AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.123
Data decisione, Autorità: 15.11.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00123
Lugano 15 novembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 (inc. OA.96.294) promossa con petizione 30 aprile 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 416'000.- oltre interessi, somma ridotta a fr. 390'200.- in sede conclusionale;
domanda avversata dal convenuto e accolta dal pretore limitatamente all'importo di fr. 377'075;
appellante principale il convenuto che, con allegato 8 giugno 1999, chiede la riforma del giudizio impugnato e la reiezione della petizione;
appellante adesivamente l'attore che, con allegato 12 luglio 1999, proposta la reiezione dell'appello principale, postula a sua volta la riforma della decisione pretorile e l'accoglimento della petizione per l'importo di fr. 386'000.-;
lette le osservazioni 20 settembre 1999 all'appello adesivo;
esaminati gli atti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
Il convenuto era azionista di maggioranza della società e, in tale veste l'attore lo ritiene ora responsabile nei suoi confronti del danno subito per non aver mantenuto la promessa di ripartire il proprio pacchetto azionario, aumentando così la sua quota di azionista a 30 azioni di __________, ossia in ragione uguale al convenuto stesso e al socio __________. Tale promessa -che risalirebbe al gennaio 1995- era stata formulata dopo che l'istante aveva avuto l'occasione di sottoscrivere un contratto di lavoro con terzi che gli sarebbe stato economicamente più vantaggioso dell'impiego presso __________. A tal fine, in data 27 dicembre 1994, __________ aveva negoziato un impegno con la società italiana __________ con sede a __________ che, nel contesto di una collaborazione con lo __________ in un'operazione congiunta di creazione di uno stabilimento produttivo di metalli duri, lo avrebbe assunto come perito industriale: quel contratto gli avrebbe garantito un compenso di 100 $ l'ora (ciò che equivarrebbe a un reddito complessivo di circa fr. 372'000.- per tre anni) e un premio di produzione unico a fine operazione -ma da anticiparsi entro e non oltre la fine del primo anno dal conferimento dell'incarico- di fr. 300'000.- (doc. D). Per avere piena validità, quel contratto avrebbe però dovuto essere nuovamente sottoscritto dall'istante dopo quattro mesi dalla pattuizione iniziale; ciò che l'attore non fece, sostenendo di avere appunto ricevuto dal convenuto la promessa di aumentare la propria quota di azionista in seno a __________
Nei suoi allegati introduttivi il convenuto contesta l'esistenza di qualsiasi accordo fra le parti su una diversa distribuzione delle azioni, nonché la fedefacenza del contratto __________. Ritiene pertanto di non aver compiuto nessuna inadempienza nei confronti dell'attore. Osserva inoltre che quegli, al più tardi nell'ottobre 1995, avrebbe saputo di non ricevere ulteriori azioni, mentre ha atteso a reagire soltanto dopo essere stato licenziato nella primavera del 1996. In merito al conteggio proposto in petizione, contesta in particolare il calcolo che porta al reddito complessivo di fr. 372'000.- sulla base della retribuzione oraria.
Con la sentenza impugnata, il pretore ha in buona sostanza accolto la petizione, eccezion fatta per alcune rettifiche del conteggio. Sulla base della deposizione di __________, ha accertato l'esistenza di un accordo fra gli azionisti nel senso di ridistribuire le azioni del convenuto in parti uguali fra quest'ultimo, __________ ____________________mentre in virtù della testimonianza di __________ ha accertato la serietà e i termini del contratto __________. Quanto alla consegna delle azioni, per la quale non è stato fissato un termine, il primo giudice considera il convenuto in mora a motivo del suo rifiuto di dar seguito alla promessa, espresso in un incontro avvenuto nel mese di novembre 1995. Applicando alla fattispecie l'art. 107 CO ha considerato inutile la fissazione di un primo termine al debitore, risultante dal suo stesso atteggiamento. Di seguito, l'attore avrebbe notificato al convenuto, al più tardi il 14 febbraio 1996, la sua scelta di recedere dal contratto e di postulare la rifusione dell'interesse negativo.
L'appellante insorge contro la sentenza pretorile, censurando gli accertamenti riguardanti sia il contratto __________, sia la promessa di ridistribuzione delle azioni. In merito al secondo punto nega l'attendibilità e la capacità del teste __________ come parte del negozio giuridico contestato e rileva contraddizioni fra la sua deposizione e una precedente dichiarazione scritta. Sul primo tema censura l'apprezzamento delle prove operato dal primo giudice, ossia del contratto (doc. D) e del teste __________; rileva inoltre il carente accertamento dell'effettiva realizzazione del progetto di cui al medesimo contratto nei termini ivi stabiliti. In merito al danno fatto valere dall'attore, da un lato, nega la presenza di un nesso causale fra l'impegno non mantenuto di ridistribuzione delle azioni __________ e il contratto __________, mentre -dall'altro- considera scorretta l'applicazione degli art. 107 e 108 CO.
Con l'appello adesivo l'attore si limita a ritenere che il risarcimento fissato dal pretore è inferiore al danno da lui effettivamente patito, non giustificandosi le deduzioni operate dal pretore.
Delle osservazioni agli appelli di dirà, se necessario, nel seguito.
Fatte queste premesse, la natura del contratto -anche in vista di un'eventuale verifica dell'applicabilità delle norme indicate dal primo giudice (art. 107 e 108 CO)- può essere indagata a dipendenza della sua onerosità. E' infatti pacifico che titoli come le azioni di una società anonima possono essere ceduti o ridistribuiti fra gli azionisti a diverso titolo: in particolare come compravendita, oppure per compensare crediti fra azionisti, oppure ancora gratuitamente. Nel concreto, a questo tipo di considerazioni induce la contestata testimonianza __________ laddove (con riferimento alla dichiarazione doc. L, confermata in sede di deposizione) indica che a un certo momento (nel 1993) un nuovo azionista, __________, "aveva convenuto di acquistare la maggioranza delle azioni contro pagamento di una cifra da trattare (variante tra fr. 500'000.- e fr. 700'000.-). Il sig. __________ cominciò a versare fr. 150'000.- in liquidità ricevendo come anticipo 3 azioni". Dopo che quegli aveva rinunciato ad acquistare altre azioni -all'inizio del 1994- ossia a diventare azionista di maggioranza, "a seguito della situazione venutasi a creare, si convenne di dividere le azioni __________ in parti uguali fra __________, __________ e il sottoscritto". Tutto ciò non ha rilevanza per quanto riguarda i rapporti fra gli azionisti, ma dà un'idea del valore delle azioni __________, ciò che può almeno far sorgere dubbi sulla gratuità della cessione in esame.
Dal momento che non è stato sostenuto in causa che l'attore potesse vantare un credito nei confronti del convenuto personalmente che potesse costituire valida o plausibile causa del trasferimento di azioni, due sono le alternative prospettabili: la donazione o la compravendita. Riguardo al primo negozio, al dilà della dimostrazione della volontà del convenuto di favorire in tal modo l'attore (ciò che l'appellante contesta anche in questa sede: cfr. appello, pag. 9), l'accordo che quest'ultimo situa nel mese di gennaio 1995 (teste __________) e che non è dato sapere quando avrebbe dovuto realizzarsi, può rappresentare unicamente una promessa di donazione: la donazione manuale si compie infatti solo al momento della consegna delle cose dal donante al donatario (art. 242 cpv. 1 CO). D'altra parte, la promessa di donazione, per la sua validità, esige la forma scritta (art. 243 cvp. 1 CO), ovvero al fine di proteggere il donante da atti non ponderati (Vogt, in Comm. di Basilea, OR I, ed. 2, art. 243 CO, N. 1). Nel caso concreto, risulta per contro, a conferma peraltro di quanto sostiene la parte attrice, che le parti avrebbero trovato un accordo informale, siglato unicamente da una stretta di mano (teste __________doc. L). Nell'ipotesi in esame, il mancato rispetto della forma di legge comporta la non validità del negozio (art. 11 cpv. 2 CO), ciò che -in conformità con la giurisprudenza federale- corrisponde a una nullità assoluta che il giudice deve verificare d'ufficio, in particolare quando non v'è stato adempimento del contratto e non è oggettivamente possibile ipotizzare una sanatoria della carenza formale (Schwenzer, in Comm. cit., art. 11 CO, N. 17; Guhl / Merz / Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, ed. 8, p. 118; DTF 112 II 334).
Nell'ambito della seconda ipotesi, l'accordo sulla ripartizione delle azioni che appare come un'intesa di massima anche a dipendenza dell'assenza di una prudente formulazione scritta (nella forma contrattuale o almeno di protocollo della discussione), potrebbe rappresentare precontratto di una compravendita, ossia un atto mediante il quale le parti assumono l'obbligazione di stipulare un contratto futuro (art. 22 cpv. 1 CO).Sennonché, anche tale negozio -come il contratto vero e proprio- sottostà alla norma fondamentale dell'art. 1 CO, secondo la quale un contratto non può definirsi perfetto fino a quando le parti non abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà, riferita agli elementi essenziali del futuro contratto (Bucher, in Comm. cit., art. 22 CO, N. 29). Orbene, si fosse trattato di una cessione onerosa delle azioni, al precontratto sarebbe mancata l'indicazione del valore delle azioni, ossia il loro prezzo, che senz'ombra di dubbio costituisce elemento essenziale di qualsiasi compravendita (art. 184 cpv. 1 CO). E' vero che in luogo del prezzo definitivo, le parti possono convenire gli elementi in base ai quali il prezzo possa essere definito ulteriormente (Guhl / Merz / Koller, op. cit., p. 313), ma nemmeno di tali indicazioni v'è traccia negli atti del processo. Ne consegue che, anche in questo caso non esiste valida pattuizione fra le parti (Bucher, in Comm. cit., art. 1 CO, N. 20).
A titolo abbondanziale può essere osservato che l'accordo su cui l'attore fonda la propria richiesta di giudizio, sempre prescindendo da un'inutile disamina delle prove offerte, potrebbe avvicinarsi alla figura della letter of intent (Kramer E., in Comm. di Berna, 1991, art. 22 CO, N. 56 segg.): sennonché, l'attore stesso non colloca il proprio diritto al risarcimento danni nella sfera precontrattuale, ma ha sostenuto in ogni sede la validità della pattuizione su una nuova ripartizione delle azioni.
A dipendenza della mancanza di un valido negozio, l'attore è privato di una base giuridica per chiedere la condanna del convenuto al risarcimento di danni. Accogliendo l'appello in tal senso, diventa priva d'oggetto ogni disputa sull'esistenza e sulla consistenza del pregiudizio lamentato dall'attore, così come si rende inutile l'esame delle ulteriori censure formulate in sede di appello e di appello adesivo.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili di prima e di seconda sede segue la soccombenza della parte attrice.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. L'appello 8 giugno 1999 __________ è accolto.
II. L'appello adesivo 12 luglio 1999 __________ è respinto.
Di conseguenza la sentenza 14 maggio 1999 del Pretore del distretto di Lugano è così riformata:
La petizione 30 aprile 1996 __________ è respinta.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 6'500.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell'attore. Questi è tenuto a rifondere a __________ la somma di fr. 20'000.- a titolo di ripetibili.
III. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 4'500.-, già anticipati in proporzione diversa dagli appellanti, sono poste a carico dell'attore. Questi verserà alla controparte l'importo di fr. 5'000.- a titolo di ripetibili d'appello.
IV. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster