 1996,
nonché ciò che avrebbe potuto pretendere da altra occupazione, stimato un
salario ragionevole in fr. 8'000.-, da maggio 1996 a dicembre 1997, data della
presunta scadenza del contratto __________.
Nei
suoi allegati introduttivi il convenuto contesta l'esistenza di qualsiasi
accordo fra le parti su una diversa distribuzione delle azioni, nonché la fedefacenza
del contratto __________. Ritiene pertanto di non aver compiuto nessuna
inadempienza nei confronti dell'attore. Osserva inoltre che quegli, al più
tardi nell'ottobre 1995, avrebbe saputo di non ricevere ulteriori azioni,
mentre ha atteso a reagire soltanto dopo essere stato licenziato nella
primavera del 1996. In merito al conteggio proposto in petizione, contesta in
particolare il calcolo che porta al reddito complessivo di fr. 372'000.- sulla
base della retribuzione oraria.
-
Con
la sentenza impugnata, il pretore ha in buona sostanza accolto la petizione,
eccezion fatta per alcune rettifiche del conteggio. Sulla base della
deposizione di __________, ha accertato l'esistenza di un accordo fra gli
azionisti nel senso di ridistribuire le azioni del convenuto in parti uguali
fra quest'ultimo, __________
____________________mentre in virtù della testimonianza di __________ ha
accertato la serietà e i termini del contratto __________. Quanto alla consegna
delle azioni, per la quale non è stato fissato un termine, il primo giudice
considera il convenuto in mora a motivo del suo rifiuto di dar seguito alla
promessa, espresso in un incontro avvenuto nel mese di novembre 1995.
Applicando alla fattispecie l'art. 107 CO ha considerato inutile la fissazione
di un primo termine al debitore, risultante dal suo stesso atteggiamento. Di
seguito, l'attore avrebbe notificato al convenuto, al più tardi il 14 febbraio
1996, la sua scelta di recedere dal contratto e di postulare la rifusione
dell'interesse negativo.
-
L'appellante
insorge contro la sentenza pretorile, censurando gli accertamenti riguardanti
sia il contratto __________, sia la promessa di ridistribuzione delle azioni.
In merito al secondo punto nega l'attendibilità e la capacità del teste
__________ come parte del negozio
giuridico contestato e rileva contraddizioni fra la sua deposizione e una
precedente dichiarazione scritta. Sul primo tema censura l'apprezzamento delle
prove operato dal primo giudice, ossia del contratto (doc. D) e del teste
__________; rileva inoltre il carente accertamento dell'effettiva realizzazione
del progetto di cui al medesimo contratto nei termini ivi stabiliti. In merito
al danno fatto valere dall'attore, da un lato, nega la presenza di un nesso
causale fra l'impegno non mantenuto di ridistribuzione delle azioni __________ e il contratto __________, mentre
-dall'altro- considera scorretta l'applicazione degli art. 107 e 108 CO.
Con
l'appello adesivo l'attore si limita a ritenere che il risarcimento fissato dal
pretore è inferiore al danno da lui effettivamente patito, non giustificandosi
le deduzioni operate dal pretore.
Delle
osservazioni agli appelli di dirà, se necessario, nel seguito.
- L'attore
fonda la sua azione di risarcimento danni sul mancato adempimento da parte del convenuto
di un asserito contratto di ridistribuzione delle azioni che, in concreto,
avrebbe dovuto attuarsi con la cessione di 20 azioni di __________ da parte del
convenuto in favore dell'attore e di altre 20 in favore di __________. E'
pertanto necessario verificare la validità di tale intesa, individuandone la
natura, prima ancora di affrontare il tema dell'appello relativo
all'ammissibilità delle prove e alla loro idoneità ad accertare le circostanze
controverse nella lite. Parte attrice non ha approfondito il discorso della
natura giuridica e della causa della prospettata cessione, sostenendo comunque
che essa avrebbe dovuto compensare la sua rinuncia ai benefici di un contratto
di lavoro con la società italiana ____________________ ciò tuttavia non è di
nessun aiuto per conferire una veste giuridica alla prospettata prestazione
contrattuale. Anche perché, al dilà dei rapporti di forza tra gli azionisti di
__________, dev'essere considerato il contemporaneo ruolo dell'attore come
partner della società -e non del convenuto- nell'ambito del contratto di
lavoro: contratto che gli assicurava un certo salario di cui l'acquisto di
azioni non avrebbe potuto costituire elemento integrante.
Fatte
queste premesse, la natura del contratto -anche in vista di un'eventuale
verifica dell'applicabilità delle norme indicate dal primo giudice (art. 107 e
108 CO)- può essere indagata a dipendenza della sua onerosità. E' infatti
pacifico che titoli come le azioni di una società anonima possono essere ceduti
o ridistribuiti fra gli azionisti a diverso titolo: in particolare come
compravendita, oppure per compensare crediti fra azionisti, oppure ancora
gratuitamente. Nel concreto, a questo tipo di considerazioni induce la
contestata testimonianza __________ laddove
(con riferimento alla dichiarazione doc. L, confermata in sede di deposizione)
indica che a un certo momento (nel 1993) un nuovo azionista, __________,
"aveva convenuto di acquistare la maggioranza delle azioni contro
pagamento di una cifra da trattare (variante tra fr. 500'000.- e fr.
700'000.-). Il sig. __________ cominciò
a versare fr. 150'000.- in liquidità ricevendo come anticipo 3 azioni".
Dopo che quegli aveva rinunciato ad acquistare altre azioni -all'inizio del
1994- ossia a diventare azionista di maggioranza, "a seguito della
situazione venutasi a creare, si convenne di dividere le azioni __________ in parti uguali fra __________, __________ e il sottoscritto". Tutto ciò non ha
rilevanza per quanto riguarda i rapporti fra gli azionisti, ma dà un'idea del
valore delle azioni __________, ciò che può almeno far sorgere dubbi sulla
gratuità della cessione in esame.
-
Dal
momento che non è stato sostenuto in causa che l'attore potesse vantare un
credito nei confronti del convenuto personalmente che potesse costituire valida
o plausibile causa del trasferimento di azioni, due sono le alternative prospettabili:
la donazione o la compravendita. Riguardo al primo negozio, al dilà della
dimostrazione della volontà del convenuto di favorire in tal modo l'attore (ciò
che l'appellante contesta anche in questa sede: cfr. appello, pag. 9),
l'accordo che quest'ultimo situa nel mese di gennaio 1995 (teste __________) e
che non è dato sapere quando avrebbe dovuto realizzarsi, può rappresentare
unicamente una promessa di donazione: la donazione manuale si compie infatti
solo al momento della consegna delle cose dal donante al donatario (art. 242
cpv. 1 CO). D'altra parte, la promessa di donazione, per la sua validità, esige
la forma scritta (art. 243 cvp. 1 CO), ovvero al fine di proteggere il donante
da atti non ponderati (Vogt, in Comm. di Basilea, OR I, ed. 2, art. 243
CO, N. 1). Nel caso concreto, risulta per contro, a conferma peraltro di quanto
sostiene la parte attrice, che le parti avrebbero trovato un accordo informale,
siglato unicamente da una stretta di mano (teste __________doc. L).
Nell'ipotesi in esame, il mancato rispetto della forma di legge comporta la non
validità del negozio (art. 11 cpv. 2 CO), ciò che -in conformità con la
giurisprudenza federale- corrisponde a una nullità assoluta che il giudice deve
verificare d'ufficio, in particolare quando non v'è stato adempimento del
contratto e non è oggettivamente possibile ipotizzare una sanatoria della
carenza formale (Schwenzer, in Comm. cit., art. 11 CO, N. 17; Guhl / Merz
/ Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, ed. 8, p. 118; DTF
112 II 334).
-
Nell'ambito
della seconda ipotesi, l'accordo sulla ripartizione delle azioni che appare
come un'intesa di massima anche a dipendenza dell'assenza di una prudente
formulazione scritta (nella forma contrattuale o almeno di protocollo della
discussione), potrebbe rappresentare precontratto di una compravendita, ossia
un atto mediante il quale le parti assumono l'obbligazione di stipulare un
contratto futuro (art. 22 cpv. 1 CO).Sennonché, anche tale negozio -come il
contratto vero e proprio- sottostà alla norma fondamentale dell'art. 1 CO,
secondo la quale un contratto non può definirsi perfetto fino a quando le parti
non abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà, riferita agli
elementi essenziali del futuro contratto (Bucher, in Comm. cit., art. 22
CO, N. 29). Orbene, si fosse trattato di una cessione onerosa delle azioni, al precontratto
sarebbe mancata l'indicazione del valore delle azioni, ossia il loro prezzo,
che senz'ombra di dubbio costituisce elemento essenziale di qualsiasi
compravendita (art. 184 cpv. 1 CO). E' vero che in luogo del prezzo definitivo,
le parti possono convenire gli elementi in base ai quali il prezzo possa essere
definito ulteriormente (Guhl / Merz / Koller, op. cit., p. 313), ma
nemmeno di tali indicazioni v'è traccia negli atti del processo. Ne consegue
che, anche in questo caso non esiste valida pattuizione fra le parti (Bucher,
in Comm. cit., art. 1 CO, N. 20).
-
A
titolo abbondanziale può essere osservato che l'accordo su cui l'attore fonda
la propria richiesta di giudizio, sempre prescindendo da un'inutile disamina
delle prove offerte, potrebbe avvicinarsi alla figura della letter of intent
(Kramer E., in Comm. di Berna, 1991, art. 22 CO, N. 56 segg.):
sennonché, l'attore stesso non colloca il proprio diritto al risarcimento danni
nella sfera precontrattuale, ma ha sostenuto in ogni sede la validità della
pattuizione su una nuova ripartizione delle azioni.
-
A
dipendenza della mancanza di un valido negozio, l'attore è privato di una base
giuridica per chiedere la condanna del convenuto al risarcimento di danni.
Accogliendo l'appello in tal senso, diventa priva d'oggetto ogni disputa
sull'esistenza e sulla consistenza del pregiudizio lamentato dall'attore, così
come si rende inutile l'esame delle ulteriori censure formulate in sede di
appello e di appello adesivo.
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili di prima e di seconda sede segue la
soccombenza della parte attrice.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148
CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. L'appello
8 giugno 1999 __________ è accolto.
II. L'appello
adesivo 12 luglio 1999 __________ è respinto.
Di
conseguenza la sentenza 14 maggio 1999 del Pretore del distretto di Lugano è
così riformata:
-
La
petizione 30 aprile 1996 __________ è respinta.
-
La
tassa di giustizia di complessivi fr. 6'500.- e le spese, da anticipare come di
rito, sono poste a carico dell'attore. Questi è tenuto a rifondere a __________
la somma di fr. 20'000.- a titolo di ripetibili.
III. Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 4'500.-, già anticipati in
proporzione diversa dagli appellanti, sono poste a carico dell'attore. Questi
verserà alla controparte l'importo di fr. 5'000.- a titolo di ripetibili
d'appello.
IV. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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